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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9347/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossotto, Parte_2 P.IVA_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._1 int. 1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Nel merito:
- accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione da parte del signor Controparte_1 delle eredità a lui devolute dai signori e ed in Parte_3 Parte_4 particolare accertare e dichiarare che, a seguito delle predette accettazioni di eredità, si è consolidata in capo unicamente a se stesso la proprietà pari ad ½ degli immobili ubicati in
None (10060 – TO), via Molino n. 5 – interno 1, censiti al NCEU al Foglio 28, Part. 53,
Sub. 8, Categoria A/2, Consistenza 4,5 vani, Piano Terra e al Foglio 28, Part. 468, Sub.
9, Categoria C/6, Consistenza 11 mq, Piano Terra, oggetto della esecuzione immobiliare
R.G.E. 591/2024 attualmente pendente avanti il Tribunale di Torino.
In ogni caso:
pagina 1 di 5 - con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. Parte_2 quale rappresentante di ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo:
[...]
- di essere creditore di per la somma di € 54.412,85 in forza di decreto Controparte_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 480/2006 emesso in data 17.7.2006 dal
Tribunale di Pinerolo;
- di aver quindi notificato a , in data 8.7.2024, atto di pignoramento Controparte_1 degli immobili di cui risulta comproprietario per la quota di ½ ubicati in None (TO), via
Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio 28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6;
- ne era scaturita la procedura esecutiva immobiliare n. 591/2024 RGE, nell'ambito della quale il G.E. aveva rilevato che gli immobili pignorati erano di provenienza ereditaria e non risultava trascritta l'accettazione di eredità in favore dell'esecutato, invitando quindi il creditore procedente ad assumere le opportune iniziative per ottenere la continuità delle trascrizioni;
- era residente nell'immobile pignorato dal 2.12.2008 e quindi, Controparte_1 essendo nel possesso di bene ereditario, doveva essere dichiarato erede puro e semplice.
Parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 23.9.2025 è stato dichiarato contumace e la causa è Controparte_1 stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Dalla relazione notarile ventennale, prodotta come doc. 10, si ricava che gli immobili oggetto di pignoramento (ubicati in None, via Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio
28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6) sono intestati catastalmente a per la quota di ½ e sono pervenuti allo stesso, per la quota di 4/12, Controparte_1 dalla successione di , nato il [...] a [...] Parte_4
e deceduto il 6.12.2008, e per la quota di 2/12 dalla successione di , nata Parte_3 il 24.7.1930 a Santa TE OS (CL) e deceduta il 24.1.1989.
Il notaio attesta anche la mancanza di continuità delle trascrizioni in assenza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità con riguardo ad entrambe le successioni. pagina 2 di 5 Dal certificato storico di residenza prodotto come doc. 12 risulta che Controparte_1 risiede presso l'immobile in None (TO), via Molino n. 5 int. 1 dal 2.12.2008, come del resto dimostra la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dunque il resistente è nel possesso di un bene ereditario.
Tale possesso è anteriore rispetto alla successione di , mentre è Parte_4 successivo rispetto alla successione di , tuttavia il carattere “successivo” Parte_3 del possesso non è rilevante ai fini dell'operatività dell'art. 485 c.c., si veda Cass. n.
15587/2023: “Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”
(nello stesso senso, Cass. n. 1438/2020 e n. 15690/2020).
Era onere del resistente provare l'eventuale redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'inizio del possesso e, poiché lo stesso è rimasto contumace, tale prova non è stata data. La contumacia, oltretutto, sebbene non possa equivalere a mancata contestazione dei fatti dedotti in giudizio da parte ricorrente, è comunque indice della volontà del resistente di non contrastare l'accertamento della qualità di erede.
Deve dunque trovare applicazione l'art. 485 c.c., per cui deve essere Controparte_1 considerato erede puro e semplice di e . Parte_4 Parte_3
Va quindi accolta la domanda con cui si chiede di accertare l'avvenuta accettazione di eredità da parte di con riferimento alle successioni di Controparte_1 Parte_4
e . Persona_1
Per quanto riguarda l'accertamento della proprietà, in capo al resistente, della quota di ½ dell'immobile in None, via Molino n. 5 int. 1, è necessario un passaggio ulteriore, che si sostanza nell'individuazione di un titolo ultraventennale di proprietà, in presenza di continuità delle trascrizioni.
Ebbene, rispetto alla quota di 2/12 ereditata da , la successione è già Parte_3 titolo ultraventennale, essendosi aperta in data 24.1.1989.
Diversamente, rispetto alla quota di 4/12 ereditata da , il titolo Parte_4 ultraventennale è, per la quota 6/12, l'atto di compravendita del 13.5.1978 di cui si dà atto nella relazione notarile;
mentre, per la quota di 2/12, il titolo ultraventennale è la successione di , a cui evidentemente era chiamato Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 5 come coniuge. Per tale quota, il notaio rileva l'assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità, tuttavia la mancanza di continuità delle trascrizioni può intendersi sanata dall'accertamento della qualità di erede di in capo al resistente. Parte_4
Difatti, il diritto di accettare l'eredità di faceva parte del patrimonio di Parte_3
, trasmesso per successione a . Questi, essendo, dal Parte_4 Controparte_1
2.12.2008, nel possesso dell'immobile di via Molino n. 5 int. 1, compreso anche nella successione di , non avendo compiuto l'inventario (nè come chiamato in Persona_1 proprio all'eredità di , nè come chiamato al posto di ), ha Persona_1 Parte_4 accettato ai sensi dell'art. 485 c.c. l'eredità anche per la quota di 2/12 derivante dalla successione di , a cui era chiamato. Persona_1 Parte_4
Può quindi essere accertato che è proprietario per la quota di ½ degli Controparte_1 immobili in None (TO), via Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio 28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente per il principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario quale conseguenza dell'inadempimento, per portare avanti il processo esecutivo contro il debitore , in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura Controparte_1
e spese dello stesso.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, utilizzando lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 in virtù del valore indeterminabile della controversia e facendo applicazione dei parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta che , nato a [...] il [...], è Controparte_1 erede puro e semplice di , nato il [...] a [...] Parte_4
(CL) e deceduto il 6.12.2008, e di , nata il [...] a [...] Parte_3
OS (CL) e deceduta il 24.1.1989;
2) accerta altresì che è erede di per la quota di 2/12; Parte_4 Parte_3 2) accerta, conseguentemente, che , in virtù delle successioni di Controparte_1
e , è proprietario per la quota di ½ degli immobili in Parte_4 Parte_3
pagina 4 di 5 None (TO), via Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio 28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6;
3) condanna a rifondere a quale Controparte_1 Parte_2 rappresentante di le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.906,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 29 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9347/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossotto, Parte_2 P.IVA_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._1 int. 1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Nel merito:
- accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione da parte del signor Controparte_1 delle eredità a lui devolute dai signori e ed in Parte_3 Parte_4 particolare accertare e dichiarare che, a seguito delle predette accettazioni di eredità, si è consolidata in capo unicamente a se stesso la proprietà pari ad ½ degli immobili ubicati in
None (10060 – TO), via Molino n. 5 – interno 1, censiti al NCEU al Foglio 28, Part. 53,
Sub. 8, Categoria A/2, Consistenza 4,5 vani, Piano Terra e al Foglio 28, Part. 468, Sub.
9, Categoria C/6, Consistenza 11 mq, Piano Terra, oggetto della esecuzione immobiliare
R.G.E. 591/2024 attualmente pendente avanti il Tribunale di Torino.
In ogni caso:
pagina 1 di 5 - con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. Parte_2 quale rappresentante di ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo:
[...]
- di essere creditore di per la somma di € 54.412,85 in forza di decreto Controparte_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 480/2006 emesso in data 17.7.2006 dal
Tribunale di Pinerolo;
- di aver quindi notificato a , in data 8.7.2024, atto di pignoramento Controparte_1 degli immobili di cui risulta comproprietario per la quota di ½ ubicati in None (TO), via
Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio 28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6;
- ne era scaturita la procedura esecutiva immobiliare n. 591/2024 RGE, nell'ambito della quale il G.E. aveva rilevato che gli immobili pignorati erano di provenienza ereditaria e non risultava trascritta l'accettazione di eredità in favore dell'esecutato, invitando quindi il creditore procedente ad assumere le opportune iniziative per ottenere la continuità delle trascrizioni;
- era residente nell'immobile pignorato dal 2.12.2008 e quindi, Controparte_1 essendo nel possesso di bene ereditario, doveva essere dichiarato erede puro e semplice.
Parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 23.9.2025 è stato dichiarato contumace e la causa è Controparte_1 stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Dalla relazione notarile ventennale, prodotta come doc. 10, si ricava che gli immobili oggetto di pignoramento (ubicati in None, via Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio
28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6) sono intestati catastalmente a per la quota di ½ e sono pervenuti allo stesso, per la quota di 4/12, Controparte_1 dalla successione di , nato il [...] a [...] Parte_4
e deceduto il 6.12.2008, e per la quota di 2/12 dalla successione di , nata Parte_3 il 24.7.1930 a Santa TE OS (CL) e deceduta il 24.1.1989.
Il notaio attesta anche la mancanza di continuità delle trascrizioni in assenza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità con riguardo ad entrambe le successioni. pagina 2 di 5 Dal certificato storico di residenza prodotto come doc. 12 risulta che Controparte_1 risiede presso l'immobile in None (TO), via Molino n. 5 int. 1 dal 2.12.2008, come del resto dimostra la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dunque il resistente è nel possesso di un bene ereditario.
Tale possesso è anteriore rispetto alla successione di , mentre è Parte_4 successivo rispetto alla successione di , tuttavia il carattere “successivo” Parte_3 del possesso non è rilevante ai fini dell'operatività dell'art. 485 c.c., si veda Cass. n.
15587/2023: “Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”
(nello stesso senso, Cass. n. 1438/2020 e n. 15690/2020).
Era onere del resistente provare l'eventuale redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'inizio del possesso e, poiché lo stesso è rimasto contumace, tale prova non è stata data. La contumacia, oltretutto, sebbene non possa equivalere a mancata contestazione dei fatti dedotti in giudizio da parte ricorrente, è comunque indice della volontà del resistente di non contrastare l'accertamento della qualità di erede.
Deve dunque trovare applicazione l'art. 485 c.c., per cui deve essere Controparte_1 considerato erede puro e semplice di e . Parte_4 Parte_3
Va quindi accolta la domanda con cui si chiede di accertare l'avvenuta accettazione di eredità da parte di con riferimento alle successioni di Controparte_1 Parte_4
e . Persona_1
Per quanto riguarda l'accertamento della proprietà, in capo al resistente, della quota di ½ dell'immobile in None, via Molino n. 5 int. 1, è necessario un passaggio ulteriore, che si sostanza nell'individuazione di un titolo ultraventennale di proprietà, in presenza di continuità delle trascrizioni.
Ebbene, rispetto alla quota di 2/12 ereditata da , la successione è già Parte_3 titolo ultraventennale, essendosi aperta in data 24.1.1989.
Diversamente, rispetto alla quota di 4/12 ereditata da , il titolo Parte_4 ultraventennale è, per la quota 6/12, l'atto di compravendita del 13.5.1978 di cui si dà atto nella relazione notarile;
mentre, per la quota di 2/12, il titolo ultraventennale è la successione di , a cui evidentemente era chiamato Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 5 come coniuge. Per tale quota, il notaio rileva l'assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità, tuttavia la mancanza di continuità delle trascrizioni può intendersi sanata dall'accertamento della qualità di erede di in capo al resistente. Parte_4
Difatti, il diritto di accettare l'eredità di faceva parte del patrimonio di Parte_3
, trasmesso per successione a . Questi, essendo, dal Parte_4 Controparte_1
2.12.2008, nel possesso dell'immobile di via Molino n. 5 int. 1, compreso anche nella successione di , non avendo compiuto l'inventario (nè come chiamato in Persona_1 proprio all'eredità di , nè come chiamato al posto di ), ha Persona_1 Parte_4 accettato ai sensi dell'art. 485 c.c. l'eredità anche per la quota di 2/12 derivante dalla successione di , a cui era chiamato. Persona_1 Parte_4
Può quindi essere accertato che è proprietario per la quota di ½ degli Controparte_1 immobili in None (TO), via Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio 28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente per il principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario quale conseguenza dell'inadempimento, per portare avanti il processo esecutivo contro il debitore , in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura Controparte_1
e spese dello stesso.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, utilizzando lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 in virtù del valore indeterminabile della controversia e facendo applicazione dei parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta che , nato a [...] il [...], è Controparte_1 erede puro e semplice di , nato il [...] a [...] Parte_4
(CL) e deceduto il 6.12.2008, e di , nata il [...] a [...] Parte_3
OS (CL) e deceduta il 24.1.1989;
2) accerta altresì che è erede di per la quota di 2/12; Parte_4 Parte_3 2) accerta, conseguentemente, che , in virtù delle successioni di Controparte_1
e , è proprietario per la quota di ½ degli immobili in Parte_4 Parte_3
pagina 4 di 5 None (TO), via Molino n. 5 int. 1, censiti al NCEU al foglio 28 part. 53 sub 8 cat. A/2 e foglio 28 part. 468 sub 9 cat. C/6;
3) condanna a rifondere a quale Controparte_1 Parte_2 rappresentante di le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.906,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 29 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 5 di 5