Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 82
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione convenzione internazionale per evitare doppie imposizioni

    La Corte ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente, applicando l'art. 15, comma 3 della convenzione Italia-Germania, che prevede l'imponibilità dei redditi da lavoro dipendente svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa (in questo caso, la Germania). Ha quindi escluso l'obbligo di dichiarazione in Italia.

  • Accolto
    Illegittimità dei criteri di calcolo e erroneità dell'avviso di accertamento

    La Corte ha accolto il ricorso principale basato sulla convenzione internazionale, rendendo assorbente la domanda subordinata. Pertanto, non è stata esaminata nel dettaglio la fondatezza di questa specifica eccezione, ma l'annullamento dell'avviso di accertamento implica l'accoglimento anche di questa richiesta.

  • Accolto
    Violazione principio di affidamento

    Poiché il ricorso principale è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato sulla base della convenzione internazionale, la richiesta di annullamento delle sanzioni e degli interessi è stata accolta implicitamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 82
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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