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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013M00729 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013M00729 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013M00729 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: -- In via principale, dichiarare ed accertare la nullità, l'illegittimità, l'arbitrarietà e/o il difetto di motivazione dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T93013M00729/2025 PER L'ANNO 2017 EMESSO DALLA
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE UFFICIO CONTROLLI NOTIFICATO IN DATA 29.09.2025 A
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ED EVENTUALI ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE (CFR. DOC. 1), perché emesso in violazione della
CONVENZIONE, e pertanto della legge applicabile, e per l'effetto annullarlo. Con vittoria di spese legali e compensi professionali;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda e principale, accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità, l'arbitrarietà e/o il difetto di motivazione la carenza di motivazione dell'atto impugnato anche con riferimento all'illegittimità dei criteri di calcolo adottati, e comunque la sua erroneità, annullare l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T93013M00729/2025 PER L'ANNO 2017 EMESSO DALLA
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE UFFICIO CONTROLLI NOTIFICATO IN DATA 29.09.2025 A
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ED EVENTUALI ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE (CFR. DOC. 1) e contestualmente dichiarare la
RICORRENTE non tenuta al pagamento di quanto richiesto con il predetto AVVISO DI ACCERTAMENTO
e, in via ulteriormente subordinata, ricalcolare correttamente l'imposta da applicare anche in considerazione del reddito effettivamente prodotto dalla RICORRENTE, delle imposte e delle tasse già pagate perché trattenute alla fonte, e degli oneri deducibili, e annullare l'applicazione delle sanzioni e degli interessi vista la violazione dell'art. 10 della 212/2000 (principio di affidamento).
Con vittoria di spese legali e compensi professionali.
Resistente:
rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva: di essere dipendente a tempo indeterminato, quale assistente di volo, della Compagnia aerea estera Società_1 AG, con sede legale in Colonia (GERMANIA), prestando la propria attività presso l'aeroporto internazionale di Monaco di Baviera;
che, in ossequio alla convenzione internazionale bilaterale in essere tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, corrispondeva le imposte e le tasse sul reddito da lavoro dipendente alla prima delle due;
che il 29 settembre 2025 aveva ricevuto la notifica dell'avviso d'accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva, per l'annualità 2027, il pagamento dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente prodotto in Germania.
Osservava sostanzialmente che, come confermato dalla documentazione prodotta, "... non è tenuta a dichiarare in Italia i redditi prodotti nello Stato Membro Tedesco, e ciò in applicazione dell'art. 15 paragrafo
3 della Convenzione, in forza della quale è assolutamente normale e legittimo che la stessa Ricorrente dichiari invece il proprio reddito in Germania e paghi al predetto Stato le relative imposte, peraltro trattenute alla fonte".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando quanto osservato da controparte.
Rilevava, con ampiezza di argomentazioni difensive, che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, le remunerazioni ricevute quale corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale erano soggette ad imposizione concorrente tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
Instauratosi il contraddittorio, depositate ulteriori memorie difensive, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, com'è noto, le Convenzioni internazionali, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi dell' art. 10, comma 1, della
Costituzione (che prevede il sistema di adattamento dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale) e dell'art. 117 della Costituzione (che prevede l'obbligo comune dello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali); la Corte di
Cassazione (di recente, Cass., Sez. 5, sentenza n. 7200 del 18 marzo 2024) ha non solo affermato il principio generale che le Convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, così come le altre norme internazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, della
Costituzione), ma ha anche specificato che, in materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne.
Ciò posto, l'art. 15 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali
(ratificata con la legge 24 novembre 1992, n. 459) dispone, testualmente, che:
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Orbene, con tale ultima norma, che chiaramente ha carattere di specialità (come pure si evince dall'uso dell'avverbio "nonostante"), l'Italia e la Germania hanno concordato sul luogo dove tassare i redditi da lavoro dipendente prodotti dai cittadini dei due Stati membri, prevedendone, nel caso specifico dei dipendenti che svolgono il proprio lavoro a bordo di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, l'imponibilità nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa (nel nostro caso la Germania).
Anche sotto il profilo logico, d'altro canto, tale disposizione speciale si giustifica proprio in considerazione della particolare posizione nella quale si trova il lavoratore che presta la sua attività su una nave o un aeromobile utilizzato nel traffico internazionale.
Coglie, dunque, nel segno la ricorrente allorquando afferma testualmente che "... la Convenzione, con una disposizione di carattere speciale, è ancora più specifica nello stabilire, senza l'accertamento di ulteriori requisiti, in quale Stato (quello ove ha la sede la direzione effettiva dell'impresa – datore di lavoro) il dipendente debba corrispondere le imposte sul reddito annuale prodotto per lo svolgimento della predetta attività di lavoro".
Per tali ragioni, la tesi dell'Ufficio - secondo cui la Convenzione bilaterale non conterrebbe alcun termine atto a chiarire l'esclusività della potestà impositiva dello Stato estero, poichè il mancato uso dell'avverbio
“soltanto” dimostrerebbe che la potestà impositiva dei due Stati è concorrente - non appare condivisibile.
Posto quindi che i redditi andavano sottoposti a tassazione solo in Germania - come effettivamente è avvenuto
- deve concludersi che, in forza dell'anzidetta Convenzione, la contribuente non era obbligata a presentare analoga dichiarazione anche in Italia. Ricorrono giusti motivi (ravvisabili nell'esistenza di diversi e argomentati orientamenti interpretativi) per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013M00729 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013M00729 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013M00729 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: -- In via principale, dichiarare ed accertare la nullità, l'illegittimità, l'arbitrarietà e/o il difetto di motivazione dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T93013M00729/2025 PER L'ANNO 2017 EMESSO DALLA
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE UFFICIO CONTROLLI NOTIFICATO IN DATA 29.09.2025 A
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ED EVENTUALI ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE (CFR. DOC. 1), perché emesso in violazione della
CONVENZIONE, e pertanto della legge applicabile, e per l'effetto annullarlo. Con vittoria di spese legali e compensi professionali;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda e principale, accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità, l'arbitrarietà e/o il difetto di motivazione la carenza di motivazione dell'atto impugnato anche con riferimento all'illegittimità dei criteri di calcolo adottati, e comunque la sua erroneità, annullare l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T93013M00729/2025 PER L'ANNO 2017 EMESSO DALLA
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE UFFICIO CONTROLLI NOTIFICATO IN DATA 29.09.2025 A
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ED EVENTUALI ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE (CFR. DOC. 1) e contestualmente dichiarare la
RICORRENTE non tenuta al pagamento di quanto richiesto con il predetto AVVISO DI ACCERTAMENTO
e, in via ulteriormente subordinata, ricalcolare correttamente l'imposta da applicare anche in considerazione del reddito effettivamente prodotto dalla RICORRENTE, delle imposte e delle tasse già pagate perché trattenute alla fonte, e degli oneri deducibili, e annullare l'applicazione delle sanzioni e degli interessi vista la violazione dell'art. 10 della 212/2000 (principio di affidamento).
Con vittoria di spese legali e compensi professionali.
Resistente:
rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Esponeva: di essere dipendente a tempo indeterminato, quale assistente di volo, della Compagnia aerea estera Società_1 AG, con sede legale in Colonia (GERMANIA), prestando la propria attività presso l'aeroporto internazionale di Monaco di Baviera;
che, in ossequio alla convenzione internazionale bilaterale in essere tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, corrispondeva le imposte e le tasse sul reddito da lavoro dipendente alla prima delle due;
che il 29 settembre 2025 aveva ricevuto la notifica dell'avviso d'accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva, per l'annualità 2027, il pagamento dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente prodotto in Germania.
Osservava sostanzialmente che, come confermato dalla documentazione prodotta, "... non è tenuta a dichiarare in Italia i redditi prodotti nello Stato Membro Tedesco, e ciò in applicazione dell'art. 15 paragrafo
3 della Convenzione, in forza della quale è assolutamente normale e legittimo che la stessa Ricorrente dichiari invece il proprio reddito in Germania e paghi al predetto Stato le relative imposte, peraltro trattenute alla fonte".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando quanto osservato da controparte.
Rilevava, con ampiezza di argomentazioni difensive, che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, le remunerazioni ricevute quale corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale erano soggette ad imposizione concorrente tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
Instauratosi il contraddittorio, depositate ulteriori memorie difensive, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, com'è noto, le Convenzioni internazionali, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi dell' art. 10, comma 1, della
Costituzione (che prevede il sistema di adattamento dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale) e dell'art. 117 della Costituzione (che prevede l'obbligo comune dello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali); la Corte di
Cassazione (di recente, Cass., Sez. 5, sentenza n. 7200 del 18 marzo 2024) ha non solo affermato il principio generale che le Convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, così come le altre norme internazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, della
Costituzione), ma ha anche specificato che, in materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne.
Ciò posto, l'art. 15 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali
(ratificata con la legge 24 novembre 1992, n. 459) dispone, testualmente, che:
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Orbene, con tale ultima norma, che chiaramente ha carattere di specialità (come pure si evince dall'uso dell'avverbio "nonostante"), l'Italia e la Germania hanno concordato sul luogo dove tassare i redditi da lavoro dipendente prodotti dai cittadini dei due Stati membri, prevedendone, nel caso specifico dei dipendenti che svolgono il proprio lavoro a bordo di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, l'imponibilità nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa (nel nostro caso la Germania).
Anche sotto il profilo logico, d'altro canto, tale disposizione speciale si giustifica proprio in considerazione della particolare posizione nella quale si trova il lavoratore che presta la sua attività su una nave o un aeromobile utilizzato nel traffico internazionale.
Coglie, dunque, nel segno la ricorrente allorquando afferma testualmente che "... la Convenzione, con una disposizione di carattere speciale, è ancora più specifica nello stabilire, senza l'accertamento di ulteriori requisiti, in quale Stato (quello ove ha la sede la direzione effettiva dell'impresa – datore di lavoro) il dipendente debba corrispondere le imposte sul reddito annuale prodotto per lo svolgimento della predetta attività di lavoro".
Per tali ragioni, la tesi dell'Ufficio - secondo cui la Convenzione bilaterale non conterrebbe alcun termine atto a chiarire l'esclusività della potestà impositiva dello Stato estero, poichè il mancato uso dell'avverbio
“soltanto” dimostrerebbe che la potestà impositiva dei due Stati è concorrente - non appare condivisibile.
Posto quindi che i redditi andavano sottoposti a tassazione solo in Germania - come effettivamente è avvenuto
- deve concludersi che, in forza dell'anzidetta Convenzione, la contribuente non era obbligata a presentare analoga dichiarazione anche in Italia. Ricorrono giusti motivi (ravvisabili nell'esistenza di diversi e argomentati orientamenti interpretativi) per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.