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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4713/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4713 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 30 ottobre 2024 con termini ridotti (20 giorni per comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica)
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Santa Maria a Monte, via Francesca n. 282, presso lo studio dell'avv. ANDREA BOLDRINI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 83, 3 comma, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Pontedera, Piazza Duomo n. 42, presso lo studio degli avv.ti COSIMO
MARIA MARTINI e VIERI MARTINI, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuta
nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3 in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Caravaggio n. 2, presso lo studio degli avv.ti
FRANCESCA VIERUCCI e FRANCESCA BENEDETTI, che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”.
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi, conclusioni a verbale dell'udienza del
30.102.2024 e da note comparse conclusionali. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale Parte_1
(co)erede del padre , ha chiesto al Tribunale di Pisa di Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, 1) dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni facente parte del patrimonio relitto da Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Santa Maria a Monte (PI) il
[...]
24.11.2018, padre dell'attrice e dei convenuti;
2) previo espletamento di CTU per la esatta individuazione dei beni immobili caduti in successione e dei relativi frutti civili, nonché per la determinazione della massa attiva e passiva, attribuire le singole quote ereditarie di pertinenza di ciascun condividente, attribuire all'attrice Parte_1
in proprietà esclusiva, un lotto pari al valore della sua quota in cui si chiede fin d'ora che venga compresa la piena proprietà dei seguenti beni immobili: - Foglio di mappa
35 Particella 21 superficie 7.000 mq. qualità Seminativo Arborato Classe 2 Reddito
Dominicale Euro 32,57 Reddito Agrario Euro 19,88; - Foglio di mappa 35 Particella
171 superficie 7.890 mq. qualità Seminativo Classe 3 Reddito Dominicale Euro 26,73
Reddito Agrario Euro 20,37; - Foglio di mappa 24 Particella 599 superficie 2.860 mq. qualità Uliveto Classe 3 Reddito Dominicale Euro 5,91 Reddito Agrario Euro 6,65. -
Foglio di mappa 25 Particella 850 superficie 650 mq, qualità Seminativo Arborato classe 4 Reddito Dominicale Euro 1,01 Reddito Agrario Euro 1,17; - Foglio di Mappa
25 Particella 851 superficie 140 mq. qualità Seminativo Arborato classe 4 Rendita
Dominicale Euro 0,22 Reddito Agrario Euro 0,25; oltre eventuali diritti su pertinenze/parti comuni e conguaglio in denaro in suo favore. 3) in accoglimento della domanda di rendiconto ereditario ai sensi e per gli effetti dell'art. 723 c.c. e ss., dichiarare la convenuta obbligata al rendiconto ereditario e per Controparte_1
l'effetto condannarla a corrispondere all'attrice, in proporzione alla sua quota di eredità e quale ristoro per la mancata utilizzazione pro quota del compendio immobiliare sito in via Querce (n. 2 appartamenti), i frutti civili da esso ritraibili mensilmente, da determinarsi con riferimento ai canoni di locazione di mercato correnti al tempo della divisione e da quantificarsi nell'importo meglio visto e che risulterà dovuto all'esito del rendiconto stesso, il tutto a partire dalla morte del de
pag. 2/9 cuius e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
4) porre tutte le spese, compresa la CTU, a carico della massa ereditaria ovvero porle a carico dei convenuti, nel caso di loro ingiustificata opposizione;
5) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale, ordinando al Conservatore dei RR.II. di
Pisa/Livorno di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e all'Agenzia delle
Entrate competente di eseguire la relativa voltura catastale, con esonero di responsabilità.”
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - di essere erede, insieme ai fratelli e , dell'eredità relitta dal padre CP_1 CP_2 [...]
, deceduto a Santa Maria a Monte in data 24.11.2018; - che nella massa Per_1
attiva sono comprese due unità immobiliari, site a Santa Maria a Monte via Querce, nonché alcuni terreni, nel medesimo Comune, analiticamente indicati nell'atto di citazione;
- che ciascun erede è titolare di una quota pari ad 1/3 della massa;
- che l'immobile adibito a civile abitazione è occupato, per intero e in via esclusiva, dalla sorella , la quale non ha versato alcunché a titolo di occupazione e ha CP_1
impedito ad essa attrice il godimento del bene;
- di avere tentato, senza successo, la mediazione, prima di intraprendere il presente giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, l'attrice ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria, l'attribuzione di alcuni beni determinati, il rendiconto ex art
723 c.c. nei confronti di nonché la condanna della Controparte_1
sorella al pagamento dei frutti civili, calcolati in base al valore del canone di locazione dell'abitazione; con il favore delle spese di lite.
In data 18.3.2022 si è costituita , la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di scioglimento della comunione, opponendosi tuttavia alla domanda di assegnazione svolta da;
ha sollevato eccezione di improcedibilità Pt_1
della domanda di condanna al pagamento dei frutti civili e ha proposto, a sua volta, domanda di rendiconto ex art 723 c.c.
Il successivo 25.3.2022 si è costituito il coerede , il Persona_2
quale ha aderito alla domanda di divisione, previa nomina di un CTU per la formazione dei tre lotti, e ha domandato l'assegnazione diretta di uno dei terreni caduto in pag. 3/9 successione. Nei fatti, il convenuto ha dedotto che l'immobile adibito a civile abitazione
è effettivamente abitato dalla sorella , che ivi ha la residenza, mentre la CP_1
sorella , unitamente al proprio coniuge, coltiva e detiene da anni uno dei terreni Pt_1
situato in via Francesca sud a Ponticelli, facente parte della comunione.
Esso convenuto, pur non detenendo in via esclusiva alcuno dei beni ereditari, provvederebbe però al puntuale pagamento delle imposte dovute.
Il 5.12.2022 è stata disposta CTU al fine di individuare la massa attiva da dividersi e il valore delle singole quote, e di elaborare un progetto divisionale;
all'esito di proroga, l'elaborato finale è stato depositato in data 2.8.2024.
All'udienza di comparizione del 30.10.2024, fissata per tentare una soluzione conciliativa, le parti hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione dei lotti predisposti dal CTU;
nella stessa occasione, l'attrice ha rinunciato alla domanda per la condanna al pagamento dei conguagli e all'indennità di occupazione (quest'ultima nei confronti della sorella ). CP_1
In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c. in misura ridotta (20 giorni per comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per memorie di replica).
*****
1. Deve innanzitutto osservarsi che tra le parti non vi è contrasto sulla esatta consistenza della massa attiva da dividersi e che, all'udienza del 30.10.2024, l'attrice ha rinunciato sia ai conguagli sia alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta contro la sorella . E' quindi Controparte_1
pacifico che il thema decidendum verte unicamente: 1) della divisione della comunione incidentale in cui si trovano i beni immobili caduti in successione al decesso di
, nato a [...] il [...] e defunto in Santa Persona_1
Maria a Monte (PI) il 24/11/2018; 2) dell'individuazione del valore delle singole quote;
3) infine, dell'assegnazione dei beni di cui ai tre lotti formati dal CTU, in merito alla quale è intervenuto l'accordo delle parti all'udienza del 30.10.2024.
2. Tanto chiarito, deve essere accolta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria essendo chiaramente fondata ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., trattandosi peraltro di domanda su cui vi è accordo di tutte le parti in causa.
pag. 4/9 3. Quanto alla massa attiva da dividersi, dalla relazione di consulenza tecnica (CTU geom. i cui si risultati si condividono in quanto completi, Persona_3
coerenti ed immuni da vizi logici o metodologici, è emerso che gli immobili caduti in successione sono (pagg. 6 e 7 della relazione):
- BENE “A”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle Querce n.33 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte nel Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 1;
- BENE “B”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano primo del suddetto medesimo maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle Querce n.31 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte nel
Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 2;
- BENE “C”: N.3 Terreni ubicati sul fronte Est del suddetto fabbricato sito in S.Maria a
Monte identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 25 dalle Particelle 848, 850 e 851;
- BENE “D”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte in adiacenza della Via Crinale identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 24 dalla
Particella 599;
- BENE “E”: N.2 Terreni ubicati in S.Maria a Monte in adiacenza della Via Francesca
Sud identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 35 dalle Particelle 21 e 171;
- BENE “F”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte Loc.Petriolo in adiacenza della
Via Francesca Sud identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 27 dalla Particella 681.
4. Detti beni immobili risultano di proprietà di , Parte_1 CP_2
e in forza della dichiarazione di
[...] Controparte_1
successione n.1959 registrata in data 07/01/2020, alla morte del padre Persona_1
, avvenuta in data 24/11/2018 (all. 1 e 2 all'atto di citazione).
[...]
All'esito della successione, la proprietà di tutti i beni precedentemente intestati al defunto è stata acquistata dai tre figli, parti del presente Persona_1 giudizio, perr la rispettiva quota indivisa di 1/3 ciascuno (attesa l'assenza del coniuge e pag. 5/9 di altri chiamati all'eredità). Nello specifico, le parti hanno acquistato mortis causa la proprietà indivisa (quota di 1/3 ciascuno) di tutti i beni immobili sopra elencati, ad eccezione del terreno adibito a stradello interno al (identificato dalla particella CP_3
851), per il quale le parti risultano proprietarie della complessiva quota di proprietà di
1/3 e di quella indivisa di 1/9 ciascuno.
5. Il valore di mercato, riferito all'anno 2018, di tutti i beni oggetto di Comunione tra le parti, è pari a complessivi € 217.000,00; ciascuna quota presenta quindi un valore pari a
€ 72.333,00.
6. Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, dalla relazione di consulenza tecnica è emersa la comoda formazione di lotti, da assegnarsi a ciascuna delle parti;
il progetto di divisione mirava ad evitare conguagli in danaro tra le parti e teneva conto delle rispettive richieste di assegnazione. Nel dettaglio, il CTU geom. Per_3
aveva individuato i seguenti lotti:
LOTTO 1: Bene C (terreno edificabile) + Bene D (terreno Uliveto) - Valore commerciale = €. 68.000,00 (VS €. 72.300 quota 1/3); LOTTO 2: Bene B
(appartamento piano primo) + Bene F (terreno Parcheggio) - Valore commerciale = €.
71.000,00 (VS €. 72.300 quota 1/3); LOTTO 3: Bene A (appartamento piano terra) +
Bene E (terreno Agricolo) - Valore commerciale = €. 78.000,00 (VS €. 72.300 quota
1/3).
7. Tuttavia, le parti, all'udienza del 30.10.2024, hanno raggiunto un diverso accordo per l'assegnazione dei cespiti, che si recepisce nella presente sentenza in quanto non si pone in contrasto con norme imperative, tiene conto della volontà liberamente formata e manifestata da ciascuno dei tre condividenti, considera la corresponsione di specifici importi a titolo di conguagli (ove non espressamente rinunciati).
In forza di detto accordo, contenuto nel verbale di udienza che qui si richiama:
- all'attrice sono assegnati i BENI D ed E, con rinuncia ai Parte_1
conguagli;
- alla convenuta sono assegnati i BENI A e C;
Controparte_1
- è tenuto a versare alla sorella Controparte_2 CP_1
un conguaglio pari a 1.300,00 euro;
[...]
pag. 6/9 - al convenuto sono assegnati i BENI B e F, senza Controparte_2
previsione di conguagli (non domandati).
8. Infine, con riferimento alle spese di lite, va osservato come quelle relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21184).
Nella specie, si compensano tra i coeredi le spese di lite, sussistendo l'accordo di tutte le parti sia sullo scioglimento della comunione sia sulle modalità dello stesso
(assegnazione con previsione di conguaglio).
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto - devono essere definitivamente poste a carico della comunione, e quindi in capo a ciascuno dei coeredi (in solido), in quanto utili alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalle parti di causa ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA lo scioglimento della comunione costituitasi tra
, e Parte_1 Controparte_1 [...]
in ragione della successione ereditaria apertasi alla morte del CP_2
padre , deceduto a Santa Maria a Monte in data Persona_1
24.11.2018, avente oggetto i seguenti immobili:
- BENE “A”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle Querce n.33 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte nel
Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 1;
- BENE “B”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano primo del suddetto medesimo maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle
Querce n.31 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di
Santa Maria a Monte nel Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 2;
pag. 7/9 - BENE “C”: N.3 Terreni ubicati sul fronte Est del suddetto fabbricato sito in
S.Maria a Monte identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo
Comune nel Foglio 25 dalle Particelle 848, 850 e 851;
- BENE “D”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte in adiacenza della Via
Crinale identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel
Foglio 24 dalla Particella 599;
- BENE “E”: N.2 Terreni ubicati in S.Maria a Monte in adiacenza della Via
Francesca Sud identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo
Comune nel Foglio 35 dalle Particelle 21 e 171;
- BENE “F”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte Loc.Petriolo in adiacenza della Via Francesca Sud identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 27 dalla Particella 681;
2) ACCERTA che ciascuna delle parti è titolare di una quota pari ad 1/3 dei beni sopra elencati, ad eccezione del terreno adibito a stradello interno (BENE C) identificato dalla particella 851, per il quale le parti risultano proprietarie della complessiva quota di proprietà di 1/3 e di quella indivisa di 1/9 ciascuno;
3) DICHIARA che il valore di mercato, riferito all'anno 2018, di tutti i beni oggetto di comunione tra le parti è pari a complessivi €. 217.000,00, mentre ciascuna delle tre quote presenta un valore pari a € 72.333,00;
4) PRENDE ATTO dell'accordo intervenuto tra le parti e, provvedendo in conformità, DISPONE che:
- all'attrice sono assegnati i BENI D ed E, con rinuncia Parte_1
ai conguagli;
- alla convenuta sono assegnati i BENI A e C;
Controparte_1
- è tenuto a versare alla sorella Controparte_2 CP_1
un conguaglio pari a 1.300,00 euro;
[...]
- al convenuto sono assegnati i BENI B e F, senza Controparte_2
previsione di conguagli;
5) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del
Territorio la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art 2646 c.c., con esonero da responsabilità;
pag. 8/9 6) COMPENSA integralmente tra i coeredi , Parte_1
e le spese di lite;
Controparte_1 Controparte_2
7) PONE definitivamente le spese di C.T.U. del geom. Per_3
liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
[...]
Si comunichi.
Pisa, 12 gennaio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4713 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 30 ottobre 2024 con termini ridotti (20 giorni per comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica)
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Santa Maria a Monte, via Francesca n. 282, presso lo studio dell'avv. ANDREA BOLDRINI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 83, 3 comma, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Pontedera, Piazza Duomo n. 42, presso lo studio degli avv.ti COSIMO
MARIA MARTINI e VIERI MARTINI, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuta
nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._3 in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Caravaggio n. 2, presso lo studio degli avv.ti
FRANCESCA VIERUCCI e FRANCESCA BENEDETTI, che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”.
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi, conclusioni a verbale dell'udienza del
30.102.2024 e da note comparse conclusionali. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale Parte_1
(co)erede del padre , ha chiesto al Tribunale di Pisa di Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, 1) dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni facente parte del patrimonio relitto da Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Santa Maria a Monte (PI) il
[...]
24.11.2018, padre dell'attrice e dei convenuti;
2) previo espletamento di CTU per la esatta individuazione dei beni immobili caduti in successione e dei relativi frutti civili, nonché per la determinazione della massa attiva e passiva, attribuire le singole quote ereditarie di pertinenza di ciascun condividente, attribuire all'attrice Parte_1
in proprietà esclusiva, un lotto pari al valore della sua quota in cui si chiede fin d'ora che venga compresa la piena proprietà dei seguenti beni immobili: - Foglio di mappa
35 Particella 21 superficie 7.000 mq. qualità Seminativo Arborato Classe 2 Reddito
Dominicale Euro 32,57 Reddito Agrario Euro 19,88; - Foglio di mappa 35 Particella
171 superficie 7.890 mq. qualità Seminativo Classe 3 Reddito Dominicale Euro 26,73
Reddito Agrario Euro 20,37; - Foglio di mappa 24 Particella 599 superficie 2.860 mq. qualità Uliveto Classe 3 Reddito Dominicale Euro 5,91 Reddito Agrario Euro 6,65. -
Foglio di mappa 25 Particella 850 superficie 650 mq, qualità Seminativo Arborato classe 4 Reddito Dominicale Euro 1,01 Reddito Agrario Euro 1,17; - Foglio di Mappa
25 Particella 851 superficie 140 mq. qualità Seminativo Arborato classe 4 Rendita
Dominicale Euro 0,22 Reddito Agrario Euro 0,25; oltre eventuali diritti su pertinenze/parti comuni e conguaglio in denaro in suo favore. 3) in accoglimento della domanda di rendiconto ereditario ai sensi e per gli effetti dell'art. 723 c.c. e ss., dichiarare la convenuta obbligata al rendiconto ereditario e per Controparte_1
l'effetto condannarla a corrispondere all'attrice, in proporzione alla sua quota di eredità e quale ristoro per la mancata utilizzazione pro quota del compendio immobiliare sito in via Querce (n. 2 appartamenti), i frutti civili da esso ritraibili mensilmente, da determinarsi con riferimento ai canoni di locazione di mercato correnti al tempo della divisione e da quantificarsi nell'importo meglio visto e che risulterà dovuto all'esito del rendiconto stesso, il tutto a partire dalla morte del de
pag. 2/9 cuius e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo;
4) porre tutte le spese, compresa la CTU, a carico della massa ereditaria ovvero porle a carico dei convenuti, nel caso di loro ingiustificata opposizione;
5) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale, ordinando al Conservatore dei RR.II. di
Pisa/Livorno di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e all'Agenzia delle
Entrate competente di eseguire la relativa voltura catastale, con esonero di responsabilità.”
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - di essere erede, insieme ai fratelli e , dell'eredità relitta dal padre CP_1 CP_2 [...]
, deceduto a Santa Maria a Monte in data 24.11.2018; - che nella massa Per_1
attiva sono comprese due unità immobiliari, site a Santa Maria a Monte via Querce, nonché alcuni terreni, nel medesimo Comune, analiticamente indicati nell'atto di citazione;
- che ciascun erede è titolare di una quota pari ad 1/3 della massa;
- che l'immobile adibito a civile abitazione è occupato, per intero e in via esclusiva, dalla sorella , la quale non ha versato alcunché a titolo di occupazione e ha CP_1
impedito ad essa attrice il godimento del bene;
- di avere tentato, senza successo, la mediazione, prima di intraprendere il presente giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, l'attrice ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria, l'attribuzione di alcuni beni determinati, il rendiconto ex art
723 c.c. nei confronti di nonché la condanna della Controparte_1
sorella al pagamento dei frutti civili, calcolati in base al valore del canone di locazione dell'abitazione; con il favore delle spese di lite.
In data 18.3.2022 si è costituita , la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di scioglimento della comunione, opponendosi tuttavia alla domanda di assegnazione svolta da;
ha sollevato eccezione di improcedibilità Pt_1
della domanda di condanna al pagamento dei frutti civili e ha proposto, a sua volta, domanda di rendiconto ex art 723 c.c.
Il successivo 25.3.2022 si è costituito il coerede , il Persona_2
quale ha aderito alla domanda di divisione, previa nomina di un CTU per la formazione dei tre lotti, e ha domandato l'assegnazione diretta di uno dei terreni caduto in pag. 3/9 successione. Nei fatti, il convenuto ha dedotto che l'immobile adibito a civile abitazione
è effettivamente abitato dalla sorella , che ivi ha la residenza, mentre la CP_1
sorella , unitamente al proprio coniuge, coltiva e detiene da anni uno dei terreni Pt_1
situato in via Francesca sud a Ponticelli, facente parte della comunione.
Esso convenuto, pur non detenendo in via esclusiva alcuno dei beni ereditari, provvederebbe però al puntuale pagamento delle imposte dovute.
Il 5.12.2022 è stata disposta CTU al fine di individuare la massa attiva da dividersi e il valore delle singole quote, e di elaborare un progetto divisionale;
all'esito di proroga, l'elaborato finale è stato depositato in data 2.8.2024.
All'udienza di comparizione del 30.10.2024, fissata per tentare una soluzione conciliativa, le parti hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione dei lotti predisposti dal CTU;
nella stessa occasione, l'attrice ha rinunciato alla domanda per la condanna al pagamento dei conguagli e all'indennità di occupazione (quest'ultima nei confronti della sorella ). CP_1
In pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c. in misura ridotta (20 giorni per comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per memorie di replica).
*****
1. Deve innanzitutto osservarsi che tra le parti non vi è contrasto sulla esatta consistenza della massa attiva da dividersi e che, all'udienza del 30.10.2024, l'attrice ha rinunciato sia ai conguagli sia alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione proposta contro la sorella . E' quindi Controparte_1
pacifico che il thema decidendum verte unicamente: 1) della divisione della comunione incidentale in cui si trovano i beni immobili caduti in successione al decesso di
, nato a [...] il [...] e defunto in Santa Persona_1
Maria a Monte (PI) il 24/11/2018; 2) dell'individuazione del valore delle singole quote;
3) infine, dell'assegnazione dei beni di cui ai tre lotti formati dal CTU, in merito alla quale è intervenuto l'accordo delle parti all'udienza del 30.10.2024.
2. Tanto chiarito, deve essere accolta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria essendo chiaramente fondata ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., trattandosi peraltro di domanda su cui vi è accordo di tutte le parti in causa.
pag. 4/9 3. Quanto alla massa attiva da dividersi, dalla relazione di consulenza tecnica (CTU geom. i cui si risultati si condividono in quanto completi, Persona_3
coerenti ed immuni da vizi logici o metodologici, è emerso che gli immobili caduti in successione sono (pagg. 6 e 7 della relazione):
- BENE “A”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle Querce n.33 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte nel Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 1;
- BENE “B”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano primo del suddetto medesimo maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle Querce n.31 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte nel
Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 2;
- BENE “C”: N.3 Terreni ubicati sul fronte Est del suddetto fabbricato sito in S.Maria a
Monte identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 25 dalle Particelle 848, 850 e 851;
- BENE “D”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte in adiacenza della Via Crinale identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 24 dalla
Particella 599;
- BENE “E”: N.2 Terreni ubicati in S.Maria a Monte in adiacenza della Via Francesca
Sud identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 35 dalle Particelle 21 e 171;
- BENE “F”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte Loc.Petriolo in adiacenza della
Via Francesca Sud identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 27 dalla Particella 681.
4. Detti beni immobili risultano di proprietà di , Parte_1 CP_2
e in forza della dichiarazione di
[...] Controparte_1
successione n.1959 registrata in data 07/01/2020, alla morte del padre Persona_1
, avvenuta in data 24/11/2018 (all. 1 e 2 all'atto di citazione).
[...]
All'esito della successione, la proprietà di tutti i beni precedentemente intestati al defunto è stata acquistata dai tre figli, parti del presente Persona_1 giudizio, perr la rispettiva quota indivisa di 1/3 ciascuno (attesa l'assenza del coniuge e pag. 5/9 di altri chiamati all'eredità). Nello specifico, le parti hanno acquistato mortis causa la proprietà indivisa (quota di 1/3 ciascuno) di tutti i beni immobili sopra elencati, ad eccezione del terreno adibito a stradello interno al (identificato dalla particella CP_3
851), per il quale le parti risultano proprietarie della complessiva quota di proprietà di
1/3 e di quella indivisa di 1/9 ciascuno.
5. Il valore di mercato, riferito all'anno 2018, di tutti i beni oggetto di Comunione tra le parti, è pari a complessivi € 217.000,00; ciascuna quota presenta quindi un valore pari a
€ 72.333,00.
6. Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, dalla relazione di consulenza tecnica è emersa la comoda formazione di lotti, da assegnarsi a ciascuna delle parti;
il progetto di divisione mirava ad evitare conguagli in danaro tra le parti e teneva conto delle rispettive richieste di assegnazione. Nel dettaglio, il CTU geom. Per_3
aveva individuato i seguenti lotti:
LOTTO 1: Bene C (terreno edificabile) + Bene D (terreno Uliveto) - Valore commerciale = €. 68.000,00 (VS €. 72.300 quota 1/3); LOTTO 2: Bene B
(appartamento piano primo) + Bene F (terreno Parcheggio) - Valore commerciale = €.
71.000,00 (VS €. 72.300 quota 1/3); LOTTO 3: Bene A (appartamento piano terra) +
Bene E (terreno Agricolo) - Valore commerciale = €. 78.000,00 (VS €. 72.300 quota
1/3).
7. Tuttavia, le parti, all'udienza del 30.10.2024, hanno raggiunto un diverso accordo per l'assegnazione dei cespiti, che si recepisce nella presente sentenza in quanto non si pone in contrasto con norme imperative, tiene conto della volontà liberamente formata e manifestata da ciascuno dei tre condividenti, considera la corresponsione di specifici importi a titolo di conguagli (ove non espressamente rinunciati).
In forza di detto accordo, contenuto nel verbale di udienza che qui si richiama:
- all'attrice sono assegnati i BENI D ed E, con rinuncia ai Parte_1
conguagli;
- alla convenuta sono assegnati i BENI A e C;
Controparte_1
- è tenuto a versare alla sorella Controparte_2 CP_1
un conguaglio pari a 1.300,00 euro;
[...]
pag. 6/9 - al convenuto sono assegnati i BENI B e F, senza Controparte_2
previsione di conguagli (non domandati).
8. Infine, con riferimento alle spese di lite, va osservato come quelle relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21184).
Nella specie, si compensano tra i coeredi le spese di lite, sussistendo l'accordo di tutte le parti sia sullo scioglimento della comunione sia sulle modalità dello stesso
(assegnazione con previsione di conguaglio).
Le spese di CTU – liquidate con separato decreto - devono essere definitivamente poste a carico della comunione, e quindi in capo a ciascuno dei coeredi (in solido), in quanto utili alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalle parti di causa ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA lo scioglimento della comunione costituitasi tra
, e Parte_1 Controparte_1 [...]
in ragione della successione ereditaria apertasi alla morte del CP_2
padre , deceduto a Santa Maria a Monte in data Persona_1
24.11.2018, avente oggetto i seguenti immobili:
- BENE “A”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle Querce n.33 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte nel
Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 1;
- BENE “B”: Appartamento per civile abitazione, posto al piano primo del suddetto medesimo maggior fabbricato ubicato in Santa Maria a Monte Via delle
Querce n.31 identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di
Santa Maria a Monte nel Foglio 25 dalla Particella 838 subalterno 2;
pag. 7/9 - BENE “C”: N.3 Terreni ubicati sul fronte Est del suddetto fabbricato sito in
S.Maria a Monte identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo
Comune nel Foglio 25 dalle Particelle 848, 850 e 851;
- BENE “D”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte in adiacenza della Via
Crinale identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel
Foglio 24 dalla Particella 599;
- BENE “E”: N.2 Terreni ubicati in S.Maria a Monte in adiacenza della Via
Francesca Sud identificati catastalmente al Catasto Terreni del medesimo
Comune nel Foglio 35 dalle Particelle 21 e 171;
- BENE “F”: N.1 Terreno ubicato in S.Maria a Monte Loc.Petriolo in adiacenza della Via Francesca Sud identificato catastalmente al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Foglio 27 dalla Particella 681;
2) ACCERTA che ciascuna delle parti è titolare di una quota pari ad 1/3 dei beni sopra elencati, ad eccezione del terreno adibito a stradello interno (BENE C) identificato dalla particella 851, per il quale le parti risultano proprietarie della complessiva quota di proprietà di 1/3 e di quella indivisa di 1/9 ciascuno;
3) DICHIARA che il valore di mercato, riferito all'anno 2018, di tutti i beni oggetto di comunione tra le parti è pari a complessivi €. 217.000,00, mentre ciascuna delle tre quote presenta un valore pari a € 72.333,00;
4) PRENDE ATTO dell'accordo intervenuto tra le parti e, provvedendo in conformità, DISPONE che:
- all'attrice sono assegnati i BENI D ed E, con rinuncia Parte_1
ai conguagli;
- alla convenuta sono assegnati i BENI A e C;
Controparte_1
- è tenuto a versare alla sorella Controparte_2 CP_1
un conguaglio pari a 1.300,00 euro;
[...]
- al convenuto sono assegnati i BENI B e F, senza Controparte_2
previsione di conguagli;
5) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del
Territorio la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art 2646 c.c., con esonero da responsabilità;
pag. 8/9 6) COMPENSA integralmente tra i coeredi , Parte_1
e le spese di lite;
Controparte_1 Controparte_2
7) PONE definitivamente le spese di C.T.U. del geom. Per_3
liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
[...]
Si comunichi.
Pisa, 12 gennaio 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 9/9