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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8575 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. LODOVICO Parte_1 P.IVA_1
FA e dall'Avv. SIMONE CECCHIN, per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale e Email_1
Email_2
- attrice - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. LIVIO Controparte_1 P.IVA_2
CAPRILE per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
Email_3
- convenuta - avente ad OGGETTO: contratto di logistica;
deposito; risarcimento per fatto illecito;
danno cagionato da cose in custodia.
CONCLUSIONI
Per NEL MERITO: Attesa la violazione degli obblighi di custodia Parte_1
e vigilanza derivanti dal contratto di logistica e/o di deposito, condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 20138 MILANO (MI)
[...]
Piazza Tina Modotti 5, al risarcimento di tutti i danni sofferti da per la Parte_1 perdita del carico e del semirimorchio di proprietà e condannare quindi la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 35.506,71 o nella diversa, anche maggior, somma che sarà ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione ed interessi di legge. IN VIA
1 SUBORDINATA NEL MERITO: Attesa la responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art.2043 c.c. condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_1 legale in 20138 MILANO (MI) Piazza Tina Modotti 5, al risarcimento di tutti i danni sofferti da per la perdita del carico e del semirimorchio di proprietà e condannare Parte_1 quindi la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 35.506,71 o nella diversa, anche maggior, somma che sarà ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione ed interessi di legge. IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 27.12.2022 ad ore 15,23 il sig. Per_1
, autista di dopo aver prelevato a SE (TV) un carico di 116
[...] Parte_1 frigoriferi, giungeva con motrice targata FH505KG e semirimorchio XA796RK al Polo
Logistico di ST SA IO (PC) come da stampa del cronotachigrafo del mezzo che si rammostra al testimone (cfr. doc.6); 2) Vero che il predetto autista ritirava in portineria il
“ticket di entrata” e dopo aver consegnato i documenti di trasporto all'ufficio di ricevimento di posizionava e sganciava il semirimorchio marca Marca M 300 01, targato CP_1 CP_2
XA796RK avanti la baia di carico buca 102 del magazzino come da disposizioni del personale ivi presente;
3) Vero che la ribalta n.102 del centro logistico è gestita da CP_1 CP_1
; 4) Vero che l'ufficio di ricevimento di timbrava e firmava il ticket all'autista di
[...] CP_1 che usciva dal polo logistico con la sola motrice alle ore 17,15 dello stesso Parte_1 giorno 27/12/2022 come da stampa del cronotachigrafo del mezzo che si rammostra al testimone (cfr. doc.6); 5) Vero che nella mattinata del giorno seguente 28.12.2022,
[...]
autista movimentatore di si presentava con la motrice affidata al CP_3 Parte_1 centro logistico per agganciare e rimuovere il semirimorchio XA796RK che riteneva vuoto, ma
l'operazione non veniva autorizzata dal sig. responsabile scarichi di Controparte_4 CP_1 in quanto il semirimorchio in questione non era ancora stato scaricato;
6) Vero che verso le ore 11,15 dello stesso giorno il sig. riferiva che ignoti avevano rimosso il Controparte_4 semirimorchio di ancora carico dalla rampa 102; 7) Vero che Parte_1 Parte_1 aveva acquistato il semirimorchio rubato al prezzo di € 32.000,00 + Iva con fattura di Pt_2
n°1162 del 12.10.2022 che si rammostra al testimone (docc 13 e 14); 8) Vero che a
[...] fronte del furto del carico EL emetteva a la nota di debito n. 161009586 Parte_1 per € 35.049,08 somma che veniva trattenuta sul credito dovuto a (cfr. docc Parte_1
9 e 10); 9) Vero che con riferimento al carico contenuto nel semirimorchio di cui è causa la compagnia assicurativa risarciva a l'importo di € 31.542,37 pari al CP_5 Parte_1 valore del carico assicurato al netto dello scoperto di polizza del 10% (doc.15). Si indicano come testimoni: • Sig. Via Ronche, 41 31034 Cavaso del Tomba – TV- • Sig. Persona_1
2 Via Cesare Battisti, 54 26841 Casalpusterlengo- LO- • c/o CP_3 Testimone_1
Favaro Servizi spa. IN OGNI CASO: Spese ed onorari di causa interamente rifusi, con condanna altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'attrice da determinarsi in via equitativa all'esito del giudizio, atteso la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita.
Per IN VIA PRINCIPALE e nel merito, rigettare la domanda di Controparte_1 condanna avanzata dalla attrice perchè infondata in fatto ed in diritto ed, in particolare, per carenza di legittimazione passiva rispetto ad una richiesta di condanna contrattuale ex contratto di deposito e/o logistica, per mancata dimostrazione di qualsiasi responsabilità nella causazione del danno, anche sotto il profilo di cui all'art 2043 e 2051 c.c. e per mancata dimostrazione dell'entità del danno patrimoniale asseritamente subito;
Vinte le spese con distrazione a favore dell'Avv.to Caprile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/1/2024, in seguito solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (in seguito solo Pt_1 Controparte_1 CP_1 esponendo (in sintesi) che: in data 1/8/2019 aveva concluso un contratto di servizi di trasporto con EL LO AL S.p.A. (in seguito solo EL); nell'ambito di tale contratto, aveva effettuato il trasporto di un carico di frigoriferi presso il deposito di sito nel polo CP_1 logistico di ST SA IO (PC); il semirimorchio carico era stato posizionato secondo le istruzioni del personale ma il giorno seguente era stato rubato da ignoti, con CP_1 conseguente perdita sia del carico che del semirimorchio;
aveva contestato il danno a CP_1 richiedendo il risarcimento, senza ricevere riscontro;
aveva avviato anche una procedura di negoziazione assistita, rimasta senza adesione;
il danno complessivo subito era pari a €
67.049,08, di cui € 35.049,08 per la merce e € 32.000,00 per il semirimorchio;
avendo ricevuto un parziale indennizzo assicurativo di € 31.542,37 pari al valore del carico assicurato al netto dello scoperto di polizza del 10%, restava dovuto da a titolo di risarcimento danni, CP_1
l'importo di € 35.506,71 oltre interessi e rivalutazione.
Tanto esposto, ha chiesto: in via principale, sul presupposto della violazione degli obblighi di custodia e vigilanza derivanti dal contratto di logistica e/o di deposito, di condannare al CP_1 risarcimento di tutti i danni sofferti per la perdita del carico e del semirimorchio, e al pagamento della somma di € 35.506,71 (o altra somma ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata, di condannare al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. o ex art. CP_1
2043 c.c., sempre per la somma di € 35.506,71 (o altra somma ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione e interessi.
3 IS si è costituita esponendo (in sintesi) che: non esisteva alcun contratto di deposito o logistica da essa concluso con relativamente ai fatti di causa;
vi era solo un collegamento Pt_1 di fatto tra la sosta del semirimorchio Favaro e la gestione di alcune parti del polo logistico di
ST SA IO utilizzato da più società, al quale chiunque poteva entrare tramite una colonnina automatica;
non aveva mai assunto l'obbligo di sorvegliare il mezzo e la merce lasciati da;
nei suoi sistemi non risultava la consegna dei documenti di trasporto, del Pt_1 mezzo o delle merci;
il semirimorchio era astato prelevato da ignoti utilizzando un ticket timbrato da , senza alcuna interazione con il suo personale;
non aveva mai preso CP_6 in custodia né la merce né il mezzo, non avendone mai avuto la disponibilità di fatto o giuridica;
aveva già ottenuto dalla compagnia assicurativa il risarcimento di parte del Pt_1 CP_5 danno relativo alla merce;
non era dimostrata l'esistenza di un obbligo di custodia specifico a suo carico né la responsabilità per il danno subito da . Pt_1
Tanto esposto, ha chiesto: in via principale, di rigettare la domanda di condanna avanzata da
, perché infondata in fatto e in diritto, per carenza di legittimazione passiva e per mancata Pt_1 dimostrazione di qualsiasi responsabilità nella causazione del danno, anche sotto il profilo degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché per mancata dimostrazione dell'entità del danno patrimoniale asseritamente subito.
Previo rigetto delle istanze istruttorie di entrambe le parti, è stata fissata, nelle forme della trattazione scritta, l'udienza del 30/10/2025 per la rimessione in decisione con termini ex art. 189 c.p.c. In data 4/9/2025 la causa è stata assegnata al sottoscritto giudice che, all'esito dell'udienza già fissata, con ordinanza del 4/11/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
1. È pacifico che , impresa di autotrasporto per conto terzi, nell'ambito di un contratto Pt_1 di trasporto concluso con EL, è stata incaricata di trasferire il carico n. 393692450 (116 frigoriferi) dal punto di carico SE DC al polo logistico di ST SA IO (PC), sede del deposito gestito da presso il quale, in forza di distinto contratto di logistica CP_1 stipulato con EL, quest'ultima era tenuta a curare le operazioni di ricezione, scarico e stoccaggio della merce. È parimenti pacifico che: in data 27/12/2022, l'autista di , dopo Pt_1 aver prelevato il carico, è giunto con motrice e semirimorchio al polo logistico di ST SA
IO; ritirato il ticket di entrata, si è presentato all'ufficio ricevimento di ricevendo CP_1 istruzioni per posizionare il semirimorchio nella baia di carico n. 102, gestita da il CP_1 semirimorchio è stato quindi sganciato e lasciato nella baia assegnata davanti alla ribalta di in attesa delle operazioni di scarico;
l'autista è uscito dal polo logistico con la sola CP_1 motrice, con ticket timbrato dal personale di la mattina del 28/12/2022, il CP_1 movimentatore di si è presentato per riagganciare il semirimorchio, ritenendolo ormai Pt_1
4 svuotato, ma l'operazione non è stata autorizzata dal responsabile scarichi di in quanto CP_1 il semirimorchio risultava ancora carico;
verso le ore 11:15 dello stesso giorno, è stata riscontrata l'assenza del semirimorchio dalla baia 102; le immagini di videosorveglianza hanno mostrato che il semirimorchio, agganciato da una motrice Iveco bianca targata ET845TH, era uscito dal varco del polo logistico;
il security manager di ha quindi sporto denuncia di CP_1 furto presso i Carabinieri di ST SA IO.
Pacifici i fatti, resta controversa tra le parti la questione se sia responsabile nei confronti CP_1 di per i danni derivati dall'indebita sottrazione del semirimorchio. Pt_1
2. In via principale ha dedotto la responsabilità contrattuale di per “violazione Pt_1 CP_1 degli obblighi di custodia e vigilanza derivanti dal contratto di logistica e/o di deposito”.
Il trasporto oggetto di causa è stato eseguito da in adempimento del relativo contratto Pt_1 stipulato con EL;
non vi è alcun contratto tra e Il richiamo alla presunta Pt_1 CP_1
“prassi” (secondo cui, dopo lo sgancio del semirimorchio, assumerebbe la responsabilità CP_1 della custodia) è irrilevante, poiché manca il contratto di trasporto nel cui ambito tale prassi dovrebbe operare, fermo restando che lo scambio di bozze prodotto da non si è tradotto Pt_1 nella formalizzazione di un contratto destinato a regolare in via generale i rapporti tra le parti.
Il contratto di logistica tra EL e IS produce effetti solo tra le parti (art. 1372 c.c.) e non impone obblighi nei confronti di terzi, quale è il vettore . Gli obblighi di corretta Pt_1 esecuzione operano esclusivamente nel rapporto contrattuale tra ed EL. La sola CP_1 connessione tra trasporto e logistica non crea obblighi “protettivi” verso . Anche Pt_1
l'obbligazione accessoria di custodia (art. 1177 c.c.) riguarda il creditore contrattuale e non si estende automaticamente a terzi.
Va esclusa anche la conclusione per fatti concludenti di un contratto di deposito tra e Pt_1
L'assegnazione della baia, lo sgancio del semirimorchio e la firma del ticket di uscita CP_1 della sola motrice attengono ad attività strumentali all'adempimento del contratto di logistica in essere tra e la mittente, non già a una presa in carico di verso il vettore del CP_1 CP_1 semirimorchio con obbligo principale di custodirlo e restituirlo.
Non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra e non può prospettarsi Pt_1 CP_1 una responsabilità di quest'ultima derivante da inadempimento contrattuale. Ne consegue il rigetto della domanda principale proposta da . Pt_1
3. In via subordinata, ha dedotto la responsabilità extracontrattuale di invocando Pt_1 CP_1 gli artt. 2051 e 2043 c.c.
3.1 L'art. 2051 c.c. non è applicabile al caso in esame. La norma presuppone che il danno sia cagionato dalla cosa in custodia;
qui, invece, il pregiudizio consiste nella sottrazione del
5 semirimorchio e del suo carico ad opera di terzi. La res non ha agito come fonte attiva di danno verso alcuno: è essa stessa l'oggetto del danno. Nemmeno individuando la “cosa” nel piazzale antistante la ribalta può trovare applicazione l'art. 2051 c.c. Per configurare siffatta responsabilità è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa in custodia, cioè da un suo dinamismo proprio o da una sua anomalia (strutturale o funzionale). Nel caso di specie, il pregiudizio consiste nella sottrazione del semirimorchio ad opera di terzi: il piazzale ha svolto un ruolo meramente passivo e neutro di scenario dell'evento, senza presentare peculiarità tali da averne determinato la verificazione.
3.2 Invece, sussistono tutti i presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. dedotta in via alternativa da . Pt_1
L'art. 2043 c.c. impone il risarcimento quando una condotta dolosa o colposa cagioni ad altri un danno ingiusto (lesivo di una posizione giuridica tutelata), con nesso causale tra condotta ed evento. Si tratta della regola generale del neminem laedere.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non specificamente contestate risulta che in funzione delle proprie esigenze di scarico, ha assunto di fatto il controllo materiale CP_1 del semirimorchio di : ha assegnato la baia n. 102, ha disposto lo sgancio nell'area di Pt_1 propria gestione (davanti alla ribalta) e, non potendo procedere immediatamente alle operazioni di scarico, ha autorizzato l'uscita della sola motrice. Il giorno successivo, quando il movimentatore di si è presentato per il riaggancio, l'operazione è stata negata poiché il Pt_1 mezzo risultava ancora carico.
Quindi, il semirimorchio è rientrato nella sfera di controllo di per l'esecuzione delle CP_1 operazioni di scarico. L'assunzione di fatto di tale posizione di controllo imponeva a CP_1
l'obbligo di predisporre cautele organizzative adeguate al rischio tipico dell'attività, volte a prevenire anche pregiudizi ai mezzi di terzi temporaneamente posti nella sua sfera di controllo in funzione delle operazioni di scarico. Tra le misure esigibili rientrano, a titolo esemplificativo: la verifica della legittimazione dei conducenti, il tracciamento e la coerenza dei flussi di ingresso/uscita, il coordinamento con il presidio dei varchi, nonché, in generale, ogni procedura idonea a impedire l'aggancio dei semirimorchi in attesa da parte di soggetti non autorizzati.
L'obbligo di adozione di misure preventive anche a tutela dei terzi discende dalla presa in carico di fatto del semirimorchio, desumibile dall'assegnazione della ribalta, dallo sgancio e dall'autorizzazione all'uscita della sola motrice, nonché dal correlato governo delle operazioni di scarico, a prescindere dalla gestione documentale della merce. In tale logica, è ininfluente, ai fini della decisione, la questione contestata della consegna o meno dei documenti di trasporto.
6 Ne consegue l'irrilevanza, della prova per testi richiesta (anche) sulla consegna dei documenti
(cap. 2), pur ritualmente dedotta e reiterata.
La sottrazione del semirimorchio, avvenuta senza ostacoli di sorta, mediante semplice aggancio a una motrice estranea transitata dai varchi, rivela la mancata adozione delle cautele dovute e denota una colpa organizzativa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche sotto il profilo omissivo, per l'omesso approntamento di misure proporzionate al rischio controllato.
Il furto si è verificato mentre il semirimorchio, ancora carico, sostava davanti alla ribalta di
L'assenza di procedure minime di validazione dell'aggancio e dell'uscita ha reso CP_1
l'evento possibile. Quindi, secondo il criterio della causalità adeguata, le ravvisate carenze organizzative si pongono come causa efficiente del danno.
Rispetto al nesso causale così ricostruito, nessun effetto interruttivo può essere attribuito al fatto dei terzi (gli autori dell'indebita sottrazione): la loro condotta rappresenta lo sbocco prevedibile del rischio tipico non adeguatamente governato dall'operatore che deteneva il controllo di fatto della situazione.
Parimenti è da escludere il concorso di colpa del vettore: l'autista di , attenendosi alle Pt_1 istruzioni ricevute da ha lasciato il semirimorchio nell'area indicata ed è uscito con il CP_1 ticket dalla stessa timbrato. In particolare, è da escludere l'esigibilità da parte del vettore di ulteriori misure (quali ganasce o antifurti), tenuto conto che il mezzo non è stato lasciato in un parcheggio aperto al pubblico, ma davanti alla ribalta di in un contesto, quale quello del CP_1 polo logistico, ad accessi controllati. Né rileva, ai fini della ripartizione della colpa, la mera presenza in sito del movimentatore di , addetto a mansioni diverse (movimentazione dei Pt_1 semirimorchi su richiesta) e comunque inibito al riaggancio perché il semirimorchio “risultava ancora carico”, circostanza, questa, che conferma il perdurante controllo di fatto esclusivamente in capo a fino allo svuotamento. CP_1
Il danno dedotto ha un duplice contenuto: da un lato la perdita del semirimorchio (bene di proprietà di ), che incide su un diritto assoluto e integra, di per sé, danno “ingiusto” ex Pt_1 art. 2043 c.c.; dall'altro il pregiudizio patrimoniale costituito dall'esborso sostenuto da Pt_1
(per effetto di compensazione) in favore di EL per la perdita della merce, esborso che parimenti integra danno ingiusto incidendo sull'integrità patrimoniale del vettore.
Quindi, ricorrono tutti gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c. Ne consegue l'obbligo di di risarcire a i danni derivati dalla sottrazione del semirimorchio. CP_1 Pt_1
3.3 È incontestato che: EL, in forza della responsabilità del vettore verso il mittente per la perdita della merce sino alla consegna, ha addebitato a il valore della merce pari a € Pt_1
35.049,08, poi compensato con corrispettivi alla stessa dovuti;
il valore del semirimorchio al
7 momento del sinistro era di € 32.000,00 corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto del mezzo in epoca prossima al fatto. Il danno è consolidato anche quanto alla perdita del semirimorchio, non essendo intervenuto il rinvenimento del mezzo;
peraltro, ha Pt_1 depositato la denuncia di perdita di possesso (doc. 20), la cui mancata produzione era stata eccepita da IS.
In forza di polizza, ha percepito un indennizzo assicurativo di € 31.542,37 (pari al valore Pt_1 del carico al netto della franchigia del 10%). Ne consegue che il danno complessivo da essa sofferto in conseguenza del furto (€ 67.049,08) deve essere ridotto dell'indennizzo conseguito che ha parzialmente ristorato il pregiudizio patrimoniale connesso al rimborso del valore della merce.
Quindi il danno residuo risulta pari a € 35.506,71, di cui € 3.506,71 per la quota di danno derivato dal rimborso del valore dalla merce e € 32.000,00 per il danno derivato dalla perdita del semirimorchio. Trattandosi di debito di valore, gli importi vanno rivalutati secondo gli indici
ISTAT FOI. Per la quota merce residua, la rivalutazione decorre dal 3/2/2023, data in cui, con l'addebito della nota di credito (doc. 10), si è concretizzata la corrispondente perdita patrimoniale per e, per la perdita del semirimorchio, dal 28/12/2022, giorno dell'evento Pt_1 dannoso in cui si è verificata la perdita del mezzo. Sugli importi via via rivalutati competono gli interessi compensativi computati in misura legale secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U.
1712/1995. Ne segue che va liquidato l'importo di € 39.787,08, tenuto conto delle somme attualizzate (€ 3.601,39 + € 32.960,00) e dei relativi interessi compensativi (€ 303,68 + €
2.922,01). Con la liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato all'attualità sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
4. Le spese seguono la soccombenza di Non ricorrono i presupposti per la CP_1 compensazione, neppure parziale, delle spese di lite: la prospettazione, in via principale, della responsabilità contrattuale non ha inciso in concreto sull'attività difensiva né ha comportato alcun aggravio istruttorio.
Ai fini della liquidazione del compenso, per le fasi di studio, introduzione e decisione, vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per la fase istruttoria e/o di trattazione il minimo, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Pertanto, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) in base al valore della somma attribuita, va liquidato un compenso di € 6.713,00, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
903,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale.
8 Va esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c., poiché la mera mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita non integra di per sé i presupposti necessari per siffatta pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- rigetta la domanda proposta in via principale da Parte_1
- condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 39.787,08 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1282, quarto comma, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1
del compenso di avvocato che liquida in € 6.713,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso e agli accessori di legge (IVA, se dovuta, e CPA) nonché al rimborso delle anticipazioni documentate (contributo unificato e imposta di bollo).
Così deciso in Milano in data 10/11/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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