Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6483 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Publiservizi S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota prot. -OMISSIS- del 19.11.2025, con cui il Comune di Torre del Greco respinto l'istanza di accesso inoltrata dall'odierna ricorrente in data 04.11.2025, avente ad oggetto i “documenti conservati da codesto Ente relativi agli incassi per la TARI/TARSU sulle aree destinate in concessione alla sosta (strisce blu) per il periodo dal 2009 al 2019 ed agli eventuali atti mediante i quali si è proceduto al recupero dell'imposta, qualora essa non sia stata spontaneamente versata”; 2) di ogni altro atto connesso, premesso e/o consequenziale;
PER L'ACCERTAMENTO del diritto alla -OMISSIS- s.r.l. ad accedere ed estrarre copia alla documentazione richiesta con l'istanza del 04.11.2025;
E PER LA CONDANNA della P.A. alla consegna dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa EL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
La ricorrente è una società che dall’anno 2020 gestisce il servizio parcheggio nel Comune di Torre del Greco.
Rappresenta di essere stata destinataria da parte del Comune di avvisi di pagamento dell’imposta sui rifiuti per diverse annualità e per ingenti importi e di aver proposto ricorso dinanzi al giudice tributario che ha accolto i ricorsi.
Successivamente, il Comune ha indirizzato alla ricorrente un ulteriore avviso di pagamento e la stessa, per comprendere le ragioni della pretesa creditoria, ha presentato, in data 19 novembre 2025, una istanza di accesso agli atti avente ad oggetto i documenti relativi agli incassi per la TARI sulle strisce blu nel periodo 2009-2019 (antecedente alla concessione attualmente assegnata alla ricorrente) ed agli eventuali atti di recupero.
L’interessata specificava nella detta istanza che i documenti inerenti all’incasso della TARI erano necessari sia per articolare le proprie difese in sede tributaria, lamentando una possibile disparità di trattamento, che per trovare una tutela innanzi al Giudice contabile e penale, ritenendo che l’amministrazione avesse riservato un più favorevole trattamento ad altra impresa, concorrente della ricorrente.
Con l’atto impugnato, il Comune di Torre del Greco ha denegato l’accesso ritenendo che gli atti richiesti non potessero essere ostesi ai sensi dell’art. 24, co. 1 lett. b) della L. 241/1990 , il quale prevede tra i casi di esclusione del c.d. accesso documentale, “ i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano ”.
Con il ricorso in esame, la ricorrente deduce la illegittimità del diniego per violazione degli art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 rilevando che il perimetro del divieto di ostensione dell’art. 24 richiamato sarebbe limitato alla fase istruttoria del procedimento tributario ma non anche a quella successiva in cui la pretesa dell’amministrazione si è perfezionata.
Si è costituito il Comune intimato il quale ha difeso la legittimità del diniego in quanto ai sensi dell’art. 68, co. 1, DPR n. 600/1973, solo il contribuente (oltre ai soggetti qualificati dalla norma) ha diritto di vedere gli atti che lo riguardano.
Il ricorso è infondato.
Si legge nella istanza di accesso che l’interesse conoscitivo della richiedente risiede nella necessità di predisporre una adeguata difesa dinanzi al giudice tributario ed anche nell’interesse a comprendere se il pagamento della TARI sia stato richiesto nei confronti di tutti i soggetti obbligati in un vastissimo arco temporale che va dall’anno 2009 all’anno 2019.
Ciò posto va rilevato che, con riguardo al primo aspetto, ossia alla verifica della corretta determinazione nei suoi confronti della pretesa tributaria - ciò che è effettivamente utile a sollevare contestazioni dinanzi al giudice competente- la ricorrente può soddisfare tale interesse mediante la consultazione delle delibere comunali con le quali è stata regolata la determinazione della imposta.
Con riguardo al secondo aspetto, ossia all’interesse a verificare che l’amministrazione abbia agito correttamente mediante tempestiva imposizione nei confronti di tutti i soggetti obbligati, l’interesse non è meritevole di tutela e per una duplice ragione: in quanto si tratta di una pretesa volta ad un controllo generalizzato sulla legittimità della azione amministrativa –interesse non tutelabile mediante istanza di accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990- ed in quanto si tratta una istanza massiva priva del requisito della specificità e, dunque, in ogni caso sproporzionata – oltre che non coerente- con l’interesse difensivo dedotto dalla ricorrente.
Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI LE, Presidente
EL NT, Consigliere, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EL NT | TI LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.