Decreto cautelare 19 gennaio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
Decreto collegiale 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 12/02/2026, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa GI La LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - L’odierno giudizio ha ad oggetto l’affermata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza con cui il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l’ammissione alle misure di accoglienza previste dall’ordinamento.
2 - Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata accolta la domanda cautelare proposta inaudita altera parte , ai sensi dell’art. 56 c.p.a., ordinando al Ministero dell’interno di provvedere sull’istanza del ricorrente mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto. È stata, altresì, fissata per l’11 febbraio 2026 la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
3 - Le Amministrazioni intimate, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
4 - Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e datone avviso alle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
5 - Il ricorso è fondato.
La posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. In tale quadro normativo si inserisce il generale dovere di conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso di specie, a fronte dell’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di adottare, nel termine di legge, il necessario provvedimento espresso. Tale inerzia si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.
6 - Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, si dispone, sin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, il quale, anche a mezzo di funzionario dal medesimo delegato, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni.
7 - La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza;
- condanna l’Amministrazione resistente ad adottare, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi 30 giorni, secondo quanto indicato in motivazione.
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ME, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
GI La LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La LF | AN ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.