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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6003/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. MO IO TO - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6003/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Parte_1
Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il giorno 11 agosto 1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Parte_2
Torlai del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte il 10 dicembre 2025 con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato il 30 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 luglio 2025 e hanno premesso di avere un Parte_3 Parte_2 tempo instaurato una relazione affettiva e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 ottobre 2017 e il 7 dicembre 2019) i figli ed . Per_1 Per_2
Dando conto della sopravvenuta crisi del loro rapporto, essi hanno chiesto recepirsi il loro accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minorenni, la loro collocazione privilegiata e residenza (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento, il godimento della casa familiare, oltre a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse dei minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 22 luglio 2025 e depositato il 30 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO IO TO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. MO IO TO - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6003/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Parte_1
Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il giorno 11 agosto 1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Parte_2
Torlai del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte il 10 dicembre 2025 con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato il 30 luglio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 luglio 2025 e hanno premesso di avere un Parte_3 Parte_2 tempo instaurato una relazione affettiva e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 ottobre 2017 e il 7 dicembre 2019) i figli ed . Per_1 Per_2
Dando conto della sopravvenuta crisi del loro rapporto, essi hanno chiesto recepirsi il loro accordo avente ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minorenni, la loro collocazione privilegiata e residenza (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento, il godimento della casa familiare, oltre a questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse dei minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 22 luglio 2025 e depositato il 30 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO IO TO
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