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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3085 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promosso da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
31029 Vittorio Veneto (TV), via Castagnè n. 47, elettivamente domiciliato presso lo Studio degli avv.ti
Roberto Mastalia (Pec: e Stefania Ciriello (Pec: Email_1
in Foligno (PG), via G. Garibaldi n. 18, i quali lo rappresentano Email_2
e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Chirignago – Venezia (VE), Via Lazio n. 8, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Federica
Coghetto (Pec: in Martellago (Ve), Piazza Bertati n. 1, la quale Email_3
la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da verbale del 31.10.2024, che di seguito si riproducono: “ Collocazione del figlio maggiorenne disabile. Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Per_1
con collocazione prevalente presso il Padre, in Svizzera, e diritto di visita della Madre di due settimane in estate anche consecutive, una a Pasqua una a Natale ed una possibile terza settimana che le Parti concorderanno di anno in anno;
Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne disabile. Porre a carico della IGnora a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile pari ad € 250,00, contributo da mantenersi Per_1
fisso per cinque anni e con rivalutazione monetaria a decorrere del mese di Ottobre 2029, oltre al 40% delle spese straordinarie previamente concordate ed a condizione dell'integrale esaurimento, comprovato mediante esibizione dei relativi documenti giustificativi di spesa, delle somme percepite dal IGnor a titolo di assegni familiari e di indennità di Pt_1
accompagnamento erogati dall'INPS ex art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992 e dalla Autorità Elvetiche e/o eventuali ulteriori emolumenti collegati alla disabilità del figlio ed alla inabilità lavorativa e corrisposti dalle autorità elvetiche.
Rapporti Patrimoniali tra i Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i così Pt_2 Pt_2
convengono:
-Il IG. si impegna a cedere alla IGnora , che si impegna ad accettare, la propria quota Parte_1 Controparte_1
pari a 2/3 del bene immobile, già casa coniugale, sita in Chirignago – Venezia Via Lazio n. 8 catastalmente identificata al Foglio 181 Particella 955 sub. 42 e sub. 47 per l'importo di € 68.000,00. Eventuali plusvalenze ed oneri fiscali e non derivanti da detta cessione rimarranno integralmente a carico del IG. Pt_1
-Integrale compensazione tra le Parti tra quanto pagato dalla IGnora per contro del IG. in ordine alle CP_1 Pt_1
spese straordinarie dell'immobile, per gli interventi extra bonus 110% e quanto dovuto dalla stessa a titolo di arretrati per adeguamento Istat, spese straordinarie per il figlio sino al 31.10.2024. Rinuncia del a Persona_2 Pt_1
qualsivoglia affitto/ indennizzo per l'uso da parte della della casa coniugale. Spese legali compensate tra le parti”. Pt_3
2 Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/04/2021, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la IG.ra in data 19/02/2000 (matrimonio trascritto nel Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Venezia al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2000), il IG. ha avanzato domanda Parte_1
divorzile, chiedendo la parziale modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione.
Con decreto del 12/11/2014 n. 10447 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, con la previsione – per quanto qui di interesse – dell'affidamento congiunto del figlio , nato il [...], e della sua collocazione presso l'abitazione materna, nonché dell'obbligo Per_1
a carico del IG. di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 400,00, a titolo di concorso Pt_1
al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha, quindi, riferito che, a causa delle accresciute difficoltà della madre nella gestione del figlio, affetto da autismo, la stessa aveva chiesto al padre di prenderlo a vivere con sé. Sicché vive con Per_1
il IG. e con la sua nuova famiglia dal 01.07.2018, beneficiando fra l'altro della frequentazione dei Pt_1
fratelli e degli stimoli derivante da nuove relazioni.
A modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione, confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, il ricorrente ha chiesto, conseguentemente, che il figlio sia collocato in via Per_1
prevalente presso di lui, autorizzando il suo trasferimento a Lugano, in Svizzera, con la nuova famiglia, dove potrebbe anche essere inserito in una struttura funzionale al proprio livello di disabilità. Ha chiesto, altresì, che in caso di problematiche che dovessero rendere necessaria una decisione immediata, questa sia demandata al padre. Il ricorrente ha poi indicato tempi e modalità di frequentazione e visita del figlio da parte della madre, prevedendo, in particolare, che nei periodi non feriali la visita sia limitata a due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00. Ha chiesto disporsi a carico della stessa, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile pari almeno ad € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Indennità
3 conseguenti alla disabilità (attualmente l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS ex art. 3, comma 3 lex n. 104/1992) e le altre delle quali dovesse beneficiare in futuro, da erogarsi in favore del
Cont genitore collocatario, in attesa che venga nominato un nella persona del padre.
Il IGnor ha chiesto, infine, revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i Pt_1
coniugi, in quanto venuto meno il presupposto giuridico della collocazione del figlio presso la madre ed avendo egli interesse a mettere in vendita l'immobile al fine di ricavarne liquidità da utilizzare in funzione delle proprie eIGenze familiari.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, il ricorrente ha esposto di aver lavorato come aiuto pizzaiolo,
e di essere alla ricerca di analoga occupazione in Svizzera. La IG.ra , invece, era impiegata a tempo CP_1
pieno presso il comune di Venezia con contratto a tempo indeterminato.
***
La IG.ra si è costituita in giudizio aderendo alla domanda divorzile, ma chiedendo la parziale CP_1
reiezione delle domande di contenuto personale ed economico articolate dal ricorrente.
In particolare, la convenuta ha aderito lla domanda di collocazione prevalente del figlio presso il padre, in Svizzera, con diritto di visita un fine settimana ogni 15 giorni, ma, diversamente da quanto indicato dal padre, a partire dal venerdì alle 20.00 fino alla domenica alle 20.00. Inoltre, ha chiesto che sia fatto onere al padre, con costi a carico dello stesso, di accompagnare e riprendere il figlio presso di lei. Ciò anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di . Per i periodi feriali ha aderito alle Per_1
indicazioni del ricorrente.
Ha chiesto porsi a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , un assegno Per_1
mensile pari almeno ad € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Ha ritenuto che il contributo al mantenimento di Per_1
nella misura richiesta dal IG. fosse eccessivo e sproporzionato rispetto alla propria capacità Pt_1
economica. Tanto anche in considerazione del fatto che, in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di cui è proprietaria per la quota di 1/3), sarebbe costretta a farsi carico dei costi di una
4 locazione, con conseguente riduzione del reddito disponibile. Viceversa, il IG. poteva contare Pt_1
anche sugli assegni familiari e sull'indennità erogata dall'Inps per il figlio.
*****
Comparse le parti all'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole. È quindi stato nominato il G.I. e disposto il passaggio al rito ordinario con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative. All'udienza di prima comparizione, il ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata di sentenza parziale sullo status, riportandosi nel resto ai rispettivi atti e chiedendo, per la prosecuzione del giudizio, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Con sentenza n. 28/2022, pubblicata in data 20/01/2022, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , rimettendo la causa in Parte_1 Controparte_1
istruttoria per la prosecuzione del giudizio ed assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 07/04/2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre
2022, poi ulteriormente differita per i medesimi incombenti al 06/10/2022. Alla predetta udienza, dopo ampia discussione, le parti hanno rappresentato la comune disponibilità ad addivenire alla definizione consensuale del procedimento. Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 23/05/2024, fissata per la sola verifica di un eventuale accordo tra le parti, non raggiunto secondo la prospettazione contenuta nelle note sostitutive dell'udienza, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2024, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Alla predetta udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., e con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con istanza congiunta depositata in data 01-02/10/2024 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, hanno chiesto la rimessione della causa in istruttoria.
Stante l'istanza congiunta delle parti, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo rinviandola all'udienza del
5 31/10/2024. Alla predetta udienza le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, condizioni riprodotte a verbale e riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero, senza termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
******
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vanno accolte. Nel complesso, infatti, le pattuizioni concordate sono idonee a garantire le eIGenze morali e materiali del figlio . Per_1
Stante la natura della controversia e l'accordo in tal senso raggiunto dalle parti, vanno compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
1. Ratifica e fa proprie le conclusioni congiunte delle parti in conformità degli accordi assunti come riportati in epigrafe inerenti alla collocazione ed al mantenimento del figlio disabile , preso atto Per_1
degli ulteriori accordi di natura patrimoniale raggiunti dalle parti.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 16.01.2025 nella camera di conIGlio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa Tania Vettore
6
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3085 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promosso da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
31029 Vittorio Veneto (TV), via Castagnè n. 47, elettivamente domiciliato presso lo Studio degli avv.ti
Roberto Mastalia (Pec: e Stefania Ciriello (Pec: Email_1
in Foligno (PG), via G. Garibaldi n. 18, i quali lo rappresentano Email_2
e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Chirignago – Venezia (VE), Via Lazio n. 8, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Federica
Coghetto (Pec: in Martellago (Ve), Piazza Bertati n. 1, la quale Email_3
la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da verbale del 31.10.2024, che di seguito si riproducono: “ Collocazione del figlio maggiorenne disabile. Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Per_1
con collocazione prevalente presso il Padre, in Svizzera, e diritto di visita della Madre di due settimane in estate anche consecutive, una a Pasqua una a Natale ed una possibile terza settimana che le Parti concorderanno di anno in anno;
Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne disabile. Porre a carico della IGnora a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile pari ad € 250,00, contributo da mantenersi Per_1
fisso per cinque anni e con rivalutazione monetaria a decorrere del mese di Ottobre 2029, oltre al 40% delle spese straordinarie previamente concordate ed a condizione dell'integrale esaurimento, comprovato mediante esibizione dei relativi documenti giustificativi di spesa, delle somme percepite dal IGnor a titolo di assegni familiari e di indennità di Pt_1
accompagnamento erogati dall'INPS ex art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992 e dalla Autorità Elvetiche e/o eventuali ulteriori emolumenti collegati alla disabilità del figlio ed alla inabilità lavorativa e corrisposti dalle autorità elvetiche.
Rapporti Patrimoniali tra i Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i così Pt_2 Pt_2
convengono:
-Il IG. si impegna a cedere alla IGnora , che si impegna ad accettare, la propria quota Parte_1 Controparte_1
pari a 2/3 del bene immobile, già casa coniugale, sita in Chirignago – Venezia Via Lazio n. 8 catastalmente identificata al Foglio 181 Particella 955 sub. 42 e sub. 47 per l'importo di € 68.000,00. Eventuali plusvalenze ed oneri fiscali e non derivanti da detta cessione rimarranno integralmente a carico del IG. Pt_1
-Integrale compensazione tra le Parti tra quanto pagato dalla IGnora per contro del IG. in ordine alle CP_1 Pt_1
spese straordinarie dell'immobile, per gli interventi extra bonus 110% e quanto dovuto dalla stessa a titolo di arretrati per adeguamento Istat, spese straordinarie per il figlio sino al 31.10.2024. Rinuncia del a Persona_2 Pt_1
qualsivoglia affitto/ indennizzo per l'uso da parte della della casa coniugale. Spese legali compensate tra le parti”. Pt_3
2 Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/04/2021, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la IG.ra in data 19/02/2000 (matrimonio trascritto nel Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Venezia al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2000), il IG. ha avanzato domanda Parte_1
divorzile, chiedendo la parziale modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione.
Con decreto del 12/11/2014 n. 10447 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, con la previsione – per quanto qui di interesse – dell'affidamento congiunto del figlio , nato il [...], e della sua collocazione presso l'abitazione materna, nonché dell'obbligo Per_1
a carico del IG. di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 400,00, a titolo di concorso Pt_1
al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha, quindi, riferito che, a causa delle accresciute difficoltà della madre nella gestione del figlio, affetto da autismo, la stessa aveva chiesto al padre di prenderlo a vivere con sé. Sicché vive con Per_1
il IG. e con la sua nuova famiglia dal 01.07.2018, beneficiando fra l'altro della frequentazione dei Pt_1
fratelli e degli stimoli derivante da nuove relazioni.
A modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione, confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, il ricorrente ha chiesto, conseguentemente, che il figlio sia collocato in via Per_1
prevalente presso di lui, autorizzando il suo trasferimento a Lugano, in Svizzera, con la nuova famiglia, dove potrebbe anche essere inserito in una struttura funzionale al proprio livello di disabilità. Ha chiesto, altresì, che in caso di problematiche che dovessero rendere necessaria una decisione immediata, questa sia demandata al padre. Il ricorrente ha poi indicato tempi e modalità di frequentazione e visita del figlio da parte della madre, prevedendo, in particolare, che nei periodi non feriali la visita sia limitata a due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00. Ha chiesto disporsi a carico della stessa, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile pari almeno ad € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Indennità
3 conseguenti alla disabilità (attualmente l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS ex art. 3, comma 3 lex n. 104/1992) e le altre delle quali dovesse beneficiare in futuro, da erogarsi in favore del
Cont genitore collocatario, in attesa che venga nominato un nella persona del padre.
Il IGnor ha chiesto, infine, revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i Pt_1
coniugi, in quanto venuto meno il presupposto giuridico della collocazione del figlio presso la madre ed avendo egli interesse a mettere in vendita l'immobile al fine di ricavarne liquidità da utilizzare in funzione delle proprie eIGenze familiari.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, il ricorrente ha esposto di aver lavorato come aiuto pizzaiolo,
e di essere alla ricerca di analoga occupazione in Svizzera. La IG.ra , invece, era impiegata a tempo CP_1
pieno presso il comune di Venezia con contratto a tempo indeterminato.
***
La IG.ra si è costituita in giudizio aderendo alla domanda divorzile, ma chiedendo la parziale CP_1
reiezione delle domande di contenuto personale ed economico articolate dal ricorrente.
In particolare, la convenuta ha aderito lla domanda di collocazione prevalente del figlio presso il padre, in Svizzera, con diritto di visita un fine settimana ogni 15 giorni, ma, diversamente da quanto indicato dal padre, a partire dal venerdì alle 20.00 fino alla domenica alle 20.00. Inoltre, ha chiesto che sia fatto onere al padre, con costi a carico dello stesso, di accompagnare e riprendere il figlio presso di lei. Ciò anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di . Per i periodi feriali ha aderito alle Per_1
indicazioni del ricorrente.
Ha chiesto porsi a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , un assegno Per_1
mensile pari almeno ad € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Ha ritenuto che il contributo al mantenimento di Per_1
nella misura richiesta dal IG. fosse eccessivo e sproporzionato rispetto alla propria capacità Pt_1
economica. Tanto anche in considerazione del fatto che, in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di cui è proprietaria per la quota di 1/3), sarebbe costretta a farsi carico dei costi di una
4 locazione, con conseguente riduzione del reddito disponibile. Viceversa, il IG. poteva contare Pt_1
anche sugli assegni familiari e sull'indennità erogata dall'Inps per il figlio.
*****
Comparse le parti all'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole. È quindi stato nominato il G.I. e disposto il passaggio al rito ordinario con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative. All'udienza di prima comparizione, il ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata di sentenza parziale sullo status, riportandosi nel resto ai rispettivi atti e chiedendo, per la prosecuzione del giudizio, la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Con sentenza n. 28/2022, pubblicata in data 20/01/2022, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , rimettendo la causa in Parte_1 Controparte_1
istruttoria per la prosecuzione del giudizio ed assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 07/04/2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre
2022, poi ulteriormente differita per i medesimi incombenti al 06/10/2022. Alla predetta udienza, dopo ampia discussione, le parti hanno rappresentato la comune disponibilità ad addivenire alla definizione consensuale del procedimento. Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 23/05/2024, fissata per la sola verifica di un eventuale accordo tra le parti, non raggiunto secondo la prospettazione contenuta nelle note sostitutive dell'udienza, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2024, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Alla predetta udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., e con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con istanza congiunta depositata in data 01-02/10/2024 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, hanno chiesto la rimessione della causa in istruttoria.
Stante l'istanza congiunta delle parti, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo rinviandola all'udienza del
5 31/10/2024. Alla predetta udienza le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, condizioni riprodotte a verbale e riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero, senza termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
******
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vanno accolte. Nel complesso, infatti, le pattuizioni concordate sono idonee a garantire le eIGenze morali e materiali del figlio . Per_1
Stante la natura della controversia e l'accordo in tal senso raggiunto dalle parti, vanno compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
1. Ratifica e fa proprie le conclusioni congiunte delle parti in conformità degli accordi assunti come riportati in epigrafe inerenti alla collocazione ed al mantenimento del figlio disabile , preso atto Per_1
degli ulteriori accordi di natura patrimoniale raggiunti dalle parti.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 16.01.2025 nella camera di conIGlio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa Tania Vettore
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