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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8526/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8526/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] CP_1
Parte_2
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
[...]
Controparte_4
[...]
[...] CP_5
Oggi 27 maggio 2025 sono comparsi:
Per il l'avv. CUTIETTA FRANCESCO che si Parte_1 riporta ai propri atti depositati Per gli opposti l'avv. PALEOLOGO IN il quale, preliminarmente, esibisce e chiede di produrre convocazione dell'assemblea del giorno 11 aprile 2025, nota del 10 gennaio 2025 allegata alla convocazione, e verbale di assemblea del giorno 11 aprile 2025 con cui l'assemblea a maggioranza ha approvato la conciliazione.
L'avvocato Paleologo precisa che il deliberato è stato impugnato in sede di mediazione ma che la deliberazione è allo stato esecutiva ed efficace.
L'avvocato Paleologo, qualora controparte dovesse opporsi alla conciliazione come deliberata, chiede che la causa venga decisa, esaminando anche la questione preliminare di difetto di ius postulandi e con condanna di controparte alle spese del giudizio
L'avvocato Cutietta esibisce, e chiede di potere depositare, domanda di mediazione presentata da n 12 condomini a mezzo della quale è stata impugnata la delibera oggi richiamata .
L'avvocato Cutietta rileva che non può essere accolta la proposta di conciliazione come formulata da condomini estranei al presente giudizio e sulla quale pende una impugnazione. Chiede pertanto di valutare l'opportunità di rinviare la presente udienza per verificare l'esito del predetto procedimento di mediazione. In subordine si riporta alla richiesta di compensazione delle spese formulata nel presente giudizio e limitata alle sole parti del giudizio .
L'avvocato Paleologo si oppone al rinvio e chiede che la casa venga comunque decisa in forza della ragione più liquida che attiene al difetto di ius postulandi pagina 1 di 6 L'avvocato Cutietta, in ordine a tale eccezione, ribadisce che la delibera autorizzativa non è necessaria nel caso di azione a tutela dei beni comuni quale è il conto corrente condominiale , in secondo luogo era obbligo dell'amministratore proporre opposizione a precetto fondato su un titolo esecutivo già sospeso .
Il got
Autorizza le parti a depositare telematicamente la documentazione oggi esibita
Ritenuto di non rinviare la causa , essendo matura per la decisione,
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Alle ore 17,20 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 27
maggio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8526/2024 promossa da:
(C.F. ), , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
dell'avv. CUTIETTA FRANCESCO
OPPONENTE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_1
, (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 CP_2
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Controparte_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._6 CP_3
), (C.F. ), (C.F. C.F._7 Controparte_4 C.F._8 CP_4
, (C.F. ), con il C.F._9 Controparte_7 C.F._10
patrocinio dell'avv. PALEOLOGO IN
OS
Oggetto : opposizione a precetto pagina 3 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 28/6/24, il Parte_4
, in persona dell'amministratore pro tempore, Sig. conveniva in
[...] Parte_5
giudizio – davanti al Tribunale di Palermo,– i Sigg.ri , Controparte_1 Controparte_1 [...]
, , , Pt_2 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_3 CP_3 Controparte_4
e . Chiedeva di : CP_4 Controparte_7
“Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto;
- Nel merito dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'atto di precetto intimato per i motivi di
cui in premessa;
- Condannare i sigg. , , Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, , e Controparte_6 Controparte_3 CP_3 Controparte_4 CP_4 CP_7
al pagamento in favore del delle spese e compensi di
[...] Parte_1
lite”.
L'opponente riteneva il precetto nullo ed inefficace in quanto notificato in forza di un titolo privo di efficacia esecutiva.
In particolare, l'opponente esponeva che la sentenza su cui si fondava il precetto (Sentenza n.
2133/2024 del Tribunale di Palermo) era stata impugnata e che, in data 3-6-2024, la Corte d'Appello
di Palermo aveva sospeso la sentenza impugnata .
pagina 4 di 6 Si costituivano gli opposti chiedendo, in via preliminare, di rilevare il difetto di legittimazione attiva e/o di ius postulandi del e nel merito il rigetto dell'opposizione a precetto e delle domande Parte_1
tutte formulate perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter, co. 1, c.p.c. questo decidente rinviava la causa per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc .
All'udienza del 27 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Va dichiarata cessata la materia del contendere e le spese del giudizio vanno compensate per i seguenti motivi.
Risulta pacifico fra le parti che il precetto opposto abbia perso efficacia, quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere , essendo venuto meno l'interesse di parte opponente ad una decisione sulle domande formulate.
Si evidenzia che all'udienza del 16 dicembre 2024 il procuratore del opponente Parte_1
rappresentava che era venuta meno la materia del contendere, e manifestava la volontà conciliativa con compensazione delle spese. L'avvocato degli opposti concordava che fosse cessata la materia del contendere , tuttavia era disponibile a conciliarsi con il pagamento a carico dell'opponente del 50%
dei minini di tariffa per l'attività svolta.
Pertanto il presente giudizio era stato rinviato per la decisione in quanto si dovevano , comunque,
esaminare, ai fini della soccombenza virtuale, i singoli motivi posti a sostegno dell'opposizione proposta.
All'udienza odierna del 27 maggio 2025 il procuratore degli opposti ha esibito e, in seguito depositato telematicamente, delibera assunta dall'assemblea del , in data Parte_1
11 aprile 2025, con cui l'assemblea ha accettato la proposta conciliativa di cui alla nota 10-01-2025,
allegata all'avviso di convocazione , nella quale il procuratore degli odierni opposti proponeva di conciliare diverse cause, fra cui anche il presente giudizio, proponendo la compensazione delle spese.
pagina 5 di 6 Sebbene tale delibera sia stata impugnata da alcuni condomini, attualmente la stessa deve ritenersi valida ed efficace non essendo stata sospesa da alcun giudice.
Si rileva che questo decidente non può certamente entrare nel merito e decidere sulla legittimità della delibera assunta in data 11 aprile 2025, che ha accettato la proposta conciliativa, ma deve certamente prendere atto dell'esistenza di tale delibera, attualmente valida ed efficace .
Per i motivi esposti, si ritiene che questo decidente non possa neppure decidere relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di ius postulandi del Condominio per mancanza di valida ed efficace procura.
Poiché con la delibera del giorno 11 aprile 2015 il , odierno opponente, ha accettato la Parte_1
proposta conciliativa che prevedeva di compensare le spese, questo decidente prende atto della predetta delibera e dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8526/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] CP_1
Parte_2
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
[...]
Controparte_4
[...]
[...] CP_5
Oggi 27 maggio 2025 sono comparsi:
Per il l'avv. CUTIETTA FRANCESCO che si Parte_1 riporta ai propri atti depositati Per gli opposti l'avv. PALEOLOGO IN il quale, preliminarmente, esibisce e chiede di produrre convocazione dell'assemblea del giorno 11 aprile 2025, nota del 10 gennaio 2025 allegata alla convocazione, e verbale di assemblea del giorno 11 aprile 2025 con cui l'assemblea a maggioranza ha approvato la conciliazione.
L'avvocato Paleologo precisa che il deliberato è stato impugnato in sede di mediazione ma che la deliberazione è allo stato esecutiva ed efficace.
L'avvocato Paleologo, qualora controparte dovesse opporsi alla conciliazione come deliberata, chiede che la causa venga decisa, esaminando anche la questione preliminare di difetto di ius postulandi e con condanna di controparte alle spese del giudizio
L'avvocato Cutietta esibisce, e chiede di potere depositare, domanda di mediazione presentata da n 12 condomini a mezzo della quale è stata impugnata la delibera oggi richiamata .
L'avvocato Cutietta rileva che non può essere accolta la proposta di conciliazione come formulata da condomini estranei al presente giudizio e sulla quale pende una impugnazione. Chiede pertanto di valutare l'opportunità di rinviare la presente udienza per verificare l'esito del predetto procedimento di mediazione. In subordine si riporta alla richiesta di compensazione delle spese formulata nel presente giudizio e limitata alle sole parti del giudizio .
L'avvocato Paleologo si oppone al rinvio e chiede che la casa venga comunque decisa in forza della ragione più liquida che attiene al difetto di ius postulandi pagina 1 di 6 L'avvocato Cutietta, in ordine a tale eccezione, ribadisce che la delibera autorizzativa non è necessaria nel caso di azione a tutela dei beni comuni quale è il conto corrente condominiale , in secondo luogo era obbligo dell'amministratore proporre opposizione a precetto fondato su un titolo esecutivo già sospeso .
Il got
Autorizza le parti a depositare telematicamente la documentazione oggi esibita
Ritenuto di non rinviare la causa , essendo matura per la decisione,
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Alle ore 17,20 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 27
maggio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8526/2024 promossa da:
(C.F. ), , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
dell'avv. CUTIETTA FRANCESCO
OPPONENTE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_1
, (C.F. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 CP_2
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Controparte_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._6 CP_3
), (C.F. ), (C.F. C.F._7 Controparte_4 C.F._8 CP_4
, (C.F. ), con il C.F._9 Controparte_7 C.F._10
patrocinio dell'avv. PALEOLOGO IN
OS
Oggetto : opposizione a precetto pagina 3 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 28/6/24, il Parte_4
, in persona dell'amministratore pro tempore, Sig. conveniva in
[...] Parte_5
giudizio – davanti al Tribunale di Palermo,– i Sigg.ri , Controparte_1 Controparte_1 [...]
, , , Pt_2 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_3 CP_3 Controparte_4
e . Chiedeva di : CP_4 Controparte_7
“Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto;
- Nel merito dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'atto di precetto intimato per i motivi di
cui in premessa;
- Condannare i sigg. , , Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, , e Controparte_6 Controparte_3 CP_3 Controparte_4 CP_4 CP_7
al pagamento in favore del delle spese e compensi di
[...] Parte_1
lite”.
L'opponente riteneva il precetto nullo ed inefficace in quanto notificato in forza di un titolo privo di efficacia esecutiva.
In particolare, l'opponente esponeva che la sentenza su cui si fondava il precetto (Sentenza n.
2133/2024 del Tribunale di Palermo) era stata impugnata e che, in data 3-6-2024, la Corte d'Appello
di Palermo aveva sospeso la sentenza impugnata .
pagina 4 di 6 Si costituivano gli opposti chiedendo, in via preliminare, di rilevare il difetto di legittimazione attiva e/o di ius postulandi del e nel merito il rigetto dell'opposizione a precetto e delle domande Parte_1
tutte formulate perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter, co. 1, c.p.c. questo decidente rinviava la causa per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc .
All'udienza del 27 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Va dichiarata cessata la materia del contendere e le spese del giudizio vanno compensate per i seguenti motivi.
Risulta pacifico fra le parti che il precetto opposto abbia perso efficacia, quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere , essendo venuto meno l'interesse di parte opponente ad una decisione sulle domande formulate.
Si evidenzia che all'udienza del 16 dicembre 2024 il procuratore del opponente Parte_1
rappresentava che era venuta meno la materia del contendere, e manifestava la volontà conciliativa con compensazione delle spese. L'avvocato degli opposti concordava che fosse cessata la materia del contendere , tuttavia era disponibile a conciliarsi con il pagamento a carico dell'opponente del 50%
dei minini di tariffa per l'attività svolta.
Pertanto il presente giudizio era stato rinviato per la decisione in quanto si dovevano , comunque,
esaminare, ai fini della soccombenza virtuale, i singoli motivi posti a sostegno dell'opposizione proposta.
All'udienza odierna del 27 maggio 2025 il procuratore degli opposti ha esibito e, in seguito depositato telematicamente, delibera assunta dall'assemblea del , in data Parte_1
11 aprile 2025, con cui l'assemblea ha accettato la proposta conciliativa di cui alla nota 10-01-2025,
allegata all'avviso di convocazione , nella quale il procuratore degli odierni opposti proponeva di conciliare diverse cause, fra cui anche il presente giudizio, proponendo la compensazione delle spese.
pagina 5 di 6 Sebbene tale delibera sia stata impugnata da alcuni condomini, attualmente la stessa deve ritenersi valida ed efficace non essendo stata sospesa da alcun giudice.
Si rileva che questo decidente non può certamente entrare nel merito e decidere sulla legittimità della delibera assunta in data 11 aprile 2025, che ha accettato la proposta conciliativa, ma deve certamente prendere atto dell'esistenza di tale delibera, attualmente valida ed efficace .
Per i motivi esposti, si ritiene che questo decidente non possa neppure decidere relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di ius postulandi del Condominio per mancanza di valida ed efficace procura.
Poiché con la delibera del giorno 11 aprile 2015 il , odierno opponente, ha accettato la Parte_1
proposta conciliativa che prevedeva di compensare le spese, questo decidente prende atto della predetta delibera e dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Got dott. Maria Rosalia Grassadonia
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