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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/09/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 864 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 05/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CIPOLLONI WALTER il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso e alle conclusioni del CTU con vittoria di spese di lite e per l'avv. CP_1
ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUEL,A la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo. Insiste comunque per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. CIPOLLONI WALTER ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in Corso Michetti, 63 c/o Agenzia CP_1 P.IVA_1
per la Promozione Culturale di Vasto 66054 VASTO con l'avv. DE MARZO
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.2024 - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento della malattia professionale consistente in ” CP_1
discopatia degenerativa L/S” e lamentando che l aveva riconosciuto la lesione CP_2
dell'integrità psico-fisica nella stessa misura del 7% – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura del 10% ovvero nell'altra accertata in corso di causa.
L' si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
Acquisita una CTU la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha ritenuto che il quadro clinico Persona_1
-obiettivo -strumentale permette di ritenere la valutazione effettuata dall'Istituto
Assicuratore lievemente sottostimata. Va dunque valutato il differente quadro clinico - obiettivo - strumentale relativamente alla patologia già riconosciuta come tecnopatia professionale. Orbene, in considerazione del quadro strumentale ed obiettivo riscontrato durante la presente indagine peritale, è possibile valutare il danno biologico nella misura del 09% (nove per cento) ex D. Lgs 38/2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa..
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento né sussistono per il rinnovo della consulenza come chiesto dal resistente.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di amministrativa oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nella misura dei 2/3 e per la restante frazione vanno compensate.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara che il ricorrente è affetto da una riduzione dell'integrità psico-fisica di origine professionale quantificabile nella misura del 9% a decorrere dalla domanda di aggravamento del 2012;
- condanna, di conseguenza, l a corrispondere al ricorrente un capitale CP_1
commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali;
- condanna inoltre l al pagamento in favore del difensore antistatario di CP_1
parte ricorrente delle spese processuali liquidate in €. 2.808,00 oltre iva cpa e spese generali, e le compensa per la restante frazione;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 5 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza