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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. LU UT GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16032/2024, promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. BENINTENDI FABRIZIO presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett b) della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio in regime di separazione dei beni contratto in data 25/11/2017 tra e , trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato Civile di Torino al n. 368 p. I anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 25/11/2017. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 368, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Dal matrimonio è nato una figlia, . Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4624 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.11.2023. Con ricorso depositato il 19/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. All'udienza del 11.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio Come già ricordato nelle motivazioni della sentenza di separazione, in relazione alle questioni inerenti la figlia minore , sussiste la giurisdizione del Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 della Persona_1
Convenzione dell'Aja, atteso che la medesima ivi dimora con il padre ed ivi ha residenza abituale. Quanto alla domanda di separazione e divorzio, non risultando integrata alcuna delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Bruxelles II ter, trova applicazione l'art. 32 della Legge 218/95, con la conseguenza che, essendo cittadina italiana ed essendo stato il matrimonio celebrato in Pt_1
Italia, sussiste la giurisdizione italiana. La legge applicabile, ai sensi dell'art. 8 lett. d) Regolamento UE n.1259/10 (in mancanza di scelta ad opera delle parti), è quella dell'autorità giudiziaria adita, non risultando applicabili i tre precedenti criteri individuati dalla disposizione ora citata. Tutto ciò premesso, il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale/a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita/a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU UT Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. LU UT GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16032/2024, promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. BENINTENDI FABRIZIO presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett b) della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio in regime di separazione dei beni contratto in data 25/11/2017 tra e , trascritto Parte_1 CP_1 nei registri di Stato Civile di Torino al n. 368 p. I anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 25/11/2017. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 368, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Dal matrimonio è nato una figlia, . Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4624 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.11.2023. Con ricorso depositato il 19/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. All'udienza del 11.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio Come già ricordato nelle motivazioni della sentenza di separazione, in relazione alle questioni inerenti la figlia minore , sussiste la giurisdizione del Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 della Persona_1
Convenzione dell'Aja, atteso che la medesima ivi dimora con il padre ed ivi ha residenza abituale. Quanto alla domanda di separazione e divorzio, non risultando integrata alcuna delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Bruxelles II ter, trova applicazione l'art. 32 della Legge 218/95, con la conseguenza che, essendo cittadina italiana ed essendo stato il matrimonio celebrato in Pt_1
Italia, sussiste la giurisdizione italiana. La legge applicabile, ai sensi dell'art. 8 lett. d) Regolamento UE n.1259/10 (in mancanza di scelta ad opera delle parti), è quella dell'autorità giudiziaria adita, non risultando applicabili i tre precedenti criteri individuati dalla disposizione ora citata. Tutto ciò premesso, il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale/a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita/a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU UT Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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