Art. 4.
Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione , in quanto applicabili, all'autorita' marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.
Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione , in quanto applicabili, all'autorita' marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.