Articolo 4 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 agosto 1967
Art. 4.
Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione , in quanto applicabili, all'autorita' marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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