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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/06/2024, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4324/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18.6.2024, vertente tra
TRA
, con l'avv. Gianfranco Polinari Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Maria Cristina De Andreis Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione Parte_1 dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
NU di Porto (RM) il 23.9.1995, deducendo che dall'unione sono nati i
1 figli , nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_1 autosufficiente, e , nata a [...] il [...] Persona_2 maggiorenne non economicamente indipendente.
All'udienza del 18.6.2024 le parti hanno insistito nella domanda di separazione, rappresentando di aver raggiunto un accordo secondo le condizioni di seguito riportate:
“Le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo a componimento delle questioni controverse nei seguenti termini: il sig. corrisponderà in favore di Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento per euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese con
[...] rivalutazione ISTAT come per legge;
le parti si danno altresì atto che il figlio Per_1
è maggiorenne ed indipendente, che al mantenimento della figlia ,
[...] Persona_2 maggiorenne e non economicamente indipendente e allo stato convivente con i nonni paterni, provvederà in via esclusiva si impegna altresì a provvedere Parte_1 Parte_1 al pagamento delle utenze relative all'attuale casa di abitazione di e a Controparte_1 quella che sarà reperita dalla stessa prossimamente, tenuto conto dei tempi necessari per individuare un immobile confacente alle necessità di e nel rispetto dei diritti Controparte_1 dei proprietari dell'immobile già adibito a casa familiare.
Le parti insistono altresì nella pronuncia di separazione personale, non conciliandosi quanto al vincolo di coniugio.”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio.
Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 18.6.2024, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge.
2 I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in NU di Porto
[...]
(RM) il 23.9.1995;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NU di Porto (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1995, N. 8, P. II, S. A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4324/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18.6.2024, vertente tra
TRA
, con l'avv. Gianfranco Polinari Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Maria Cristina De Andreis Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione Parte_1 dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
NU di Porto (RM) il 23.9.1995, deducendo che dall'unione sono nati i
1 figli , nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_1 autosufficiente, e , nata a [...] il [...] Persona_2 maggiorenne non economicamente indipendente.
All'udienza del 18.6.2024 le parti hanno insistito nella domanda di separazione, rappresentando di aver raggiunto un accordo secondo le condizioni di seguito riportate:
“Le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo a componimento delle questioni controverse nei seguenti termini: il sig. corrisponderà in favore di Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento per euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese con
[...] rivalutazione ISTAT come per legge;
le parti si danno altresì atto che il figlio Per_1
è maggiorenne ed indipendente, che al mantenimento della figlia ,
[...] Persona_2 maggiorenne e non economicamente indipendente e allo stato convivente con i nonni paterni, provvederà in via esclusiva si impegna altresì a provvedere Parte_1 Parte_1 al pagamento delle utenze relative all'attuale casa di abitazione di e a Controparte_1 quella che sarà reperita dalla stessa prossimamente, tenuto conto dei tempi necessari per individuare un immobile confacente alle necessità di e nel rispetto dei diritti Controparte_1 dei proprietari dell'immobile già adibito a casa familiare.
Le parti insistono altresì nella pronuncia di separazione personale, non conciliandosi quanto al vincolo di coniugio.”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio.
Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 18.6.2024, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge.
2 I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in NU di Porto
[...]
(RM) il 23.9.1995;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NU di Porto (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1995, N. 8, P. II, S. A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
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