Articolo 11 della Legge 5 aprile 1950, n. 269
Articolo 10
Versione
15 giugno 1950
Art. 11.
Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50% delle misure stabilite per il predetto esercizio, sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Entrata in vigore il 15 giugno 1950