Art. 11.
Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50% delle misure stabilite per il predetto esercizio, sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50% delle misure stabilite per il predetto esercizio, sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.