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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/08/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 317/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 317/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Terra Bianca n. 6 – Fraz. Manciano Trevi (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. LEONELLI Michele ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Santa Maria degli Angeli, Via San Pio X n.66, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Terra Bianca n. 6, Fraz. Manciano Trevi (PG), rappresentato e difeso dall'Avv. BUSSOLATI Donatella ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Parma, Strada Nino Bixio n. 39, presso il
Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 5 Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle conclusioni congiunte come da accordo in atti:
“- le figlie verranno collocate presso la madre e rimarranno a vivere nella casa coniugale che verrà alla stessa assegnata. Le minori saranno affidate in maniera esclusiva alla signora In Parte_1 particolare la madre dovrà consultare il padre, signor per tutte le decisioni differibili inerenti CP_1
l'ambito educativo e sanitario. La stessa potrà invece prendere ogni decisione nel primario interesse delle minori solo ed esclusivamente in caso di urgenza per mancata risposta o impossibilità di reperire il padre per il consenso;
- il signor autorizza l'iscrizione delle figlie ad un'attività sportiva, senza preventiva CP_1 concertazione con la madre, con l'esclusione di sport particolari quali equitazione, motociclismo e altri pericolosi o che richiedano attrezzature costose;
- Il padre, in base alle proprie disponibilità di lavoro ed economiche e previo accordo con la signora si rende disponibile a rientrare in Italia una volta al mese durante i weekend per trascorrere Parte_1 del tempo con le figlie. Inoltre, il padre potrà sentire telefonicamente o videochiamare le figlie tutte le volte che vorrà evitando di intrattenere con loro discorsi attinenti le ragioni della separazione, motivo di conflittualità tra i due genitori;
- Le parti dovranno relazionarsi tra loro con rispetto nel superiore interesse delle minori;
- Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere sin da subito 15 giorni a Fuerteventura con il Per_ padre e la nonna paterna. Fra due anni la figlia maggiore potrà recarsi dal padre e dalla nonna Per_ anche per un mese intero e la figlia minore quando avrà raggiunto il decimo anno di età;
- Durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno una settimana col padre e la nonna paterna a
Fuerteventura. Visto e considerato la lunghezza delle festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni la settimana comprendente Vigilia e Natale con la madre e Capodanno ed FA con il padre. La prima settimana di vacanze natalizie per il corrente anno 2024 le figlie le trascorreranno con la madre, mentre la seconda la trascorreranno col padre;
- Per tutti i viaggi le minori saranno accompagnata all'aeroporto dai rispettivi genitori e durante il viaggio saranno accompagnate da un'hostess, a meno che uno dei genitori decida di accompagnare le figlie personalmente. La signora si impegna ad accompagnare e riprendere le figlie Parte_1 all'aeroporto indicato dal signor purché lo stesso sia ad una distanza non superiore a 200Km CP_1 dalla residenza delle minori;
pagina 2 di 5 - La madre, signora si impegna a rinnovare i documenti validi per l'espatrio di entrambe le Parte_1 figlie, a cui il signor presta sin da subito il proprio consenso;
CP_1
- Il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie un CP_1 importo mensile pari ad euro 550,00 (275,00 euro per figlia) oltre a farsi carico del 65% delle spese straordinarie previamente concordate tra i due genitori, il tutto a partire dal giugno 2024. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 5 di ciascun mese sul conto corrente indicato dalla signora
Le spese straordinarie saranno versate al massimo entro il 5 del mese successivo all'esborso Parte_1 effettuato dalla signora previa richiesta;
Parte_1
- I genitori concordano per l'attribuzione esclusiva e totale alla madre dell'importo dell'assegno unico, pari ad euro 280,00 soggetto a ricalcolo secondo nuovo ISEE;
- Il signor si impegna inoltre a versare le spese straordinarie arretrate sino al mese di maggio CP_1
2024 nonché le ultime mensilità di marzo, aprile e maggio 2024 relative al mantenimento ordinario, non pagate, per un totale pari ad Euro 2.762,58, da versarsi unitamente all'assegno di mantenimento ordinario - a partire dal 5.7.2024 - in 17 rate mensili da Euro 150,00 l'una e l'ultima (diciottesima) per
Euro 212,58”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 26.02.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo Parte_1 la separazione giudiziale dal marito, , con contestuale pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio civile contratto tra le Parti in Paciano in data 16.16.2013, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2013.
Nel ricorso, ha esposto: che le parti hanno due figlie, e , entrambe minorenni;
che la Per_1 Per_2 convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e che il marito si era allontanato da tempo dalla casa coniugale trasferendosi a Fuertevenutra e disinteressandosi agli interessi della famiglia.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale: in via preliminare e urgente, di disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, con previsione di un contributo paterno al mantenimento di complessivi euro 700,00 mensili, oltre alla totalità dell'assegno unico;
nel merito dichiarare la separazione personale di Parte_1
e coniugi per matrimonio civile contratto in Paciano in data 16.16.2013; disporre
[...] CP_1
l'affidamento esclusivo delle minori alla Resistente, con diritti di visita paterni compatibili con il suo rientro in Italia e previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 700,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
assegno unico da versarsi integralmente alla Ricorrente e assegnazione pagina 3 di 5 alla stessa della casa coniugale;
con riferimento alla conseguente domanda di divorzio, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, con conferma dei provvedimenti della separazione, vinte le spese. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data CP_1
21.05.2024, associandosi alla domanda di separazione personale dei coniugi e contestuale declaratoria di scioglimento del matrimonio e dando atto di un intervenuto accordo tra le Parti sulle condizioni di separazione e divorzio.
Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la dall'udienza del 19.06.2024, con trasmissione degli atti al PM.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 659/2024 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale tra le parti alle condizioni concordate e, con successiva ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'udienza del 25.06.2025, non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione:
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede: pagina 4 di 5 - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...] in Paciano in data 16.16.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo CP_1
Comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2013.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paciano di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto 14.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 317/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Terra Bianca n. 6 – Fraz. Manciano Trevi (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. LEONELLI Michele ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Santa Maria degli Angeli, Via San Pio X n.66, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Terra Bianca n. 6, Fraz. Manciano Trevi (PG), rappresentato e difeso dall'Avv. BUSSOLATI Donatella ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Parma, Strada Nino Bixio n. 39, presso il
Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 5 Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, con note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle conclusioni congiunte come da accordo in atti:
“- le figlie verranno collocate presso la madre e rimarranno a vivere nella casa coniugale che verrà alla stessa assegnata. Le minori saranno affidate in maniera esclusiva alla signora In Parte_1 particolare la madre dovrà consultare il padre, signor per tutte le decisioni differibili inerenti CP_1
l'ambito educativo e sanitario. La stessa potrà invece prendere ogni decisione nel primario interesse delle minori solo ed esclusivamente in caso di urgenza per mancata risposta o impossibilità di reperire il padre per il consenso;
- il signor autorizza l'iscrizione delle figlie ad un'attività sportiva, senza preventiva CP_1 concertazione con la madre, con l'esclusione di sport particolari quali equitazione, motociclismo e altri pericolosi o che richiedano attrezzature costose;
- Il padre, in base alle proprie disponibilità di lavoro ed economiche e previo accordo con la signora si rende disponibile a rientrare in Italia una volta al mese durante i weekend per trascorrere Parte_1 del tempo con le figlie. Inoltre, il padre potrà sentire telefonicamente o videochiamare le figlie tutte le volte che vorrà evitando di intrattenere con loro discorsi attinenti le ragioni della separazione, motivo di conflittualità tra i due genitori;
- Le parti dovranno relazionarsi tra loro con rispetto nel superiore interesse delle minori;
- Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere sin da subito 15 giorni a Fuerteventura con il Per_ padre e la nonna paterna. Fra due anni la figlia maggiore potrà recarsi dal padre e dalla nonna Per_ anche per un mese intero e la figlia minore quando avrà raggiunto il decimo anno di età;
- Durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno una settimana col padre e la nonna paterna a
Fuerteventura. Visto e considerato la lunghezza delle festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni la settimana comprendente Vigilia e Natale con la madre e Capodanno ed FA con il padre. La prima settimana di vacanze natalizie per il corrente anno 2024 le figlie le trascorreranno con la madre, mentre la seconda la trascorreranno col padre;
- Per tutti i viaggi le minori saranno accompagnata all'aeroporto dai rispettivi genitori e durante il viaggio saranno accompagnate da un'hostess, a meno che uno dei genitori decida di accompagnare le figlie personalmente. La signora si impegna ad accompagnare e riprendere le figlie Parte_1 all'aeroporto indicato dal signor purché lo stesso sia ad una distanza non superiore a 200Km CP_1 dalla residenza delle minori;
pagina 2 di 5 - La madre, signora si impegna a rinnovare i documenti validi per l'espatrio di entrambe le Parte_1 figlie, a cui il signor presta sin da subito il proprio consenso;
CP_1
- Il signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie un CP_1 importo mensile pari ad euro 550,00 (275,00 euro per figlia) oltre a farsi carico del 65% delle spese straordinarie previamente concordate tra i due genitori, il tutto a partire dal giugno 2024. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 5 di ciascun mese sul conto corrente indicato dalla signora
Le spese straordinarie saranno versate al massimo entro il 5 del mese successivo all'esborso Parte_1 effettuato dalla signora previa richiesta;
Parte_1
- I genitori concordano per l'attribuzione esclusiva e totale alla madre dell'importo dell'assegno unico, pari ad euro 280,00 soggetto a ricalcolo secondo nuovo ISEE;
- Il signor si impegna inoltre a versare le spese straordinarie arretrate sino al mese di maggio CP_1
2024 nonché le ultime mensilità di marzo, aprile e maggio 2024 relative al mantenimento ordinario, non pagate, per un totale pari ad Euro 2.762,58, da versarsi unitamente all'assegno di mantenimento ordinario - a partire dal 5.7.2024 - in 17 rate mensili da Euro 150,00 l'una e l'ultima (diciottesima) per
Euro 212,58”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 26.02.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo Parte_1 la separazione giudiziale dal marito, , con contestuale pronuncia di scioglimento del CP_1 matrimonio civile contratto tra le Parti in Paciano in data 16.16.2013, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2013.
Nel ricorso, ha esposto: che le parti hanno due figlie, e , entrambe minorenni;
che la Per_1 Per_2 convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e che il marito si era allontanato da tempo dalla casa coniugale trasferendosi a Fuertevenutra e disinteressandosi agli interessi della famiglia.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale: in via preliminare e urgente, di disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, con previsione di un contributo paterno al mantenimento di complessivi euro 700,00 mensili, oltre alla totalità dell'assegno unico;
nel merito dichiarare la separazione personale di Parte_1
e coniugi per matrimonio civile contratto in Paciano in data 16.16.2013; disporre
[...] CP_1
l'affidamento esclusivo delle minori alla Resistente, con diritti di visita paterni compatibili con il suo rientro in Italia e previsione di un contributo paterno al mantenimento di euro 700,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
assegno unico da versarsi integralmente alla Ricorrente e assegnazione pagina 3 di 5 alla stessa della casa coniugale;
con riferimento alla conseguente domanda di divorzio, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, con conferma dei provvedimenti della separazione, vinte le spese. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data CP_1
21.05.2024, associandosi alla domanda di separazione personale dei coniugi e contestuale declaratoria di scioglimento del matrimonio e dando atto di un intervenuto accordo tra le Parti sulle condizioni di separazione e divorzio.
Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la dall'udienza del 19.06.2024, con trasmissione degli atti al PM.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 659/2024 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la separazione personale tra le parti alle condizioni concordate e, con successiva ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'udienza del 25.06.2025, non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione:
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede: pagina 4 di 5 - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...] in Paciano in data 16.16.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo CP_1
Comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2013.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paciano di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto 14.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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