Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12185/2024 promossa da codice fiscale e partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari, Parte_2 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, Persona_1
26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
-resistente-
Avente ad oggetto: ordinanza di ingiunzione – sanzioni amministrative.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI – 002581786 notificata alla stessa in qualità di obbligato in solido in data 25 novembre 2024 e avente quale presupposto l'atto di accertamento numero .2100.03/02/2023.0072902 del 03/02/2023 riferito all'anno 2021 con cui CP_1
l' aveva ingiunto di pagare la somma euro 3.164,60 a titolo di sanzione amministrativa per la CP_1 violazione dell'articolo 2 comma 1-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, rilevava, altresì, 1
2021.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente adduceva di avere ricevuto, così come la società obbligata in solido, in data 23 marzo 2023 l'accertamento protocollo n. .2100.03/02/2023.0072901 CP_1
e n. .2100.03/02/2023.0072902 riferiti all'anno 2021 aventi pari oggetto: accertamento della CP_1 violazione prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa.
Eccepiva, dunque, la decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981 e il difetto di prova dei presupposti giustificativi del superamento del CP_ termine. L' infatti, aveva notificato alla parte ricorrente l'atto di accertamento contenente gli estremi della violazione solo in data 22 (rectius 23) marzo 2023 mentre i periodi di competenza erano quelli relativi al mese di dicembre 2020, novembre 2021 ed il terzo trimestre 2020 per le inadempienze agricole, per cui trattandosi di crediti derivanti da dichiarazioni della stessa società che aveva emesso i modelli Uniemens, poi insoluti, aventi natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, una volta accertato il mancato pagamento non vi era la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tali da giustificare il superamento del termine di 90 giorni per notificare gli estremi della violazione.
In via subordinata, eccepiva la contraddittorietà della motivazione e la manifesta sproporzione della sanzione avuto riguardo alla lieve entità della omissione contestata, alla condotta della ricorrente e all'occasionalità dell'omissione.
Riferiva, altresì, l'avvenuto pagamento tempestivo entro i entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento con conseguente illegittimità e nullità delle ordinanze-ingiunzione.
Formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ed inaudita altera parte o, in subordine, in contraddittorio, sospendere - l'Ordinanza ingiunzione n. OI – 002581786 “relativa ad atto di accertamento n.
2100.03/02/2023.0072902 del 03/02/2023 riferito all'anno 2021” e con la quale viene CP_1 ordinato di pagare come sanzione amministrativa, per le violazioni asseritamente accertate,
l'importo totale di euro 3.164,60; stante la fondatezza dei motivi di ricorso ed il pregiudizio irrimediabile che verrebbe arrecato al ricorrente dalla prospettata esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute;
2 - nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'opposta Ordinanza ingiunzione, per i motivi esposti;
- conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'opposta
Ordinanza ingiunzione e la conseguente iscrizione a ruolo ordinando, altresì, la cancellazione dei ruoli;
- dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme indicate nell'opposta Ordinanza ingiunzione;
- in via subordinata, ridurre l'importo delle sanzioni irrogate nel minimo ovvero rideterminare
l'importo ai sensi dell' articolo 23 comma 1 del D.L. n. 48/2023, convertito con modifiche dalla L.
n. 85/2023; - condannare le controparti al pagamento di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge, ivi compreso il rimborso del contributo unificato”.
1.2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 10 aprile 2025, si costituiva in giudizio l' , chiedendo la cessazione della materia del contendere Controparte_2
e limitandosi a riportare quanto disposto dalla relazione del reparto amministrativo di competenza:
“[…] OI- – per l'annualità 2021 - richiama la Diffida 2100.03/02/2023.0072901 P.IVA_3 CP_1 per il legale rappresentante - periodo omesso e non versato 3° trimestre 2020. Si Parte_2 evidenzia che l'avviso di accertamento, prodromico all'emissione della O.I. opposta, è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L. 689/81 e precisamente in data 16/03/2023. OI- 002581786 -per l'annualità 2021 – richiama la Diffida
2100.03/02/2023.0072902 per l' /p.i. - CP_1 Controparte_3 P.IVA_1 periodo omesso e non versato 3° trimestre 2020. Si evidenzia che l'avviso di accertamento, prodromico all'emissione della O.I. opposta, è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L. 689/81 e precisamente in data 20/03/2023.”.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “[…] “dichiarare cessata la materia del contendere per il resto. Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite avuto riguardo al contengo processuale collaborativo dell' ” CP_1
1.3. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione con decreto del 31.12.2024; sostituita l'udienza del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.; la causa, sulle conclusioni di cui alle note depositate dalle parti, trattenuta per la decisione, viene definita nei termini che seguono.
***
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere da parte ricorrente determina, infatti, l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
3 Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento di parte resistente che, prendendo atto della fondatezza della domanda, si è limitata a richiedere la cessazione della materia del contendere ed ha annullato l'ordinanza di ingiunzione (OI) per avere consegnato all'agente notificatore l'avviso di accertamento, prodromico all'emissione della O.I. opposta, oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L. 689/81.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
Quanto alla domanda dell' di compensazione delle spese, Controparte_1 la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle stesse, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n.
3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Nella fattispecie in esame, da un canto la fondatezza della domanda e dall'altro le ragioni della decisione ed il comportamento dell' giustificano la parziale compensazione per metà delle CP_1 spese di lite, considerato l'avvenuto riconoscimento immediato da parte dell' delle ragioni CP_1 avversarie in fase processuale;
spese per il resto liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del D.M. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
4 dichiara compensate per metà le spese di lite, che per il resto pone a carico dell' e liquida in CP_1 favore di parte ricorrente in euro 442,25, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA,
CPA e rimborso C.U. come per legge.
Così deciso in Catania il 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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