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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter, e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 572/2024 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: post atp pensione invalidità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 4000/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida sin dalla data della domanda amministrativa, e
CP_ condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' restava contumce. All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Il c.t.u., descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la ricorrente risulta affetta, afferma espressamente che le comportano una invalidità civile nella misura dell'84 % a decorrere da giugno 2024, sicché ad essa non compete la pensione di inabilità.
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
Un'ultima notazione, va fatta.
Parte ricorrente ha telematicamente depositato documentazione medica, in parte successiva alla CTU dell'ATP, sulla base del quale ha chiesto che venisse disposto un supplemento di ctu per valutare un dedotto aggravamento delle proprie condizioni.
Orbene, a questo Tribunale è noto il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., pur tuttavia occorre evidenziare come tale norma non sancisca un automatismo tra la produzione di nuova documentazione medica e la reiterazione delle indagini peritali tese a valutare lo stato di salute del ricorrente per prestazioni connesse all'invalidità.
Ne consegue che ogni valutazione sull'ampliamento dell'istruttoria spetterà al giudice, ed andrà assunta valutando in modo comparativo le risultanze dell'indagine peritale con la documentazione sanitaria già in atti e la documentazione di nuova formazione.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la documentazione medica prodotta non possa essere posta a fondamento di una revisione del quadro morboso della ricorrente perché in parte proveniente da strutture private e non dotata di valore medico legale, e per altro verso non aggiunge significativi elementi di novità al quadro già diffusamente descritto dal CTU dell'ATP.
In via esemplificativa, nulla di significativamente rilevante appare derivare dal referto di densitometria ossea del 3/2/25, che indica valori di lieve osteopenia;
il referto dell'ecodoppler del
28.01.25 e il certificato di visita ortopedica del 14.01.25, invece, non aggiungono elementi ulteriori e rilevanti rispetto a quanto già evidenziato dal consulente nell'elaborato peritale. In definitiva, va dichiarato che è invalida civile in misura Parte_1 dell'84% a decorrere da giugno 2024 e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 27/02/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara che invalida civile in misura dell'84% a decorrere da Parte_1
giugno 2024 e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 11/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena