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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 930 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI VINCIGUERRA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2024, l'odierno ricorrente, nella qualità di erede di
[...]
, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 20.10.2023, con cui Per_1
l' ha disposto il recupero dell'importo pari ad euro 1.504,74, rilevando la sussistenza CP_1
di somme indebitamente percepite dalla de cuius sulla pensione cat IO n. 03739227, dal
01.01.2011 al 31.12.2011; chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con conseguente annullamento dello stesso. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso e CP_1
deducendo che l'indebito derivava dalla insussistenza del requisito reddituale della de cuius
per contitolarità di altra pensione rilevando altresì che in data 13.11.2013 aveva provveduto a darne formale comunicazione alla titolare del trattamento pensionistico. Chiedeva,
pertanto, la conferma del provvedimento impugnato e la condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso non può essere accolto.
Giova premettere che, l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Tanto premesso, occorre rilevare che le somme indebitamente erogate dall' alla de CP_1
cuius, attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5). Orbene, il Giudicante non ignora l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità
propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al
soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che
esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore” (Corte Cost. n. 431/1993).
Invero, si è oramai consolidato il principio in base al quale si esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta della prestazione e la sussistenza di una situazione idonea a generare nel percettore il legittimo affidamento della spettanza della stessa. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022,
n. 24180; Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019;
Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021).
Nel caso di specie, l' , dopo avere notificato l'indebito alla de cuius Controparte_2
contestando la sussistenza di un difetto del requisito reddituale in data 13/11/2013 (cfr.
allegato alla memoria di costituzione), ha provveduto ad effettuare le trattenute sulla pensione, mai dalla stessa contestate né in sede amministrativa, né in sede giudiziale.
Ebbene, la mancata contestazione delle trattenute deve considerarsi alla stregua di un riconoscimento del debito per cui “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod.
civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto
giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica
intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della
consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. sent. n.
15353/2002).
Sicchè, parte ricorrente, in qualità di erede della è tenuta pertanto a Persona_1
rispondere nei confronti dell'ente previdenziale. Posto quanto sopra, giova altresì evidenziare che, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25
giugno 2020 n. 12608), “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente
diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme
versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno
che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando
l'incremento reddituale fosse così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei
presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento
alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Occorre pertanto valutare, alla luce della documentazione in atti, se la fosse Persona_1
in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni specificamente richieste, aspetto questo imprescindibile in quanto la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione CP_1
reddituale, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità
dell'indebito (cfr. Cassazione, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642).
Ebbene, poichè il dolo deve essere valutato sulla persona del percettore, nel caso di specie,
il ricorrente non ha provato che la de cuius avesse quantomeno trasmesso all'ente le dichiarazioni dei redditi al fine di essere ritenuta in regola con le comunicazioni effettuate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si CP_1
liquidano in euro 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 930 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI VINCIGUERRA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2024, l'odierno ricorrente, nella qualità di erede di
[...]
, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 20.10.2023, con cui Per_1
l' ha disposto il recupero dell'importo pari ad euro 1.504,74, rilevando la sussistenza CP_1
di somme indebitamente percepite dalla de cuius sulla pensione cat IO n. 03739227, dal
01.01.2011 al 31.12.2011; chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con conseguente annullamento dello stesso. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso e CP_1
deducendo che l'indebito derivava dalla insussistenza del requisito reddituale della de cuius
per contitolarità di altra pensione rilevando altresì che in data 13.11.2013 aveva provveduto a darne formale comunicazione alla titolare del trattamento pensionistico. Chiedeva,
pertanto, la conferma del provvedimento impugnato e la condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso non può essere accolto.
Giova premettere che, l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Tanto premesso, occorre rilevare che le somme indebitamente erogate dall' alla de CP_1
cuius, attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5). Orbene, il Giudicante non ignora l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità
propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al
soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che
esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore” (Corte Cost. n. 431/1993).
Invero, si è oramai consolidato il principio in base al quale si esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta della prestazione e la sussistenza di una situazione idonea a generare nel percettore il legittimo affidamento della spettanza della stessa. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022,
n. 24180; Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019;
Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021).
Nel caso di specie, l' , dopo avere notificato l'indebito alla de cuius Controparte_2
contestando la sussistenza di un difetto del requisito reddituale in data 13/11/2013 (cfr.
allegato alla memoria di costituzione), ha provveduto ad effettuare le trattenute sulla pensione, mai dalla stessa contestate né in sede amministrativa, né in sede giudiziale.
Ebbene, la mancata contestazione delle trattenute deve considerarsi alla stregua di un riconoscimento del debito per cui “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod.
civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto
giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica
intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della
consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. sent. n.
15353/2002).
Sicchè, parte ricorrente, in qualità di erede della è tenuta pertanto a Persona_1
rispondere nei confronti dell'ente previdenziale. Posto quanto sopra, giova altresì evidenziare che, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25
giugno 2020 n. 12608), “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente
diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme
versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno
che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando
l'incremento reddituale fosse così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei
presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento
alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Occorre pertanto valutare, alla luce della documentazione in atti, se la fosse Persona_1
in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni specificamente richieste, aspetto questo imprescindibile in quanto la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione CP_1
reddituale, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità
dell'indebito (cfr. Cassazione, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642).
Ebbene, poichè il dolo deve essere valutato sulla persona del percettore, nel caso di specie,
il ricorrente non ha provato che la de cuius avesse quantomeno trasmesso all'ente le dichiarazioni dei redditi al fine di essere ritenuta in regola con le comunicazioni effettuate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si CP_1
liquidano in euro 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo