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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14963 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVLE in persona del giudice dott. Vincenzo Giuliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AMATORE Salvatore, con studio in Roma alla via Premuda n. 6, come da procura speciale in calce all'atto di citazione
Attrice
E
C.F.e P.I.V.A. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico, rappresentata e difesa dall'avv. THAU Andrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore in Roma, alla via Archimede n. 120, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Conclusioni come da verbale del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere decisione> la quale delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di costituzione e risposta nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa.
*********
Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa ha Parte_1 convenuto in giudizio la presso l'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti per fatto e colpa esclusiva del convenuto, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria e quindi alla restituzione di euro 10.000,00, oltre al maggior danno patito per la affitto di un veicolo in Tunisi per i mesi di settembre a far data dal giorno 22, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 sino al giorno 21, per una somma di euro 1.521,04, ovvero la maggior o minor somma che verrà provata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari della procedura”.
Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione ai sensi dell'art. 164, 4° co., c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163,3° co., c.p.c.;- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto da parte convenuta a parte attrice per le motivazioni da questa esposte nell'atto di citazione;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita con prove documentali e orali e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2024 poi rinviata d'ufficio per indisponibilità delle aule d'udienza stante la ristrutturazione edile dell'edificio giudiziario all'udienza del 12.12.2024.
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di nullità della citazione avanzata dalla giacché dalla lettura dell'atto introduttivo è dato evincere le Controparte_1 ragioni di fatto e diritto a sostegno della pretesa attorea, sul quale infatti la convenuta ha potuto spiegare adeguate difese (Cass. n.17023/03; n.27670/08).
Nel merito in estrema sintesi: l'attrice quale dipendente dal Controparte_3 in previsione di trasferirsi presso la nuova sede lavorativa dell'Ambasciata d'Italia a
Tunisi, con decorrenza dal 03.08.2020, decideva di acquistare una automobile nuova adeguata a tale territorio da trasferire in Tunisia, pertanto in data 23.06.2020 sottoscriveva un preliminare per l'acquisto del veicolo tipo Wrangler Rubicon, con la
[...] alla quale veniva bonificata la somma di € 5.000,00 a titolo di CP_1 caparra confirmatoria, rappresentando al venditore la necessità di avere la nuova automobile pronta quanto prima, al fine di poterla poi esportare in Tunisia con targa temporanea per l'esportazione. Per tale ultimo incombente veniva pattuito in contratto il pagamento della ulteriore somma di € 350,00 quale spese per pratica esportazione e targa provvisoria. E poiché il suddetto veicolo non veniva messo a disposizione prima della scadenza del termine pattuito (di novanta giorni) con la documentazione in regola per l'esportazione, l'attrice con lettera raccomandata del 22.08.2020 avvalendosi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto, rescindeva il contratto preliminare di acquisto chiedendo la restituzione della caparra di € 5.000,00 versata al venditore con bonifico bancario a titolo di caparra confirmatoria.
La convenuta riscontrava tale richiesta con lettera raccomandata datata 24.09.2020 rilevando che i 90 giorni non erano ancora trascorsi dovendo intendersi il termine pattuito come 90 giorni lavorativi e che tuttavia il veicolo in questione è stato messo a disposizione dell'attrice sin dai primi giorni di settembre così come comunicato in data 08.09.2020 al marito dell'attrice sig. . Parte_2
Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta degli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita concluso dalle parti in data 23 giugno 2020 con il quale veniva concordato il termine essenziale di novanta giorni per la consegna del veicolo pronto per l'espatrio in Tunisia CP_4 con effettuazione completa della pratica per l'esportazione e targa provvisoria ed idonea ad ottenere lo sconto ed esenzione Iva.
Ebbene, dalle emergenze istruttorie, alcuna evidenza documentale dimostra che il veicolo sia stato messo a disposizione dell'attrice nei termini pattuiti nel predetto CP_4 preliminare d'acquisto a norma degli articoli 1187, 2963 c.c. e 155 c.p.c., né tantomeno risulta che il veicolo fosse pronto per l'esportazione, elemento questo essenziale per il perfetto adempimento del contratto da parte della convenuta, dovendosi ritenere infondata la motivazione al riguardo espressa dalla convenuta in quanto se pure il veicolo fosse stato in possesso del concessionario al 90° giorno dalla sottoscrizione del preliminare, non sarebbe stato comunque possibile ritirarlo in quanto non in regola per la successiva esportazione, cui la si era impegnata contrattualmente a Controparte_1 provvedere e, dunque, la stessa attrice non avrebbe potuto curare il trasferimento del veicolo in Tunisia.
Nessuna rilevanza possono assumere le deduzioni di parte convenuta secondo le quali sarebbe stata la parte promettente acquirente a non consegnare i documenti necessari per l'esportazione del veicolo, per due ordini di motivi: 1) nella documentazione versata in atti non risulta nulla al riguardo;
2) poiché il veicolo avrebbe dovuto assolvere ad una determinata funzione, per la quale erano previsti specifici titoli e documenti, il venditore era tenuto ad attivarsi per recuperare detti documenti.
Ed infatti, ove il venditore non si trovi in possesso dei documenti in questione e non si attiva per entrarne in possesso (eventualmente procurandoli presso terzi detentori) e provvedere tempestivamente alla loro consegna (Cass. n.9207/2004), lo stesso è responsabile per inadempimento. La mancata consegna dei documenti in parola, impedendo un pieno esercizio delle facoltà del proprietario, in particolare limitato nel diritto di disporre, può giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore (Cass. Ord n. 8767/2021; Cass. n. 2914/1997; Cass. n. 5786/1996; Cass. n.
1634/1985). A completamento del ragionamento si è anche affermato che la consegna - costituente una delle obbligazioni del venditore - è l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata.
Tale obbligo, anche se non espressamente previsto dal contratto stipulato tra le parti ( ma non è questo il caso), è comunque da considerarsi un obbligo accessorio implicito in ogni caso dovuto in adempimento dei canoni di correttezza e buona fede.
Riguardo quest'ultimo aspetto, appare opportuno rilevare che nel caso di specie, risulta che parte convenuta richiese all'attrice la sottoscrizione di un documento - cosiddetto 181
- che era inerente a diversa fattispecie e cioè per i diplomatici stranieri accreditati in Italia, mentre nel caso di specie è esattamente il contrario in quanto l'attrice è un diplomatica italiano all'estero, per cui serviva un altro documento, che non risulta che sia mai stato richiesto alla signora come del resto confermato dal teste indotto da Parte_1 Tes_1 parte convenuta.
Risulta dunque, che l'attrice con lettera raccomandata a/r del 22.9.2020, scaduto inutilmente l'ultimo termine intimato per l'adempimento del 21.09.2020 e non avendo ricevuto comunicazioni riguardo il posticipo della consegna, abbia contestato alla
[...]
'inadempimento delle obbligazioni assunte e conseguentemente ha Controparte_1 formalizzato la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di vendita incluse nel contratto, intimando alla medesima la restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo di caparra confirmatoria pari a € 5.000,00, oltre il risarcimento del danno.
Seguiva in data 29.12.20 lettera di sollecito di pagamento del doppio della caparra confirmatoria e contestuale invito alla negoziazione assistita obbligatoria
Risulta che alla suddetta missiva rispondeva la convenuta con lettera pec del 4.1.2021 con la quale, senza nulla riconoscere delle richieste della Sig.ra aderiva alla Parte_1 negoziazione assistita, che tuttavia si è conclusa negativamente.
Al riguardo il settimo ed ultimo comma dell'art. 61 del codice di consumo, fa in ogni caso salva la possibilità di far valere i diritti di cui al capo XIV, titolo II, Libro IV c.c. (relativo alla risoluzione del contratto). Ciò comporta, a titolo esemplificativo che la diffida ad adempiere può determinare la risoluzione del diritto del contratto, qualora il termine supplementare assegnato dal consumatore ai sensi del comma 3 della norma in esame sia conforme a quello previsto dal comma 2 dell'art. 1454 del c.c. e la comunicazione dello stesso consumatore possieda i contenuti minimi di carattere sostanziale e formale richiesti dal predetto articolo.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa emerge con estrema chiarezza dalla documentazione prodotta in giudizio.
La gravità dell'inadempimento della convenuta giustifica il recesso operato dall'attrice e fonda la domanda attrice di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
Risulta provato il versamento dell'attrice della complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, della quale la promittente venditrice ha rilasciato quietanza all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare.
Risulta documentalmente provato l'inerzia della convenuta, come sopra esplicitato e che l'inadempimento conseguente è senz'altro colpevole ed inescusabile, non avendo la convenuta addotto alcuna circostanza idonea a giustificazione della omissione addebitata, non avendo dimostrato in alcun modo che l'inadempimento fosse stato determinato, ai sensi dell'art 1218 cod. civ., da causa ad essa non imputabile.
Ciò chiarito, l'attrice può legittimamente pretendere il doppio della caparra confirmatoria versata, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 1385 c.c.
Come è noto, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra confirmatoria, avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c. (così Cass., 20.9.2004, n.
18850).
La caparra confirmatoria, dunque, assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento - secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa - qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso. L'esercizio del recesso, come nel caso di specie, comporta, quindi, la perdita del diritto al risarcimento del danno effettivo, eventualmente maggiore di quello coperto dall'importo della caparra.
Pertanto, deve rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno quantificato dall'attrice in
€ 1.521,04, somma che peraltro l'attrice nulla ha provato in ordine all'effettivo esborso non potendosi ritenere adeguati allo scopo sia il foglio exel che il contratto illeggibile e non tradotto in italiano, pertanto in mancanza di elementi specifici di danno, la domanda attrice volta ad ottenere somme a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, deve essere in ogni caso respinta.
Competono, altresì, all'attrice gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale di restituzione (22.9.2020) al saldo.
Nulla spetta a titolo di rivalutazione.
Ed invero, la parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28573 del 20/12/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – XVI Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Giuliano in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 16827/2021, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione domanda avanzata dalla dott.ssa Parte_1
e, per l'effetto, dichiara legittimo il recesso operato ai sensi dell'articolo
[...]
1385, secondo comma del codice civile, dal contratto preliminare di compravendita oggetto della presente giudizio;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 22.09.2020 al saldo, nonché delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in euro 558,20 per esborsi ed euro
4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28.10.25
Il Giudice Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVLE in persona del giudice dott. Vincenzo Giuliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AMATORE Salvatore, con studio in Roma alla via Premuda n. 6, come da procura speciale in calce all'atto di citazione
Attrice
E
C.F.e P.I.V.A. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico, rappresentata e difesa dall'avv. THAU Andrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore in Roma, alla via Archimede n. 120, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Conclusioni come da verbale del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere decisione> la quale delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di costituzione e risposta nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa.
*********
Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa ha Parte_1 convenuto in giudizio la presso l'intestato Tribunale per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti per fatto e colpa esclusiva del convenuto, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria e quindi alla restituzione di euro 10.000,00, oltre al maggior danno patito per la affitto di un veicolo in Tunisi per i mesi di settembre a far data dal giorno 22, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 sino al giorno 21, per una somma di euro 1.521,04, ovvero la maggior o minor somma che verrà provata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari della procedura”.
Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione ai sensi dell'art. 164, 4° co., c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163,3° co., c.p.c.;- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto da parte convenuta a parte attrice per le motivazioni da questa esposte nell'atto di citazione;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita con prove documentali e orali e rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2024 poi rinviata d'ufficio per indisponibilità delle aule d'udienza stante la ristrutturazione edile dell'edificio giudiziario all'udienza del 12.12.2024.
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di nullità della citazione avanzata dalla giacché dalla lettura dell'atto introduttivo è dato evincere le Controparte_1 ragioni di fatto e diritto a sostegno della pretesa attorea, sul quale infatti la convenuta ha potuto spiegare adeguate difese (Cass. n.17023/03; n.27670/08).
Nel merito in estrema sintesi: l'attrice quale dipendente dal Controparte_3 in previsione di trasferirsi presso la nuova sede lavorativa dell'Ambasciata d'Italia a
Tunisi, con decorrenza dal 03.08.2020, decideva di acquistare una automobile nuova adeguata a tale territorio da trasferire in Tunisia, pertanto in data 23.06.2020 sottoscriveva un preliminare per l'acquisto del veicolo tipo Wrangler Rubicon, con la
[...] alla quale veniva bonificata la somma di € 5.000,00 a titolo di CP_1 caparra confirmatoria, rappresentando al venditore la necessità di avere la nuova automobile pronta quanto prima, al fine di poterla poi esportare in Tunisia con targa temporanea per l'esportazione. Per tale ultimo incombente veniva pattuito in contratto il pagamento della ulteriore somma di € 350,00 quale spese per pratica esportazione e targa provvisoria. E poiché il suddetto veicolo non veniva messo a disposizione prima della scadenza del termine pattuito (di novanta giorni) con la documentazione in regola per l'esportazione, l'attrice con lettera raccomandata del 22.08.2020 avvalendosi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto, rescindeva il contratto preliminare di acquisto chiedendo la restituzione della caparra di € 5.000,00 versata al venditore con bonifico bancario a titolo di caparra confirmatoria.
La convenuta riscontrava tale richiesta con lettera raccomandata datata 24.09.2020 rilevando che i 90 giorni non erano ancora trascorsi dovendo intendersi il termine pattuito come 90 giorni lavorativi e che tuttavia il veicolo in questione è stato messo a disposizione dell'attrice sin dai primi giorni di settembre così come comunicato in data 08.09.2020 al marito dell'attrice sig. . Parte_2
Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta degli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita concluso dalle parti in data 23 giugno 2020 con il quale veniva concordato il termine essenziale di novanta giorni per la consegna del veicolo pronto per l'espatrio in Tunisia CP_4 con effettuazione completa della pratica per l'esportazione e targa provvisoria ed idonea ad ottenere lo sconto ed esenzione Iva.
Ebbene, dalle emergenze istruttorie, alcuna evidenza documentale dimostra che il veicolo sia stato messo a disposizione dell'attrice nei termini pattuiti nel predetto CP_4 preliminare d'acquisto a norma degli articoli 1187, 2963 c.c. e 155 c.p.c., né tantomeno risulta che il veicolo fosse pronto per l'esportazione, elemento questo essenziale per il perfetto adempimento del contratto da parte della convenuta, dovendosi ritenere infondata la motivazione al riguardo espressa dalla convenuta in quanto se pure il veicolo fosse stato in possesso del concessionario al 90° giorno dalla sottoscrizione del preliminare, non sarebbe stato comunque possibile ritirarlo in quanto non in regola per la successiva esportazione, cui la si era impegnata contrattualmente a Controparte_1 provvedere e, dunque, la stessa attrice non avrebbe potuto curare il trasferimento del veicolo in Tunisia.
Nessuna rilevanza possono assumere le deduzioni di parte convenuta secondo le quali sarebbe stata la parte promettente acquirente a non consegnare i documenti necessari per l'esportazione del veicolo, per due ordini di motivi: 1) nella documentazione versata in atti non risulta nulla al riguardo;
2) poiché il veicolo avrebbe dovuto assolvere ad una determinata funzione, per la quale erano previsti specifici titoli e documenti, il venditore era tenuto ad attivarsi per recuperare detti documenti.
Ed infatti, ove il venditore non si trovi in possesso dei documenti in questione e non si attiva per entrarne in possesso (eventualmente procurandoli presso terzi detentori) e provvedere tempestivamente alla loro consegna (Cass. n.9207/2004), lo stesso è responsabile per inadempimento. La mancata consegna dei documenti in parola, impedendo un pieno esercizio delle facoltà del proprietario, in particolare limitato nel diritto di disporre, può giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore (Cass. Ord n. 8767/2021; Cass. n. 2914/1997; Cass. n. 5786/1996; Cass. n.
1634/1985). A completamento del ragionamento si è anche affermato che la consegna - costituente una delle obbligazioni del venditore - è l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata.
Tale obbligo, anche se non espressamente previsto dal contratto stipulato tra le parti ( ma non è questo il caso), è comunque da considerarsi un obbligo accessorio implicito in ogni caso dovuto in adempimento dei canoni di correttezza e buona fede.
Riguardo quest'ultimo aspetto, appare opportuno rilevare che nel caso di specie, risulta che parte convenuta richiese all'attrice la sottoscrizione di un documento - cosiddetto 181
- che era inerente a diversa fattispecie e cioè per i diplomatici stranieri accreditati in Italia, mentre nel caso di specie è esattamente il contrario in quanto l'attrice è un diplomatica italiano all'estero, per cui serviva un altro documento, che non risulta che sia mai stato richiesto alla signora come del resto confermato dal teste indotto da Parte_1 Tes_1 parte convenuta.
Risulta dunque, che l'attrice con lettera raccomandata a/r del 22.9.2020, scaduto inutilmente l'ultimo termine intimato per l'adempimento del 21.09.2020 e non avendo ricevuto comunicazioni riguardo il posticipo della consegna, abbia contestato alla
[...]
'inadempimento delle obbligazioni assunte e conseguentemente ha Controparte_1 formalizzato la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di vendita incluse nel contratto, intimando alla medesima la restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo di caparra confirmatoria pari a € 5.000,00, oltre il risarcimento del danno.
Seguiva in data 29.12.20 lettera di sollecito di pagamento del doppio della caparra confirmatoria e contestuale invito alla negoziazione assistita obbligatoria
Risulta che alla suddetta missiva rispondeva la convenuta con lettera pec del 4.1.2021 con la quale, senza nulla riconoscere delle richieste della Sig.ra aderiva alla Parte_1 negoziazione assistita, che tuttavia si è conclusa negativamente.
Al riguardo il settimo ed ultimo comma dell'art. 61 del codice di consumo, fa in ogni caso salva la possibilità di far valere i diritti di cui al capo XIV, titolo II, Libro IV c.c. (relativo alla risoluzione del contratto). Ciò comporta, a titolo esemplificativo che la diffida ad adempiere può determinare la risoluzione del diritto del contratto, qualora il termine supplementare assegnato dal consumatore ai sensi del comma 3 della norma in esame sia conforme a quello previsto dal comma 2 dell'art. 1454 del c.c. e la comunicazione dello stesso consumatore possieda i contenuti minimi di carattere sostanziale e formale richiesti dal predetto articolo.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione del contratto preliminare per cui è causa emerge con estrema chiarezza dalla documentazione prodotta in giudizio.
La gravità dell'inadempimento della convenuta giustifica il recesso operato dall'attrice e fonda la domanda attrice di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
Risulta provato il versamento dell'attrice della complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, della quale la promittente venditrice ha rilasciato quietanza all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare.
Risulta documentalmente provato l'inerzia della convenuta, come sopra esplicitato e che l'inadempimento conseguente è senz'altro colpevole ed inescusabile, non avendo la convenuta addotto alcuna circostanza idonea a giustificazione della omissione addebitata, non avendo dimostrato in alcun modo che l'inadempimento fosse stato determinato, ai sensi dell'art 1218 cod. civ., da causa ad essa non imputabile.
Ciò chiarito, l'attrice può legittimamente pretendere il doppio della caparra confirmatoria versata, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 1385 c.c.
Come è noto, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra confirmatoria, avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c. (così Cass., 20.9.2004, n.
18850).
La caparra confirmatoria, dunque, assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento - secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa - qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso. L'esercizio del recesso, come nel caso di specie, comporta, quindi, la perdita del diritto al risarcimento del danno effettivo, eventualmente maggiore di quello coperto dall'importo della caparra.
Pertanto, deve rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno quantificato dall'attrice in
€ 1.521,04, somma che peraltro l'attrice nulla ha provato in ordine all'effettivo esborso non potendosi ritenere adeguati allo scopo sia il foglio exel che il contratto illeggibile e non tradotto in italiano, pertanto in mancanza di elementi specifici di danno, la domanda attrice volta ad ottenere somme a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, deve essere in ogni caso respinta.
Competono, altresì, all'attrice gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale di restituzione (22.9.2020) al saldo.
Nulla spetta a titolo di rivalutazione.
Ed invero, la parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28573 del 20/12/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – XVI Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Giuliano in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 16827/2021, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione domanda avanzata dalla dott.ssa Parte_1
e, per l'effetto, dichiara legittimo il recesso operato ai sensi dell'articolo
[...]
1385, secondo comma del codice civile, dal contratto preliminare di compravendita oggetto della presente giudizio;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 22.09.2020 al saldo, nonché delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in euro 558,20 per esborsi ed euro
4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28.10.25
Il Giudice Vincenzo Giuliano