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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dr. Tiziana Longu Presidente rel.
Dr. Francesca Lecis Giudice
Dr. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIANO E. Parte_1 C.F._1
TRUBBAS, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 61 SINISCOLA
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
, (C.F. ) e , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIOVANNI CASU, elettivamente C.F._3
domiciliati in VIA SASSARI 96
[...]
[...]
Controparte_3 Parte_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
chiedendo accertarsi che la scrittura del 30.12.1985 intercorrente tra e Parte_1 [...]
e la dichiarazione di saldo in calce alla scrittura del 18.12.1986 prodotte da Controparte_5 [...]
nel giudizio di appello davanti alla Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Controparte_4
Sassari sono false;
per l'effetto dichiararle non utilizzabili nel giudizio di appello.
La parte attrice ha dedotto che con atto di citazione del 6.12.2010 ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione del terreno posto in Siniscola via Sarcidano, distinto in Catasto al f.
37, mapp.le772; che ha aderito alla domanda e ha chiesto la condanna di Controparte_4
alla corresponsione delle spese sostenute;
che con sentenza del 16.4.2020 il Parte_1
Tribunale di Nuoro ha respinto la domanda, ritenendo l'attore non proprietario dell'immobile oggetto della domanda di divisione;
che la sentenza si è basata su un atto di vendita fatto con scrittura privata a favore del padre con cui l'attore avrebbe alienato la sua quota Controparte_5 di proprietà; che la sentenza è stata impugnata da che all'udienza del 17.9.2021 Parte_1
ha proposto la querela di falso avverso la scrittura del 30.12.1985 e la quietanza in Parte_1 calce del 18.12.1986; che la Corte d'appello ha sospeso il procedimento e ha fissato il temine perentorio del 20.12.2021 per la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale competente;
che le sottoscrizioni sono false.
Con comparsa depositata il 19.4.2022 si è costituito in giudizio , il Controparte_4
quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Controparte_5
, con comparsa depositata il 24.10.2022 si sono costituiti in giudizio e
[...] CP_1 [...]
che hanno chiesto dichiararsi che la scrittura in data 30.12.1985 intercorrente tra CP_2 [...]
e , nonché la dichiarazione in saldo in calce alla scrittura stessa Pt_1 Controparte_5
in data 18.12.1986, prodotte dal nel giudizio in grado di appello dinnanzi Controparte_4 alla Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, individuato con il n. R.G. 282/2020, sono vere.
, comparso personalmente, ha dichiarato di insistere sulla querela di falso. Parte_1
Disposta la custodia dell'originale della scrittura in cassaforte e svolta la ctu, all'udienza del
13.2.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alla luce delle conclusioni del ctu.
pagina 2 di 5 Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'8.7.2024 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo al fine di verificare se la parte attrice abbia inteso limitare la domanda solo alla verifica della falsità delle sottoscrizioni ovvero all'intera scrittura.
All'udienza del 12.9.2024 il procuratore del convenuto ha Controparte_4
dichiarato il decesso del suo assistito avvenuto il 26.6.2024,, per cui il giudizio è stato interrotto.
In seguito alla riassunzione da parte dell'attore, notificato agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, all'udienza del 12 dicembre 2024 la parte attrice ha precisato che la querela è limitata alle sottoscrizioni apposte in calce al documento impugnato. Le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo, su richiesta delle parti, i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura del 30.12.1985 intercorrente tra e e la Parte_1 Controparte_5
dichiarazione di saldo in calce alla scrittura del 18.12.1986 sono false è fondata e va accolta.
Secondo quanto accertato dal ctu, dalle cui conclusioni il giudice non ha motivo di discostarsi, le sottoscrizioni oggetto della querela non sono riconducibili a e Parte_1
. Tramite l'esame delle scritture di comparazione e del saggio di scrittura, Controparte_5
il consulente ha verificato che la firma di apposta in calce alla scrittura di vendita Parte_1
presenta le caratteristiche di un falso per calco ovvero per trasparenza in quanto nella sottoscrizione contestata si rilevano le seguenti fenomenologie: mancanza di vitalità e ritmo poiché il tracciato grafico è la riproduzione piatta della scrittura sottostante;
assenza di palpabilità del tratto nel retro del foglio;
lentezza aritmica del movimento compositivo, perché sono totalmente annullate le interazioni ritmiche tra velocità abituale e pressione grafica;
ingiustificate attenuazioni cromatiche in punti dove il colore dovrebbe essere marcato, perché l'imitatore si impegna a muovere la punta scrivente della penna sul tracciato della grafia da imitare per riprodurne fedelmente i contorni;
punti di sosta e di ripresa con modalità giustapposta;
bottone di sosta: la mano con lo strumento scrittorio indugia sul foglio erogando inchiostro, ciò causa la formazione di ispessimenti anomali del filo grafico che, per la forma globulare, vengono chiamati appunto bottoni di sosta e sono considerati tra i segni più attendibili dell'avvenuta falsificazione;
punti di pagina 3 di 5 inizio diversi in lettere riprodotte formalmente identiche: “P” contestata ha inizio dall'alto, le autografe comparative hanno inizio sul lato destro;
“G” autografe hanno inizio con uncinatura.
La firma di apposta in calce alla quietanza presenta le caratteristiche di un Parte_1
falso per imitazione a mano libera o a memoria o rapida. Il ctu ha evidenziato i seguenti elementi: gesto grafico improntato alla naturalezza, l'imitatore ha utilizzato l'inchiostro liquido che contribuisce a donare alla firma una apparente scioltezza perché attenua le fasi di incertezza e rallentamento;
l'andamento scrittorio della firma contestata presenta assi prevalentemente destroversi, le firme autografe verticalizzazioni e/o assi verso sinistra;
differenze nell'allineamento superiore o linea di cresta e allineamento inferiore o linea di base;
punto di sosta e di ripresa con modalità giustapposta;
differenze nella modalità di erogazione della pressione e nello stile espressivo.
La sottoscrizione di presenta le caratteristiche di un falso per calco Controparte_5
e/o per trasparenza. Si rilevano nella firma contestata i seguenti elementi: mancanza di vitalità e di ritmo, poiché il tracciato grafico non ha vita, ma è la riproduzione piatta della scrittura sottostante;
assenza di palpabilità del tratto nel retro del foglio;
lentezza aritmica del movimento compositivo, perché sono totalmente annullate le interazioni ritmiche tra velocità abituale e pressione grafica;
punti di sosta e di ripresa con modalità giustapposta;
punti di inizio diversi in lettere riprodotte formalmente identiche;
differenze nello stile espressivo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la falsità delle sottoscrizioni di Parte_1
e in calce alla scrittura privata di vendita del 30.12.1985 e alla
[...] Controparte_5
quietanza del 18.12.1986.
2) La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, c.p.c., non può essere accolta, non essendo stata dimostrato che i convenuti abbiano resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo segue il criterio della soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la falsità delle sottoscrizioni di e in Parte_1 Controparte_5
calce alla scrittura privata di vendita del 30.12.1985 e alla quietanza del 18.12.1986;
pagina 4 di 5 2) condanna gli eredi di e a Controparte_4 CP_1 Controparte_2 corrispondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 4.569,6 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti.
Così deciso in Nuoro il 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Tiziana Longu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dr. Tiziana Longu Presidente rel.
Dr. Francesca Lecis Giudice
Dr. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIANO E. Parte_1 C.F._1
TRUBBAS, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 61 SINISCOLA
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
, (C.F. ) e , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIOVANNI CASU, elettivamente C.F._3
domiciliati in VIA SASSARI 96
[...]
[...]
Controparte_3 Parte_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
chiedendo accertarsi che la scrittura del 30.12.1985 intercorrente tra e Parte_1 [...]
e la dichiarazione di saldo in calce alla scrittura del 18.12.1986 prodotte da Controparte_5 [...]
nel giudizio di appello davanti alla Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Controparte_4
Sassari sono false;
per l'effetto dichiararle non utilizzabili nel giudizio di appello.
La parte attrice ha dedotto che con atto di citazione del 6.12.2010 ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione del terreno posto in Siniscola via Sarcidano, distinto in Catasto al f.
37, mapp.le772; che ha aderito alla domanda e ha chiesto la condanna di Controparte_4
alla corresponsione delle spese sostenute;
che con sentenza del 16.4.2020 il Parte_1
Tribunale di Nuoro ha respinto la domanda, ritenendo l'attore non proprietario dell'immobile oggetto della domanda di divisione;
che la sentenza si è basata su un atto di vendita fatto con scrittura privata a favore del padre con cui l'attore avrebbe alienato la sua quota Controparte_5 di proprietà; che la sentenza è stata impugnata da che all'udienza del 17.9.2021 Parte_1
ha proposto la querela di falso avverso la scrittura del 30.12.1985 e la quietanza in Parte_1 calce del 18.12.1986; che la Corte d'appello ha sospeso il procedimento e ha fissato il temine perentorio del 20.12.2021 per la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale competente;
che le sottoscrizioni sono false.
Con comparsa depositata il 19.4.2022 si è costituito in giudizio , il Controparte_4
quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Controparte_5
, con comparsa depositata il 24.10.2022 si sono costituiti in giudizio e
[...] CP_1 [...]
che hanno chiesto dichiararsi che la scrittura in data 30.12.1985 intercorrente tra CP_2 [...]
e , nonché la dichiarazione in saldo in calce alla scrittura stessa Pt_1 Controparte_5
in data 18.12.1986, prodotte dal nel giudizio in grado di appello dinnanzi Controparte_4 alla Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, individuato con il n. R.G. 282/2020, sono vere.
, comparso personalmente, ha dichiarato di insistere sulla querela di falso. Parte_1
Disposta la custodia dell'originale della scrittura in cassaforte e svolta la ctu, all'udienza del
13.2.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alla luce delle conclusioni del ctu.
pagina 2 di 5 Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'8.7.2024 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo al fine di verificare se la parte attrice abbia inteso limitare la domanda solo alla verifica della falsità delle sottoscrizioni ovvero all'intera scrittura.
All'udienza del 12.9.2024 il procuratore del convenuto ha Controparte_4
dichiarato il decesso del suo assistito avvenuto il 26.6.2024,, per cui il giudizio è stato interrotto.
In seguito alla riassunzione da parte dell'attore, notificato agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, all'udienza del 12 dicembre 2024 la parte attrice ha precisato che la querela è limitata alle sottoscrizioni apposte in calce al documento impugnato. Le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo, su richiesta delle parti, i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura del 30.12.1985 intercorrente tra e e la Parte_1 Controparte_5
dichiarazione di saldo in calce alla scrittura del 18.12.1986 sono false è fondata e va accolta.
Secondo quanto accertato dal ctu, dalle cui conclusioni il giudice non ha motivo di discostarsi, le sottoscrizioni oggetto della querela non sono riconducibili a e Parte_1
. Tramite l'esame delle scritture di comparazione e del saggio di scrittura, Controparte_5
il consulente ha verificato che la firma di apposta in calce alla scrittura di vendita Parte_1
presenta le caratteristiche di un falso per calco ovvero per trasparenza in quanto nella sottoscrizione contestata si rilevano le seguenti fenomenologie: mancanza di vitalità e ritmo poiché il tracciato grafico è la riproduzione piatta della scrittura sottostante;
assenza di palpabilità del tratto nel retro del foglio;
lentezza aritmica del movimento compositivo, perché sono totalmente annullate le interazioni ritmiche tra velocità abituale e pressione grafica;
ingiustificate attenuazioni cromatiche in punti dove il colore dovrebbe essere marcato, perché l'imitatore si impegna a muovere la punta scrivente della penna sul tracciato della grafia da imitare per riprodurne fedelmente i contorni;
punti di sosta e di ripresa con modalità giustapposta;
bottone di sosta: la mano con lo strumento scrittorio indugia sul foglio erogando inchiostro, ciò causa la formazione di ispessimenti anomali del filo grafico che, per la forma globulare, vengono chiamati appunto bottoni di sosta e sono considerati tra i segni più attendibili dell'avvenuta falsificazione;
punti di pagina 3 di 5 inizio diversi in lettere riprodotte formalmente identiche: “P” contestata ha inizio dall'alto, le autografe comparative hanno inizio sul lato destro;
“G” autografe hanno inizio con uncinatura.
La firma di apposta in calce alla quietanza presenta le caratteristiche di un Parte_1
falso per imitazione a mano libera o a memoria o rapida. Il ctu ha evidenziato i seguenti elementi: gesto grafico improntato alla naturalezza, l'imitatore ha utilizzato l'inchiostro liquido che contribuisce a donare alla firma una apparente scioltezza perché attenua le fasi di incertezza e rallentamento;
l'andamento scrittorio della firma contestata presenta assi prevalentemente destroversi, le firme autografe verticalizzazioni e/o assi verso sinistra;
differenze nell'allineamento superiore o linea di cresta e allineamento inferiore o linea di base;
punto di sosta e di ripresa con modalità giustapposta;
differenze nella modalità di erogazione della pressione e nello stile espressivo.
La sottoscrizione di presenta le caratteristiche di un falso per calco Controparte_5
e/o per trasparenza. Si rilevano nella firma contestata i seguenti elementi: mancanza di vitalità e di ritmo, poiché il tracciato grafico non ha vita, ma è la riproduzione piatta della scrittura sottostante;
assenza di palpabilità del tratto nel retro del foglio;
lentezza aritmica del movimento compositivo, perché sono totalmente annullate le interazioni ritmiche tra velocità abituale e pressione grafica;
punti di sosta e di ripresa con modalità giustapposta;
punti di inizio diversi in lettere riprodotte formalmente identiche;
differenze nello stile espressivo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la falsità delle sottoscrizioni di Parte_1
e in calce alla scrittura privata di vendita del 30.12.1985 e alla
[...] Controparte_5
quietanza del 18.12.1986.
2) La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, c.p.c., non può essere accolta, non essendo stata dimostrato che i convenuti abbiano resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo segue il criterio della soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la falsità delle sottoscrizioni di e in Parte_1 Controparte_5
calce alla scrittura privata di vendita del 30.12.1985 e alla quietanza del 18.12.1986;
pagina 4 di 5 2) condanna gli eredi di e a Controparte_4 CP_1 Controparte_2 corrispondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 4.569,6 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti.
Così deciso in Nuoro il 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Tiziana Longu
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