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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 maggio 2022 da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella
[...]
Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti CP_1
Alessandro Zoccarato e Diego Pelliccione che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 437/21 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: prestazione Naspi
Causa trattata all'udienza del 19 giugno 2025
Conclusioni per parte appellante: “In totale riforma della sentenza del
Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 437/2021, pubblicata il
23.11.2021,
1 – Rigettare il ricorso proposto da e dichiarare dovuta CP_1
in restituzione da la somma netta di € 15.051,38; CP_1
2 – Spese di lite del primo grado di giudizio rivedute e di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”
Conclusioni per parte appellata: “nel merito: il rigetto dell'appello proposto dall' e la conferma della sentenza impugnata;
Pt_1
sulle spese e competenze di lite: in ogni caso la loro integrale refusione, previo aumento delle stesse del 30% ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014; in via istruttoria:[…]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23 maggio 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza indicata in epigrafe con cui era stato accolto il ricorso proposto da avente CP_1
ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera dell'ente previdenziale n. 202463 del 21.7.2020, con cui veniva rigettato il ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione di €
16.426,53 per Naspi percepita dal 29.3.2018 al 3.10.2019, a seguito dell'inizio di attività autonoma artigiana senza aver dato comunicazione del reddito presunto derivante dalla stessa, nonché la domanda di accertamento del diritto a fruire dell'indennità in parola per il suddetto periodo.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il giudice di primo grado ha riportato i fatti di causa rilevando che all'originario ricorrente, a partire dal 23.10.17, era stata riconosciuta la a seguito del licenziamento intimatogli il 30.09.17. In data CP_2
23.01.2018 il aveva costituito, assieme a due soci, la CP_1
società artigiana della quale era membro del Controparte_3
Consiglio di amministrazione, che aveva iniziato ad essere operativa dal 29.03.2018. Con missiva del 14.02.2020 l' aveva richiesto la Pt_1
restituzione della Naspi erogata al dal 29.03.2018 al 03.10.2019 CP_1
per complessivi € 16.426,53 alla luce del fatto che l'originario ricorrente non aveva comunicato, entro un mese dall'inizio dell'attività autonoma artigiana, il reddito presunto derivante dalla stessa, e con la delibera n. 202463 del 21.7.2020 aveva rigettato il ricorso amministrativo proposto dal avverso la richiesta di CP_1
restituzione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non applicabili al caso di specie gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015, relativi all'obbligo di comunicazione, entro un mese dall'istaurazione del rapporto o inizio dell'attività, dei redditi presunti derivanti rispettivamente da rapporto di lavoro autonomo e da attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, e il successivo art. 11 che prevede la decadenza dal diritto all'erogazione della Naspi in caso di omessa comunicazione.
Ha rilevato che la circolare n.174/17, emanata al fine di fornire Pt_1
istruzioni applicative in relazione agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n.
22/2015, in quanto atto amministrativo, non poteva introdurre ipotesi di decadenza dal diritto al riconoscimento della Naspi diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.
Alla luce del fatto che rivestiva la qualità di socio e membro del CP_1
CdA della senza percepire redditi per l'incarico Controparte_3
ricoperto, il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
obbligato ad effettuare alcuna comunicazione e che, quindi, non sarebbe incorso nella decadenza dal diritto a percepire la Naspi prevista dall'art.11 del D.Lgs. n. 22/2015.
Con l'unico motivo di appello, l' contesta l'erroneità della Pt_1
sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie per cui è causa gli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. n.
22/2015.
Sostiene che le suddette disposizioni sono state oggetto di interpretazione restrittiva e letterale da parte del giudice, senza considerare né la ratio della normativa né la sua formulazione a- tecnica.
Evidenzia che il diritto al riconoscimento della Naspi è condizionato alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1, comma
2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Illustra che gli obblighi di comunicazione previsti dagli art. 9 e 10 del
D.Lgs. n. 22/2015 sono finalizzati ad evitare che il soggetto inoccupato che percepisce la naspi la continui a percepire anche nel caso in cui svolga attività produttive di reddito.
Rileva altresì che il giudice di prime cure, nell'affermare l'inapplicabilità dell'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015, non ha considerato che vi sono rapporti di lavoro, tra i quali rientra lo svolgimento di funzioni di amministratore di società (carica ricoperta dall'originario ricorrente), che danno luogo alla corresponsione di redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato e che, pertanto, vanno inclusi nell'ambito della categoria del rapporto di lavoro subordinato.
Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la circolare n. 174/2017 ha individuato la casistica ricadente Pt_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
nel citato art. 9 al fine evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che, oltre alla stessa, non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che possono comunque contare su un altro reddito. Invero l'art.
4.a della suddetta circolare, relativo alla compatibilità della Naspi con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario, prevede che nell'ipotesi di percezione di indennità di disoccupazione contestuale allo svolgimento della funzione di amministratore trova applicazione l'art. 9 del D.lgs. n. 22 del 2015. Infine, censura la sentenza anche laddove il giudice, non ritenendo applicabile la previsione di cui all'art. 10 del D.lgs. n.
22/2015 sul presupposto che il era socio di società artigiana, ha CP_1
ristretto il campo di applicazione della norma ai soli casi in cui venga intrapresa attività autonoma in forma individuale, senza tenero conto che tale attività può essere svolta in forma societaria. Ritiene provato che il abbia svolto attività lavorativa per la CP_1 Controparte_3
alla luce dell'iscrizione alla Gestione Artigiani e del pagamento dei contributi alla predetta Gestione previdenziale.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello. Ribadisce che, in quanto socio lavoratore di impresa artigiana, iscritto alla Gestione Artigiani e amministratore della società senza percepire alcun compenso per tale ufficio, non rientrerebbe nelle ipotesi previste dagli artt. 9 e 10, comma 1, primo periodo d.lgs. n. 22/2015 per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione all' . Pt_1
Evidenzia che le suddette disposizioni, prevedendo ipotesi di decadenza dal diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, sono norme di stretta interpretazione non suscettibili di applicazione analogica.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Illustra che l'art. 9 D.lgs. n. 22/2015 prevede la decadenza dalla naspi solamente in ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato producente un reddito superiore a € 8.000 lordi annui.
Ribadisce che nel periodo per cui è causa non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente e che l'incarico di amministratore non può assimilarsi a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Ritiene irrilevante lo svolgimento di attività lavorativa quale socio lavoratore nella s.r.l. e l'iscrizione alla Gestione Artigiani ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 22/2015 in quanto quest'ultimo impone l'obbligo di comunicazione, a pena di decadenza dalla solo per le ipotesi di attività lavorativa autonoma e di CP_2
impresa individuale che produca un reddito pari a € 4.800 lordi annui.
Sul punto rileva che i redditi percepiti, ulteriori a quelli derivanti dalla naspi negli anni 2018 e 2019, erano relativi alla partecipazione agli utili della società (rispettivamente pari ad € 1.172,00 ed € 4.076,00).
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo ed un rinvio per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il motivo d'appello formulato dall' è fondato nella parte in Pt_1
cui lamenta che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 10 del d.lgs. n.
22/2015 ai soli casi di svolgimento di attività economica in forma individuale, escludendo, conseguentemente, l'ipotesi di attività economica autonoma svolta in forma societaria.
L'art. 10 comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la CP_2
intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
dalla quale ricava un reddito […], deve informare l entro un Pt_1
mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma
1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della nel caso di CP_2
“inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo
10, comma 1, primo periodo”.
Nel caso di specie l'appellato ha pacificamente costituito in data
23.01.2018 – in costanza di erogazione della – la società CP_2
attiva dal 29.03.2018, di cui era socio lavoratore e Controparte_3
amministratore delegato. In qualità di socio lavoratore aveva anche richiesto ed ottenuto (a seguito di domanda del 3.04.2018) l'iscrizione alla gestione previdenziale Artigiani.
Parte appellata sostiene che la disciplina legislativa qui rilevante si limiterebbe a far riferimento alle attività di lavoro autonomo svolte individualmente e sarebbe ultronea l'estensione di tale previsione anche alle attività d'impresa svolte in forma societaria. Per tale via si introdurrebbe – come propugnato dall nella propria circolare n. Pt_1
174/2017 – una nuova ipotesi di decadenza non contemplata dalla legge.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito l'effettiva portata dell'ipotesi di decadenza in questione affermando, innanzi tutto, che
“ciò che rileva ai fini della decadenza di cui trattasi non è il percepimento di reddito bensì lo svolgimento di una attività lavorativa” (Cass. sez. lav., 31/01/2025, n. 2398). Il che rende sostanzialmente irrilevante il rilievo dell'appellato secondo cui negli anni 2018 e 2019 i redditi dichiarati sarebbero limitati rispettivamente ad Euro 1.172 ed Euro 4.076, peraltro derivanti dalla partecipazione agli utili della società. Ciò che conta è lo svolgimento di attività
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavorativa e, sul punto, rileva sia l'attività lavorativa svolta in forma autonoma, sia quella svolta all'interno della società di cui il percettore di sia socio e/o amministratore. Il giudice di legittimità, proprio CP_2
in riferimento ad un'ipotesi di mancata comunicazione di attività
d'impresa in forma societaria (nell'ambito della quale il precettore di rivestiva la carica di socio amministratore di srl), ha avuto CP_2
modo di affermare che “l'iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l'eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall'effettiva partecipazione del socio all'attività imprenditoriale ch'è propria della società: quest'ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all'iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi
(commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d'amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d'immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art.
2260 c.c., che attiene tuttavia all'esecuzione del contratto di società e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi).
Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
imprenditoriale; e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l'odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele” (Cass. sez. lav., n. 22921 del 19/08/2024).
Nel caso di specie, a differenza di quello scrutinato dalla Suprema
Corte, l'appellato era pacificamente iscritto alla gestione artigiani (su sua domanda) ed è lui stesso ad affermare a più riprese di aver svolto attività lavorativa in seno alla società, qualificandosi come socio lavoratore (cfr. pag. 10, 14 memoria difensiva in appello), ha provveduto al pagamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani
(come dedotto dall' e non contestato) e, parimenti, non ha negato Pt_1
la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione – da lui stesso richiesta – alla gestione artigiani, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza in seno alla società (peraltro dalla visura in atti risultano solo tre addetti “indipendenti”, che necessariamente coincidono con i soci-amministratori e nessun addetto “dipendente”, ad ulteriore riscontro dell'attività lavorativa prestata in seno all'impresa, pacificamente svolgente attività artigiana, da parte dei soci, tra cui il che, come detto, ha anche ammesso CP_1
di averla prestata).
2 – Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va respinta l'originaria domanda formulata dal ricorrente di primo grado, dovendosi comunque dare atto che l' ha convenuto con la difesa attorea in primo grado in Pt_1
merito all'obbligo di restituzione delle sole somme nette percepite a titolo di Naspi pari ad Euro 15.051,38.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale, successiva alla proposizione sia del ricorso in primo grado, sia dell'appello, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di accertamento di insussistenza dell'indebito formulata in via principale dal ricorrente in primo grado, dichiarando dovuta la restituzione da parte dell'appellato delle somme nette percepite a CP_1
titolo di Naspi pari alla somma di Euro 15.051,38;
− spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 19.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
~ 10 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 maggio 2022 da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella
[...]
Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti CP_1
Alessandro Zoccarato e Diego Pelliccione che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 437/21 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: prestazione Naspi
Causa trattata all'udienza del 19 giugno 2025
Conclusioni per parte appellante: “In totale riforma della sentenza del
Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 437/2021, pubblicata il
23.11.2021,
1 – Rigettare il ricorso proposto da e dichiarare dovuta CP_1
in restituzione da la somma netta di € 15.051,38; CP_1
2 – Spese di lite del primo grado di giudizio rivedute e di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”
Conclusioni per parte appellata: “nel merito: il rigetto dell'appello proposto dall' e la conferma della sentenza impugnata;
Pt_1
sulle spese e competenze di lite: in ogni caso la loro integrale refusione, previo aumento delle stesse del 30% ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014; in via istruttoria:[…]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23 maggio 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza indicata in epigrafe con cui era stato accolto il ricorso proposto da avente CP_1
ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera dell'ente previdenziale n. 202463 del 21.7.2020, con cui veniva rigettato il ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione di €
16.426,53 per Naspi percepita dal 29.3.2018 al 3.10.2019, a seguito dell'inizio di attività autonoma artigiana senza aver dato comunicazione del reddito presunto derivante dalla stessa, nonché la domanda di accertamento del diritto a fruire dell'indennità in parola per il suddetto periodo.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il giudice di primo grado ha riportato i fatti di causa rilevando che all'originario ricorrente, a partire dal 23.10.17, era stata riconosciuta la a seguito del licenziamento intimatogli il 30.09.17. In data CP_2
23.01.2018 il aveva costituito, assieme a due soci, la CP_1
società artigiana della quale era membro del Controparte_3
Consiglio di amministrazione, che aveva iniziato ad essere operativa dal 29.03.2018. Con missiva del 14.02.2020 l' aveva richiesto la Pt_1
restituzione della Naspi erogata al dal 29.03.2018 al 03.10.2019 CP_1
per complessivi € 16.426,53 alla luce del fatto che l'originario ricorrente non aveva comunicato, entro un mese dall'inizio dell'attività autonoma artigiana, il reddito presunto derivante dalla stessa, e con la delibera n. 202463 del 21.7.2020 aveva rigettato il ricorso amministrativo proposto dal avverso la richiesta di CP_1
restituzione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non applicabili al caso di specie gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015, relativi all'obbligo di comunicazione, entro un mese dall'istaurazione del rapporto o inizio dell'attività, dei redditi presunti derivanti rispettivamente da rapporto di lavoro autonomo e da attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, e il successivo art. 11 che prevede la decadenza dal diritto all'erogazione della Naspi in caso di omessa comunicazione.
Ha rilevato che la circolare n.174/17, emanata al fine di fornire Pt_1
istruzioni applicative in relazione agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n.
22/2015, in quanto atto amministrativo, non poteva introdurre ipotesi di decadenza dal diritto al riconoscimento della Naspi diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.
Alla luce del fatto che rivestiva la qualità di socio e membro del CP_1
CdA della senza percepire redditi per l'incarico Controparte_3
ricoperto, il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
obbligato ad effettuare alcuna comunicazione e che, quindi, non sarebbe incorso nella decadenza dal diritto a percepire la Naspi prevista dall'art.11 del D.Lgs. n. 22/2015.
Con l'unico motivo di appello, l' contesta l'erroneità della Pt_1
sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie per cui è causa gli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. n.
22/2015.
Sostiene che le suddette disposizioni sono state oggetto di interpretazione restrittiva e letterale da parte del giudice, senza considerare né la ratio della normativa né la sua formulazione a- tecnica.
Evidenzia che il diritto al riconoscimento della Naspi è condizionato alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1, comma
2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Illustra che gli obblighi di comunicazione previsti dagli art. 9 e 10 del
D.Lgs. n. 22/2015 sono finalizzati ad evitare che il soggetto inoccupato che percepisce la naspi la continui a percepire anche nel caso in cui svolga attività produttive di reddito.
Rileva altresì che il giudice di prime cure, nell'affermare l'inapplicabilità dell'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015, non ha considerato che vi sono rapporti di lavoro, tra i quali rientra lo svolgimento di funzioni di amministratore di società (carica ricoperta dall'originario ricorrente), che danno luogo alla corresponsione di redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato e che, pertanto, vanno inclusi nell'ambito della categoria del rapporto di lavoro subordinato.
Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la circolare n. 174/2017 ha individuato la casistica ricadente Pt_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
nel citato art. 9 al fine evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che, oltre alla stessa, non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che possono comunque contare su un altro reddito. Invero l'art.
4.a della suddetta circolare, relativo alla compatibilità della Naspi con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario, prevede che nell'ipotesi di percezione di indennità di disoccupazione contestuale allo svolgimento della funzione di amministratore trova applicazione l'art. 9 del D.lgs. n. 22 del 2015. Infine, censura la sentenza anche laddove il giudice, non ritenendo applicabile la previsione di cui all'art. 10 del D.lgs. n.
22/2015 sul presupposto che il era socio di società artigiana, ha CP_1
ristretto il campo di applicazione della norma ai soli casi in cui venga intrapresa attività autonoma in forma individuale, senza tenero conto che tale attività può essere svolta in forma societaria. Ritiene provato che il abbia svolto attività lavorativa per la CP_1 Controparte_3
alla luce dell'iscrizione alla Gestione Artigiani e del pagamento dei contributi alla predetta Gestione previdenziale.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello. Ribadisce che, in quanto socio lavoratore di impresa artigiana, iscritto alla Gestione Artigiani e amministratore della società senza percepire alcun compenso per tale ufficio, non rientrerebbe nelle ipotesi previste dagli artt. 9 e 10, comma 1, primo periodo d.lgs. n. 22/2015 per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione all' . Pt_1
Evidenzia che le suddette disposizioni, prevedendo ipotesi di decadenza dal diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, sono norme di stretta interpretazione non suscettibili di applicazione analogica.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Illustra che l'art. 9 D.lgs. n. 22/2015 prevede la decadenza dalla naspi solamente in ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato producente un reddito superiore a € 8.000 lordi annui.
Ribadisce che nel periodo per cui è causa non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente e che l'incarico di amministratore non può assimilarsi a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Ritiene irrilevante lo svolgimento di attività lavorativa quale socio lavoratore nella s.r.l. e l'iscrizione alla Gestione Artigiani ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 22/2015 in quanto quest'ultimo impone l'obbligo di comunicazione, a pena di decadenza dalla solo per le ipotesi di attività lavorativa autonoma e di CP_2
impresa individuale che produca un reddito pari a € 4.800 lordi annui.
Sul punto rileva che i redditi percepiti, ulteriori a quelli derivanti dalla naspi negli anni 2018 e 2019, erano relativi alla partecipazione agli utili della società (rispettivamente pari ad € 1.172,00 ed € 4.076,00).
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo ed un rinvio per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il motivo d'appello formulato dall' è fondato nella parte in Pt_1
cui lamenta che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 10 del d.lgs. n.
22/2015 ai soli casi di svolgimento di attività economica in forma individuale, escludendo, conseguentemente, l'ipotesi di attività economica autonoma svolta in forma societaria.
L'art. 10 comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la CP_2
intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
dalla quale ricava un reddito […], deve informare l entro un Pt_1
mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma
1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della nel caso di CP_2
“inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo
10, comma 1, primo periodo”.
Nel caso di specie l'appellato ha pacificamente costituito in data
23.01.2018 – in costanza di erogazione della – la società CP_2
attiva dal 29.03.2018, di cui era socio lavoratore e Controparte_3
amministratore delegato. In qualità di socio lavoratore aveva anche richiesto ed ottenuto (a seguito di domanda del 3.04.2018) l'iscrizione alla gestione previdenziale Artigiani.
Parte appellata sostiene che la disciplina legislativa qui rilevante si limiterebbe a far riferimento alle attività di lavoro autonomo svolte individualmente e sarebbe ultronea l'estensione di tale previsione anche alle attività d'impresa svolte in forma societaria. Per tale via si introdurrebbe – come propugnato dall nella propria circolare n. Pt_1
174/2017 – una nuova ipotesi di decadenza non contemplata dalla legge.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito l'effettiva portata dell'ipotesi di decadenza in questione affermando, innanzi tutto, che
“ciò che rileva ai fini della decadenza di cui trattasi non è il percepimento di reddito bensì lo svolgimento di una attività lavorativa” (Cass. sez. lav., 31/01/2025, n. 2398). Il che rende sostanzialmente irrilevante il rilievo dell'appellato secondo cui negli anni 2018 e 2019 i redditi dichiarati sarebbero limitati rispettivamente ad Euro 1.172 ed Euro 4.076, peraltro derivanti dalla partecipazione agli utili della società. Ciò che conta è lo svolgimento di attività
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lavorativa e, sul punto, rileva sia l'attività lavorativa svolta in forma autonoma, sia quella svolta all'interno della società di cui il percettore di sia socio e/o amministratore. Il giudice di legittimità, proprio CP_2
in riferimento ad un'ipotesi di mancata comunicazione di attività
d'impresa in forma societaria (nell'ambito della quale il precettore di rivestiva la carica di socio amministratore di srl), ha avuto CP_2
modo di affermare che “l'iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l'eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall'effettiva partecipazione del socio all'attività imprenditoriale ch'è propria della società: quest'ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all'iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi
(commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d'amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d'immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art.
2260 c.c., che attiene tuttavia all'esecuzione del contratto di società e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi).
Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o
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imprenditoriale; e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l'odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele” (Cass. sez. lav., n. 22921 del 19/08/2024).
Nel caso di specie, a differenza di quello scrutinato dalla Suprema
Corte, l'appellato era pacificamente iscritto alla gestione artigiani (su sua domanda) ed è lui stesso ad affermare a più riprese di aver svolto attività lavorativa in seno alla società, qualificandosi come socio lavoratore (cfr. pag. 10, 14 memoria difensiva in appello), ha provveduto al pagamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani
(come dedotto dall' e non contestato) e, parimenti, non ha negato Pt_1
la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione – da lui stesso richiesta – alla gestione artigiani, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza in seno alla società (peraltro dalla visura in atti risultano solo tre addetti “indipendenti”, che necessariamente coincidono con i soci-amministratori e nessun addetto “dipendente”, ad ulteriore riscontro dell'attività lavorativa prestata in seno all'impresa, pacificamente svolgente attività artigiana, da parte dei soci, tra cui il che, come detto, ha anche ammesso CP_1
di averla prestata).
2 – Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va respinta l'originaria domanda formulata dal ricorrente di primo grado, dovendosi comunque dare atto che l' ha convenuto con la difesa attorea in primo grado in Pt_1
merito all'obbligo di restituzione delle sole somme nette percepite a titolo di Naspi pari ad Euro 15.051,38.
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3 – Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale, successiva alla proposizione sia del ricorso in primo grado, sia dell'appello, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di accertamento di insussistenza dell'indebito formulata in via principale dal ricorrente in primo grado, dichiarando dovuta la restituzione da parte dell'appellato delle somme nette percepite a CP_1
titolo di Naspi pari alla somma di Euro 15.051,38;
− spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 19.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
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