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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2563 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SACCO MICHELA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1. Le parti provvederanno al mantenimento diretto delle figlie conviventi fino al conseguimento della loro capacità lavorativa ed indipendenza economica e per l'effetto la Sig.ra si CP_1 obbliga al mantenimento diretto della LI , il Sig. al mantenimento diretto Per_1 Parte_1 della LI . Persona_2
2. Le parti concorreranno in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie riguardanti entrambe le figlie (tutte da documentare), come identificate ed individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Savona, intendendosi come tali, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale).
A tal fine le spese straordinarie vengono così individuate:
- SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria e) mensa scolastica;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre-scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
- SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
3. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese per le vacanze estive, per quelle invernali e per le festività saranno pagate integralmente da quel genitore con cui i figli le trascorreranno, così come tutto ciò che ogni genitore liberamente ed autonomamente decida di compiere con i figli o a favore dei figli (tra cui pranzi e cene fuori casa, viaggi, gite, visite culturali, occasioni di svago, regali).
4. Le parti stabiliscono che, in caso di raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di una delle figlie, il genitore con essa convivente, venendo meno il presupposto del mantenimento diretto, si obbliga a corrispondere in favore della LI convivente con l'altro genitore, entro i primi cinque giorni del mese, un assegno mensile, a titolo di mantenimento ordinario della stessa LI maggiorenne non economicamante autosufficiente, dell'importo di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come sopra indicate ed individuate.
5. Le parti precisano che per indipendenza economica deve intendersi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale vigente, la capacità del figlio di provvedere autonomamente a sé stesso in modo stabile e duraturo, attraverso un reddito proprio che gli consenta di soddisfare le proprie esigenze di vita, tenuto conto dell'età, della durata e della stabilità e del carattere continuativo del rapporto lavorativo, impegnandosi i ricorrenti al fine dell'individuazione del soddisfacimento del predetto requisito a cooperare con lealtà e buona fede.
6. Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dal presente ricorso e dall'emananda sentenza, dando atto di aver regolamentato ogni ulteriore eventuale pendenza economica, avente ad oggetto sia il mantenimento delle figlie sia le spese straordinarie di quest'ultime, maturate sino alla data del deposito del presente ricorso.
7. Spese lite interamente compensate”
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e risultano, comunque, adeguate;
P.Q.M.
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
dott.ssa LO Canaparo