Ordinanza cautelare 11 settembre 2023
Ordinanza collegiale 4 luglio 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Decreto collegiale 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03699/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3699 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di San Prisco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. 11964 del 3 luglio 2023 con cui il Comune di San Prisco ha comunicato l'archiviazione della domanda di permesso di costruire registrata al protocollo n° 13181 del 4 agosto 2022 poiché il ricorrente non aveva immediatamente versato il relativo contributo di costruzione;
nonché, per l'accertamento: del silenzio-assenso, formatosi ai sensi dell'articolo 20, comma 8, D.P.R. 380/2001, sulla domanda di permesso di costruire assunta al protocollo del Comune di San Prisco n° 13181 del 4 agosto 2022;
nonché, cumulativamente o in subordine alla domanda che precede, per l'accertamento e per il consequenziale ordine, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3, dell’'articolo 31, c.p.a., trattandosi di attività vincolata, dell''''obbligo del Comune di San Prisco di provvedere, entro il termine di 7 giorni o comunque entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni, sull''''istanza formulata dal ricorrente il 14 luglio 2023 tesa al rilascio dell''''attestazione prevista dall''''art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001;
nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e di danni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal ricorrente in data 08/04/2024 e depositati in giudizio in data 19/4/2024:
b) del provvedimento prot. n° 2846 dell'8.2.2024 con cui il Comune di San Prisco ha annullato in autotutela la proposta di parere favorevole resa il 28.11.2022 ai sensi dell''articolo 20, comma 3, D.P.R. 380/2001 sulla richiesta di permesso di costruire del ricorrente;
c) di ogni ulteriore atto, del procedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuti, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;
nonché per l'annullamento, con consequenziale ordine di esibizione:
d) del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 e, in subordine, documentale ai sensi dell''''art. 22 ss. L. 241/1990, formulata il giorno 8.2.2024 e sollecitata il giorno 28.2.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Prisco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. IC De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato in data 14 agosto 2023 e depositato il successivo 16 agosto, il sig. AN CO ha premesso di aver presentato al Comune di San Prisco in data 4 agosto 2022 una domanda per il rilascio del permesso di costruire per un “ intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’efficientamento energetico in applicazione dei previsti bonus/incentivi del D.L. 34/2020 ” relativo all’immobile ubicato alla via Michele CO n° 142.
In data 28 novembre 2022 il dirigente responsabile dell’ufficio tecnico comunale formulava una proposta di provvedimento favorevole; in data 9 febbraio 2023 anche la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio rilasciava parere favorevole all’intervento, ma nel successivo termine di 30 giorni di cui all’art. 20, co. 6, del d.P.R. n. 380/2001 l’Amministrazione non formalizzava alcun provvedimento, sicchè, prosegue parte ricorrente, si sarebbe formato il silenzio assenso.
Con successive note del 23 marzo e del 26 giugno 2023 parte ricorrente chiedeva all’Amministrazione di poter rateizzare il pagamento dei contributi di costruzione, ma l’Amministrazione riscontrava l’istanza con nota del 3 luglio 2023, comunicando la decadenza dalla domanda edilizia per mancato versamento dei contributi di costruzione ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.
Parte ricorrente contestava con comunicazione del 14 luglio 2023 la decisione comunale, evidenziando che il versamento del contributo di costruzione costituisce effetto del rilascio del permesso di costruire e soggiace al termine di prescrizione decennale. Pertanto il sig. CO chiedeva all’Amministrazione di revocare il provvedimento di decadenza emesso, rilasciando l’attestazione ricognitiva del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, co. 8, del d.P.R. n. 380/2001.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale su tale istanza, il ricorrente proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’inerzia del Comune intimato.
Il sig. CO ha proposto le seguenti censure.
I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO
97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 8 DEL D.P.R. N. 380/2001, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN
LEGGE N. 120/2020, L’ART. 20 DELLA LEGGE N. 241/1990, L’ART. 10, COMMA 1,
LETT. I) DEL D.L. N. 76/2020 E L’ART. 62, COMMA 1 DEL D.L. N. 77/2021.
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 3, L. 241/1990 E DEGLI ARTICOLI
21QUINQUIES E 21 NONIES.
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANIFESTA ILLOGICITÀ ED
IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI
ADEGUATEZZA.
Parte ricorrente sostiene l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione in quanto la pratica edilizia era completa e recava anche il parere positivo della Soprintendenza e non poteva essere dichiarato decaduto il silenzio assenso formatosi, atteso che il pagamento del contributo di costruzione non costituirebbe condizione per il rilascio ovvero per la permanenza del permesso di costruire.
1.1) Con ordinanza 11 settembre 2023, n. 1496 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare, evidenziando che il versamento del contributo di costruzione non costituisce requisito né per il rilascio né per l’efficacia del permesso di costruire, ed ha prescritto che l’Amministrazione comunale si rideterminasse, con un provvedimento espresso e debitamente motivato.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Prisco, evidenziando che con nota (prot. n. 20411) del 6 dicembre 2022 il responsabile dell’area LL.PP: e Urbanistica aveva chiesto, tra l’altro, la trasmissione delle ricevute di pagamento dia degli oneri di costruzione che di quelli di urbanizzazione entro il termine qualificato perentorio di 30 giorni.
Ne consegue, prosegue la difesa comunale, che decorso inutilmente tale termine la pratica non veniva esaminata; solo successivamente, in data 23 marzo 2023, parte ricorrente trasmetteva il parere positivo della Soprintendenza e la richiesta di rateizzazione.
Ciò premesso il Comune ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini della predetta nota del 6 dicembre 2022 con cui era stato assegnato il termine qualificato come perentorio per la produzione delle integrazioni documentali necessarie.
Rispetto a tale nota il provvedimento di decadenza dal permesso di costruire del 3 luglio 2023 sarebbe meramente confermativo.
2) In data 31 gennaio 2024 il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune avviava un nuovo procedimento di autotutela del permesso di costruire recante nuove valutazioni di merito e non più quelle relative al mancato pagamento degli oneri di costruzione.
Il Comune concedeva sette giorni al ricorrente per produrre osservazioni e immediatamente dopo la proposizione delle stesse adottava il provvedimento 8 febbraio 2024 di annullamento in autotutela del permesso di costruire formatosi per silentium in precedenza formatosi.
Avverso tale nuovo atto, il sig. CO ha proposto motivi aggiunti depositati in data 19 aprile 2024, proponendo altresì impugnazione avverso l’istanza di accesso proposta sulla base delle seguenti censure.
I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 3, L. 241/1990 E DELL’ARTICOLO 21 NONIES. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.
L’Amministrazione ha violato l’articolo 21-nonies della L. 241/1990 poiché ha esercitato il potere di autotutela solo l’8 febbraio 2024 e quindi ben oltre il termine di dodici mesi decorrente dal momento dell’adozione del provvedimento oggetto di annullamento e cioè dal rilascio del precedente parere favorevole, risalente al 28 novembre 2022.
Peraltro, osserva il ricorrente, il provvedimento impugnato non incide sul permesso di costruire formatosi per silentium , ma sulla proposta positiva dell’Ufficio tecnico formulata sull’originaria istanza.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, CO. 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 E 21-NONIES DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA.
Il provvedimento gravato coi motivi aggiunti sarebbe anche carente nella motivazione, non essendo stato evidenziato l’interesse pubblico sotteso all’intervento come invece l’Amministrazione era tenuta a fare a mente dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
Altro vizio sarebbe ravvisabile nella mancata concessione dell’ordinario termine di 10 giorni per la formulazione delle osservazioni.
Le deduzioni comunque fornite dal ricorrente, prosegue la censura, non sarebbero state tenute in alcun conto dall’Amministrazione, per quanto corredate da una perizia tecnica.
Parte ricorrente ha poi analiticamente confutato tutte le motivazioni di merito alla base dell’intervento in autotutela.
2.1) Con ordinanza 20 giugno 2024, n. 4119 questa Sezione ha preso atto, su dichiarazione di parte attorea, della cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, per essere stati gli atti depositati in giudizio.
Il Comune ha poi prodotto una relazione che analizza le deduzioni e la perizia di parte proposta da parte ricorrente.
Anche parte ricorrente ha prodotto un’integrazione alla perizia già depositata.
2.2) Con ordinanza istruttoria 7 febbraio 2025, n. 980 questa Sezione ha disposto una verificazione disponendo che il verificatore rispondesse ai seguenti quesiti:<< 1. se alla luce del provvedimento 8 febbraio 2024 (punto 1) del Comune di San Prisco impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, risulti presentata documentazione e/o elementi utili da cui desumere la legittimità sotto il profilo urbanistico edilizio degli immobili (ante 1967) nella loro configurazione e consistenza attuale, per come riportati negli elaborati grafici rappresentanti lo "Stato di Fatto" dell’istanza di permesso di costruire>>;
2. se, anche alla luce dei motivi di gravame, la rappresentazione grafica degli immobili riportata da parte ricorrente sull'Elaborato/Tavola 2 "Situazione Attuale" corrisponda o meno all’effettivo “Stato di Fatto” esistente alla data di presentazione 04.08.2022/Prot.13181 dell’istanza di Permesso di costruire, tenuto conto di quanto riportato sul punto nel gravato provvedimento comunale (punto 4 del provvedimento del Comune di San Prisco dell’8 febbraio 2024) nonché delle relazioni di parte ricorrente e dell’Amministrazione >>;
La verificazione è stata depositata in data 19 maggio 2025.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti e all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
3) Deve in primo luogo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui reca l’impugnazione del la nota 3 luglio 2023 dichiarativa della decadenza del permesso di costruire formatosi per silentium , il cui valore lesivo è stato assorbito dal provvedimento di autotutela impugnato coi motivi aggiunti.
4) Può quindi incentrarsi lo scrutinio sui motivi aggiunti.
4.1) Facendo applicazione del canone interpretativo della ragione più liquida ispirato a ragioni di economia dei mezzi processuali, può passarsi allo scrutinio alle censure di merito del provvedimento di autotutela con i quali parte ricorrente ha contestato che lo stato di fatto rappresentato nell’istanza di rilascio del permesso di costruire confliggesse con quello effettivo.
Ed infatti tali elementi sono da considerarsi essenziali per la stessa tenuta del provvedimento autotutela, atteso che sulla falsa rappresentazione dello stato di fatto da parte dell’istante si fonda la potestà comunale di adottare il provvedimento di annullamento in autotutela oltre il termine di 12 mesi, anche identificando l’interesse pubblico specifico di cui all’art. 21 nonies nel ripristino della legalità conseguente nella falsa rappresentazione operata dall’istante.
Ne consegue che l’accertamento della insussistenza della dedotta falsa rappresentazione inibirebbe in radice l’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione determinando l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
4.2) Sul punto la verificazione disposta dal Collegio ha chiarito quanto segue:
<< Con riferimento al QUESITO 1 (“se alla luce del provvedimento 8 febbraio 2024 (punto 1) del Comune di San Prisco impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, risulti presentata documentazione e/o elementi utili da cui desumere la legittimità sotto il profilo urbanistico edilizio degli immobili (ante 1967) nella loro configurazione e consistenza attuale, per come riportati negli elaborati grafici rappresentanti lo "Stato di Fatto" dell’istanza di permesso di costruire”), lo scrivente ha, in conclusione, verificato che:
il corpo di fabbrica in muratura e con copertura a falda unica, composto da due ambienti identificati al Sub 13 e Sub 22 risulta essere stato edificato nel periodo intercorrete tra il 24/04/1940 ed il 14/10/1966 ed è quindi preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (01/09/1967);
il corpo di fabbrica in muratura con copertura piana di cui è parte il locale indicato come ‘Tettoia’ (Sub 17) risulta essere stato edificato nel periodo intercorrete tra il 08/11/1956 (contratto nunziale) ed il 14/10/1966 ed è quindi preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (01/09/1967);
e, pertanto, si può affermare che per il compendio immobiliare identificato al Foglio 8, Particella 5416, Sub 13, 17, 22, “risulta presentata documentazione e/o elementi utili da cui desumere la legittimità sotto il profilo urbanistico edilizio degli immobili (ante 1967) nella loro configurazione e consistenza attuale, per come riportati negli elaborati grafici rappresentanti lo "Stato di Fatto" dell’istanza”.
Con riferimento al QUESITO 2 (“se, anche alla luce dei motivi di gravame, la rappresentazione grafica degli immobili riportata da parte ricorrente sull'Elaborato/Tavola 2 "Situazione Attuale" corrisponda o meno all’effettivo “Stato di Fatto” esistente alla data di presentazione 04.08.2022/Prot.13181 dell’istanza di Permesso di costruire, tenuto conto di quanto riportato sul punto nel gravato provvedimento comunale (punto 4 del provvedimento del Comune di San Prisco dell’8 febbraio 2024) nonché delle relazioni parte ricorrente e dell’Amministrazione”) lo scrivente ha, in conclusione, verificato che la rappresentazione grafica degli immobili riportata da parte ricorrente sull'Elaborato/Tavola 2 e 2 Bis "Situazione Attuale", alla data di presentazione dell’istanza di Permesso di costruire (04/08/2022) e della successiva integrazione (18/11/2022):
corrispondeva all’effettivo “Stato di Fatto” degli immobili oggetto della Richiesta di P. di C. (Foglio 8, Particella 5416, Sub 13, 17, 22 e 23);
non corrispondeva all’effettivo “Stato di Fatto” esistente del piano terra del corpo di fabbrica con pianta ad "L" in quanto riferibile allo stato futuribile della C.I.L.A. la cui concreta ultimazione è databile al 30/09/2024 >>.
La relazione di verificazione ha quindi individuato come unico elemento di discrepanza tra la rappresentazione della situazione di fatto proposta dalla ricorrente nell’istanza di rilascio del permesso di costruire e quella effettivamente esistente, l’edificio a Pianta L compreso nelle tavole allegate all’istanza, ma completato solo al 30 settembre 2024 e quindi successivamente al momento in cui esso è stato rappresentato nell’istanza.
Il Comune intimato nelle proprie difese, successive al deposito della verificazione, ha incentrato le proprie considerazioni su tale unica rilevata discrepanza, ritenendo che fosse sufficiente a legittimare l’intervento in autotutela; l’ente non ha invece contestato la restante parte della verificazione con cui è stato accertato, con puntuale ricostruzione e minuziosa ricerca documentale e fotografica, sia la legittimità edilizia dei fabbricati sia la conformità della rappresentazione operata dal ricorrente dello stato di fatto al momento della presentazione dell’istanza volta al rilascio del permesso di costruire.
Il Collegio con particolare riguardo alla questione relativa all’area occupata dall’edificio ad L per il quale è stata ravvisata la ripetuta discrepanza non può che prendere atto dell’assorbente rilievo proposto da parte ricorrente, e non contestato dal Comune di San Prisco, per il quale tale area non è in realtà di proprietà del sig. CO ed è fuori dall’ambito dell’intervento oggetto di causa.
Tale edificio sarebbe stato rappresentato, prendendo in considerazione la CILAS nel frattempo presentata da altra “ditta” proprietaria, a scopo di completezza della rappresentazione grafica e il verificatore lo ha incluso nella propria valutazione (peraltro esaustiva e chiara), in quanto l’ordinanza che ha formulato i quesiti ha richiesto di prendere in considerazione le tavole oggetto del permesso di costruire.
Ne consegue che la discrepanza rilevata dal verificatore non si riflette sulla veridicità e fedeltà della rappresentazione degli edifici che avrebbero dovuto invece costituire l’oggetto dell’intervento ed è sostanzialmente irrilevante in quanto non fonda la legittimità dell’intervento in autotutela posto in essere dall’Amministrazione convenuta.
Quest’ultimo deve quindi ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti della falsa rappresentazione dello stato di fatto da parte del ricorrente invocati espressamente dallo stesso provvedimento a pretesa giustificazione della sua stessa adozione.
In definitiva il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.
5) Le spese seguono la soccombenza del Comune intimato e si liquidano nella misura di cui in dispositivo; mentre il compenso al verificatore, da porre a carico del Comune intimato, sarà liquidato con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato (prot. n. 2846) dell’8 febbraio 2024 del Comune di San Prisco;
Condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di euro 4.000 (quattromila/00) oltre accessori di legge se previsti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
IC De FA, Consigliere, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De FA | LO OR |
IL SEGRETARIO