CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 587/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOT. REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, in data 31/01/2025, presentava all'Agenziaa delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze un'istanza di correzione dei modelli di delega F24 per richiedere l'utilizzo in compensazione di crediti di imposta per bonus edilizi acquistati ai sensi dell'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 relativi alla quota di competenza per l'anno 2024.
La società rappresentava che per un errore commesso in fase di gestione del programma di compensazione dei crediti d'imposta, sarebbe stata compensata con erronea priorità la somma di € 5.714,50 con credito di imposta 6936 anno 2022 nonché € 10.966,66 con credito di imposta per trattamento integrativo legge 21/2020 mentre doveva essere compensato il credito di imposta codice 7719 anno 2024 (come si evince sub all. 1 dell'Ufficio, Quest'ultimo in data 3/2/2025, comunicava formalmente alla società l'impossibilità di procedere in tal senso dal momento che i crediti di imposta di cui al codice 7719 dovevano essere compensati entro il 31/12/2024 circostanza che, di conseguenza, escludeva la possibilità di una modifica retroattiva dei codici.
La società dha depositato nei termni ricorso impugnando “il diniego tacito di correzione in autotutela” che la ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio. Si è costituitp nei termini di leggel'Ufficio, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè tardivo;
nel merito il rigetto del ricorso e la cnodanna della ricorrente alle spese di .ote.
La CGT di pirmo grado ritiene che debba essere accolta l'eccezione svolta in via preliminare dalla parte ricorrente e. per l'effetto, che debba dichiararsi l'inammissibiltà del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame risulta violato il disposto di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992: infatti, come emerge dall'atto introduttivo, la parte ricorrente ha dichiarato testualmente di ricorrere “avverso il diniego tacito di correzione in autotutela” formatosi in quanto “in data 31/1/2025 la Ricorrente_1 srl inviava la richiesta di autotutela che è rimasta tutt'oggi senza risposta.”
Orbene la ricorrente in data 31/1/2025 ha trasmesso all'Ufficio resistente un'istanza per la correzione dei dati dallo stesso erroneamente indicati nel Modello F24 alla quale l'Ufficio ha fornito riscontro mediante l'invio in data 3/2/2025 della comunicazione prot. n. 25133. Nela richiesta, inviata dalla ricorrente in data
31/1/2025 si faceva riferimento alla mera correzione di codici tributo dalla stessa erroneamente riportati all'atto della compilazione Ciò non equivale di certo, come invece sostenuto dalla parte ricorrente, ad una istanza di autotutela.. Quest'ultima ex art. 10 quater e 10 quinquies della legge 212/2000) consiste nel potere- dovere dell'Ufficio Finanziario di annullare un proprio atto nel caso in cui lo stesso dopo essere stato emesso risulti illegittimo (in ditto) o infondato (nel merito) in tutto o in parte, d'iniziativa o su sollecitazione esterna, nei casi espressamente previsti dalla legge.
Dunque, avendo la ricorrente presentato un'istanza di correzione dei modelli F24, non equiparabile ad istanza di autotutela e non risultando essere state presentate all'Ufficio resistente successive istanze di contenuto analogo, al fine di evitare la definitività della decisione assunta in data 3/2/2025 in merito alla richiesta di correzione del Modello F24, la ricorrente non ha impugnato tempestivamente il diniego all'utilizzo del credito trasmesso.
Infatti, escluso che ricorra un'ipotesi di istanza di autotutela rispetto alla quale si sia formato il silenzio-rifiuto, come sembra asserire genericamente il contribuente, l'unico atto impugnabile era il diniego della correzione.
Anche se l'atto non figura tra quelli indicati dalla norma, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e di merito ne consentono comunque l'impugnazione (v. sul punto Cass. Sez. 5 Ord. 15201/2025).
cVa anche richiamata giurisprudenza della giustizia tributaria che in un caso analogo, avente ad oggetto il diniego di correzione del modello F24 nella parte in cui era stato indicato il credito IR (cod. tributo 2003) in luogo dei crediti d'imposta relativi a bonus edilizi disponibili, ha rilevato che al fine di evitare che la decisione assunta dall'Ufficio in via amministrativa divenisse definitiva, a fronte di un errore del contribuente nell'inserimento del codice tributo, quest'ultimo era ammesso ad impugnare il diniego all'utilizzo del credito trasmesso dall'Amministrazione (così CGT di primo grado di Milano sentenza n. 2126 depositata il 17/5/2024).
Questa CGT in piena aderenza alle richiamate pronunce della giurisprudenza sia di legittimità che di merito tributario ritiene che vada applicato il principio In tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) idovendosi riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente, una determinata pretesa tributaria [...] senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata
» (così , testualmente, la citata Cass. ord. n. 8214/14).
Pertanto, considerato che la determinazione dell'Ufficio assunta a seguito dell'istanza d correzione del contribuente è stata notificata a quest'ultimo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con PEC, in data 03/02/2025 il ricorso inviato a mezzo PEC dal ricorrente il 18/6/2025 è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere presentato entro il 3/04/2025, trovado applicazione il disposto di cui all'art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre anche evidenziare che la ricorrente in data 4/4/2025 aveva già presentato identico ricorso nei confronti dell'Ufficio resistente (v. sub all. n. 4 della resistente) avverso il diniego di istanza di correzione del codice tributo in F24. Alla notifica, tuttavia, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio della ricorrente che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, sarebbe dovuta avvenire entro il 5/5/2025 essendo il 4/5/2025 giorno festivo. Ciò si evince dalla comunicazione In data 13/5/2025 della segreteria di questa CGT che ha evidenziato come alla data dell'11/5/2025 non risultasse depositato il ricorso in questione
(v. all. sub n. 6 della resistente).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 587/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOT. REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, in data 31/01/2025, presentava all'Agenziaa delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze un'istanza di correzione dei modelli di delega F24 per richiedere l'utilizzo in compensazione di crediti di imposta per bonus edilizi acquistati ai sensi dell'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 relativi alla quota di competenza per l'anno 2024.
La società rappresentava che per un errore commesso in fase di gestione del programma di compensazione dei crediti d'imposta, sarebbe stata compensata con erronea priorità la somma di € 5.714,50 con credito di imposta 6936 anno 2022 nonché € 10.966,66 con credito di imposta per trattamento integrativo legge 21/2020 mentre doveva essere compensato il credito di imposta codice 7719 anno 2024 (come si evince sub all. 1 dell'Ufficio, Quest'ultimo in data 3/2/2025, comunicava formalmente alla società l'impossibilità di procedere in tal senso dal momento che i crediti di imposta di cui al codice 7719 dovevano essere compensati entro il 31/12/2024 circostanza che, di conseguenza, escludeva la possibilità di una modifica retroattiva dei codici.
La società dha depositato nei termni ricorso impugnando “il diniego tacito di correzione in autotutela” che la ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio. Si è costituitp nei termini di leggel'Ufficio, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè tardivo;
nel merito il rigetto del ricorso e la cnodanna della ricorrente alle spese di .ote.
La CGT di pirmo grado ritiene che debba essere accolta l'eccezione svolta in via preliminare dalla parte ricorrente e. per l'effetto, che debba dichiararsi l'inammissibiltà del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame risulta violato il disposto di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992: infatti, come emerge dall'atto introduttivo, la parte ricorrente ha dichiarato testualmente di ricorrere “avverso il diniego tacito di correzione in autotutela” formatosi in quanto “in data 31/1/2025 la Ricorrente_1 srl inviava la richiesta di autotutela che è rimasta tutt'oggi senza risposta.”
Orbene la ricorrente in data 31/1/2025 ha trasmesso all'Ufficio resistente un'istanza per la correzione dei dati dallo stesso erroneamente indicati nel Modello F24 alla quale l'Ufficio ha fornito riscontro mediante l'invio in data 3/2/2025 della comunicazione prot. n. 25133. Nela richiesta, inviata dalla ricorrente in data
31/1/2025 si faceva riferimento alla mera correzione di codici tributo dalla stessa erroneamente riportati all'atto della compilazione Ciò non equivale di certo, come invece sostenuto dalla parte ricorrente, ad una istanza di autotutela.. Quest'ultima ex art. 10 quater e 10 quinquies della legge 212/2000) consiste nel potere- dovere dell'Ufficio Finanziario di annullare un proprio atto nel caso in cui lo stesso dopo essere stato emesso risulti illegittimo (in ditto) o infondato (nel merito) in tutto o in parte, d'iniziativa o su sollecitazione esterna, nei casi espressamente previsti dalla legge.
Dunque, avendo la ricorrente presentato un'istanza di correzione dei modelli F24, non equiparabile ad istanza di autotutela e non risultando essere state presentate all'Ufficio resistente successive istanze di contenuto analogo, al fine di evitare la definitività della decisione assunta in data 3/2/2025 in merito alla richiesta di correzione del Modello F24, la ricorrente non ha impugnato tempestivamente il diniego all'utilizzo del credito trasmesso.
Infatti, escluso che ricorra un'ipotesi di istanza di autotutela rispetto alla quale si sia formato il silenzio-rifiuto, come sembra asserire genericamente il contribuente, l'unico atto impugnabile era il diniego della correzione.
Anche se l'atto non figura tra quelli indicati dalla norma, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e di merito ne consentono comunque l'impugnazione (v. sul punto Cass. Sez. 5 Ord. 15201/2025).
cVa anche richiamata giurisprudenza della giustizia tributaria che in un caso analogo, avente ad oggetto il diniego di correzione del modello F24 nella parte in cui era stato indicato il credito IR (cod. tributo 2003) in luogo dei crediti d'imposta relativi a bonus edilizi disponibili, ha rilevato che al fine di evitare che la decisione assunta dall'Ufficio in via amministrativa divenisse definitiva, a fronte di un errore del contribuente nell'inserimento del codice tributo, quest'ultimo era ammesso ad impugnare il diniego all'utilizzo del credito trasmesso dall'Amministrazione (così CGT di primo grado di Milano sentenza n. 2126 depositata il 17/5/2024).
Questa CGT in piena aderenza alle richiamate pronunce della giurisprudenza sia di legittimità che di merito tributario ritiene che vada applicato il principio In tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) idovendosi riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente, una determinata pretesa tributaria [...] senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata
» (così , testualmente, la citata Cass. ord. n. 8214/14).
Pertanto, considerato che la determinazione dell'Ufficio assunta a seguito dell'istanza d correzione del contribuente è stata notificata a quest'ultimo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con PEC, in data 03/02/2025 il ricorso inviato a mezzo PEC dal ricorrente il 18/6/2025 è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere presentato entro il 3/04/2025, trovado applicazione il disposto di cui all'art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre anche evidenziare che la ricorrente in data 4/4/2025 aveva già presentato identico ricorso nei confronti dell'Ufficio resistente (v. sub all. n. 4 della resistente) avverso il diniego di istanza di correzione del codice tributo in F24. Alla notifica, tuttavia, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio della ricorrente che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, sarebbe dovuta avvenire entro il 5/5/2025 essendo il 4/5/2025 giorno festivo. Ciò si evince dalla comunicazione In data 13/5/2025 della segreteria di questa CGT che ha evidenziato come alla data dell'11/5/2025 non risultasse depositato il ricorso in questione
(v. all. sub n. 6 della resistente).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%