CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3116/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge contro l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio meglio indicato in epigrafe per omessa dichiarazione ed evasione totale della tassa sui rifiuti Ta.Ri e Tefa con riferimento agli anni 2018-2021, notificato in data 07.11.2024 per l'immobile sito in RO alla Indirizzo_1, per l'importo comprensivo di interessi e sanzioni pari ad euro 2.401,00.
Allegava di avere, effettivamente, sottoscritto a mezzo scrittura privata del 29/07/2014 con parte locatrice Nominativo_1 un contratto, registrato, di locazione ad uso ufficio per l'immobile suddetto unitamente al co-conduttore Nominativo_2 e che, successivamente, veniva stipulato un contratto di sub-locazione con Nominativo_3 e Nominativo_4 per una stanza dello stesso immobile. Successivamente, il ricorrente recedeva dal contratto di locazione de quo nei confronti della parte locatrice, comunicando via pec il detto recesso dal contratto ai co-conduttori già menzionati stipulando, il
19.10 2016, una scrittura privata con cui le parti stabilivano concordemente l'intervenuto recesso da parte del ricorrente dal succitato contratto di locazione e sublocazione con decorrenza al 31.03.2017. Da quel momento non aveva più utilizzato l'immobile ed aveva trasferito altrove il suo ufficio, come da documentazione allegata, mentre nell'immobile rimaneva il solo Nominativo_2
Lamentava l'assenza di contraddittorio preventivo, l'errore di fatto, l' istruttoria carente nonché l'indebito arricchimento di RO Capitale, dal momento che i tributi richiesti gravavano sul co-conduttore
Nominativo_2.
Il ricorrente in data 28.11.2024 formulava istanza di autotutela con la quale chiedeva riesame dell'avviso di accertamento e che RO Capitale respingeva.
Si è costituita tardivamente RO Capitale resistendo al ricorso rilevando, innanzitutto che la totale assenza di precedenti dichiarazioni per l'unità in questione certo non consentiva all'Ente di avere contezza del diverso stato di possesso dell'unità, inoltre, deducendo, che il contraddittorio preventivo non era dovuto trattandosi di atto automatizzato e che alcun deficit di istruttoria si era verificato dal momento che RO Capitale aveva semplicemente elaborato i dati in suo possesso, mentre per quanto riguardava l'esistenza di un indebito arricchimento non vi era prova alcuna dell'adempimento da parte di
Nominativo_2 con riferimento all'immobile di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve rilevare la tardività della costituzione in giudizio di RO Capitale, con la precisazione che la stessa tardività non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Sez. 5, n. 14638 del 29/05/2019, Rv. 654129-01), il che non è nella specie.
Parte ricorrente ha registrato la sopra citata scrittura del 19.10.2016 in data 17.12.2025, dopo che RO
Capitale aveva rilevato, rigettando la istanza di autotutela, la mancanza della registrazione del recesso da parte del Ricorrente_1.
Parte ricorrente ha depositato poi tutta una serie di documenti tesi a dimostrare che dal 31.3.2017 (data di decorrenza della scrittura privata del 19.10. 2016) non occupava più l'immobile di Via della Giuliana n.
101 ma va rilevato che essa prevedeva quanto segue: “Registrazione e spese a carico di parte Ricorrente_1
”.
Nel caso di specie è ovvio che non è sufficiente produrre la semplice disdetta del contratto di locazione se poi tale atto non sia comunicato all'Ente impositore, senza vulnerare i principi generali che regolano il tributo (Comm. Trib. Lazio sentenza n. 4342 del 2019). Ne deriva che il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare debitamente e tempestivamente l'avvenuta cessazione dell'occupazione ovvero eventuali variazioni;
le quali devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati (CTR Lazio, Sentenza n. 4342/2019; ex multis CGT di primo grado di RO,
Sez. VIII, sentenza n. 12037/2024; CGT di primo grado di RO, Sez. III, sentenza n. 1864/2025).
Va, in tal senso, citato il precedente di questa Corte n. 1864/2025 che ha affermato che “le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione”. Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere, perciò, fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
Infatti, tale adempimento non è senza limiti di tempo dovendo intervenire, come detto, entro 90 giorni dalla data in cui interviene una variazione dei dati sui quali si fonda la pretesa tributaria ma comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, co. 684, L. 147/2013.
Anche la giurisprudenza di legittimità in materia di Tari è di questo avviso e, infatti, Cass. n. 29326/2025 ha affermato come non si possa attribuire valore retroattivo alla dichiarazione dal momento che le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si
è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, altrimenti ove tardive decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva
(Cassazione, Sezione V civile n. 9051 del 30 marzo 2023)”.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di RO Capitale liquidando la somma di euro 1200,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in RO il 15.1.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Donatella Salari
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3116/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401514494 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge contro l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio meglio indicato in epigrafe per omessa dichiarazione ed evasione totale della tassa sui rifiuti Ta.Ri e Tefa con riferimento agli anni 2018-2021, notificato in data 07.11.2024 per l'immobile sito in RO alla Indirizzo_1, per l'importo comprensivo di interessi e sanzioni pari ad euro 2.401,00.
Allegava di avere, effettivamente, sottoscritto a mezzo scrittura privata del 29/07/2014 con parte locatrice Nominativo_1 un contratto, registrato, di locazione ad uso ufficio per l'immobile suddetto unitamente al co-conduttore Nominativo_2 e che, successivamente, veniva stipulato un contratto di sub-locazione con Nominativo_3 e Nominativo_4 per una stanza dello stesso immobile. Successivamente, il ricorrente recedeva dal contratto di locazione de quo nei confronti della parte locatrice, comunicando via pec il detto recesso dal contratto ai co-conduttori già menzionati stipulando, il
19.10 2016, una scrittura privata con cui le parti stabilivano concordemente l'intervenuto recesso da parte del ricorrente dal succitato contratto di locazione e sublocazione con decorrenza al 31.03.2017. Da quel momento non aveva più utilizzato l'immobile ed aveva trasferito altrove il suo ufficio, come da documentazione allegata, mentre nell'immobile rimaneva il solo Nominativo_2
Lamentava l'assenza di contraddittorio preventivo, l'errore di fatto, l' istruttoria carente nonché l'indebito arricchimento di RO Capitale, dal momento che i tributi richiesti gravavano sul co-conduttore
Nominativo_2.
Il ricorrente in data 28.11.2024 formulava istanza di autotutela con la quale chiedeva riesame dell'avviso di accertamento e che RO Capitale respingeva.
Si è costituita tardivamente RO Capitale resistendo al ricorso rilevando, innanzitutto che la totale assenza di precedenti dichiarazioni per l'unità in questione certo non consentiva all'Ente di avere contezza del diverso stato di possesso dell'unità, inoltre, deducendo, che il contraddittorio preventivo non era dovuto trattandosi di atto automatizzato e che alcun deficit di istruttoria si era verificato dal momento che RO Capitale aveva semplicemente elaborato i dati in suo possesso, mentre per quanto riguardava l'esistenza di un indebito arricchimento non vi era prova alcuna dell'adempimento da parte di
Nominativo_2 con riferimento all'immobile di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve rilevare la tardività della costituzione in giudizio di RO Capitale, con la precisazione che la stessa tardività non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Sez. 5, n. 14638 del 29/05/2019, Rv. 654129-01), il che non è nella specie.
Parte ricorrente ha registrato la sopra citata scrittura del 19.10.2016 in data 17.12.2025, dopo che RO
Capitale aveva rilevato, rigettando la istanza di autotutela, la mancanza della registrazione del recesso da parte del Ricorrente_1.
Parte ricorrente ha depositato poi tutta una serie di documenti tesi a dimostrare che dal 31.3.2017 (data di decorrenza della scrittura privata del 19.10. 2016) non occupava più l'immobile di Via della Giuliana n.
101 ma va rilevato che essa prevedeva quanto segue: “Registrazione e spese a carico di parte Ricorrente_1
”.
Nel caso di specie è ovvio che non è sufficiente produrre la semplice disdetta del contratto di locazione se poi tale atto non sia comunicato all'Ente impositore, senza vulnerare i principi generali che regolano il tributo (Comm. Trib. Lazio sentenza n. 4342 del 2019). Ne deriva che il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare debitamente e tempestivamente l'avvenuta cessazione dell'occupazione ovvero eventuali variazioni;
le quali devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati (CTR Lazio, Sentenza n. 4342/2019; ex multis CGT di primo grado di RO,
Sez. VIII, sentenza n. 12037/2024; CGT di primo grado di RO, Sez. III, sentenza n. 1864/2025).
Va, in tal senso, citato il precedente di questa Corte n. 1864/2025 che ha affermato che “le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione”. Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere, perciò, fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
Infatti, tale adempimento non è senza limiti di tempo dovendo intervenire, come detto, entro 90 giorni dalla data in cui interviene una variazione dei dati sui quali si fonda la pretesa tributaria ma comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, co. 684, L. 147/2013.
Anche la giurisprudenza di legittimità in materia di Tari è di questo avviso e, infatti, Cass. n. 29326/2025 ha affermato come non si possa attribuire valore retroattivo alla dichiarazione dal momento che le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si
è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, altrimenti ove tardive decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva
(Cassazione, Sezione V civile n. 9051 del 30 marzo 2023)”.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di RO Capitale liquidando la somma di euro 1200,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in RO il 15.1.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Donatella Salari