Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 931
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Assenza di contraddittorio preventivo

    Il giudice rileva che il contraddittorio preventivo non era dovuto trattandosi di atto automatizzato.

  • Rigettato
    Errore di fatto e istruttoria carente

    Il giudice ritiene che alcun deficit di istruttoria si sia verificato, poiché l'ente ha elaborato i dati in suo possesso. Inoltre, la mancata registrazione del recesso dal contratto di locazione impedisce di far valere la cessazione dell'occupazione.

  • Rigettato
    Indebito arricchimento dell'ente impositore

    Il giudice rileva che non vi è prova dell'adempimento da parte del co-conduttore e che, in assenza di comunicazione tempestiva della cessazione dell'occupazione, il contribuente rimane il soggetto passivo del tributo.

  • Rigettato
    Mancata registrazione del recesso dal contratto di locazione

    Il giudice rileva che la scrittura privata di recesso è stata registrata tardivamente, dopo che l'ente impositore aveva già rilevato la mancanza di registrazione. Inoltre, la semplice disdetta non è sufficiente se non comunicata all'ente impositore e registrata tempestivamente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 931
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 931
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo