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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12027/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Gambino Alfio Mario;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barone
Laura;
-resistente-
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2024 , premesso di Parte_1
aver ricevuto l'atto di notifica e rimborso ex art. 28 ter DPR 602/1973 n.
29328202400000760000, nell'ambito del quale era fatta menzione delle cartelle n.293 2000
0042484623000 e n. 293 2002 0115872202000, ha dedotto che crediti portati da tali cartelle erano stati dichiarati prescritti dall'intestato Tribunale con sentenza n. 3234/2018; ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare la nullità parziale
1 dell'atto di notificata rimborso e proposta di compensazione ex art.28 ter DPR 602/73 indicato con il numero n. 29328202400000760000 relativamente alle cartelle di pagamento n.293 2000
0042484623000 e n. 293 2002 0115872202000 in quanto disposto in mancanza di alcun titolo esecutivo, dato l'intervenuto annullamento giudiziale reso”.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo di avere Controparte_1
provveduto alla “sospensione sine die” dei ruoli di cui alle suddette cartelle e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'udienza del 9.6.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta sospensione dei ruoli da parte di circostanza della quale ha preso atto anche CP_2
parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo si osserva che, pur essendo già intervenuta una sentenza di annullamento delle cartelle oggetto di causa, l'atto di notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 non è un atto proprio dell'esecuzione forzata, dal quale sarebbe potuto derivare un pregiudizio diretto al ricorrente;
per altro verso, l'ammontare complessivo dei crediti in riscossione indicati in tale atto risulta ben superiore agli importi di cui alle cartelle già oggetto di annullamento, sicché la loro eliminazione dalla somma totale per cui è stata proposta la compensazione non avrebbe avuto alcuna effettiva incidenza sulle conseguenze dell'atto ex art. 28 ter. Si ritiene pertanto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12027/2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 11/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12027/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Gambino Alfio Mario;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barone
Laura;
-resistente-
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2024 , premesso di Parte_1
aver ricevuto l'atto di notifica e rimborso ex art. 28 ter DPR 602/1973 n.
29328202400000760000, nell'ambito del quale era fatta menzione delle cartelle n.293 2000
0042484623000 e n. 293 2002 0115872202000, ha dedotto che crediti portati da tali cartelle erano stati dichiarati prescritti dall'intestato Tribunale con sentenza n. 3234/2018; ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare la nullità parziale
1 dell'atto di notificata rimborso e proposta di compensazione ex art.28 ter DPR 602/73 indicato con il numero n. 29328202400000760000 relativamente alle cartelle di pagamento n.293 2000
0042484623000 e n. 293 2002 0115872202000 in quanto disposto in mancanza di alcun titolo esecutivo, dato l'intervenuto annullamento giudiziale reso”.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo di avere Controparte_1
provveduto alla “sospensione sine die” dei ruoli di cui alle suddette cartelle e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'udienza del 9.6.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta sospensione dei ruoli da parte di circostanza della quale ha preso atto anche CP_2
parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo si osserva che, pur essendo già intervenuta una sentenza di annullamento delle cartelle oggetto di causa, l'atto di notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 non è un atto proprio dell'esecuzione forzata, dal quale sarebbe potuto derivare un pregiudizio diretto al ricorrente;
per altro verso, l'ammontare complessivo dei crediti in riscossione indicati in tale atto risulta ben superiore agli importi di cui alle cartelle già oggetto di annullamento, sicché la loro eliminazione dalla somma totale per cui è stata proposta la compensazione non avrebbe avuto alcuna effettiva incidenza sulle conseguenze dell'atto ex art. 28 ter. Si ritiene pertanto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12027/2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 11/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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