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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 71/2025 All'udienza del giorno 19.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OC IO oggi sostituito dall'avv. Dario Piu appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MUSELLA FRANCESCO oggi P.IVA_1
v. TO IS appellata
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 71/2005 RG promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE II 17 ALGHERO presso lo studio dell'avv. OC IO, come da procura in atti appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1 ente domiciliata in VIA GIAN LORENZO BERNINI 25 P.IVA_1
NAPOLI presso lo studio dell'avv. MUSELLA FRANCESCO, come da procura in atti appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare al risarcimento dei da CP_1 patrimoniali patiti in seguito al giudizio di opposizione radicato dalla convenuta avverso la propria domanda di registrazione del marchio d'impresa “Nuvola – L'unica ad alta digeribilità”. L'attore, titolare della pasticceria caffetteria Cafè Royal sita in Alghero, allegava a sostegno della domanda che:
- in data 27.12.2018 aveva presentato domanda di registrazione del marchio d'impresa “Nuvola – L'unica ad alta digeribilità”, relativo ad una frittella dolce di semplice assimilazione digestiva;
- avverso tale domanda la convenuta aveva depositato un atto di opposizione ai sensi degli artt. 176 ss. d.lgs. n. 30/2005 Codice della Proprietà Industriale, poi respinta dall' con Controparte_2 decisione del 7.4.2022;
- la proposizione della predetta infondata opposizione gli aveva creato “un grave stato patologico ansioso-depressivo comportante la prescrizione medica di intensa terapia farmacologica a base di psicofarmaci a base di Entact, della classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, ed En, della classe delle benzodiazepine”;
- siffatto stato patologico lo aveva indotto ad azzerare la propria vita di relazione e, in particolare, “ad evitare di uscire di casa se non per assolvere ai propri impegni di lavoro, a non frequentare più amici e parenti, a non praticare più alcuna attività sportiva o comunque da tempo libero”, riportando un “serio danno non patrimoniale da turbamento emotivo”;
- tale situazione era dimostrabile attraverso le prove orali dedotte e attraverso una c.t.u medico legale. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Parte_1
“accertare la verificazione del danno non patrimoniale da turbamento emotivo causato dalla convenuta all'attore per via dell'infondata proposizione di opposizione alla domanda di registrazione del marchio Nuvola nanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico ex artt. 176 e ss. del D. Lgs. 30/2005 con instaurazione del procedimento n. 652019000072903; indi per l'effetto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 del codice civile – condannare la convenuta al risarcimento di tale danno, da quantificarsi in via equitativa”.
ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1151/2024, pubblicata il 28.10.2024, rigettava la domanda di parte attrice. Il primo giudice, in particolare, rigettate le istanze istruttorie perché meramente confermative della documentazione versata in atti, riteneva non dimostrato che la società convenuta avesse “agito in opposizione per perseguire finalità ulteriori (e vietate) rispetto a quelle per cui lo strumento amministrativo in parola è(era) stato preordinato”, osservando, inoltre, che il lamentato danno non patrimoniale patito dal “consistente nei dedotti sentimenti di apprensione e di ansia, Pt_1 che sareb fociati nella dimensione relazionale, risulta(va) non ricollegabile eziologicamente al fatto di aver dovuto far fronte alla vertenza”.
ha proposto appello lamentando, con un articolato motivo di Parte_1
il primo giudice, mostrando di non far buon governo dei principi che regolano l'assolvimento dell'onere probatorio, rigettava le istanze istruttorie, in esito alle quali, invece, avrebbe certamente riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado e per la c.t.u. medico legale. Si è costituita la resistendo all'appello e chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di “accertare la inesistenza/nullità/irregolarità/difetto di notifica dell'atto di appello e del presupposto atto di citazione di primo grado con rimessione in termini” e, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato. La causa, disattese le istanze istruttorie, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il gravame è infondato. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dall'appellato, in quanto gli atti introduttivi di ambedue i gradi di giudizio risultano ritualmente notificati alla come emerge dai referti di notifica a mezzo Controparte_1 posta certificata allegati (cfr. ricevuta di accettazione in formato eml in data 23.12.2022 contenente le copie digitali dell'atto di citazione in primo grado, della procura e della relata di notifica – all. atto di citazione in primo grado;
ricevuta di accettazione in formato eml in data 24.2.2025 contenente le copie digitali dell'atto di citazione in appello, della procura, dell'attestazione di conformità e della relata di notifica – all. atto di citazione in appello). Ciò premesso, come correttamente affermato dal primo giudice, affinché si perfezionino gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano è necessario che sussista un fatto, ovvero un comportamento umano, sorretto a livello soggettivo dal dolo o dalla colpa, da cui derivi l'ingiusta compromissione di interessi tutelati dall'ordinamento. Tra la condotta e il danno deve sussistere un rapporto di derivazione eziologica e, sempre sulla base di un nesso di causalità, da tale evento lesivo deve, altresì, discendere un pregiudizio incidente sulla sfera personale, morale ed emotiva del danneggiato. Inoltre, tutti i suddetti elementi costitutivi dell'illecito aquiliano devono essere provati da colui che agisce per il risarcimento del danno. Orbene, con il gravame il ha lamentato che il primo giudice rigettava Pt_1 erroneamente le istanze istruttorie, in esito alle quali avrebbe potuto accertare che il pregiudizio dallo stesso patito era conseguenza dell'improvvida opposizione proposta dall'appellata (cfr. pag. 12 se “il Tribunale di Sassari avesse accolto le richieste istruttorie dell'appellante sottese alle compulsate escussioni testimoniali, si sarebbe potuto accertare se il sig. avesse sviluppato, in Pt_1 conseguenza dell'opposizione alla registrazione del io marchio Nuvola da parte della un grave stato patologico ansioso- Controparte_3 depressivo tto conseguenze sul piano della vita di relazione del sig. quindi, per vero, si sarebbe potuto accertare il nesso Pt_1 eziologico tra la co dannosa (l'opposizione – improvvida – dell'appellata alla registrazione del marchio) e il pregiudizio lamentato e in via di giudiziale ristoro (il danno non patrimoniale di causa, appunto)” . L'appellante ha lamentato, in particolare, che all'esito della testimonianza di amici e parenti e, soprattutto, del medico curante dott. , che gli Persona_1 aveva prescritto i farmaci per curare la sindrome ansioso depressiva, sarebbe emerso il proprio stato di sofferenza e, quindi, il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale, suscettibile di essere provato anche tramite presunzioni. Tanto premesso, questa Corte condivide le conclusioni a cui giungeva il tribunale in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. Innanzi tutto, non si comprende, e né è specificatamente allegato, per quali ragioni l'opposizione proposta dalla ai sensi degli artt. 176 ss., CP_1
d.lgs. n. 30/2005 Codice della proprietà industriale possa essere considerata
“illegittima e inopinata” o addirittura finalizzata a realizzare scopi ulteriori o vietati (cfr. atto di citazione ove il si limitava ad affermare a pag. 3: Pt_1
“Avendo investito svariate risorse ec che nonché dedicato cospicuo tempo e prestato intensa attenzione al marchio Nuvola, il sig. ha sviluppato dal Pt_1 mese di ottobre dell'anno 2019, per effetto della prefat ittima e inopinata opposizione dell'odierna convenuta, un grave stato patologico ansioso- depressivo comportante la prescrizione medica”). Non può, infatti, configurarsi, di per sé, un atto illecito causativo di un danno ingiusto nella condotta posta in essere nell'esercizio di una facoltà o di un potere attribuito al soggetto dall'ordinamento. E, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la dimostrazione di tale
“illiceità” non poteva essere raggiunta tramite la prova testimoniale, in quanto, anche in caso di riscontro positivo dei testimoni, la stessa nulla avrebbe provato in ordine alle asserite, e non meglio specificate, illegittime finalità perseguite dalla con la proposizione dell'opposizione (cfr. capitoli di Controparte_1 prov ne: “Si invoca, con ogni riserva di legge, ammissione della prova per testi del medico dott. da Alghero (SS) sui seguenti Persona_1 capitoli di prova: “1) Vero che, sin tobre dell'anno 2019, il sig.
ha sviluppato, dopo l'instaurazione del procedimento di opposizione Parte_1 ione del proprio marchio Nuvola da parte della Controparte_3
un grave stato patologico ansioso-depressivo; 2) Vero che ha
[...] prescritto al sig. , sin dal mese di ottobre dell'anno 2019, un'intensa Parte_1 terapia farmacol di psicofarmaci a base di Entact, della classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, ed En, della classe delle benzodiazepine. Si invoca, con ogni riserva di legge, ammissione della prova per testi dei sigg. , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
e i Tes_4 Tes_5
e frequenta abitualmente il sig. ; 2) Vero che sin dal mese di ottobre Parte_1 dell'anno 2019, dopo l'instau procedimento di opposizione alla registrazione del proprio marchio Nuvola da parte della da Controparte_1
il sig. ha pressoché azzerato la p ne, CP_3 Parte_1 evitando di uscire di casa se non per assolvere ai propri impegni di lavoro, non frequentando più amici e parenti, non praticando più alcuna attività sportiva o comunque da tempo libero”). Inoltre, è incontestato, e comunque documentalmente dimostrato, che il Pt_1 ai fini della regolare registrazione, in sede di opposizione proposta dalla , CP_1 aveva circoscritto l'utilizzo del marchio Nuvola al prodotto “frittelle”, e solo all'esito di tale restrizione l' aveva ritenuto che i CP_2 Controparte_2 prodotti contrapposti non fossero identici, rigettando per l'effetto l'opposizione (cfr. doc. 4 atto di citazione, pag. 4 del provvedimento dell' Controparte_2
“Il richiedente la registrazione ha presentato istanza di
[...] limitazione dei prodotti rivendicati, circoscrivendo la declaratoria della classe 30 al solo prodotto “frittelle”). Pertanto, la aveva esercitato legittimamente la facoltà di Controparte_1 opporsi al riconoscimento del marchio come richiesto dal sicché alcuna Pt_1 responsabilità ex art. 2043 c.c. può essere riconosciuta in capo alla stessa, in difetto di ravvisabilità di un fatto colposo e/o doloso idoneo a cagionare un danno ingiusto. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, ed in base allo scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità bassa), valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1151/2024, Parte_1 pubblicata il 28.10.2024, del T ssari;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre Controparte_1
15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.12.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OC IO oggi sostituito dall'avv. Dario Piu appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MUSELLA FRANCESCO oggi P.IVA_1
v. TO IS appellata
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 71/2005 RG promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE II 17 ALGHERO presso lo studio dell'avv. OC IO, come da procura in atti appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1 ente domiciliata in VIA GIAN LORENZO BERNINI 25 P.IVA_1
NAPOLI presso lo studio dell'avv. MUSELLA FRANCESCO, come da procura in atti appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare al risarcimento dei da CP_1 patrimoniali patiti in seguito al giudizio di opposizione radicato dalla convenuta avverso la propria domanda di registrazione del marchio d'impresa “Nuvola – L'unica ad alta digeribilità”. L'attore, titolare della pasticceria caffetteria Cafè Royal sita in Alghero, allegava a sostegno della domanda che:
- in data 27.12.2018 aveva presentato domanda di registrazione del marchio d'impresa “Nuvola – L'unica ad alta digeribilità”, relativo ad una frittella dolce di semplice assimilazione digestiva;
- avverso tale domanda la convenuta aveva depositato un atto di opposizione ai sensi degli artt. 176 ss. d.lgs. n. 30/2005 Codice della Proprietà Industriale, poi respinta dall' con Controparte_2 decisione del 7.4.2022;
- la proposizione della predetta infondata opposizione gli aveva creato “un grave stato patologico ansioso-depressivo comportante la prescrizione medica di intensa terapia farmacologica a base di psicofarmaci a base di Entact, della classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, ed En, della classe delle benzodiazepine”;
- siffatto stato patologico lo aveva indotto ad azzerare la propria vita di relazione e, in particolare, “ad evitare di uscire di casa se non per assolvere ai propri impegni di lavoro, a non frequentare più amici e parenti, a non praticare più alcuna attività sportiva o comunque da tempo libero”, riportando un “serio danno non patrimoniale da turbamento emotivo”;
- tale situazione era dimostrabile attraverso le prove orali dedotte e attraverso una c.t.u medico legale. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Parte_1
“accertare la verificazione del danno non patrimoniale da turbamento emotivo causato dalla convenuta all'attore per via dell'infondata proposizione di opposizione alla domanda di registrazione del marchio Nuvola nanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico ex artt. 176 e ss. del D. Lgs. 30/2005 con instaurazione del procedimento n. 652019000072903; indi per l'effetto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 del codice civile – condannare la convenuta al risarcimento di tale danno, da quantificarsi in via equitativa”.
ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1151/2024, pubblicata il 28.10.2024, rigettava la domanda di parte attrice. Il primo giudice, in particolare, rigettate le istanze istruttorie perché meramente confermative della documentazione versata in atti, riteneva non dimostrato che la società convenuta avesse “agito in opposizione per perseguire finalità ulteriori (e vietate) rispetto a quelle per cui lo strumento amministrativo in parola è(era) stato preordinato”, osservando, inoltre, che il lamentato danno non patrimoniale patito dal “consistente nei dedotti sentimenti di apprensione e di ansia, Pt_1 che sareb fociati nella dimensione relazionale, risulta(va) non ricollegabile eziologicamente al fatto di aver dovuto far fronte alla vertenza”.
ha proposto appello lamentando, con un articolato motivo di Parte_1
il primo giudice, mostrando di non far buon governo dei principi che regolano l'assolvimento dell'onere probatorio, rigettava le istanze istruttorie, in esito alle quali, invece, avrebbe certamente riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado e per la c.t.u. medico legale. Si è costituita la resistendo all'appello e chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di “accertare la inesistenza/nullità/irregolarità/difetto di notifica dell'atto di appello e del presupposto atto di citazione di primo grado con rimessione in termini” e, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato. La causa, disattese le istanze istruttorie, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il gravame è infondato. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dall'appellato, in quanto gli atti introduttivi di ambedue i gradi di giudizio risultano ritualmente notificati alla come emerge dai referti di notifica a mezzo Controparte_1 posta certificata allegati (cfr. ricevuta di accettazione in formato eml in data 23.12.2022 contenente le copie digitali dell'atto di citazione in primo grado, della procura e della relata di notifica – all. atto di citazione in primo grado;
ricevuta di accettazione in formato eml in data 24.2.2025 contenente le copie digitali dell'atto di citazione in appello, della procura, dell'attestazione di conformità e della relata di notifica – all. atto di citazione in appello). Ciò premesso, come correttamente affermato dal primo giudice, affinché si perfezionino gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano è necessario che sussista un fatto, ovvero un comportamento umano, sorretto a livello soggettivo dal dolo o dalla colpa, da cui derivi l'ingiusta compromissione di interessi tutelati dall'ordinamento. Tra la condotta e il danno deve sussistere un rapporto di derivazione eziologica e, sempre sulla base di un nesso di causalità, da tale evento lesivo deve, altresì, discendere un pregiudizio incidente sulla sfera personale, morale ed emotiva del danneggiato. Inoltre, tutti i suddetti elementi costitutivi dell'illecito aquiliano devono essere provati da colui che agisce per il risarcimento del danno. Orbene, con il gravame il ha lamentato che il primo giudice rigettava Pt_1 erroneamente le istanze istruttorie, in esito alle quali avrebbe potuto accertare che il pregiudizio dallo stesso patito era conseguenza dell'improvvida opposizione proposta dall'appellata (cfr. pag. 12 se “il Tribunale di Sassari avesse accolto le richieste istruttorie dell'appellante sottese alle compulsate escussioni testimoniali, si sarebbe potuto accertare se il sig. avesse sviluppato, in Pt_1 conseguenza dell'opposizione alla registrazione del io marchio Nuvola da parte della un grave stato patologico ansioso- Controparte_3 depressivo tto conseguenze sul piano della vita di relazione del sig. quindi, per vero, si sarebbe potuto accertare il nesso Pt_1 eziologico tra la co dannosa (l'opposizione – improvvida – dell'appellata alla registrazione del marchio) e il pregiudizio lamentato e in via di giudiziale ristoro (il danno non patrimoniale di causa, appunto)” . L'appellante ha lamentato, in particolare, che all'esito della testimonianza di amici e parenti e, soprattutto, del medico curante dott. , che gli Persona_1 aveva prescritto i farmaci per curare la sindrome ansioso depressiva, sarebbe emerso il proprio stato di sofferenza e, quindi, il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale, suscettibile di essere provato anche tramite presunzioni. Tanto premesso, questa Corte condivide le conclusioni a cui giungeva il tribunale in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. Innanzi tutto, non si comprende, e né è specificatamente allegato, per quali ragioni l'opposizione proposta dalla ai sensi degli artt. 176 ss., CP_1
d.lgs. n. 30/2005 Codice della proprietà industriale possa essere considerata
“illegittima e inopinata” o addirittura finalizzata a realizzare scopi ulteriori o vietati (cfr. atto di citazione ove il si limitava ad affermare a pag. 3: Pt_1
“Avendo investito svariate risorse ec che nonché dedicato cospicuo tempo e prestato intensa attenzione al marchio Nuvola, il sig. ha sviluppato dal Pt_1 mese di ottobre dell'anno 2019, per effetto della prefat ittima e inopinata opposizione dell'odierna convenuta, un grave stato patologico ansioso- depressivo comportante la prescrizione medica”). Non può, infatti, configurarsi, di per sé, un atto illecito causativo di un danno ingiusto nella condotta posta in essere nell'esercizio di una facoltà o di un potere attribuito al soggetto dall'ordinamento. E, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la dimostrazione di tale
“illiceità” non poteva essere raggiunta tramite la prova testimoniale, in quanto, anche in caso di riscontro positivo dei testimoni, la stessa nulla avrebbe provato in ordine alle asserite, e non meglio specificate, illegittime finalità perseguite dalla con la proposizione dell'opposizione (cfr. capitoli di Controparte_1 prov ne: “Si invoca, con ogni riserva di legge, ammissione della prova per testi del medico dott. da Alghero (SS) sui seguenti Persona_1 capitoli di prova: “1) Vero che, sin tobre dell'anno 2019, il sig.
ha sviluppato, dopo l'instaurazione del procedimento di opposizione Parte_1 ione del proprio marchio Nuvola da parte della Controparte_3
un grave stato patologico ansioso-depressivo; 2) Vero che ha
[...] prescritto al sig. , sin dal mese di ottobre dell'anno 2019, un'intensa Parte_1 terapia farmacol di psicofarmaci a base di Entact, della classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, ed En, della classe delle benzodiazepine. Si invoca, con ogni riserva di legge, ammissione della prova per testi dei sigg. , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
e i Tes_4 Tes_5
e frequenta abitualmente il sig. ; 2) Vero che sin dal mese di ottobre Parte_1 dell'anno 2019, dopo l'instau procedimento di opposizione alla registrazione del proprio marchio Nuvola da parte della da Controparte_1
il sig. ha pressoché azzerato la p ne, CP_3 Parte_1 evitando di uscire di casa se non per assolvere ai propri impegni di lavoro, non frequentando più amici e parenti, non praticando più alcuna attività sportiva o comunque da tempo libero”). Inoltre, è incontestato, e comunque documentalmente dimostrato, che il Pt_1 ai fini della regolare registrazione, in sede di opposizione proposta dalla , CP_1 aveva circoscritto l'utilizzo del marchio Nuvola al prodotto “frittelle”, e solo all'esito di tale restrizione l' aveva ritenuto che i CP_2 Controparte_2 prodotti contrapposti non fossero identici, rigettando per l'effetto l'opposizione (cfr. doc. 4 atto di citazione, pag. 4 del provvedimento dell' Controparte_2
“Il richiedente la registrazione ha presentato istanza di
[...] limitazione dei prodotti rivendicati, circoscrivendo la declaratoria della classe 30 al solo prodotto “frittelle”). Pertanto, la aveva esercitato legittimamente la facoltà di Controparte_1 opporsi al riconoscimento del marchio come richiesto dal sicché alcuna Pt_1 responsabilità ex art. 2043 c.c. può essere riconosciuta in capo alla stessa, in difetto di ravvisabilità di un fatto colposo e/o doloso idoneo a cagionare un danno ingiusto. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, ed in base allo scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità bassa), valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1151/2024, Parte_1 pubblicata il 28.10.2024, del T ssari;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre Controparte_1
15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.12.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi