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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3342/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dagli avv.ti e Marco Marzocca, presso il cui studio in Pt_1
Barletta, alla via Regina Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione e/o l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità e l'infondatezza nel merito.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti e circostanze che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
3. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione e/o dell'assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata
2 una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di assegno di invalidità civile (invalidità civile pari al 74%), riconoscendo, in particolare, la sussistenza della riduzione pari al 75% della capacità lavorativa richiesta ai fini dell'assegno di invalidità a far data dall'ultima visita psichiatrica del luglio 2024.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che il ricorrente è affetto da: “disturbo dell'adattamento con ansia e depressione endogena grave, spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple cervicali e lombari, cardiopatia ipertensiva”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi proceduto a una quantificazione analitica e complessiva delle singole patologie, osservando che “Le infermità documentate sono riferibili, secondo le tabelle del DM 5/2/92, prevalentemente ai codici: * 2210
(sindrome depressiva endogena grave 71/80%); * 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata – II classe NYHA 41/50%); * 7010
(anchilosi rachide lombare 31/40%). Applicando le percentuali in relazione ai disturbi del caso specifico, il calcolo riduzionistico di HA genera una percentuale invalidante complessiva pari al 75 (settantacinque)%”. Quanto alla decorrenza, il consulente d'ufficio ha specificamente osservato che “(…) le patologie che determinano un notevole innalzamento della percentuale di invalidità sono state accertate dopo l'ATP del Febbraio 2024, in particolare quella patologia psichiatrica”.
3 Le conclusioni raggiunte dal c.t.u., anche in ordine alla decorrenza della sussistenza del requisito sanitario, sono condivisibili, facendo riferimento a un elemento documentale certo che consente di datare il pregiudizio per la sfera psichica ritenuto rilevante ai fini della determinazione dell'invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile dall'11.07.2024, data della visita psichiatrica dalla quale il CTU nominato nel presente procedimento ha fatto decorrere il complessivo peggioramento del quadro clinico sanitario del ricorrente che ha condotto al riconoscimento del requisito sanitario (cfr. c.t.u. in atti).
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p. e del presente giudizio,
e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica per l'invalidità civile e di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, considerato che, al momento della visita della commissione medica d'invalidità civile il giudizio svolto da quest'ultima era corretto.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3342/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a Parte_1
per percepire l'assegno di invalidità civile dall' 11.07.2024;
[...]
2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 16.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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