Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00925/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4815 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IO SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera “San Pio” Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in AP, via G. Melisurgo n. 4;
nei confronti
IA PI, IO ON, non costituiti in giudizio;
EL D'VE, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15358 del 9 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 14444 del 26 giugno 2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; F) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OL NI il 29\10\2025:
A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 605 del 4 luglio 2025, a oggetto “presa d’atto esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito”; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 648 del 30 luglio 2025 a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” – Immissione in servizio; C) di tutti i verbali della commissione esaminatrice; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” Benevento e di EL D'VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa ND EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna, previa richiesta di sospensione, le delibere del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024 e n. 722 del 1° agosto 2024 con le quali è stata disposta e confermata l’esclusione del ricorrente medesimo dalle ulteriori fasi della procedura per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» nell’Azienda di cui in discorso.
Espone in fatto di aver presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso secondo le modalità prescritte dal bando e di aver dichiarato i seguenti requisiti specifici: “di possedere una “anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale …”, e di avere svolto sia la professione di avvocato iscritto all’albo dal 31/01/2011 al 31/08/2020 sia le attività di assistente amministrativo presso l’Asl Na 1 Centro dal 15/04/2022, autocertificando ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Con l’impugnata deliberazione del 17 giugno 2024 il ricorrente è stato inserito nell’elenco (all. C) dei partecipanti non ammessi con la seguente motivazione “mancanza di requisito di cui al punto C del bando”. Il ricorrente, con nota del 26 giugno 2024, ha chiesto l’annullamento in autotutela della predetta esclusione, rappresentando di essere in possesso del requisito specifico di ammissione di cui al punto c) del bando – testualmente - “avendo svolto in proprio attività libero professionale di avvocato per più di cinque anni dal 2011 al 2022, come si rinviene altresì dal prospetto sintetico della situazione contributiva estratto dalla posizione personale del sito internet di Cassa Forense, che si allega in copia alla presente”. In riscontro della predetta istanza, l’Amministrazione intimata confermava l’esclusione affermando: “ da un’attenta disamina della domanda si rileva che lei non è in possesso né del requisito di cui al punto C in quanto assunto nella P.A. come categoria C e non D; invece volendo considerare la sua partecipazione in qualità di libero professionista di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 165/01 non risulta documentata «l’esperienza lavorativa presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni» pure rientrante tra i requisiti specifici previsti dal bando; Infine, per quanto attiene al requisito di cui alla lettera d), dalla istanza di partecipazione non si evince la sua attuale iscrizione ”. Con la successiva delibera del 1.08.2024, nel modificare l’elenco dei partecipanti non ammessi, è stata confermata l’esclusione del ricorrente.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione del bando. Violazione dell’autovincolo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto asseritamente adottati in violazione delle previsioni del bando. Il bando specificava puntualmente i documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione e tra questi non figurerebbero quelli a comprova del requisito professionale di cui alla lett. c), ovvero nel caso di specie, dell’esperienza professionale prestata in qualità di avvocato.
2. Violazione e falsa applicazione del bando. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria
Il provvedimento di esclusione sarebbe carente di istruttoria, in quanto il ricorrente avrebbe ampiamente dimostrato, con le certificazioni prodotte, di essere in possesso di un’esperienza di oltre cinque anni nella medesima professionalità richiesta dal bando, in quanto regolarmente iscritto dal 2011 nell’albo degli avvocati.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. 241/1990 e al D.P.R. 445/2000. Violazione e falsa applicazione del bando. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche in quanto adottati asseritamente in violazione della normativa di cui all’art. 18 della l. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazioni.
La motivazione posta a base dell’esclusione del ricorrente disvelerebbe un’illegittima pretesa della amministrazione resistente a che il ricorrente, ai fini dell’ammissione, dovesse, oltre che presentare l’autodichiarazione resa, anche fornire prova puntuale delle attività dichiarate con la produzione dei relativi titoli. Anche il bando, peraltro, prevedeva possibilità di autocertificazione, prevedendo che “i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati ...”.
4. Violazione e falsa applicazione del bando. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del divieto di integrazione della motivazione.
Il provvedimento assunto dall’Amministrazione in riscontro all’ istanza di annullamento in autotutela del ricorrente sarebbe illegittimo in quanto recherebbe una motivazione postuma dell’esclusione. Infatti, se nella prima nota di esclusione, la stessa verrebbe comminata per mancanza del possesso del requisito di cui alla lett. c), nella nota del 9.07.2024 si leggerebbe “per quanto attiene al requisito di cui alla lettera d), dalla istanza di partecipazione non si evince la sua attuale iscrizione”.
In disparte ciò, il ricorrente censura il fatto che, per i partecipanti al concorso in qualità di dipendenti pubblici il bando prevedeva che l’attualità dell’iscrizione non fosse richiesta. Non potrebbe ritenersi, secondo il ricorrente, da tale previsione che, con la stessa, l’amministrazione resistente abbia inteso esonerare dal possesso del requisito specifico di cui alla lett. d) i soli partecipanti alla selezione che abbiano prestato servizio presso un ente pubblico per la durata di cinque anni. Ciò integrerebbe la violazione del principio del clare loqui e quello che prevede la massima partecipazione alle prove concorsuali.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c. 1 lett. A) del d.lgs. N. 165/2001. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Violazione del principio del favor partecipationis.
Secondo parte ricorrente andrebbe annullata la previsione del bando che preveda la non obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per i soli partecipanti alla selezione in qualità di dipendenti pubblici in possesso dei requisiti dei cinque anni, in quanto irragionevole nonché in aperto contrasto con il principio della massima partecipazione. La richiesta del possesso dell’iscrizione all’albo attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando limiterebbe in maniera del tutto irragionevole la possibilità di partecipare al concorso ai concorrenti che, come il ricorrente, pur avendo in passato lungamente esercitato la professione forense, tuttavia, non risulterebbero più iscritti al relativo albo, al momento della pubblicazione del bando poiché inquadrati nei ruoli della P.A. Peraltro, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la richiesta di iscrizione attuale all’albo degli avvocati costituirebbe una limitazione all’accesso al pubblico impiego oltre che sproporzionata anche del tutto ingiustificata, non essendo sorretta da alcuna adeguata ragione corrispondente al pubblico interesse alla professionalità per l’ammissione al concorso. A tal fine chiede anche la disapplicazione del d.P.R. 483/1997.
2. L’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi, con memoria del 20.06.2025, dopo aver rappresentato che i candidati esclusi che avevano presentato ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.10.2025, il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la deliberazione n. 605 del 4 luglio 2025 avente ad oggetto “presa d’atto esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito”, con cui l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso nella quale il ricorrente risulta collocato al quarantaduesimo posto.
3. Il ricorrente, con dichiarazione del 31.10.2025, ha rinunciato alla richiesta di misura cautelare.
4. In data 3.11.2025 si è costituto il controinteressato, D’VE EL, che ha depositato documentazione e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie di replica, insistendo sulle proprie posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole della sua esclusione dal concorso de quo per mancanza del requisito di partecipazione di cui alla lett. c) e alla lett. d), affermando che, da un lato, non fosse richiesto dalla lex specialis l’allegazione delle attività svolte in qualità di avvocato presso studi professionali ma solo la sua durata, e dall’altro, che il requisito dell’attualità dell’iscrizione all’albo degli avvocati non fosse richiesto per i dipendenti pubblici. Di talché il provvedimento di esclusione sarebbe stato adottato in violazione del bando e in carenza di istruttoria.
Tali censure non possono trovare positiva valutazione.
3. Il bando, nella sezione dedicata ai “Requisiti specifici” di ammissione al concorso, richiedeva ai candidati di: “ a) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: Laurea Magistrale di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenente alla classe LMG/01 “Giurisprudenza” o Laurea Specialistica (LS) di cui al D.M. 509/99 o Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esso equiparato unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795); b) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 165/01 l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni; d) Iscrizione all’Ordine Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. […] La predetta iscrizione non è richiesta per i dipendenti della Pubblica Amministrazione ”.
3.1. Il ricorrente ha partecipato autodichiarando, nella propria domanda presentata il 24.02.2024, “…Iscrizione all'albo professionale - data.: 31/01/2011 anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale.: anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ott. e nono liv. - attività documentate presso studi professionali privati, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni…Dal 15/04/2022 al 24/02/2024 Dipendente ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (cat. C) presso ASL NAPOLI 1 CENTRO (indirizzo VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, 13 / A - 80145 NAPOLI) (ente pubblico) - dipendente a tempo indeterminato a 36 ore/sett. ”
Dall’analisi della predetta domanda emerge che il ricorrente, quando ha partecipato al predetto concorso, era dipendente pubblico di categoria C dell’ASL AP 1 Centro. Pertanto, non possedendo il requisito specifico della “ anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ott. e nono liv. ” ha partecipato al concorso facendo valere l’altro requisito specifico richiesto, ovvero “ attività documentate presso studi professionali privati, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni ”. Al riguardo, allegata alla domanda ha prodotto autodichiarazione nella quale ha affermato “ di essere in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale coordinata, continuativa e documentata presso studi professionali privati, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato, per la durata di oltre cinque anni, dal 2011 al 2022. ”
3.2. E tuttavia tale attività professionale svolta non è stata specificata. Il bando, nel prevedere come requisito specifico “ attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca ” ha previsto che tali esperienze dovessero essere di “ contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni ”.
Sotto questo profilo deve rilevarsi, innanzitutto, che il bando è chiaro nel prevedere che tali esperienze dovessero essere “documentate” e non semplicemente dichiarate, anche perché attengono ad un presupposto specifico per la partecipazione al concorso, ovvero possedere esperienze professionali di contenuto analogo a quello previsto per il profilo di avvocato. Inoltre, appare ragionevole ritenere che la previsione non si riferisca al profilo generico di Avvocato, ma a quello specifico di Avvocato nella Amministrazione pubblica, ancora più specificatamente di un’Amministrazione appartenente al servizio sanitario nazionale. Ciò si desume dall’analisi letterale della previsione, che sarebbe contraddittoria se, nel richiedere al dipendente in servizio, come requisito, “ anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ott. e nono liv. ”, poi consentisse la partecipazione indistintamente a tutti coloro che abbiano svolto la professione di avvocato tout court (che potrebbe aver avuto, in ipotesi, ambiti specifici del tutto inconferenti rispetto alla posizione da ricoprire nel caso di specie).
Non può trovare positiva valutazione la censura di parte ricorrente tesa ad evidenziare che, tra i documenti da allegare previsti dal bando, pena l’esclusione, non fosse indicata la documentazione attestante il possesso del requisito di cui al punto c). Invero, rispetto al possesso del predetto requisito, relativo all’attività prestata in qualità di avvocato, la disposizione prevedeva, come già evidenziato, che tali attività dovessero essere equivalenti e documentate, non semplicemente dichiarate.
Il mancato assolvimento dell’onere di documentare le attività professionali svolte in qualità di avvocato, ai fini della verifica dell’equivalenza delle stesse con quelle oggetto del profilo messo a concorso, comporta l’impossibilità di poter valutare come sussistente il requisito richiesto, con la conseguenza che il ricorrente è stato escluso dal concorso per mancanza del requisito di partecipazione. Nemmeno può assumersi, come ha fatto il ricorrente nelle proprie memorie, che la documentazione attestante lo svolgimento di attività professionale forense analoga a quella oggetto del profilo messo a concorso potesse avvenire in sede di nomina dei vincitori, con invito a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici, nonché eventuali titoli di preferenza. Tale documentazione, invero, come correttamente affermato dall’Amministrazione, si riferisce a quanto già contenuto nella domanda di partecipazione e non può avere ad oggetto elementi ulteriori, non previamente rappresentati nella stessa, pena la violazione della par condicio competitorum tramite l’integrazione postuma della domanda medesima.
3.3. Il ricorrente censura il fatto che il provvedimento di riscontro alla sua istanza di autotutela avrebbe contenuto una motivazione postuma, indicando, oltre al mancato possesso del requisito di partecipazione di cui al punto c) anche quello di cui al punto d).
Tuttavia, nessuna integrazione postuma del provvedimento può rinvenirsi nel caso di specie, perché è stata mantenuta la pregressa esclusione derivante dal mancato possesso del requisito di cui alla lettera c) e ad essa, dopo un’ulteriore disamina della documentazione presentata dal ricorrente, è stata affiancata un’ulteriore causa di esclusione.
Nel caso di specie l’atto amministrativo in discorso può qualificarsi come atto " di conferma in senso proprio " che viene adottato dall'amministrazione all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco, di talché può essere connotato anche da una nuova motivazione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 13.10.2025, n. 8007), che, nel caso in discorso, si affianca e si aggiunge a quella già precedentemente determinante l’esclusione. L’atto in questione, dunque, è un atto di conferma della precedente esclusione e con motivazione plurima.
Come evidenziato dall’amministrazione, infatti, ad un riesame della documentazione depositata, il ricorrente è risultato non possedere nemmeno il requisito di cui alla lettera d) ovvero l’iscrizione all’Albo degli avvocati, in data non antecedente a sei mesi prima della presentazione della scadenza del bando.
Nel caso di specie, il mancato possesso, da parte del ricorrente, del requisito dell’aver svolto attività professionale analoga a quella oggetto della posizione messa a concorso (in quando non documentata) di cui alla lett. c), rende priva di utilità, per il ricorrente medesimo, l’analisi delle censure di legittimità della previsione di cui alla lett. d), in quanto un’eventuale accoglimento delle stesse ( con conseguente dichiarazione di illegittimità della richiesta iscrizione all’Albo) non potrebbe, comunque, superare la mancanza in capo al ricorrente del requisito presupposto ( aver svolto attività professionale documentata) per la partecipazione al concorso.
4. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso introduttivo deve essere respinto. Conseguentemente, la deliberazione n. 605 del 4 luglio 2025 (avente ad oggetto la presa d’atto esito del Concorso pubblico de quo e contestale approvazione della Graduatoria di merito) non è affetta da alcuna illegittimità derivata e, pertanto, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
5. Le spese possono compensarsi, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO SS Di AP, Presidente
ND EF, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EF | MO SS Di AP |
IL SEGRETARIO