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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI RE Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2422/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Perlangeli,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Vincenzo Perrone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2422/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza n. 589/2020 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 24/02/2020, passata in giudicato.
Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Campi Salentina, 26/02/1977), (San Pietro Vernotico, Persona_2
03/01/1978) e (San Pietro Vernotico, 30/11/1987), tutti Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di percepire una pensione di circa € 1.800,00 mensili netti. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della ex consorte, ha riferito che costei è proprietaria di numerosi immobili e percepisce il contributo statale per la potatura degli uliveti, nonché € 400,00 mensili dalla figlia per la concessione di un appartamento in Trepuzzi. Ha Per_1 dedotto che, a far data dalla separazione, la ex coniuge occupa abusivamente la casa coniugale di proprietà comune, precisando al riguardo che pende dinanzi a questo tribunale procedimento di scioglimento della comunione tra i coniugi.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma del suo contributo al mantenimento della moglie pari ad € 700,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 10/04/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa della crisi matrimoniale alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito e al suo successivo abbandono della casa familiare, avvenuto nel
2013, nonché alle sue condotte violente ed autoritarie. Ha allegato di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di essersi sempre dedicata alla
2 R.G. 2422/2024
cura della famiglia. Quanto alla situazione economico-patrimoniale dell'ex coniuge, ha allegato che costui vive in una casa di sua proprietà e percepisce una pensione che ammonta ad € 2.200,00 mensili, nonché che ha ereditato dalla madre tre appartamenti prontamente rivenduti. Ha contestato quanto dedotto da controparte in merito alle proprie entrate, precisando che la quota “integrazione olive”, che ammonta ad € 600,00 annui, viene impiegata interamente per i lavori di pulizia dei fondi e potatura degli uliveti, nonché che l'immobile sito in Trepuzzi è stato concesso alla figlia Per_1
a titolo gratuito. Ha altresì allegato di essere affetta da una sindrome ansioso-depressiva, manifestatasi in seguito alla separazione.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il rigetto delle domande di parte attrice;
c) la conferma della pronuncia di addebito;
d) un assegno divorzile per sé pari ad € 800,00; e) nulla in ordine ai figli e all'assegnazione della casa coniugale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (memoria di costituzione depositata il
02/08/2024).
1.4.- Con ordinanza del 01/10/2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. In particolare, il giudice delegato ha così provveduto:
1. dispone l'obbligo, a carico di , di Parte_1 versare a favore di , a titolo di contributo al di lei Controparte_1 mantenimento, la somma mensile di € 750,00. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive.
All'esito, ha invitato le parti a sperimentare un bonario componimento della lite anche sulla base dei provvedimenti provvisori adottati.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 10/12/2024, le parti hanno dichiarato a verbale di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti con l'ordinanza del 01/10/2024
e poc'anzi riportate.
3 R.G. 2422/2024
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o sentenza di separazione n. 589/2020 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 24/02/2020, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente delegato, avvenuta all'udienza del 01/04/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 10/12/2024 e facente riferimento ai provvedimenti di cui all'ordinanza del 01/10/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2422/2024 introdotto con ricorso del
10/04/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Trepuzzi in data 26/02/1976 tra (Trepuzzi (LE), Parte_1
22/04/1955) e (Trepuzzi (LE), 05/05/1956) e Controparte_1
4 R.G. 2422/2024
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
82, parte II, serie A, anno 1977;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'ordinanza del 01/10/2024, richiamata nell'intesa raggiunta all'udienza del 10/12/2024 e dianzi riportate;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Trepuzzi per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande CI RE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI RE Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2422/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Perlangeli,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Vincenzo Perrone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2422/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza n. 589/2020 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 24/02/2020, passata in giudicato.
Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Campi Salentina, 26/02/1977), (San Pietro Vernotico, Persona_2
03/01/1978) e (San Pietro Vernotico, 30/11/1987), tutti Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di percepire una pensione di circa € 1.800,00 mensili netti. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della ex consorte, ha riferito che costei è proprietaria di numerosi immobili e percepisce il contributo statale per la potatura degli uliveti, nonché € 400,00 mensili dalla figlia per la concessione di un appartamento in Trepuzzi. Ha Per_1 dedotto che, a far data dalla separazione, la ex coniuge occupa abusivamente la casa coniugale di proprietà comune, precisando al riguardo che pende dinanzi a questo tribunale procedimento di scioglimento della comunione tra i coniugi.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma del suo contributo al mantenimento della moglie pari ad € 700,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 10/04/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa della crisi matrimoniale alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito e al suo successivo abbandono della casa familiare, avvenuto nel
2013, nonché alle sue condotte violente ed autoritarie. Ha allegato di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di essersi sempre dedicata alla
2 R.G. 2422/2024
cura della famiglia. Quanto alla situazione economico-patrimoniale dell'ex coniuge, ha allegato che costui vive in una casa di sua proprietà e percepisce una pensione che ammonta ad € 2.200,00 mensili, nonché che ha ereditato dalla madre tre appartamenti prontamente rivenduti. Ha contestato quanto dedotto da controparte in merito alle proprie entrate, precisando che la quota “integrazione olive”, che ammonta ad € 600,00 annui, viene impiegata interamente per i lavori di pulizia dei fondi e potatura degli uliveti, nonché che l'immobile sito in Trepuzzi è stato concesso alla figlia Per_1
a titolo gratuito. Ha altresì allegato di essere affetta da una sindrome ansioso-depressiva, manifestatasi in seguito alla separazione.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il rigetto delle domande di parte attrice;
c) la conferma della pronuncia di addebito;
d) un assegno divorzile per sé pari ad € 800,00; e) nulla in ordine ai figli e all'assegnazione della casa coniugale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (memoria di costituzione depositata il
02/08/2024).
1.4.- Con ordinanza del 01/10/2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. In particolare, il giudice delegato ha così provveduto:
1. dispone l'obbligo, a carico di , di Parte_1 versare a favore di , a titolo di contributo al di lei Controparte_1 mantenimento, la somma mensile di € 750,00. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive.
All'esito, ha invitato le parti a sperimentare un bonario componimento della lite anche sulla base dei provvedimenti provvisori adottati.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 10/12/2024, le parti hanno dichiarato a verbale di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti con l'ordinanza del 01/10/2024
e poc'anzi riportate.
3 R.G. 2422/2024
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o sentenza di separazione n. 589/2020 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 24/02/2020, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente delegato, avvenuta all'udienza del 01/04/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 10/12/2024 e facente riferimento ai provvedimenti di cui all'ordinanza del 01/10/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2422/2024 introdotto con ricorso del
10/04/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Trepuzzi in data 26/02/1976 tra (Trepuzzi (LE), Parte_1
22/04/1955) e (Trepuzzi (LE), 05/05/1956) e Controparte_1
4 R.G. 2422/2024
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
82, parte II, serie A, anno 1977;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'ordinanza del 01/10/2024, richiamata nell'intesa raggiunta all'udienza del 10/12/2024 e dianzi riportate;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Trepuzzi per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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