Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17299/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 20/4/2023
DA
[C.F. ], elettivamente domiciliata in Sarzana Parte_1 P.IVA_1
(SP), via Brigate Partigiane Ugo Muccini n. 28, con l'Avv. UBERTO MISERENDINO
PARTE APPELLANTE
CONTRO
[C.F. ], elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Chiossetto n. 7, con l'Avv. MARIANNA SALA
EREDI DI CANGINI DELIO, già residente a [...]
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 254/2023 del Giudice di Pace di Milano -
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 1°/10/2024 (sostituita con il deposito di note scritte) i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Parte appellante: “In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 254/2023 del 17/11/2022, depositata in Cancelleria il 13/1/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, nella causa recante RG n. 2089/20221, non notificata, in accoglimento dell'appello proposto, confermare l'accertamento della necessità della Sig.ra di noleggiare una vettura per il periodo del Pt_2
fermo tecnico necessario per le riparazioni della vettura di sua proprietà, rimasta danneggiata,
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Sentenza R.G. 17299/2023
senza colpa, in occasione del sinistro dedotto in causa;
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare quale compagnia assicuratrice, per la RCA, del dedotto Controparte_1
veicolo danneggiato tg EA719ZW al pagamento in favore di delle Parte_3 spese legali relative all'intervento professionale prestato nella necessaria fase stragiudiziale pari alla somma di € 97, 60 come da preavviso di notula in atti (cfr. 10 doc citazione di primo grado), nonché delle spese legali sostenute per l'espletamento e l'assunzione della prova delegata davanti al Giudice di Pace di Velletri pari alla somma di € 171, 50 per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge”
Parte appellata: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c. p. c. e, per l'effetto, confermare la pronuncia di primo grado. Nel merito: respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_3
diritto, anche ai sensi dell'art. 2697 c. c. e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, da porsi a carico dell'appellante”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1 adiva il Giudice di Pace di Milano esponendo che:
• in data 27/4/2019 l'autovettura di proprietà di targata EA719ZW veniva Parte_4 danneggiata dal veicolo Volkswagen Polo targato CJ042YS di proprietà di IO GI assicurato dalla convenuta , che pagava i danni materiali del Controparte_1 veicolo incidentato (€ 1.800);
• aveva dovuto noleggiare un'autovettura Fiat Panda dalla società Parte_4 [...] per i tre giorni di fermo tecnico (dal 25/5/2025 al 1°/6/2019) al Parte_1 prezzo di € 80 oltre IVA, credito ceduto alla medesima . Parte_1
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna di parte convenuta al Parte_1 pagamento del danno residuo da fermo tecnico, oltre alle spese legali stragiudiziali.
Si costituiva la convenuta che contestava la debenza della Controparte_1 somma richiesta per il noleggio, in assenza di prova della necessità del medesimo, mentre
IO GI rimaneva contumace. L'istruttoria era svolta tramite prova delegata presso il Giudice di Pace di Velletri. Con sentenza n. 254 pronunciata in data 17/11/2022, il Giudice di Pace di Milano condannava parte convenuta al pagamento dell'importo di € 100 oltre IVA a favore di
[...] oltre al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 condanna di al pagamento della somma di € 97, 60 a titolo di Controparte_1 spese legali stragiudiziali e di € 171, 50 ad integrazione delle spese legali.
Si è regolarmente costituita la parte appellata che ha invece Controparte_1 chiesto la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello e comunque la conferma della sentenza impugnata. Il responsabile civile IO GI è nel frattempo deceduto e nessun erede si è costituito.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza R.G. 17299/2023
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
1) omessa liquidazione delle spese legali stragiudiziali;
2) mancato riconoscimento delle spese relative all'espletamento della prova delegata. L'appello è inammissibile. Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. Va rilevato preliminarmente che la sentenza appellata è stata pronunciata secondo equità
(circostanza in cui il giudice è anche legislatore del caso singolo), ricorrendo l'ipotesi della c.
d. equità necessitata (in quanto non derogabile né dalle parti né dal giudice), trattandosi di controversia su diritti disponibili di competenza del Giudice di Pace di valore non eccedente €
1.100 (art. 113 cpv. c. p. c.) e che l'art. 339, co. 3°, c. p. c. prevede che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Risulta chiaramente dagli atti che: a) il Giudice di Pace ha determinato “equitativamente” il costo riconoscibile per il noleggio dell'utilitaria sostitutiva (pag. 4 della sentenza appellata); b) il procedimento ha valore inferiore ad € 1.100, come risulta dal quantum della pretesa (€ 292, 80 ivati per la somma capitale di cui alla pre- fattura di noleggio ed € 80 per le spese sostenute nella fase stragiudiziale) e dalla dichiarazione di valore resa da
[...] ai fini del contributo unificato (€ 372, 80); Parte_1
c) non ricorre nessuna delle tre ipotesi specifiche (violazione delle norme sul procedimento;
violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) individuate espressamente dal secondo capoverso dell'art. 339 c. p. c. per l'impugnazione. Conclusivamente, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 339, co. 3°, c. p. c. Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d. p. r. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d. p. r. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 17299/2023, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 254/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Milano in data 17/11/2022 (depositata il 13/1/2023);
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 462 (euro quattrocentosessantadue/00) per compensi oltre spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002. Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 22/1/2025 Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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