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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 880/2024 promossa da c.f. , con gli avv. Barbara Calenzo e Marcella Parte_1 C.F._1
Valenti;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Stefania Fontana;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per il padre […]
per la madre
Revocarsi la dichiarazione di contumacia, rimettendo la convenuta in termini per le difese.
Sullo Status
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
Sull'affidamento e mantenimento dei figli
Confermarsi l'Ordinanza di questo Tribunale, dott.ssa Margherita Cerizza, in data 18.7.2025, di conferma “delle condizioni di affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e frequentazione col genitore non collocatario di cui al precedente provvedimento di separazione”, e in punto economico, confermarsi “il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura minima di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge”
In via di subordine, in ipotesi di prosecuzione dell'istruttoria Ordinarsi al ricorrente di produrre, ai sensi dell'art. 473 bis.12 coma 3 e 473 bis.2 comma 2 c.p.c., “le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”, ed in particolare la dichiarazione dei redditi 2024 (redditi 2023), nonché la dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024), NON PRODOTTE spontaneamente.
Ordinarsi al ricorrente di produrre, ai sensi dell'art. 473 bis.12 coma 3 e 473 bis.2 comma 2 c.p.c.,
“gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, e in particolare gli estratti conto del suo Conto Corrente INTEGRALI degli anni 2024 e 2022, NON PRODOTTI spontaneamente.
Ordinarsi al ricorrente, o se del caso al suo datore di lavoro Controparte_2
ex art. 210 c.p.c. e art. 473 bis.2 c.p.c., di produrre in giudizio le buste paga del sig.
[...] Pt_1 egli anni 2023, 2024 e sino ad oggi, o comunque documentazione attestante la percezione
[...] da parte del sig. i bonus aziendali (buoni spesa, buoni benzina, buoni acquisto, assistenza Pt_1 sanitaria, servizi di cura per i bambini, ecc…) o altri strumenti di c.d. welfare aziendale, premi di produzione e integrazioni allo stipendio, versati in busta paga al sig. dall'anno Parte_1
2023 ad oggi.
Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio, ex art. 210 c.p.c., la documentazione degli ultimi tre anni dei depositi o investimenti dallo stesso posseduti presso BA TA (v. doc. 8 stratto Pt_1 conto corrente BA TA III trimestre 2023, operazione 4.8.23 rimborso buoni cartacei).
Disporsi gli accertamenti istruttori che saranno ritenuti opportuni sul nucleo e sul benessere dei minori (valutando la prosecuzione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali).
Sulle spese di lite
Confermarsi la proposta formulata dal giudice all'udienza del 17.7.2025 non accettata dal ricorrente, di condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente gli onorari della difesa in giudizio, oltre accessori, in conseguenza della totale soccombenza del ricorrente sulle domande diverse da quella di status, stante i maggiori onorari di cui al DM 55/2014 tabella n. 2 (Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 (onorari medi studio della controversia € 1.701,00 + fase introduttiva del giudizio € 1.204,00 + fase istruttoria e/o di trattazione € 1.806,00 + fase decisionale 2.905,00, per complessivi € 7.616,00), raffrontato agli onorari di assistenza in procedura di divorzio congiunto (onorari medi pari ad €
2.905,00 (fase di studio + fase introduttiva del giudizio) (si veda Protocollo 5.3.2020 Tribunale di
Biella per liquidazione degli onorari, dimidiati per legge, per le parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato “divorzi congiunti con figli” onorario forfetario € 1.440,00).
In ogni caso con condanna del ricorrente al rimborso delle spese e onorari di lite e al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c. per la violazione dell'art.
473 bis.18 c.p.c.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio concordatario in Cossato il Parte_1 CP_1
24 aprile 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cossato, atto 4, parte II, serie A, anno 2010. Dall'unione sono nati, a Biella il 24 luglio
2012, , e a Ponderano il 30 ottobre 2016, Fra le parti è intervenuta separazione Per_1 Per_2 consensuale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del 4 maggio 2023. Le condizioni di separazione sono: affido condiviso dei figli, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazioni padre – figli ogni martedì dal pomeriggio alla sera, nelle settimane pari dal venerdì pomeriggio al sabato mattina e nelle settimane dispari dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
ferie e festività in modo paritario e alternato;
salvo diverso accordo;
suddivisione a metà dei costi per il mutuo per la casa familiare;
assegno unico alla madre;
spese straordinarie a metà; mantenimento ordinario a carico del padre in favore della madre di € 100,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio, oltre a € 50,00 per la mensa scolastica nei mesi di frequenza. con ricorso depositato il 11/09/2024 ha formulato domanda di divorzio;
ha Parte_1 inoltre chiesto una revisione delle condizioni di mantenimento.
non si è costituita nel procedimento. All'udienza dell'11/12/2024 la relatrice ha CP_1 sentito il padre e si è riservata di riferire al collegio.
Con ordinanza del 18/12/2024 il collegio ha disposto un'indagine dei Servizi Sociali. Il 30/05/2025 i
Servizi Sociali hanno depositato una relazione.
Con memoria depositata il 06/06/2024 si è costituita nel procedimento, CP_1 dichiarando di non aver letto la pec di notifica in quanto l'account le era stato aperto tempo prima dal marito e da lei non veniva abitualmente utilizzato.
All'udienza del 17/07/2025 la relatrice ha sentito le parti, che non si sono conciliate, e si è riservata di provvedere ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. Con ordinanza del 18/07/2025 la giudice ha assunto i seguenti provvedimenti: “considerato che i
Servizi Sociali non hanno riscontrato fattori di pregiudizio per i minori e e Per_1 Per_2 considerato l'accordo delle parti sul punto, conferma le condizioni di affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e frequentazione col genitore non collocatario di cui al precedente provvedimento di separazione;
considerato che
la domanda di mantenimento formulata dalla madre ha ad oggetto un importo minimo (€ 150,00 per figlio + 50% delle spese straordinarie) e ritenuto che non vi siano elementi idonei a giustificare un intervento d'ufficio in relazione a detta richiesta, rigetta le istanze istruttorie formulate dalla madre in udienza in quanto ritenute superflue;
dà atto della disponibilità paterna a versare la metà della rata del mutuo sulla casa familiare fino all'estinzione dello stesso e a sostenere i costi della mensa scolastica dei figli nei mesi scolastici fino all'ammontare di complessivi € 50,00 mensili;
considerato il mancato accordo delle parti in materia di mantenimento, considerati i tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, considerato quanto indicato al punto che precede, considerate le condizioni economiche delle parti, considerato in particolare che il padre percepisce uno stipendio fisso di importo non trascurabile (circa €
1.600,00 mensili su tredici mensilità), fissa il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura minima di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge;
ritenuta esaurita
l'istruttoria, fissa udienza di rimessione della causa in decisione al 13 novembre 2025, disponendone la trattazione scritta e assegnando alle parti a ritroso i termini per memorie conclusionali.”. All'udienza del 13/11/2025 la relatrice ha dato atto delle note conclusionali delle parti e si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 4 maggio 2023 e non si sono più riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c., dato atto degli accordi delle parti e della positiva relazione dei
Servizi Sociali, il Tribunale ritiene di confermare le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione con il genitore non collocatario e assegnazione della casa familiare di cui alla sentenza di separazione. In assenza di elementi di criticità, non si ritiene di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei predetti servizi.
Dato atto della richiesta congiunta delle parti, il Tribunale ritiene poi di disporre che il padre pagherà il 50% delle spese straordinarie necessarie ai minori come da Protocollo, oltre a € 50,00 mensili per ciascun figlio per la mensa scolastica nei mesi di frequenza, oltre a metà della rata del mutuo per la casa familiare. In assenza di accordo fra le parti, l'assegno unico universale (AUU) verrà percepito come per legge.
Dato atto infine che il padre
1) Ospita i figli per 1/3 del tempo;
2) Percepisce un reddito da lavoro di circa € 1.733,00 netti mensili (=€1.600,00*13/12);
3) Percepirà metà dell'assegno unico universale;
4) Sostiene costi locatizi per € 250,00;
5) Sostiene costi per il mutuo sulla casa familiare per € 303,00;
6) Sostiene costi per la mensa scolastica dei due figli per circa € 84,00 al mese (=(€ 50,00 + €
50,00) * 10 / 12);
7) Sostiene costi per le spese straordinarie dei due figli nella misura della metà;
8) Dopo la separazione ha trovato una compagna, con cui condivide i costi per il vitto e le utenze;
invece, la madre
1) Ospita i figli per 2/3 del tempo;
2) Percepisce un reddito da lavoro di circa € 22.000,00 – 23.000,00 lordi annui, ossia € 1.400,00
– € 1.600,00 netti mensili;
3) Percepirà metà dell'assegno unico universale;
4) Non sostiene costi locatizi;
5) Sostiene costi per il mutuo sulla casa familiare per € 303,00;
6) Sostiene costi per la mensa scolastica dei due figli per presumibili € 84,00 al mese;
7) Sostiene costi per le spese straordinarie dei due figli nella misura della metà;
8) Vive sola e sostiene da sola i costi per il vitto e le utenze;
rilevato in particolare che la madre ospita i figli per più tempo, il padre ha redditi da lavoro leggermente superiori, che, diversamente da quanto stabilito con sentenza di separazione, le parti percepiranno l'assegno unico universale nella misura della metà ciascuna, e che il padre non ha prodotto documentazione completa circa i propri redditi relativamente all'ultimo biennio, il Tribunale ritiene di confermare il contributo al mantenimento ordinario posto a carico del padre nella misura di
€ 150,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio. Ai sensi del DM 55/2014 le spese di lite si quantificano in € 4.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il padre dovrà rifondere dette spese alla madre. Le ulteriori domande risarcitorie non risultano provate e non possono pertanto trovare accoglimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 880 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Cossato il 24 aprile 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, atto 4, parte II, serie A, anno 2010;
2) Conferma l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori;
Per_1 Per_2
3) Conferma il collocamento dei minori presso la madre;
dispone che i minori possano frequentare il padre come da accordi di separazione, salvo diverso accordo fra le parti;
dispone che i minori possano trascorrere le vacanze e le festività come da accordi di separazione, salvo diverso accordo fra le parti;
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre;
5) Dà atto che i genitori suddivideranno le spese straordinarie necessarie ai minori nella misura della metà, come da Protocollo in uso presso il Tribunale, che il padre verserà alla madre €
50,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo alla mensa scolastica nei mesi di frequenza della scuola;
che il padre rimborserà alla madre la metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare;
6) Condanna il padre a versare alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario di ciascun figlio;
7) Condanna il padre a rifondere alla madre le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 mensili rivalutabili oltre spese generali, IVA, CPA;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali.
Biella, 17/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 880/2024 promossa da c.f. , con gli avv. Barbara Calenzo e Marcella Parte_1 C.F._1
Valenti;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Stefania Fontana;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per il padre […]
per la madre
Revocarsi la dichiarazione di contumacia, rimettendo la convenuta in termini per le difese.
Sullo Status
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
Sull'affidamento e mantenimento dei figli
Confermarsi l'Ordinanza di questo Tribunale, dott.ssa Margherita Cerizza, in data 18.7.2025, di conferma “delle condizioni di affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e frequentazione col genitore non collocatario di cui al precedente provvedimento di separazione”, e in punto economico, confermarsi “il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura minima di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge”
In via di subordine, in ipotesi di prosecuzione dell'istruttoria Ordinarsi al ricorrente di produrre, ai sensi dell'art. 473 bis.12 coma 3 e 473 bis.2 comma 2 c.p.c., “le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”, ed in particolare la dichiarazione dei redditi 2024 (redditi 2023), nonché la dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024), NON PRODOTTE spontaneamente.
Ordinarsi al ricorrente di produrre, ai sensi dell'art. 473 bis.12 coma 3 e 473 bis.2 comma 2 c.p.c.,
“gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, e in particolare gli estratti conto del suo Conto Corrente INTEGRALI degli anni 2024 e 2022, NON PRODOTTI spontaneamente.
Ordinarsi al ricorrente, o se del caso al suo datore di lavoro Controparte_2
ex art. 210 c.p.c. e art. 473 bis.2 c.p.c., di produrre in giudizio le buste paga del sig.
[...] Pt_1 egli anni 2023, 2024 e sino ad oggi, o comunque documentazione attestante la percezione
[...] da parte del sig. i bonus aziendali (buoni spesa, buoni benzina, buoni acquisto, assistenza Pt_1 sanitaria, servizi di cura per i bambini, ecc…) o altri strumenti di c.d. welfare aziendale, premi di produzione e integrazioni allo stipendio, versati in busta paga al sig. dall'anno Parte_1
2023 ad oggi.
Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio, ex art. 210 c.p.c., la documentazione degli ultimi tre anni dei depositi o investimenti dallo stesso posseduti presso BA TA (v. doc. 8 stratto Pt_1 conto corrente BA TA III trimestre 2023, operazione 4.8.23 rimborso buoni cartacei).
Disporsi gli accertamenti istruttori che saranno ritenuti opportuni sul nucleo e sul benessere dei minori (valutando la prosecuzione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali).
Sulle spese di lite
Confermarsi la proposta formulata dal giudice all'udienza del 17.7.2025 non accettata dal ricorrente, di condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente gli onorari della difesa in giudizio, oltre accessori, in conseguenza della totale soccombenza del ricorrente sulle domande diverse da quella di status, stante i maggiori onorari di cui al DM 55/2014 tabella n. 2 (Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 (onorari medi studio della controversia € 1.701,00 + fase introduttiva del giudizio € 1.204,00 + fase istruttoria e/o di trattazione € 1.806,00 + fase decisionale 2.905,00, per complessivi € 7.616,00), raffrontato agli onorari di assistenza in procedura di divorzio congiunto (onorari medi pari ad €
2.905,00 (fase di studio + fase introduttiva del giudizio) (si veda Protocollo 5.3.2020 Tribunale di
Biella per liquidazione degli onorari, dimidiati per legge, per le parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato “divorzi congiunti con figli” onorario forfetario € 1.440,00).
In ogni caso con condanna del ricorrente al rimborso delle spese e onorari di lite e al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c. per la violazione dell'art.
473 bis.18 c.p.c.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio concordatario in Cossato il Parte_1 CP_1
24 aprile 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Cossato, atto 4, parte II, serie A, anno 2010. Dall'unione sono nati, a Biella il 24 luglio
2012, , e a Ponderano il 30 ottobre 2016, Fra le parti è intervenuta separazione Per_1 Per_2 consensuale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del 4 maggio 2023. Le condizioni di separazione sono: affido condiviso dei figli, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazioni padre – figli ogni martedì dal pomeriggio alla sera, nelle settimane pari dal venerdì pomeriggio al sabato mattina e nelle settimane dispari dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
ferie e festività in modo paritario e alternato;
salvo diverso accordo;
suddivisione a metà dei costi per il mutuo per la casa familiare;
assegno unico alla madre;
spese straordinarie a metà; mantenimento ordinario a carico del padre in favore della madre di € 100,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio, oltre a € 50,00 per la mensa scolastica nei mesi di frequenza. con ricorso depositato il 11/09/2024 ha formulato domanda di divorzio;
ha Parte_1 inoltre chiesto una revisione delle condizioni di mantenimento.
non si è costituita nel procedimento. All'udienza dell'11/12/2024 la relatrice ha CP_1 sentito il padre e si è riservata di riferire al collegio.
Con ordinanza del 18/12/2024 il collegio ha disposto un'indagine dei Servizi Sociali. Il 30/05/2025 i
Servizi Sociali hanno depositato una relazione.
Con memoria depositata il 06/06/2024 si è costituita nel procedimento, CP_1 dichiarando di non aver letto la pec di notifica in quanto l'account le era stato aperto tempo prima dal marito e da lei non veniva abitualmente utilizzato.
All'udienza del 17/07/2025 la relatrice ha sentito le parti, che non si sono conciliate, e si è riservata di provvedere ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. Con ordinanza del 18/07/2025 la giudice ha assunto i seguenti provvedimenti: “considerato che i
Servizi Sociali non hanno riscontrato fattori di pregiudizio per i minori e e Per_1 Per_2 considerato l'accordo delle parti sul punto, conferma le condizioni di affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e frequentazione col genitore non collocatario di cui al precedente provvedimento di separazione;
considerato che
la domanda di mantenimento formulata dalla madre ha ad oggetto un importo minimo (€ 150,00 per figlio + 50% delle spese straordinarie) e ritenuto che non vi siano elementi idonei a giustificare un intervento d'ufficio in relazione a detta richiesta, rigetta le istanze istruttorie formulate dalla madre in udienza in quanto ritenute superflue;
dà atto della disponibilità paterna a versare la metà della rata del mutuo sulla casa familiare fino all'estinzione dello stesso e a sostenere i costi della mensa scolastica dei figli nei mesi scolastici fino all'ammontare di complessivi € 50,00 mensili;
considerato il mancato accordo delle parti in materia di mantenimento, considerati i tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, considerato quanto indicato al punto che precede, considerate le condizioni economiche delle parti, considerato in particolare che il padre percepisce uno stipendio fisso di importo non trascurabile (circa €
1.600,00 mensili su tredici mensilità), fissa il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura minima di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge;
ritenuta esaurita
l'istruttoria, fissa udienza di rimessione della causa in decisione al 13 novembre 2025, disponendone la trattazione scritta e assegnando alle parti a ritroso i termini per memorie conclusionali.”. All'udienza del 13/11/2025 la relatrice ha dato atto delle note conclusionali delle parti e si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 4 maggio 2023 e non si sono più riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c., dato atto degli accordi delle parti e della positiva relazione dei
Servizi Sociali, il Tribunale ritiene di confermare le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione con il genitore non collocatario e assegnazione della casa familiare di cui alla sentenza di separazione. In assenza di elementi di criticità, non si ritiene di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei predetti servizi.
Dato atto della richiesta congiunta delle parti, il Tribunale ritiene poi di disporre che il padre pagherà il 50% delle spese straordinarie necessarie ai minori come da Protocollo, oltre a € 50,00 mensili per ciascun figlio per la mensa scolastica nei mesi di frequenza, oltre a metà della rata del mutuo per la casa familiare. In assenza di accordo fra le parti, l'assegno unico universale (AUU) verrà percepito come per legge.
Dato atto infine che il padre
1) Ospita i figli per 1/3 del tempo;
2) Percepisce un reddito da lavoro di circa € 1.733,00 netti mensili (=€1.600,00*13/12);
3) Percepirà metà dell'assegno unico universale;
4) Sostiene costi locatizi per € 250,00;
5) Sostiene costi per il mutuo sulla casa familiare per € 303,00;
6) Sostiene costi per la mensa scolastica dei due figli per circa € 84,00 al mese (=(€ 50,00 + €
50,00) * 10 / 12);
7) Sostiene costi per le spese straordinarie dei due figli nella misura della metà;
8) Dopo la separazione ha trovato una compagna, con cui condivide i costi per il vitto e le utenze;
invece, la madre
1) Ospita i figli per 2/3 del tempo;
2) Percepisce un reddito da lavoro di circa € 22.000,00 – 23.000,00 lordi annui, ossia € 1.400,00
– € 1.600,00 netti mensili;
3) Percepirà metà dell'assegno unico universale;
4) Non sostiene costi locatizi;
5) Sostiene costi per il mutuo sulla casa familiare per € 303,00;
6) Sostiene costi per la mensa scolastica dei due figli per presumibili € 84,00 al mese;
7) Sostiene costi per le spese straordinarie dei due figli nella misura della metà;
8) Vive sola e sostiene da sola i costi per il vitto e le utenze;
rilevato in particolare che la madre ospita i figli per più tempo, il padre ha redditi da lavoro leggermente superiori, che, diversamente da quanto stabilito con sentenza di separazione, le parti percepiranno l'assegno unico universale nella misura della metà ciascuna, e che il padre non ha prodotto documentazione completa circa i propri redditi relativamente all'ultimo biennio, il Tribunale ritiene di confermare il contributo al mantenimento ordinario posto a carico del padre nella misura di
€ 150,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio. Ai sensi del DM 55/2014 le spese di lite si quantificano in € 4.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il padre dovrà rifondere dette spese alla madre. Le ulteriori domande risarcitorie non risultano provate e non possono pertanto trovare accoglimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 880 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Cossato il 24 aprile 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, atto 4, parte II, serie A, anno 2010;
2) Conferma l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori;
Per_1 Per_2
3) Conferma il collocamento dei minori presso la madre;
dispone che i minori possano frequentare il padre come da accordi di separazione, salvo diverso accordo fra le parti;
dispone che i minori possano trascorrere le vacanze e le festività come da accordi di separazione, salvo diverso accordo fra le parti;
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre;
5) Dà atto che i genitori suddivideranno le spese straordinarie necessarie ai minori nella misura della metà, come da Protocollo in uso presso il Tribunale, che il padre verserà alla madre €
50,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo alla mensa scolastica nei mesi di frequenza della scuola;
che il padre rimborserà alla madre la metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare;
6) Condanna il padre a versare alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario di ciascun figlio;
7) Condanna il padre a rifondere alla madre le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 mensili rivalutabili oltre spese generali, IVA, CPA;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali.
Biella, 17/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore