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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2344 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
(già , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 Parte_1
AN GL, OB AC e SQ LL, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino di Teramo, via B. Croce n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado appellante contro rappresentato e difeso dall' avv. Luca Di Giacomantonio, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Teramo, Piazza Garibaldi n. 46, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
Per la riforma della sentenza n. 154/2020 resa il 17.2.2020 dal G.d.P. di Teramo nel procedimento r.g. n. 576/2019 e non notificata pagina 1 di 10 OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, (già Controparte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 154/2020 con cui Parte_1 il Giudice di Pace di Teramo accoglieva la domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellato nei confronti di condannando quest'ultima al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.000 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di Pace riteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante, nonché
l'insussistenza della scriminante della forza maggiore;
in particolare, il Giudice di prime cure affermava che le condizioni atmosferiche non potevano ritenersi di eccezionalità tale da giustificare l'interruzione della corrente elettrica e che l'evento dannoso era imputabile alla carente manutenzione delle strutture utilizzate per l'erogazione. Il Giudice di primo grado, infine, sosteneva che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica protrattasi per diversi giorni aveva impedito all'odierno appellato lo svolgimento delle normali attività quotidiane e di soddisfare i propri bisogni primari ed essenziali, così cagionando un danno quantificabile in via equitativa nell'importo di € 1.000 oltre interessi.
La sentenza era impugnata da per i seguenti motivi: Controparte_1
1. violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. sull'onere della prova, errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio, motivazione carente e/o contraddittoria, per avere il Giudice di pace rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione dell'odierna appellante, rimasta ex lege esclusivamente proprietaria delle sole reti per la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali, con i quali tuttavia non intratteneva alcun rapporto contrattuale e pagina 2 di 10 per avere ritenuto che le disalimentazioni verificatesi presso l'utenza elettrica dell'appellato non erano imputabili a causa di forza maggiore e/o caso fortuito;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226, 1227 c.c., errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno subito da controparte, per avere il Giudice di pace ritenuto dimostrato il danno lamentato dall'attore, non potendo i disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica essere assimilati ad una ipotesi di compromissione della sfera di realizzazione della persona;
3. erronea condanna alle spese di lite, per avere il Giudice di prime cure ha condannato
[...] al pagamento in favore dell'attore delle spese del precedente grado di Controparte_3 giudizio, da porre a carico dell'appellato in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva che l'impugnata sentenza venisse riformata, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari € 2.568,18, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, previa declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., il rigetto del gravame e, in subordine, previo accertamento della responsabilità del distributore, condannare l'appellante al pagamento dell'indennizzo “extra ripe” di € 540,00 riconosciuto e mai erogato, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di
“note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 348bis c.p.c.
Tale eccezione, infatti, deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione pagina 3 di 10 consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva dell'appellante in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra il distributore di energia elettrica e l'utente finale è infondato e deve essere rigettato.
Preme rilevare come parte appellata (attrice in primo grado) ha fondato la domanda risarcitoria sia sul contratto di somministrazione di energia elettrica, a suo dire coinvolgente la convenuta quale soggetto operante nell'ambito della filiera elettrica e, in quanto tale, tenuto a garantire all'utente finale l'erogazione di energia elettrica, sia sulla natura extracontrattuale della responsabilità del distributore ai sensi degli artt. 2050, 2051 e 2043
c.c.
Come già evidenziato, l'appellante (convenuta in primo grado) ha dedotto il difetto di legittimazione passiva in ragione della separazione delle attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica in distinte società così come stabilito all'art. 1 della L. n. 125 del 2009, secondo cui, a decorrere dal 1 luglio 2007,
l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno
100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita.
Nello specifico, l'attività di gestione della rete di distribuzione è stata separata da quella di vendita ai clienti finali ed affidata a Parte_1
Non può tuttavia negarsi come le caratteristiche della filiera elettrica, così come articolatesi ex lege a seguito dell'apertura del settore della concorrenza, abbiano determinato un'accentuata ed inevitabile interdipendenza fra le attività di ogni singolo operatore.
Invero, la complessità del sistema vede attualmente impegnati nelle diverse fasi di cui si compone la filiera elettrica una pluralità di soggetti, ciascuno separatamente impegnato per il raggiungimento di un risultato pur sempre unitario;
in tal senso, pertanto,
pagina 4 di 10 tali soggetti cooperano per il raggiungimento del risultato negoziale e, dunque, del risultato atteso dal creditore della fornitura.
Non coglie, quindi, nel segno quanto sostenuto da circa il Parte_1 fatto di non intrattenere alcun rapporto contrattuale con gli utenti finali, atteso che il segmento della filiera alla stessa facente capo si inserisce pur sempre nell'ambito di una sinergia di azioni, direttamente o indirettamente, rivolte a garantire il risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica e, per tale via, il soddisfacimento del creditore della fornitura. “Del resto, se si considera l'essenza del contratto di cui si discute
– in cui i rapporti tra società ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto- e l'essere lo stesso comunque connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità, appare evidente che la riaccensione del sistema elettrico, e dunque
l'insieme delle operazioni che devono riportare in funzione il sistema stesso dopo un suo eventuale collasso, non può che implicare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti della filiera elettrica, e dunque, ai fini che qui interessano tanto, a monte, della società venditrice, quale diretto interlocutore contrattuale dell'utente finale, quanto, a valle, della società di distribuzione, quale soggetto comunque operante all'interno della filiera elettrica ai fini del raggiungimento del risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 1193/2019 pubbl. il
16/12/2019).
Devesi evidenziare che, anche qualora volesse aderirsi alla tesi dell'appellante dell'impossibilità di configurare pregressi obblighi in capo al soggetto distributore e, dunque, una sua responsabilità da inadempimento nei confronti del cliente finale, nel caso in esame ciò non comporterebbe comunque la declaratoria del difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla atteso che il soggetto asseritamente Parte_1 danneggiato ha invocato la responsabilità della predetta società ai sensi degli artt.
2050,2051, 2043 c.c.
L'appellante è, pertanto, legittimata a stare in giudizio quantomeno a titolo extracontrattuale, non essendo revocabile in dubbio – né d'altronde contestato dalla stessa convenuta – che essa rivesta la qualità di soggetto custode delle linee elettriche che servono la zona ove è ubicata l'abitazione dell'appellato.
pagina 5 di 10 I motivi di appello con cui si duole del mancato rilievo del Parte_1 caso fortuito idoneo ad escludere l'imputabilità, in capo alla società appellante, della mancata fornitura di energia elettrica in favore dell'odierno appellato, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria (da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti questioni connesse) sono, invece, fondati e devono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare giova ricostruire, seppur sinteticamente, i fatti di causa, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti.
L'appellato ha agito in giudizio in primo grado, lamentando di non aver potuto fruire del riscaldamento e degli elettrodomestici a causa dell'interruzione di corrente elettrica verificatasi in data 16.1.2017 e protrattasi per otto giorni;
ad avviso dell'appellato,
l'evento dannoso (consistito nell'interruzione e nell'intempestivo ripristino della linea dell'energia elettrica) doveva essere imputato alla per non aver agito Parte_1 con l'adeguata diligenza. Dal suo canto, l'odierna appellante (convenuta in primo grado) ha dedotto che i predetti eventi e le connesse conseguenze dannose occorse all'attrice non erano in alcun modo ad essa imputabili, in quanto nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017 si era notoriamente verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, che aveva colpito in particolare la Regione Abruzzo, compresa la provincia di Teramo;
a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio
2017, anche un'intensa attività sismica, sfociata nella valanga che aveva colpito, in modo particolare, la vicina località di Rigopiano d'Abruzzo.
Orbene, gli eventi allegati da parte appellata (blackout di circa dieci giorni verificatosi nel gennaio 2017), oltre a costituire un fatto notorio, sono stati espressamente riconosciuti dalla stessa società convenuta. In particolare, costituisce fatto noto che, nel periodo in questione, si siano verificate interruzioni e disservizi del servizio di somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici, che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, tanto da comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
pagina 6 di 10 L'appellato ha contestato lo svolgimento, da parte della società di distribuzione, di adeguata e costante manutenzione delle proprie strutture per garantire agli utenti una regolare fruizione della corrente elettrica e l'impossibilità di considerare le precipitazioni nevose in questione come evento imprevedibile ed eccezionale.
Invero, in primo luogo, parte appellata non ha svolto specifiche contestazioni in merito al fatto che le linee elettriche fossero state realizzate nel rispetto della normativa CEI
(come dedotto nelle relazioni di cui agli allegati nn. 1 e 3 del fascicolo di primo grado
[...]
e che fosse stata effettuata dal distributore regolare attività di Controparte_3 manutenzione ordinaria, limitandosi a generiche e non dimostrate deduzioni su asserite mancanze nella manutenzione ordinaria.
In secondo luogo, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado , sulla base delle dichiarazioni testimoniali Parte_1 acquisite nel corso della causa e, infine, sulla base dei fatti comunemente noti, può pacificamente affermarsi che la zona dove si trova l'abitazione dell'appellato, nei giorni tra il 16 gennaio 2017 e il 26 gennaio 2017 è stata interessata da precipitazioni nevose dalla portata fuori del comune e che a tale situazione meteorologica è seguita l'interruzione di numerose vie di comunicazione, specialmente nelle zone appenniniche, tra le quali quella in cui è ubicata l'abitazione dell'appellato.
Dalle menzionate fonti di prova è emerso, infatti, che la zona è stata interessata da numerosi guasti delle linee elettriche e che l'ammanco di energia elettrica ha avuto un'estensione territoriale estesa, essendosi verificato in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali, determinanti una situazione emergenziale, che ha reso necessaria la mobilitazione di una pluralità di enti ( , , , Vigili del CP_4 Controparte_5 CP_6
Fuoco, ) al fine dell'adozione degli interventi indispensabili a fronteggiare Controparte_7
l'emergenza (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado . Parte_1
Le risultanze della espletata istruttoria orale, peraltro, hanno confermato come la formazione di manicotti di neve e ghiaccio sui conduttori aveva causato un sovraccarico e la conseguente rottura della parte strutturale dell'impianto. È altresì emerso che per individuare e ripristinare i guasti delle linee elettriche che servivano, tra le altre, l'utenza dall'appellato, venivano impiegati centinaia di operai (cfr. deposizione teste . Tes_1
pagina 7 di 10 Nessun rilievo assumono, invece, le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte appellata, i quali hanno riferito generiche circostanze sull'inutilizzabilità degli elettrodomestici, senza offrire alcun elemento istruttorio sulle cause e sulla responsabilità delle disalimentazioni di energia elettrica verificatesi.
Valutando contestualmente gli elementi appena messi in rilievo è possibile concludere per l'assenza di ogni responsabilità della società che gestisce la rete di distribuzione.
Come già detto, al momento dell'interruzione della fornitura, la linea di distribuzione non presentava difetti di manutenzione, con la conseguenza che l'interruzione può effettivamente attribuirsi all'assoluta eccezionalità della situazione meteorologica determinatasi in quei giorni (cfr. parer pro veritate di cui al doc. 3 fascicolo di primo grado
. A tutto ciò va ad aggiungersi il fatto che le vie per raggiungere gli Parte_1 impianti nella zona, per diversi giorni, erano impraticabili e che, allo stesso tempo, gli interventi da effettuare erano numerosissimi.
Tutto ciò considerato, si può concludere nel senso che il guasto deve essere attribuito al ricorrere di una situazione meteorologica di straordinaria entità e che i tempi di intervento possono ritenersi ragionevoli, se si considera che le strade erano tornate praticabili con qualsiasi mezzo solo diversi giorni dopo l'inizio dell'emergenza (vi è prova che alcuni interventi sono stati effettuati anche con l'uso dell'elicottero) e che le operazioni da effettuare erano numerose (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado . Parte_1
Si ritiene, quindi, la sussistenza dei presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa del convenuto considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione (cfr. in un caso del tutto analogo Tribunale di
Teramo, n. 153/2021 del 16/02/2021).
Non è poi inutile sottolineare che, nella fattispecie in esame, difetta ogni attendibile prova che riscontri come, in conseguenza dell'interruzione di energia, la parte abbia subito un danno suscettibile di risarcimento.
pagina 8 di 10 Ritiene il Tribunale che non risulta allegato e dimostrato alcun pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza del black-out.
È, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la violazione sia grave e il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14/07/2017, n.17557, che ha escluso il risarcimento dell'asserito danno alla persona subito dal titolare di un per inadempimento alle obbligazioni del contratto di Parte_2 somministrazione di energia elettrica, atteso che vi era una totale assenza di indicazioni circa l'interesse costituzionalmente tutelato e di prove circa le conseguenze dannose derivate dall'inadempimento).
Nella specie, è evidente che le deduzioni dell'appellato sull'impossibilità di riscaldare, cucinare, illuminare e vivere nella propria abitazione unitamente alla sua famiglia non assurgono a gravi violazioni di valori costituzionalmente garantiti, rappresentando meri disagi e disappunti certamente superabili nell'arco di un breve periodo di tempo.
Da quanto sopra consegue il rigetto della pretesa risarcitoria dell'appellato in relazione al danno non patrimoniale.
Passando all'esame della richiesta formulata dall'appellato in via subordinata, relativa alla corresponsione dell'indennizzo extra ripe, la stessa è infondata, atteso che non
è condivisibile l'affermazione del danneggiato secondo cui l'appellante avrebbe al
[... riconosciuto tale indennizzo senza erogarlo, essendo stata specificamente contestata da la tempestiva compilazione del modulo di richiesta dello stesso. Controparte_3
La riforma della sentenza di primo grado implica il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata (il cui versamento non è contestato), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
L'esito complessivo delle domande ed il contrasto giurisprudenziale sussistente al momento dell'introduzione del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2344/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 154/2020 del Giudice di Pace di
Teramo;
- rigetta la domanda di risarcimento proposta dall'appellato nei confronti di Parte_1
[...]
- condanna l'appellato alla restituzione in favore di parte appellante della somma di €
2.568,18, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2344 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
(già , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 Parte_1
AN GL, OB AC e SQ LL, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino di Teramo, via B. Croce n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado appellante contro rappresentato e difeso dall' avv. Luca Di Giacomantonio, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Teramo, Piazza Garibaldi n. 46, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
Per la riforma della sentenza n. 154/2020 resa il 17.2.2020 dal G.d.P. di Teramo nel procedimento r.g. n. 576/2019 e non notificata pagina 1 di 10 OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, (già Controparte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 154/2020 con cui Parte_1 il Giudice di Pace di Teramo accoglieva la domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellato nei confronti di condannando quest'ultima al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.000 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di Pace riteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante, nonché
l'insussistenza della scriminante della forza maggiore;
in particolare, il Giudice di prime cure affermava che le condizioni atmosferiche non potevano ritenersi di eccezionalità tale da giustificare l'interruzione della corrente elettrica e che l'evento dannoso era imputabile alla carente manutenzione delle strutture utilizzate per l'erogazione. Il Giudice di primo grado, infine, sosteneva che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica protrattasi per diversi giorni aveva impedito all'odierno appellato lo svolgimento delle normali attività quotidiane e di soddisfare i propri bisogni primari ed essenziali, così cagionando un danno quantificabile in via equitativa nell'importo di € 1.000 oltre interessi.
La sentenza era impugnata da per i seguenti motivi: Controparte_1
1. violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. sull'onere della prova, errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio, motivazione carente e/o contraddittoria, per avere il Giudice di pace rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione dell'odierna appellante, rimasta ex lege esclusivamente proprietaria delle sole reti per la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali, con i quali tuttavia non intratteneva alcun rapporto contrattuale e pagina 2 di 10 per avere ritenuto che le disalimentazioni verificatesi presso l'utenza elettrica dell'appellato non erano imputabili a causa di forza maggiore e/o caso fortuito;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226, 1227 c.c., errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno subito da controparte, per avere il Giudice di pace ritenuto dimostrato il danno lamentato dall'attore, non potendo i disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica essere assimilati ad una ipotesi di compromissione della sfera di realizzazione della persona;
3. erronea condanna alle spese di lite, per avere il Giudice di prime cure ha condannato
[...] al pagamento in favore dell'attore delle spese del precedente grado di Controparte_3 giudizio, da porre a carico dell'appellato in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva che l'impugnata sentenza venisse riformata, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari € 2.568,18, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, previa declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., il rigetto del gravame e, in subordine, previo accertamento della responsabilità del distributore, condannare l'appellante al pagamento dell'indennizzo “extra ripe” di € 540,00 riconosciuto e mai erogato, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di
“note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 348bis c.p.c.
Tale eccezione, infatti, deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione pagina 3 di 10 consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva dell'appellante in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra il distributore di energia elettrica e l'utente finale è infondato e deve essere rigettato.
Preme rilevare come parte appellata (attrice in primo grado) ha fondato la domanda risarcitoria sia sul contratto di somministrazione di energia elettrica, a suo dire coinvolgente la convenuta quale soggetto operante nell'ambito della filiera elettrica e, in quanto tale, tenuto a garantire all'utente finale l'erogazione di energia elettrica, sia sulla natura extracontrattuale della responsabilità del distributore ai sensi degli artt. 2050, 2051 e 2043
c.c.
Come già evidenziato, l'appellante (convenuta in primo grado) ha dedotto il difetto di legittimazione passiva in ragione della separazione delle attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica in distinte società così come stabilito all'art. 1 della L. n. 125 del 2009, secondo cui, a decorrere dal 1 luglio 2007,
l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno
100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita.
Nello specifico, l'attività di gestione della rete di distribuzione è stata separata da quella di vendita ai clienti finali ed affidata a Parte_1
Non può tuttavia negarsi come le caratteristiche della filiera elettrica, così come articolatesi ex lege a seguito dell'apertura del settore della concorrenza, abbiano determinato un'accentuata ed inevitabile interdipendenza fra le attività di ogni singolo operatore.
Invero, la complessità del sistema vede attualmente impegnati nelle diverse fasi di cui si compone la filiera elettrica una pluralità di soggetti, ciascuno separatamente impegnato per il raggiungimento di un risultato pur sempre unitario;
in tal senso, pertanto,
pagina 4 di 10 tali soggetti cooperano per il raggiungimento del risultato negoziale e, dunque, del risultato atteso dal creditore della fornitura.
Non coglie, quindi, nel segno quanto sostenuto da circa il Parte_1 fatto di non intrattenere alcun rapporto contrattuale con gli utenti finali, atteso che il segmento della filiera alla stessa facente capo si inserisce pur sempre nell'ambito di una sinergia di azioni, direttamente o indirettamente, rivolte a garantire il risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica e, per tale via, il soddisfacimento del creditore della fornitura. “Del resto, se si considera l'essenza del contratto di cui si discute
– in cui i rapporti tra società ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto- e l'essere lo stesso comunque connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità, appare evidente che la riaccensione del sistema elettrico, e dunque
l'insieme delle operazioni che devono riportare in funzione il sistema stesso dopo un suo eventuale collasso, non può che implicare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti della filiera elettrica, e dunque, ai fini che qui interessano tanto, a monte, della società venditrice, quale diretto interlocutore contrattuale dell'utente finale, quanto, a valle, della società di distribuzione, quale soggetto comunque operante all'interno della filiera elettrica ai fini del raggiungimento del risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 1193/2019 pubbl. il
16/12/2019).
Devesi evidenziare che, anche qualora volesse aderirsi alla tesi dell'appellante dell'impossibilità di configurare pregressi obblighi in capo al soggetto distributore e, dunque, una sua responsabilità da inadempimento nei confronti del cliente finale, nel caso in esame ciò non comporterebbe comunque la declaratoria del difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla atteso che il soggetto asseritamente Parte_1 danneggiato ha invocato la responsabilità della predetta società ai sensi degli artt.
2050,2051, 2043 c.c.
L'appellante è, pertanto, legittimata a stare in giudizio quantomeno a titolo extracontrattuale, non essendo revocabile in dubbio – né d'altronde contestato dalla stessa convenuta – che essa rivesta la qualità di soggetto custode delle linee elettriche che servono la zona ove è ubicata l'abitazione dell'appellato.
pagina 5 di 10 I motivi di appello con cui si duole del mancato rilievo del Parte_1 caso fortuito idoneo ad escludere l'imputabilità, in capo alla società appellante, della mancata fornitura di energia elettrica in favore dell'odierno appellato, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria (da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti questioni connesse) sono, invece, fondati e devono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare giova ricostruire, seppur sinteticamente, i fatti di causa, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti.
L'appellato ha agito in giudizio in primo grado, lamentando di non aver potuto fruire del riscaldamento e degli elettrodomestici a causa dell'interruzione di corrente elettrica verificatasi in data 16.1.2017 e protrattasi per otto giorni;
ad avviso dell'appellato,
l'evento dannoso (consistito nell'interruzione e nell'intempestivo ripristino della linea dell'energia elettrica) doveva essere imputato alla per non aver agito Parte_1 con l'adeguata diligenza. Dal suo canto, l'odierna appellante (convenuta in primo grado) ha dedotto che i predetti eventi e le connesse conseguenze dannose occorse all'attrice non erano in alcun modo ad essa imputabili, in quanto nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017 si era notoriamente verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, che aveva colpito in particolare la Regione Abruzzo, compresa la provincia di Teramo;
a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio
2017, anche un'intensa attività sismica, sfociata nella valanga che aveva colpito, in modo particolare, la vicina località di Rigopiano d'Abruzzo.
Orbene, gli eventi allegati da parte appellata (blackout di circa dieci giorni verificatosi nel gennaio 2017), oltre a costituire un fatto notorio, sono stati espressamente riconosciuti dalla stessa società convenuta. In particolare, costituisce fatto noto che, nel periodo in questione, si siano verificate interruzioni e disservizi del servizio di somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici, che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, tanto da comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
pagina 6 di 10 L'appellato ha contestato lo svolgimento, da parte della società di distribuzione, di adeguata e costante manutenzione delle proprie strutture per garantire agli utenti una regolare fruizione della corrente elettrica e l'impossibilità di considerare le precipitazioni nevose in questione come evento imprevedibile ed eccezionale.
Invero, in primo luogo, parte appellata non ha svolto specifiche contestazioni in merito al fatto che le linee elettriche fossero state realizzate nel rispetto della normativa CEI
(come dedotto nelle relazioni di cui agli allegati nn. 1 e 3 del fascicolo di primo grado
[...]
e che fosse stata effettuata dal distributore regolare attività di Controparte_3 manutenzione ordinaria, limitandosi a generiche e non dimostrate deduzioni su asserite mancanze nella manutenzione ordinaria.
In secondo luogo, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado , sulla base delle dichiarazioni testimoniali Parte_1 acquisite nel corso della causa e, infine, sulla base dei fatti comunemente noti, può pacificamente affermarsi che la zona dove si trova l'abitazione dell'appellato, nei giorni tra il 16 gennaio 2017 e il 26 gennaio 2017 è stata interessata da precipitazioni nevose dalla portata fuori del comune e che a tale situazione meteorologica è seguita l'interruzione di numerose vie di comunicazione, specialmente nelle zone appenniniche, tra le quali quella in cui è ubicata l'abitazione dell'appellato.
Dalle menzionate fonti di prova è emerso, infatti, che la zona è stata interessata da numerosi guasti delle linee elettriche e che l'ammanco di energia elettrica ha avuto un'estensione territoriale estesa, essendosi verificato in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali, determinanti una situazione emergenziale, che ha reso necessaria la mobilitazione di una pluralità di enti ( , , , Vigili del CP_4 Controparte_5 CP_6
Fuoco, ) al fine dell'adozione degli interventi indispensabili a fronteggiare Controparte_7
l'emergenza (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado . Parte_1
Le risultanze della espletata istruttoria orale, peraltro, hanno confermato come la formazione di manicotti di neve e ghiaccio sui conduttori aveva causato un sovraccarico e la conseguente rottura della parte strutturale dell'impianto. È altresì emerso che per individuare e ripristinare i guasti delle linee elettriche che servivano, tra le altre, l'utenza dall'appellato, venivano impiegati centinaia di operai (cfr. deposizione teste . Tes_1
pagina 7 di 10 Nessun rilievo assumono, invece, le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte appellata, i quali hanno riferito generiche circostanze sull'inutilizzabilità degli elettrodomestici, senza offrire alcun elemento istruttorio sulle cause e sulla responsabilità delle disalimentazioni di energia elettrica verificatesi.
Valutando contestualmente gli elementi appena messi in rilievo è possibile concludere per l'assenza di ogni responsabilità della società che gestisce la rete di distribuzione.
Come già detto, al momento dell'interruzione della fornitura, la linea di distribuzione non presentava difetti di manutenzione, con la conseguenza che l'interruzione può effettivamente attribuirsi all'assoluta eccezionalità della situazione meteorologica determinatasi in quei giorni (cfr. parer pro veritate di cui al doc. 3 fascicolo di primo grado
. A tutto ciò va ad aggiungersi il fatto che le vie per raggiungere gli Parte_1 impianti nella zona, per diversi giorni, erano impraticabili e che, allo stesso tempo, gli interventi da effettuare erano numerosissimi.
Tutto ciò considerato, si può concludere nel senso che il guasto deve essere attribuito al ricorrere di una situazione meteorologica di straordinaria entità e che i tempi di intervento possono ritenersi ragionevoli, se si considera che le strade erano tornate praticabili con qualsiasi mezzo solo diversi giorni dopo l'inizio dell'emergenza (vi è prova che alcuni interventi sono stati effettuati anche con l'uso dell'elicottero) e che le operazioni da effettuare erano numerose (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado . Parte_1
Si ritiene, quindi, la sussistenza dei presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa del convenuto considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione (cfr. in un caso del tutto analogo Tribunale di
Teramo, n. 153/2021 del 16/02/2021).
Non è poi inutile sottolineare che, nella fattispecie in esame, difetta ogni attendibile prova che riscontri come, in conseguenza dell'interruzione di energia, la parte abbia subito un danno suscettibile di risarcimento.
pagina 8 di 10 Ritiene il Tribunale che non risulta allegato e dimostrato alcun pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza del black-out.
È, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la violazione sia grave e il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14/07/2017, n.17557, che ha escluso il risarcimento dell'asserito danno alla persona subito dal titolare di un per inadempimento alle obbligazioni del contratto di Parte_2 somministrazione di energia elettrica, atteso che vi era una totale assenza di indicazioni circa l'interesse costituzionalmente tutelato e di prove circa le conseguenze dannose derivate dall'inadempimento).
Nella specie, è evidente che le deduzioni dell'appellato sull'impossibilità di riscaldare, cucinare, illuminare e vivere nella propria abitazione unitamente alla sua famiglia non assurgono a gravi violazioni di valori costituzionalmente garantiti, rappresentando meri disagi e disappunti certamente superabili nell'arco di un breve periodo di tempo.
Da quanto sopra consegue il rigetto della pretesa risarcitoria dell'appellato in relazione al danno non patrimoniale.
Passando all'esame della richiesta formulata dall'appellato in via subordinata, relativa alla corresponsione dell'indennizzo extra ripe, la stessa è infondata, atteso che non
è condivisibile l'affermazione del danneggiato secondo cui l'appellante avrebbe al
[... riconosciuto tale indennizzo senza erogarlo, essendo stata specificamente contestata da la tempestiva compilazione del modulo di richiesta dello stesso. Controparte_3
La riforma della sentenza di primo grado implica il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata (il cui versamento non è contestato), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
L'esito complessivo delle domande ed il contrasto giurisprudenziale sussistente al momento dell'introduzione del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2344/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 154/2020 del Giudice di Pace di
Teramo;
- rigetta la domanda di risarcimento proposta dall'appellato nei confronti di Parte_1
[...]
- condanna l'appellato alla restituzione in favore di parte appellante della somma di €
2.568,18, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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