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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
GRATTAROLA MASSIMO, RE
BROGLIA FABIO, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2023 depositato il 15/04/2023
proposto da
RICORRENTE_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Alessandria
Difeso da
DIFENSORE_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Alessandria
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte2@pec.adm.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO ACCISE ENERGIA 2010
- SILENZIORIFIUTO ACCISE ENERGIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.4.2023 RICORRENTE_1 impugnava un silenzio rifiuto opposto da Provincia di Alessandria e Agenzia delle Dogane avverso una domanda di rimborso derivante dal fatto che la stessa ricorrente, dopo avere fornito energia alla società Società_1 , si era vista convenire in giudizio dalla stessa, e condannata a restituire la somma di € 142.767,72, di cui € 1.691,22 a titolo di accise, che erano quelle oggetto della istanza di rimborso che veniva avanzata e rigettata, e quindi qui impugnata.
Si costituiva la Provincia di Alessandria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'Agenzia delle Dogane, affermando che era invece legittimata passivamente non lei ma la Provincia, e in subordine che la domanda di rimborso era inammissibile per carenza della prova dell'invio della stessa anche all'Agenzia delle Entrate.
Venivano dalle parti depositate memorie e la causa passa ora a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto la legittimazione passiva (rectius fondatezza della domanda). La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza 02/08/2024 n. 21883 il cui passo fondamentale qui si riporta: “Plurime ragioni inducono ad affermare che il dubbio, al riguardo prospettato nelle ordinanze della
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, debba essere sciolto nel senso della legittimazione passiva -esclusiva- dell'agenzia fiscale. Anzitutto vi è il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma 1,
D.Lgs. 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ".. a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso .. delle accise sulla produzione e sui consumi "
(ugualmente, l'art. 1 D.Lgs. 504/1995 (TUA)). Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali.
Tale "supplemento impositivo" era stato introdotto con l'art. 6, decreto-legge 511/1988, al solo scopo di creare
"finanza aggiuntiva" ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con le "direttiva accise", in quanto non avente una finalità specifica. Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all' art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost. Ed infatti la natura (esclusivamente) erariale dell'accisa sull'energia elettrica è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013. Il fatto che tale pronuncia sia stata resa nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sardegna non incide minimamente sulla portata interpretativa della stessa, che peraltro si colloca pienamente nel solco della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi in relazione alle analoghe previsioni di tributi integralmente regolati dalla legge statale, ancorchè con intervento limitato degli Enti territoriali, ad esempio nella determinazione delle aliquote (per tutte, v. Corte Cost. n. 296 del 2003 sull'IRAP). Tale affermazione risulta altresì suffragata dalle previsioni normative di cui all' art. 18, D.Lgs. 68/2011 , che a "neutralizzazione finanziaria" degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale in esame, compensa, per un verso, la perdita di gettito con l'aumento dell'aliquota dell'accisa (comma 5), per altro verso, quella dell' entrata "territoriale" con la compartecipazione delle Province al gettito dell'IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito ("5. A decorrere dall'anno 2012
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all' articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito "; "1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all' articolo 31 , comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , è stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti .. alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5 ").
Va quindi esaminata nel merito la domanda subordinata di condanna dell'Agenzia delle Dogane.
Nel merito l'unica eccezione riguarda il mancato invio della richiesta di rimborso all'Agenzia Entrate.
Ora, la Corte di Cassazione ha più volte rilevate che l'onere della comunicazione è imposto solo allorchè
l'accise abbia contribuito alla formazion e del reddito del richiedente il rimborso, il che non accade quando il relativo costo viene traslato sul cliente finale. Così Cass. 31 ottobre 2019, n. 28063, nella quale è stato statuito: “La disposizione che rileva, L. n. 428 del 1990, art. 29, prevede … al comma 2, che “i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti”; si aggiunge poi al comma 4, che “la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”; Orbene, è di tutta evidenza come debba escludersi che l'addebito ai clienti dell' addizionale in oggetto, da parte della ricorrente che agisce come grossista immettendo in consumo, possa rilevare ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Tale addizionale , in effetti, costituisce mera partita di giro come somma di terzi “in transito”, la cui collocazione nelle scritture contabili della contribuente società non provoca – correttamente – alcuna rilevanza sulla determinazione dell'utile o della perdita civilistica, o sulle variazioni TUIR, ex art. 83, dalle quali discende la determinazione dell'utile o della perdita a fini tributari”.
Ancora più chiaramente l'ordinanza di Cass. 23 luglio 2019, n. 19811: “l'inciso contenuto nel quarto comma della previsione normativa in esame, secondo cui, ai fini del diritto al rimborso il contribuente deve, a pena di inammissibilità, fare la comunicazione dell'istanza anche all'Agenzia delle entrate, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito di impresa, deve essere letto e interpretato alla luce di quanto disposto dal comma secondo, che esclude il diritto al rimborso nel caso di traslazione dell'onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sìa avvenuta la suddetta traslazione può ragionarsi in termini di incisione del pagamento dell'accise versate sul reddito di impresa, con conseguente diritto al rimborso”.
Del resto, nel caso dell'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva.
E d'altro canto il riferimento del citato art. 63 D.Lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai "servizi " del "contenzioso " in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva. Il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia delle Dogane alla restituzione dell'importo richiesto
P.Q.M.
La Corte respinge la domanda proposta nei confronti della Provincia di Alessandria
Condanna Agenzia delle Dogane al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.691,22 oltre interessi di mora dalla domanda di rimborso al saldo
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
GRATTAROLA MASSIMO, RE
BROGLIA FABIO, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2023 depositato il 15/04/2023
proposto da
RICORRENTE_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Alessandria
Difeso da
DIFENSORE_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Alessandria
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte2@pec.adm.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO ACCISE ENERGIA 2010
- SILENZIORIFIUTO ACCISE ENERGIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.4.2023 RICORRENTE_1 impugnava un silenzio rifiuto opposto da Provincia di Alessandria e Agenzia delle Dogane avverso una domanda di rimborso derivante dal fatto che la stessa ricorrente, dopo avere fornito energia alla società Società_1 , si era vista convenire in giudizio dalla stessa, e condannata a restituire la somma di € 142.767,72, di cui € 1.691,22 a titolo di accise, che erano quelle oggetto della istanza di rimborso che veniva avanzata e rigettata, e quindi qui impugnata.
Si costituiva la Provincia di Alessandria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'Agenzia delle Dogane, affermando che era invece legittimata passivamente non lei ma la Provincia, e in subordine che la domanda di rimborso era inammissibile per carenza della prova dell'invio della stessa anche all'Agenzia delle Entrate.
Venivano dalle parti depositate memorie e la causa passa ora a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto la legittimazione passiva (rectius fondatezza della domanda). La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza 02/08/2024 n. 21883 il cui passo fondamentale qui si riporta: “Plurime ragioni inducono ad affermare che il dubbio, al riguardo prospettato nelle ordinanze della
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, debba essere sciolto nel senso della legittimazione passiva -esclusiva- dell'agenzia fiscale. Anzitutto vi è il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma 1,
D.Lgs. 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ".. a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso .. delle accise sulla produzione e sui consumi "
(ugualmente, l'art. 1 D.Lgs. 504/1995 (TUA)). Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali.
Tale "supplemento impositivo" era stato introdotto con l'art. 6, decreto-legge 511/1988, al solo scopo di creare
"finanza aggiuntiva" ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con le "direttiva accise", in quanto non avente una finalità specifica. Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all' art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost. Ed infatti la natura (esclusivamente) erariale dell'accisa sull'energia elettrica è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013. Il fatto che tale pronuncia sia stata resa nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sardegna non incide minimamente sulla portata interpretativa della stessa, che peraltro si colloca pienamente nel solco della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi in relazione alle analoghe previsioni di tributi integralmente regolati dalla legge statale, ancorchè con intervento limitato degli Enti territoriali, ad esempio nella determinazione delle aliquote (per tutte, v. Corte Cost. n. 296 del 2003 sull'IRAP). Tale affermazione risulta altresì suffragata dalle previsioni normative di cui all' art. 18, D.Lgs. 68/2011 , che a "neutralizzazione finanziaria" degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale in esame, compensa, per un verso, la perdita di gettito con l'aumento dell'aliquota dell'accisa (comma 5), per altro verso, quella dell' entrata "territoriale" con la compartecipazione delle Province al gettito dell'IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito ("5. A decorrere dall'anno 2012
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all' articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito "; "1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all' articolo 31 , comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , è stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti .. alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5 ").
Va quindi esaminata nel merito la domanda subordinata di condanna dell'Agenzia delle Dogane.
Nel merito l'unica eccezione riguarda il mancato invio della richiesta di rimborso all'Agenzia Entrate.
Ora, la Corte di Cassazione ha più volte rilevate che l'onere della comunicazione è imposto solo allorchè
l'accise abbia contribuito alla formazion e del reddito del richiedente il rimborso, il che non accade quando il relativo costo viene traslato sul cliente finale. Così Cass. 31 ottobre 2019, n. 28063, nella quale è stato statuito: “La disposizione che rileva, L. n. 428 del 1990, art. 29, prevede … al comma 2, che “i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti”; si aggiunge poi al comma 4, che “la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”; Orbene, è di tutta evidenza come debba escludersi che l'addebito ai clienti dell' addizionale in oggetto, da parte della ricorrente che agisce come grossista immettendo in consumo, possa rilevare ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Tale addizionale , in effetti, costituisce mera partita di giro come somma di terzi “in transito”, la cui collocazione nelle scritture contabili della contribuente società non provoca – correttamente – alcuna rilevanza sulla determinazione dell'utile o della perdita civilistica, o sulle variazioni TUIR, ex art. 83, dalle quali discende la determinazione dell'utile o della perdita a fini tributari”.
Ancora più chiaramente l'ordinanza di Cass. 23 luglio 2019, n. 19811: “l'inciso contenuto nel quarto comma della previsione normativa in esame, secondo cui, ai fini del diritto al rimborso il contribuente deve, a pena di inammissibilità, fare la comunicazione dell'istanza anche all'Agenzia delle entrate, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito di impresa, deve essere letto e interpretato alla luce di quanto disposto dal comma secondo, che esclude il diritto al rimborso nel caso di traslazione dell'onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sìa avvenuta la suddetta traslazione può ragionarsi in termini di incisione del pagamento dell'accise versate sul reddito di impresa, con conseguente diritto al rimborso”.
Del resto, nel caso dell'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva.
E d'altro canto il riferimento del citato art. 63 D.Lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai "servizi " del "contenzioso " in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva. Il ricorso va accolto con condanna dell'Agenzia delle Dogane alla restituzione dell'importo richiesto
P.Q.M.
La Corte respinge la domanda proposta nei confronti della Provincia di Alessandria
Condanna Agenzia delle Dogane al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.691,22 oltre interessi di mora dalla domanda di rimborso al saldo
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite