Articolo 14 della Legge 30 luglio 1973, n. 484
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 settembre 1973
Art. 14. (Riliquidazione delle pensioni in godimento
alla data di entrata in vigore della legge).

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con decorrenza dalla data stessa, applicando l'aliquota, di cui al precedente articolo 1, relativa alla misura della pensione, sulla retribuzione pensionabile spettante all'iscritto alla data della domanda, al netto della maggiorazione liquidata a titolo di adeguamento periodico maturato ai sensi dell' articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
La ricostituzione delle pensioni, conseguente ai riconoscimenti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, e' effettuata con le stesse modalita' di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973