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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 897/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione,
avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili
del matrimonio”, promosso da:
pagina 1 di 4 , nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
in Via dell'Erica nr. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giommaria Uggias, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via G. Carducci nr. 5;
, nata ad [...] il 1° gennaio 1965 (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Porcu, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
in Olbia, Via Marche nr. 1;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, entrambi i ricorrenti hanno chiesto, all'intestato Tribunale, di modificare le condizioni stabilite in sede di divorzio, come segue:
pagina 2 di 4 “preso atto che i coniugi hanno provveduto concordemente alla definizione di tutti rapporti patrimoniali,
disporre la revoca dell'assegno divorzile già stabilito con sentenza n. 522/2016”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 aprile 2025, le parti hanno richiamato quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi rassegnate in via congiunta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore l'ha riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 3 aprile 2025.
****
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Le spese, come richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate tra le medesime.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. preso atto che i ricorrenti e hanno provveduto alla definizione Parte_1 Parte_2
di tutti i rapporti patrimoniali, che dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, e con rinuncia da parte di a qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile, dispone la Parte_2
revoca dell'assegno divorzile a favore di , già stabilito con sentenza n. 522/2016. Parte_2
2. Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 aprile 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
.
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 897/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione,
avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili
del matrimonio”, promosso da:
pagina 1 di 4 , nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
in Via dell'Erica nr. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giommaria Uggias, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via G. Carducci nr. 5;
, nata ad [...] il 1° gennaio 1965 (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Porcu, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
in Olbia, Via Marche nr. 1;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, entrambi i ricorrenti hanno chiesto, all'intestato Tribunale, di modificare le condizioni stabilite in sede di divorzio, come segue:
pagina 2 di 4 “preso atto che i coniugi hanno provveduto concordemente alla definizione di tutti rapporti patrimoniali,
disporre la revoca dell'assegno divorzile già stabilito con sentenza n. 522/2016”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 aprile 2025, le parti hanno richiamato quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi rassegnate in via congiunta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore l'ha riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 3 aprile 2025.
****
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Le spese, come richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate tra le medesime.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. preso atto che i ricorrenti e hanno provveduto alla definizione Parte_1 Parte_2
di tutti i rapporti patrimoniali, che dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, e con rinuncia da parte di a qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile, dispone la Parte_2
revoca dell'assegno divorzile a favore di , già stabilito con sentenza n. 522/2016. Parte_2
2. Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 aprile 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
.
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 4 di 4