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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4771 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MUSU GIULIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv PIANTANIDA SILVIO Controparte_1
INPS rapp e dif dall'Avv Amato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n°10020249010586656/000 con riferimento agli importi portati dagli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso deducendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli atti presupposti ed eccependo in ogni caso nel merito la prescrizione del crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli avvisi di addebito impugnati sottesi l'intimazione di pagamento risultano esser stati regolarmente notificati al ricorrente all'indirizzo PEC che risulta dall'allegata visura CCIAA Email_1 storica dell'impresa individuale ”, attiva dal 01.03.2010 al 09.02.2024 (cfr prod INPS) Parte_1
Considerando pertanto che l'avviso di addebito n. 40020190009615304000 veniva notificato in data
17/01/2020, quello n. 40020190010368402000 in data 16/01/2020, quello n. 40020210000169803000 in data 30/09/2021, quello n 40020210000471039000 in data 18/10/2021, quello n 40020220005964284000 in data 31/12/2022, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (del 27.9.24 cfr prod ) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione Controparte_1 del credito;
Con riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005920006000 lo stesso veniva notificato in data
08.11.2017 (cfr prod INPS) ed il termine di prescrizione veniva validamente interrotto dalla notifica, in data
04/10/2019, dell'intimazione n. 10020199015391718000, cui è seguita l'intimazione di pagamento opposta in questa sede (notificata in data 27.9.24);
Con riferimento all'avviso di addebito n. 40020180006995953000 (notificato in data 25.12.2018) all'avviso di addebito n. 40020180008490627000 (notificato in data 25/12/2018) all'avviso di addebito n.
40020180008491536000 (notificato in data 25/12/2018) i termini di prescrizione venivano invece interrotti in data 06/02/2020 dall'intimazione di pagamento n. 10020209004318229000 ed in data 27.9.24 dall'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
Il ricorso va pertanto integralmente respinto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4771 /2024
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS e da Controparte_1
che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori in favore di ciascuna di esse
[...]
24/04/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MUSU GIULIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv PIANTANIDA SILVIO Controparte_1
INPS rapp e dif dall'Avv Amato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n°10020249010586656/000 con riferimento agli importi portati dagli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso deducendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli atti presupposti ed eccependo in ogni caso nel merito la prescrizione del crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli avvisi di addebito impugnati sottesi l'intimazione di pagamento risultano esser stati regolarmente notificati al ricorrente all'indirizzo PEC che risulta dall'allegata visura CCIAA Email_1 storica dell'impresa individuale ”, attiva dal 01.03.2010 al 09.02.2024 (cfr prod INPS) Parte_1
Considerando pertanto che l'avviso di addebito n. 40020190009615304000 veniva notificato in data
17/01/2020, quello n. 40020190010368402000 in data 16/01/2020, quello n. 40020210000169803000 in data 30/09/2021, quello n 40020210000471039000 in data 18/10/2021, quello n 40020220005964284000 in data 31/12/2022, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (del 27.9.24 cfr prod ) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione Controparte_1 del credito;
Con riferimento all'avviso di addebito n. 40020170005920006000 lo stesso veniva notificato in data
08.11.2017 (cfr prod INPS) ed il termine di prescrizione veniva validamente interrotto dalla notifica, in data
04/10/2019, dell'intimazione n. 10020199015391718000, cui è seguita l'intimazione di pagamento opposta in questa sede (notificata in data 27.9.24);
Con riferimento all'avviso di addebito n. 40020180006995953000 (notificato in data 25.12.2018) all'avviso di addebito n. 40020180008490627000 (notificato in data 25/12/2018) all'avviso di addebito n.
40020180008491536000 (notificato in data 25/12/2018) i termini di prescrizione venivano invece interrotti in data 06/02/2020 dall'intimazione di pagamento n. 10020209004318229000 ed in data 27.9.24 dall'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
Il ricorso va pertanto integralmente respinto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4771 /2024
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS e da Controparte_1
che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori in favore di ciascuna di esse
[...]
24/04/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale