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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. OV PI Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di
CC ( giudice dr.ssa Trovò ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. SEMPRONI LUCA Pt_1 P.IVA_1
presso il cui studio elettivamente domiciliato in VIA A. C.F._1
BAIAMONTI, 10 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. FOTIA Controparte_1 C.F._2
RI e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO ) , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano via Pogdora n. 4
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 29.11.2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 77/2024 il Tribunale di CC , pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ accerta il diritto del Controparte_1 Pt_1 ricorrente a vedersi riconosciuta la qualifica di assistente di sala operativa dal
14.10.2019 e per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente Pt_1 delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al superiore inquadramento , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio , che liquida Pt_1 in euro 2000,00 per compensi professionali , oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali , iva e CPA come per legge , da distrarsi in favore del procuratore attoreo , dichiaratasi antistatario “.
Fino aveva proposto le seguenti conclusioni : “ accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello B Controparte_1
del CCNL di categoria con decorrenza 14.10.2019 o dalla diversa data che verrà accertata e/o sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente ….condannare , Pt_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , a riconoscere al sig. tutte le differenze retributive e contributive maturate dal 14.10.2019 ad oggi in ragione dell'accertamento di cui ai punti che precedono o dalla diversa data che verrà accertata e/o che sarà ritenuta di giustizia ….”. Il Tribunale ha osservato : “ La materia del contendere verte infatti sulle attività effettivamente svolte dal personale operante presso il COS di EL ed inquadrato quale addetto di sala operativa , pur mancando personale con inquadramento di assistente di sala operativa “.
Il Tribunale richiamando le declaratorie contrattuali e la descrizione delle mansioni operative previste ha affermato :
“ Nella presente causa non si è ritenuto di assumere testimoni in relazione alle attività svolte dal ricorrente , in quanto analoghe posizioni sono già state decise da questo giudice sulla base di presupposti fattuali del tutto identici ed in presenza di analoghe prese di posizione delle parti nei rispettivi atti. Si ritiene pertanto che la causa possa essere decisa sulla base delle risultanze istruttorie svolte nelle precedenti cause , da intendersi acquisite al presente giudizio tramite le sentenze allegate dalla parte ricorrente , che ne contengono espressa menzione , riportando ampi stralci delle testimonianze assunte . Può quindi essere richiamata , anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , la sentenza n. 53/2022 emessa per Controparte_2
nella causa n. 333/2020 ( allegata sub doc. 21 di parte ricorrente….) “
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda , osservando che “ come evidenziato dalla Corte di Appello di Trieste , nella sentenza prodotta dalla difesa attorea , dalla lettura delle declaratorie emerge che gli elementi di maggiore e più chiara distinzione tra i due profili oggetto di esame sono ravvisabili nella competenza ad effettuare l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile ( prevista solo dalla declaratoria B ) e nel destinatario dell'attività di supporto ( che per l'addetto di livello B1 è l'assistente , mentre per l'assistente di livello B è il responsabile della sala operativa ….In concreto , come si è visto nel passare in rassegna le risultanze dell'istruttoria orale , il ricorrente decideva in autonomia la messaggistica dei cartelli e si rapportava direttamente con il responsabile del sito
….”
Il Tribunale ha rilevato che “ presso il operano , oltre il responsabile , solo unità di livello B1 , il che implica necessariamente che dette unità non possono che offrire supporto al solo responsabile di sala operativa , ciò rientrando nelle mansioni attribuite dalla declaratoria contrattuale al profilo di assistente di sala operativa ….
“. Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza appellata , il rigetto Pt_1 delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta ed espletata dalla Corte l'istruttoria testimoniale richiesta , all'udienza del
23 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Con un articolato motivo di appello censura la sentenza per aver fondato la Pt_1 decisione sulle risultanze dell'escussione testimoniale di un differente giudizio vertente tra altro lavoratore e la società .
L'appellante, pur precisando di non ignorare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il giudice può dar rilievo a fini di prova alle risultanze istruttorie di altro procedimento, anche alle prove assunte in giudizi differenti , rileva il Tribunale “ erra nell'interpretazione delle risultanze testimoniali del procedimento a base della decisione che si impugna e tralascia negligentemente di disporre la prova testimoniale del lavoratore e non permette alla società ricorrente di escutere i propri testi , in tal modo frustrando i principi di oralità e del contraddittorio in favore di un malinteso principio di economicità “.
Ciò premesso , l'appellante ribadisce quanto già affermato in primo grado : e cioè che il centro operativo stradale è una struttura più semplice e meno articolata della sala operativa compartimentale ( SOC) ; la figura dell'assistente è prevista all'interno della SOC e non della
Nella fattispecie la negata istruttoria non ha consentito di valutare le concrete mansioni svolte dai lavoratori all'interno del COS di EL.
Esaminando comunque le dichiarazioni dei testi nel procedimento , CP_2
l'appellante , richiamando le dichiarazioni rese dai testi e del teste Tes_2 Tes_3 osserva che “ i messaggi che l'operatore doveva trasmettere …erano messaggi che non comportavano alcuna autonomia ma soltanto l'espletamento di una mansione esecutiva “ ; che “ la messaggistica che è delegata all'operatore cosi come la condotta che questi deve assumere in conseguenza di determinati eventi , appaiono codificate e standardizzate ….per ogni decisione che comporti una qualche forma di autonomia l'operatore è obbligato a rivolgersi all'assistente o al responsabile “ ; che
“ sia il teste che il teste hanno confermato come le mansioni espletate Tes_2 Tes_3 dal lavoratore “ “ fossero mansioni esecutive comportanti un grado di CP_2
autonomia molto basso .
L'appellante sottolinea inoltre come il teste fosse in realtà da ritenere Tes_4 inattendibili , atteso lo stesso tipo di contenzioso promosso per domande analoghe.
L'ANAS osserva inoltre che “ il lavoratore non ha dimostrato la sussistenza della prevalenza delle mansioni asseritamente riconducibili al superiore livello preteso;
che “ la sola circostanza dell'inserimento dei messaggi sui cartelli a contenuto variabile ove tale inserimento non comporti l'esercizio di una elevata autonomia ed ove tale attività sia svolta in maniera episodica frammentaria non può giustificare l'attribuzione del superiore livello “ .
L'appellante osserva inoltre che “ secondo la prospettazione di controparte tutti gli operatori di svolgerebbero mansioni di assistente di sala operativa Pt_2 sovrapponendosi l'un l'altro, rimanendo di fatto scoperte le mansioni di competenza dell'addetto B1 “ ; che essendo le mansioni superiori asseritamente svolte unitamente a tutti i colleghi operatori all'interno del di EL si deve concludere che “ la suddivisione dei compiti sia avvenuta necessariamente in maniera frammentaria e residuale , in quanto lo svolgimento esclusivo o quanto meno prevalente delle mansioni di assistente esclude che le stesse possano essere svolte contemporaneamente ed in maniera piena da parte di tutti i dipendenti al
COS “ .
Chiede ed insiste per l'ammissione delle prove , anche a prova contraria.
Tali censure, ad avviso del Collegio , non colgono nel segno .
Appare opportuno richiamare le declaratorie dei livelli di inquadramento rilevanti ai fini della decisione e gàa correttamente richiamate dal Tribunale .
Ha rilevato il Tribunale :
“ Il CCNL applicato prevede , per la posizione organizzativa ed economica B1 in cui il ricorrente è inquadrato “ attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, nonché l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite . E' possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo “.
Le mansioni dell'addetto sala operativa sono così descritte : “ L'addetto sala operativa a) svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori;
b) svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata , verso il personale della Società , o verso
l'esterno secondo le direttive e gli indirizzi aziendali;
c) effettua la raccolta delle informazioni e dei dati relativi al traffico / incidenti/interventi , agli impianti ed alle condizioni climatiche, prevedendo alla registrazione delle segnalazioni / informazioni ricevute anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione;
d ) fornisce all'Assistente di Sala Operativa i dati, anche aggregati , sul traffico / incidenti
/interventi avvenuti;
e ) supporta l'Assistente Sala Operativa nelle attività di pronto intervento , nell'ambito delle procedure predefinite , fornendo tutte le informazioni disponibili “
Per la reclamata posizione economica B invece la declaratoria del CCNL prevede : “ attività con responsabilità circoscritte ma dirette , che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto , sulla base di direttive di carattere generale . Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane .
In particolare , l'assistente di sala operativa : a) svolge le proprie mansioni in collaborazione con le professionalità superiori;
b) verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico , predisponendo , ove necessario, i relativi comunicati;
c ) distribuisce i flussi informativi in entrata verso il personale della società nonché verso l'esterno ; d) supporta i centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale di competenza attraverso l'infrastruttura tecnologica;
e ) garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attraverso le risorse interne e/o esterne , anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della
Sala Operativa;
f ) collabora con il Responsabile di Sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso e con gli organi istituzionali;
g ) assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile ; h ) supporta il
Responsabile Sala Operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere del nulla osta tecnico relativo al transito di trasporto eccezionali;
j ) predispone le statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità : k ) assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla Sala Operativa “ .
Ciò premesso nel motivo in esame allega e ribadisce che , Parte_1 CP_1
inquadrato come addetto di sala operativa, ha prestato servizio nel centro operativo stradale (COS) di EL e deduce che il COS costituisce una struttura organizzativa più semplice rispetto alla sala operativa compartimentale (SOC), in cui – a differenza che in quest'ultima – non è prevista la figura dell'assistente (B), essendo sufficiente la presenza di addetti di sala operativa (B1), coordinati e diretti dal responsabile.
Sul punto il Collegio condivide totalmente quanto già affermato da questa Corte territoriale con la sentenza n. 134/2023 Pres. Ravazzoni , Rel. est. Dossi ) inerente la analoga e sovrapponibile posizione ( pure richiamata dal Controparte_2
Tribunale ).
In particolare nella sentenza 134 /2023 la Corte ha giustamente rilevato che “
L'appellante, tuttavia, non indica alcun accordo collettivo, regolamento o documento organizzativo interno a fondamento dell'affermata distinzione tra sala operativa compartimentale (SOC) e centro operativo stradale (COS): mentre la sala operativa compartimentale è una struttura organizzativa prevista e disciplinata dal verbale di intesa sindacale del 17 luglio 2008 richiamato, nessuna fonte di disciplina del COS è stata indicata e prodotta in atti.
Risultano, pertanto, prive di riscontro le deduzioni di parte appellante in ordine alle più limitate e più semplici attività affidate al centro operativo stradale rispetto alla sala operativa compartimentale e, soprattutto, in ordine alla diversa struttura organizzativa dei primi, che non contemplerebbe la figura degli assistenti, ma solo degli addetti di sala operativa.
Si rivela, pertanto, infondata la censura avverso la sentenza di primo grado per non avere adeguatamente valorizzato le asserite differenze organizzative, funzionali e tecnologiche tra le due strutture, in tesi emergenti dalla documentazione in atti. “
Si tratta di conclusioni che hanno trovato conferma anche nella ordinanza della
Corte di Cassazione ( Cass. Sez. L. ord. 20366/2025 ) che scrutinando sul punto il motivo del ricorso proposta da avverso la sentenza 134/2023 citata ha così Pt_1 affermato : “ Orbene, la stessa ricorrente riconosce che “la più semplice struttura del COS a cui i lavoratori erano addetti non fosse stata oggetto di apposita disciplina contrattuale, anche per quanto riguarda gli aspetti mansionistici”. Osserva in aggiunta il Collegio che tali aspetti (ossia, la struttura più semplice del COS e i relativi aspetti mansionistici) neppure risultano disciplinati nel Modello Organizzativo degli Uffici
Periferici Compartimentali del 22 giugno 2005 (che è atto interno organizzativo, non di natura collettiva) o nel Verbale di Accordo del 14 novembre 2012 (che è invece atto di natura collettiva), cui pure si riferiscono le deduzioni di primo grado di Pt_1 pedissequamente richiamate in ricorso.
Rileva, ancora, il Collegio che le declaratorie generali per i livelli B1 e B di cui all'art.
74 del CCNL non fanno il benché minimo cenno a tali strutture organizzative (sia ai
SOC che ai COS) e che quelle più specifiche di addetto sala operativa B1 e di assistente di sala operativa B dell'accordo del 17.7.2008 si riferiscono solo ad una
“Sala Operativa”, e neppure menzionano la “Sala Operativa Compartimentale” (SOC in sigla, che pure non è esplicitamente citata in tali declaratorie).
Inoltre, da tutte tali declaratorie neanche si trae che il discrimen tra la figura di
“addetto alla sala operativa” e quella, più elevata, di “assistente alla sala operativa” si fondi sulla diversa complessità, maggiore o minore, delle strutture in cui sono impiegate l'una o l'altra figura. A fronte di questo quadro appare scorretta la conclusione che vorrebbe far trarre la ricorrente nel senso del rigetto della Pt_1 domanda di inquadramento superiore “
Va osservato che nella stessa ordinanza 20366/2025 la Corte di Cassazione ha pure affermato che “ Risulta, invece, ineccepibile la conferma da parte della Corte di merito di quanto già ritenuto dal primo giudice, e cioè che la sussunzione dell'attività svolta dal ricorrente nella figura di “assistente di sala operativa B” doveva essere operata esclusivamente in base alle declaratorie collettive, generali e specifiche “ .
Tenuto conto pertanto che la sussunzione dell'attività svolta da nella figura di “ CP_1
assistente di sala operativa B “ , debba essere operata esclusivamente in base alle declaratorie collettive , generali e specifiche già sopra richiamate , ritiene il Collegio che , anche all'esito della istruttoria orale richiesta dall'appellante , disposta ed espletata nel grado di appello per la posizione , , le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale debbano essere confermate . In particolare , il Tribunale , richiamando conformi pronunce della giurisprudenza di merito , ha osservato che “ dalla lettura delle declaratorie emerge che gli elementi di maggiore e più chiara distinzione tra i due profili oggetto di esame sono ravvisabili nella competenza ad effettuare l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile
( prevista solo dalla declaratoria B ) e nel destinatario dell'attività di supporto ( che per l'addetto di livello B1 è l'assistente , mentre per l'assistente di livello B è il responsabile della sala operativa … “ .
Il teste ,, collega del sig, che lavora a EL dal 1 Testimone_5 ottobre 2019 , ha confermato che l'aggiornamento dei pannelli viene ordinariamente svolta dal personale operante a EL ed inquadrato quale addetto di sala operativa
Il teste ha affermato che “ …Quando uno di noi operatori ha notizia di un determinato evento , ad esempio la polizia dice che bisogna chiudere la strada in senso di marcia, vado ad aggiornare il pannello messaggio variabile secondo
l'indicazione dell'evento comunicatomi. Questi messaggi sono trasmessi attraverso dei pittogrammi e poi c'è una parte scritta che al momento si elabora . Per esempio se c'è una corsia di marcia chiusa si usa il relativo pittogramma e si indica “ corsia di marcia chiusa “ e il motivo , si descrive insomma l'evento comunicato. Le vicessitudini della strada possono essere le più varie …Siamo noi operatori che parliamo direttamente con l'utente della strada che lancia un messaggio SOS “ .
Il teste ha anche precisato che solo “ nei casi più complessi ci si rivolge al responsabile…Io dal primo gennaio 2024 ho il livello economico B con mansioni di specialist di sala . Prima ero operatore di sala a livello B1 . Ciò è stato riconosciuto tramite accordo sindacali . Io svolgevo attività che svolgo tuttora già da marzo 2020
…Noi facevamo tutto quello che il responsabile di sala ci chiedeva di fare . Per quanto riguarda la sala il nostro referente era . Attualmente dal 1° gennaio Tes_3
2024 siamo tutti a livello B , nel senso che non esistono più un assistente e degli operatori , ma sono tutti specialist di sala “.
Il teste ( coordinatore della sala operativa con sede a EL Tes_6 Pt_1 dal 2011 e responsabile di tutti gli operatori del di EL ) , pur precisando che
“ l'operatore è chiamato , attraverso il messaggio sul pannello presente sul tratto interessato a veicolare semplicemente una informazione , necessariamente , senza possibilità di scelte differenti “ e che “ la maggior parte dei messaggi che vengono inseriti sui pannelli hanno un carattere predefinito “ ha chiarito che “ l'operatore solo nel caso di pluralità di eventi nell'ambito dello stesso percorso ( ad es. un sinistro, presenza di allagamenti e cantiere in corso ) è chiamato ad una scelta di priorità .
Solo in questo caso l'operatore deve passare attraverso il responsabile ….”
Alla luce delle dichiarazioni richiamate, non confutate da evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato (così come condivisibilmente reputato dal giudice di prime cure) che l'appellato svolga, tra le altre, le seguenti mansioni: “collabora con il Responsabile di Sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso e con gli organi istituzionali […] assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile.
Si tratta di mansioni proprie del profilo professionale di assistente di sala operativa
(B)
Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di appello in esame, tali compiti sono svolti da non in modo sporadico ed occasionale, bensì in Controparte_1 modo abituale e costante;
ed infatti gli eventi per i quali si rende necessario apportare variazioni ai pannelli a messaggio variabile o attivare il pronto intervento sono molto frequenti e del tutto ordinari nella circolazione stradale (incidenti, automezzi fermi in galleria etc.).
Oltre a rivestire maggior rilevanza qualitativa, le mansioni in parola rappresentano un dato ricorrente e normale dell'attività espletata dall'appellato, essendo svolte con frequenza e ripetitività, così da doversi ritenere prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
Le descritte mansioni integrano, perciò, pienamente la declaratoria generale della posizione professionale ed organizzativa B, che, come sopra evidenziato, comprende
“attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale”.
Il Collegio rileva infine che , così come ha riferito il teste , dal 1 gennaio Tes_5
2024 il livello B è stato riconosciuto a tutti gli operatori del centro di EL ( “ siamo tutti a livello B , nel senso che non esistono più un assistente e degli operatori , ma sono tutti specialist di sala “ ). .
In conclusione , l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di parte appellata , ex d.M. 55/2014 , così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di CC;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
si dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Il Presidente
OV PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. OV PI Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di
CC ( giudice dr.ssa Trovò ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. SEMPRONI LUCA Pt_1 P.IVA_1
presso il cui studio elettivamente domiciliato in VIA A. C.F._1
BAIAMONTI, 10 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. FOTIA Controparte_1 C.F._2
RI e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO ) , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano via Pogdora n. 4
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 29.11.2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 77/2024 il Tribunale di CC , pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ accerta il diritto del Controparte_1 Pt_1 ricorrente a vedersi riconosciuta la qualifica di assistente di sala operativa dal
14.10.2019 e per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente Pt_1 delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al superiore inquadramento , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio , che liquida Pt_1 in euro 2000,00 per compensi professionali , oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali , iva e CPA come per legge , da distrarsi in favore del procuratore attoreo , dichiaratasi antistatario “.
Fino aveva proposto le seguenti conclusioni : “ accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello B Controparte_1
del CCNL di categoria con decorrenza 14.10.2019 o dalla diversa data che verrà accertata e/o sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente ….condannare , Pt_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , a riconoscere al sig. tutte le differenze retributive e contributive maturate dal 14.10.2019 ad oggi in ragione dell'accertamento di cui ai punti che precedono o dalla diversa data che verrà accertata e/o che sarà ritenuta di giustizia ….”. Il Tribunale ha osservato : “ La materia del contendere verte infatti sulle attività effettivamente svolte dal personale operante presso il COS di EL ed inquadrato quale addetto di sala operativa , pur mancando personale con inquadramento di assistente di sala operativa “.
Il Tribunale richiamando le declaratorie contrattuali e la descrizione delle mansioni operative previste ha affermato :
“ Nella presente causa non si è ritenuto di assumere testimoni in relazione alle attività svolte dal ricorrente , in quanto analoghe posizioni sono già state decise da questo giudice sulla base di presupposti fattuali del tutto identici ed in presenza di analoghe prese di posizione delle parti nei rispettivi atti. Si ritiene pertanto che la causa possa essere decisa sulla base delle risultanze istruttorie svolte nelle precedenti cause , da intendersi acquisite al presente giudizio tramite le sentenze allegate dalla parte ricorrente , che ne contengono espressa menzione , riportando ampi stralci delle testimonianze assunte . Può quindi essere richiamata , anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , la sentenza n. 53/2022 emessa per Controparte_2
nella causa n. 333/2020 ( allegata sub doc. 21 di parte ricorrente….) “
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda , osservando che “ come evidenziato dalla Corte di Appello di Trieste , nella sentenza prodotta dalla difesa attorea , dalla lettura delle declaratorie emerge che gli elementi di maggiore e più chiara distinzione tra i due profili oggetto di esame sono ravvisabili nella competenza ad effettuare l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile ( prevista solo dalla declaratoria B ) e nel destinatario dell'attività di supporto ( che per l'addetto di livello B1 è l'assistente , mentre per l'assistente di livello B è il responsabile della sala operativa ….In concreto , come si è visto nel passare in rassegna le risultanze dell'istruttoria orale , il ricorrente decideva in autonomia la messaggistica dei cartelli e si rapportava direttamente con il responsabile del sito
….”
Il Tribunale ha rilevato che “ presso il operano , oltre il responsabile , solo unità di livello B1 , il che implica necessariamente che dette unità non possono che offrire supporto al solo responsabile di sala operativa , ciò rientrando nelle mansioni attribuite dalla declaratoria contrattuale al profilo di assistente di sala operativa ….
“. Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza appellata , il rigetto Pt_1 delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta ed espletata dalla Corte l'istruttoria testimoniale richiesta , all'udienza del
23 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Con un articolato motivo di appello censura la sentenza per aver fondato la Pt_1 decisione sulle risultanze dell'escussione testimoniale di un differente giudizio vertente tra altro lavoratore e la società .
L'appellante, pur precisando di non ignorare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il giudice può dar rilievo a fini di prova alle risultanze istruttorie di altro procedimento, anche alle prove assunte in giudizi differenti , rileva il Tribunale “ erra nell'interpretazione delle risultanze testimoniali del procedimento a base della decisione che si impugna e tralascia negligentemente di disporre la prova testimoniale del lavoratore e non permette alla società ricorrente di escutere i propri testi , in tal modo frustrando i principi di oralità e del contraddittorio in favore di un malinteso principio di economicità “.
Ciò premesso , l'appellante ribadisce quanto già affermato in primo grado : e cioè che il centro operativo stradale è una struttura più semplice e meno articolata della sala operativa compartimentale ( SOC) ; la figura dell'assistente è prevista all'interno della SOC e non della
Nella fattispecie la negata istruttoria non ha consentito di valutare le concrete mansioni svolte dai lavoratori all'interno del COS di EL.
Esaminando comunque le dichiarazioni dei testi nel procedimento , CP_2
l'appellante , richiamando le dichiarazioni rese dai testi e del teste Tes_2 Tes_3 osserva che “ i messaggi che l'operatore doveva trasmettere …erano messaggi che non comportavano alcuna autonomia ma soltanto l'espletamento di una mansione esecutiva “ ; che “ la messaggistica che è delegata all'operatore cosi come la condotta che questi deve assumere in conseguenza di determinati eventi , appaiono codificate e standardizzate ….per ogni decisione che comporti una qualche forma di autonomia l'operatore è obbligato a rivolgersi all'assistente o al responsabile “ ; che
“ sia il teste che il teste hanno confermato come le mansioni espletate Tes_2 Tes_3 dal lavoratore “ “ fossero mansioni esecutive comportanti un grado di CP_2
autonomia molto basso .
L'appellante sottolinea inoltre come il teste fosse in realtà da ritenere Tes_4 inattendibili , atteso lo stesso tipo di contenzioso promosso per domande analoghe.
L'ANAS osserva inoltre che “ il lavoratore non ha dimostrato la sussistenza della prevalenza delle mansioni asseritamente riconducibili al superiore livello preteso;
che “ la sola circostanza dell'inserimento dei messaggi sui cartelli a contenuto variabile ove tale inserimento non comporti l'esercizio di una elevata autonomia ed ove tale attività sia svolta in maniera episodica frammentaria non può giustificare l'attribuzione del superiore livello “ .
L'appellante osserva inoltre che “ secondo la prospettazione di controparte tutti gli operatori di svolgerebbero mansioni di assistente di sala operativa Pt_2 sovrapponendosi l'un l'altro, rimanendo di fatto scoperte le mansioni di competenza dell'addetto B1 “ ; che essendo le mansioni superiori asseritamente svolte unitamente a tutti i colleghi operatori all'interno del di EL si deve concludere che “ la suddivisione dei compiti sia avvenuta necessariamente in maniera frammentaria e residuale , in quanto lo svolgimento esclusivo o quanto meno prevalente delle mansioni di assistente esclude che le stesse possano essere svolte contemporaneamente ed in maniera piena da parte di tutti i dipendenti al
COS “ .
Chiede ed insiste per l'ammissione delle prove , anche a prova contraria.
Tali censure, ad avviso del Collegio , non colgono nel segno .
Appare opportuno richiamare le declaratorie dei livelli di inquadramento rilevanti ai fini della decisione e gàa correttamente richiamate dal Tribunale .
Ha rilevato il Tribunale :
“ Il CCNL applicato prevede , per la posizione organizzativa ed economica B1 in cui il ricorrente è inquadrato “ attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, nonché l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite . E' possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo “.
Le mansioni dell'addetto sala operativa sono così descritte : “ L'addetto sala operativa a) svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori;
b) svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata , verso il personale della Società , o verso
l'esterno secondo le direttive e gli indirizzi aziendali;
c) effettua la raccolta delle informazioni e dei dati relativi al traffico / incidenti/interventi , agli impianti ed alle condizioni climatiche, prevedendo alla registrazione delle segnalazioni / informazioni ricevute anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione;
d ) fornisce all'Assistente di Sala Operativa i dati, anche aggregati , sul traffico / incidenti
/interventi avvenuti;
e ) supporta l'Assistente Sala Operativa nelle attività di pronto intervento , nell'ambito delle procedure predefinite , fornendo tutte le informazioni disponibili “
Per la reclamata posizione economica B invece la declaratoria del CCNL prevede : “ attività con responsabilità circoscritte ma dirette , che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto , sulla base di direttive di carattere generale . Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane .
In particolare , l'assistente di sala operativa : a) svolge le proprie mansioni in collaborazione con le professionalità superiori;
b) verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico , predisponendo , ove necessario, i relativi comunicati;
c ) distribuisce i flussi informativi in entrata verso il personale della società nonché verso l'esterno ; d) supporta i centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale di competenza attraverso l'infrastruttura tecnologica;
e ) garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attraverso le risorse interne e/o esterne , anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della
Sala Operativa;
f ) collabora con il Responsabile di Sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso e con gli organi istituzionali;
g ) assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile ; h ) supporta il
Responsabile Sala Operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere del nulla osta tecnico relativo al transito di trasporto eccezionali;
j ) predispone le statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità : k ) assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla Sala Operativa “ .
Ciò premesso nel motivo in esame allega e ribadisce che , Parte_1 CP_1
inquadrato come addetto di sala operativa, ha prestato servizio nel centro operativo stradale (COS) di EL e deduce che il COS costituisce una struttura organizzativa più semplice rispetto alla sala operativa compartimentale (SOC), in cui – a differenza che in quest'ultima – non è prevista la figura dell'assistente (B), essendo sufficiente la presenza di addetti di sala operativa (B1), coordinati e diretti dal responsabile.
Sul punto il Collegio condivide totalmente quanto già affermato da questa Corte territoriale con la sentenza n. 134/2023 Pres. Ravazzoni , Rel. est. Dossi ) inerente la analoga e sovrapponibile posizione ( pure richiamata dal Controparte_2
Tribunale ).
In particolare nella sentenza 134 /2023 la Corte ha giustamente rilevato che “
L'appellante, tuttavia, non indica alcun accordo collettivo, regolamento o documento organizzativo interno a fondamento dell'affermata distinzione tra sala operativa compartimentale (SOC) e centro operativo stradale (COS): mentre la sala operativa compartimentale è una struttura organizzativa prevista e disciplinata dal verbale di intesa sindacale del 17 luglio 2008 richiamato, nessuna fonte di disciplina del COS è stata indicata e prodotta in atti.
Risultano, pertanto, prive di riscontro le deduzioni di parte appellante in ordine alle più limitate e più semplici attività affidate al centro operativo stradale rispetto alla sala operativa compartimentale e, soprattutto, in ordine alla diversa struttura organizzativa dei primi, che non contemplerebbe la figura degli assistenti, ma solo degli addetti di sala operativa.
Si rivela, pertanto, infondata la censura avverso la sentenza di primo grado per non avere adeguatamente valorizzato le asserite differenze organizzative, funzionali e tecnologiche tra le due strutture, in tesi emergenti dalla documentazione in atti. “
Si tratta di conclusioni che hanno trovato conferma anche nella ordinanza della
Corte di Cassazione ( Cass. Sez. L. ord. 20366/2025 ) che scrutinando sul punto il motivo del ricorso proposta da avverso la sentenza 134/2023 citata ha così Pt_1 affermato : “ Orbene, la stessa ricorrente riconosce che “la più semplice struttura del COS a cui i lavoratori erano addetti non fosse stata oggetto di apposita disciplina contrattuale, anche per quanto riguarda gli aspetti mansionistici”. Osserva in aggiunta il Collegio che tali aspetti (ossia, la struttura più semplice del COS e i relativi aspetti mansionistici) neppure risultano disciplinati nel Modello Organizzativo degli Uffici
Periferici Compartimentali del 22 giugno 2005 (che è atto interno organizzativo, non di natura collettiva) o nel Verbale di Accordo del 14 novembre 2012 (che è invece atto di natura collettiva), cui pure si riferiscono le deduzioni di primo grado di Pt_1 pedissequamente richiamate in ricorso.
Rileva, ancora, il Collegio che le declaratorie generali per i livelli B1 e B di cui all'art.
74 del CCNL non fanno il benché minimo cenno a tali strutture organizzative (sia ai
SOC che ai COS) e che quelle più specifiche di addetto sala operativa B1 e di assistente di sala operativa B dell'accordo del 17.7.2008 si riferiscono solo ad una
“Sala Operativa”, e neppure menzionano la “Sala Operativa Compartimentale” (SOC in sigla, che pure non è esplicitamente citata in tali declaratorie).
Inoltre, da tutte tali declaratorie neanche si trae che il discrimen tra la figura di
“addetto alla sala operativa” e quella, più elevata, di “assistente alla sala operativa” si fondi sulla diversa complessità, maggiore o minore, delle strutture in cui sono impiegate l'una o l'altra figura. A fronte di questo quadro appare scorretta la conclusione che vorrebbe far trarre la ricorrente nel senso del rigetto della Pt_1 domanda di inquadramento superiore “
Va osservato che nella stessa ordinanza 20366/2025 la Corte di Cassazione ha pure affermato che “ Risulta, invece, ineccepibile la conferma da parte della Corte di merito di quanto già ritenuto dal primo giudice, e cioè che la sussunzione dell'attività svolta dal ricorrente nella figura di “assistente di sala operativa B” doveva essere operata esclusivamente in base alle declaratorie collettive, generali e specifiche “ .
Tenuto conto pertanto che la sussunzione dell'attività svolta da nella figura di “ CP_1
assistente di sala operativa B “ , debba essere operata esclusivamente in base alle declaratorie collettive , generali e specifiche già sopra richiamate , ritiene il Collegio che , anche all'esito della istruttoria orale richiesta dall'appellante , disposta ed espletata nel grado di appello per la posizione , , le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale debbano essere confermate . In particolare , il Tribunale , richiamando conformi pronunce della giurisprudenza di merito , ha osservato che “ dalla lettura delle declaratorie emerge che gli elementi di maggiore e più chiara distinzione tra i due profili oggetto di esame sono ravvisabili nella competenza ad effettuare l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile
( prevista solo dalla declaratoria B ) e nel destinatario dell'attività di supporto ( che per l'addetto di livello B1 è l'assistente , mentre per l'assistente di livello B è il responsabile della sala operativa … “ .
Il teste ,, collega del sig, che lavora a EL dal 1 Testimone_5 ottobre 2019 , ha confermato che l'aggiornamento dei pannelli viene ordinariamente svolta dal personale operante a EL ed inquadrato quale addetto di sala operativa
Il teste ha affermato che “ …Quando uno di noi operatori ha notizia di un determinato evento , ad esempio la polizia dice che bisogna chiudere la strada in senso di marcia, vado ad aggiornare il pannello messaggio variabile secondo
l'indicazione dell'evento comunicatomi. Questi messaggi sono trasmessi attraverso dei pittogrammi e poi c'è una parte scritta che al momento si elabora . Per esempio se c'è una corsia di marcia chiusa si usa il relativo pittogramma e si indica “ corsia di marcia chiusa “ e il motivo , si descrive insomma l'evento comunicato. Le vicessitudini della strada possono essere le più varie …Siamo noi operatori che parliamo direttamente con l'utente della strada che lancia un messaggio SOS “ .
Il teste ha anche precisato che solo “ nei casi più complessi ci si rivolge al responsabile…Io dal primo gennaio 2024 ho il livello economico B con mansioni di specialist di sala . Prima ero operatore di sala a livello B1 . Ciò è stato riconosciuto tramite accordo sindacali . Io svolgevo attività che svolgo tuttora già da marzo 2020
…Noi facevamo tutto quello che il responsabile di sala ci chiedeva di fare . Per quanto riguarda la sala il nostro referente era . Attualmente dal 1° gennaio Tes_3
2024 siamo tutti a livello B , nel senso che non esistono più un assistente e degli operatori , ma sono tutti specialist di sala “.
Il teste ( coordinatore della sala operativa con sede a EL Tes_6 Pt_1 dal 2011 e responsabile di tutti gli operatori del di EL ) , pur precisando che
“ l'operatore è chiamato , attraverso il messaggio sul pannello presente sul tratto interessato a veicolare semplicemente una informazione , necessariamente , senza possibilità di scelte differenti “ e che “ la maggior parte dei messaggi che vengono inseriti sui pannelli hanno un carattere predefinito “ ha chiarito che “ l'operatore solo nel caso di pluralità di eventi nell'ambito dello stesso percorso ( ad es. un sinistro, presenza di allagamenti e cantiere in corso ) è chiamato ad una scelta di priorità .
Solo in questo caso l'operatore deve passare attraverso il responsabile ….”
Alla luce delle dichiarazioni richiamate, non confutate da evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato (così come condivisibilmente reputato dal giudice di prime cure) che l'appellato svolga, tra le altre, le seguenti mansioni: “collabora con il Responsabile di Sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso e con gli organi istituzionali […] assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile.
Si tratta di mansioni proprie del profilo professionale di assistente di sala operativa
(B)
Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di appello in esame, tali compiti sono svolti da non in modo sporadico ed occasionale, bensì in Controparte_1 modo abituale e costante;
ed infatti gli eventi per i quali si rende necessario apportare variazioni ai pannelli a messaggio variabile o attivare il pronto intervento sono molto frequenti e del tutto ordinari nella circolazione stradale (incidenti, automezzi fermi in galleria etc.).
Oltre a rivestire maggior rilevanza qualitativa, le mansioni in parola rappresentano un dato ricorrente e normale dell'attività espletata dall'appellato, essendo svolte con frequenza e ripetitività, così da doversi ritenere prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
Le descritte mansioni integrano, perciò, pienamente la declaratoria generale della posizione professionale ed organizzativa B, che, come sopra evidenziato, comprende
“attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale”.
Il Collegio rileva infine che , così come ha riferito il teste , dal 1 gennaio Tes_5
2024 il livello B è stato riconosciuto a tutti gli operatori del centro di EL ( “ siamo tutti a livello B , nel senso che non esistono più un assistente e degli operatori , ma sono tutti specialist di sala “ ). .
In conclusione , l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di parte appellata , ex d.M. 55/2014 , così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari .
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di CC;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
si dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Il Presidente
OV PI