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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 8622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8622 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 33307 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
coniugata , rappr.ta e difesa dall' Avv. Parte_1 Per_1
GI MA – ricorrente E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Carmelo Autolitano – Controparte_1 convenuta
Oggetto: retribuzioni
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il rapporto di lavoro dedotto in causa è stato a tempo pieno;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 3.525,08, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei tre quarti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 1.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 6/3/2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva qui in giudizio Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa, presso il relativo studio commercialistico, dal 7/3/2019 al 30/4/2020, svolgendo mansioni di contabile, meglio descritte in ricorso;
inquadrata al 5° livello secondo il CCNL Studi Professionali, osservando l'orario di lavoro dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18; per un salario mensile di €. 1.250,00; di non aver ricevuto il trattamento economico dovuto, come da conteggio;
chiedeva, dichiarati natura e durata del rapporto e contenuto economico dello stesso, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 4.990,70, oltre accessori e spese. non si costituiva in giudizio per l'udienza del 27 gennaio Controparte_1
2025, sicchè, apparsa la notifica regolare, ne era dichiarata la contumacia. La i costituiva in giudizio per la successiva udienza del 24/3/2025 CP_1 chiedendo pregiudizialmente di essere rimessa in termini perché sebbene essa, ~ 2 ~
peraltro obbligatoriamente siccome commercialista professionista, fosse titolare di un indirizzo Pec risultante da pubblico elenco, il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza le erano stati notificati a mezzo posta ordinaria tramite dichiarazione resa dal procuratore della ricorrente all'U.G. ex art. 137, co.7, c.p.c. che la notifica a mezzo Pec era stata impedita per impossibilità o per causa non imputabile al destinatario;
dichiarazione della quale deduceva la falsità, essendo la sua Pec nel periodo sempre stata perfettamente funzionante. Chiedeva inoltre disporsi accertamenti sull'identità della ricorrente, posto che questa non risultava residente a [...]come scritto nella procura alle liti (e dichiarato in ricorso) e viveva in realtà in MAa dal 2020, da quando aveva abbandonato il posto di lavoro dimettendosi senza preavviso. Nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché (in sintesi): in realtà la ricorrente aveva sempre lavorato a tempo parziale per tre ore giornaliere, e retribuita in misura corrispondente;
i vantati crediti per 13^ e 14^ mensilità erano stati onorati ed erano peraltro prescritti ex art. 2956 c.c.; del pari pagato era stato il TFR mediante bonifico di €. 600,00 del 13/10/20; e bonifico di €. 1.000,00 il 11/5/22; essa aveva altresì pagato €. 544,00 per altre competenze di fine rapporto, al netto dell'indennità di mancato preavviso trattenuta per essersi la ricorrente dimessa senza preavviso il 1/7/2020; ed altri €. 476,00 in contanti;
non v'era prova e nemmeno allegazione di mancata fruizione di ferie e permessi maturati;
il conteggio era comunque in buona parte erroneo;
in subordine eccepiva in compensazione l'indennità di mancato preavviso per €. 517,30; nonché controcredito di €. 320,00 per un corso di formazione sulla contabilità. Con ordinanza resa il 29/4/2025 il giudice respingeva l'istanza di rimessione in termini. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Senza fondamento, ad avviso del giudicante, la convenuta in conclusionale insiste per la rimessione in termini.
3. Come già osservato nell'ordinanza resa il 29/4/2025, l'art. 294 c.p.c. consente la rimessione in termini del dichiarato contumace non già in mera ragione del fatto che la notifica fosse nulla, ma alla condizione, da provare, che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo, come confermato dal relativo comma 2. Tale principio è stato confermato da Cass. SU n.2258/22, sebbene in rapporto alla regola analoga posta dall'art. 327, co.2, c.p.c., sulla base di argomenti estensibili al processo di primo grado, quale quello che il sacrificio imposto al principio di ragionevole durata non è giustificato dall'erronea dichiarazione di contumacia, se non in quanto la nullità della notifica abbia effettivamente impedito la costituzione tempestiva;
non avendo giustificazione giuridica la scelta del destinatario che debba comunque presumersi aver ricevuto l'atto di speculare sul vizio ritardando il processo. Nella specie tali condizioni non ricorrono “ex tabulas” essendo documentato ed incontroverso ~ 3 ~
che l'atto venne consegnato presso lo studio della convenuta a mani del marito di questa, dettosi capace e convivente, che si impegnò a consegnarlo alla destinataria. Tali evidenze fondano chiaramente una presunzione di conoscenza che la convenuta avrebbe avuto agio a superare allegando e dimostrando la mancata consegna dell'atto dal marito alla moglie.
4. Né si vede in base a che tale assetto dovrebbe ritenersi superato sulla base di un assunto di falso doloso in attestazione, tanto più che questo è indimostrato, posto che l' Avv. MA risulta aver utilizzato per la notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale giudiziario la formula di attestazione, richiesta dall' ultimo comma dell'art. 137 c.p.c., che la modalità di notifica a mezzo Pec “non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario” che è formula che, nella sua ambiguità, ha certo un significato ben più ampio ed oggettivamente diverso dall'attestare che il destinatario non ha una Pec risultante da pubblici elenchi (che peraltro sarebbe una impossibilità per causa imputabile al destinatario per un commercialista che non avesse una Pec in violazione di legge). L'Avv. MA ha chiarito in udienza di non aver trovato la Pec della convenuta, che è ad avviso del giudicante un caso non rientrante nella fattispecie esonerativa della priorità dell'uso della Pec (che implicitamente ma inequivocamente ha riguardo ad impedimenti oggettivi) e non legittima la violazione;
ed integra nullità della notifica per violazione dell'art. 160 c.p.c. perché l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario;
ma non integra, quantomeno in modo evidente, comportamento doloso, dovendosi presumere, in mancanza di prova specifica, solo un difetto di diligenza, anche presumibilmente grave, nella ricerca dell'indirizzo.
5. Eccepita dalla difesa attorea la decadenza di quella convenuta dalla prova costituenda e documentale, detta decadenza va confermata, dal che segue l'impossibilità di utilizzare e valutare in giudizio le prove di pagamento tardivamente introdotte in causa.
6. Ugualmente inammissibile per tardività ex artt. 416 c.p.c. è l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata ai sensi dell'art. 2956 c.c., trattandosi di eccezione in senso stretto che come tale andava sollevata con costituzione tempestiva. Eccezione che peraltro sarebbe stata comunque inammissibile, in quanto accompagnata da contestazioni inerenti l'esistenza e la misura dei diritti rivendicati (contestazione di maturazione di indennità sostitutiva di ferie e permessi;
contestazione del tempo pieno posto a fondamento della domanda), essendo diritto consolidato e qui condiviso che tali contestazioni sono incompatibili con la presunzione di pagamento di quanto preteso dall'attore nella quale si sostanzia la prescrizione presuntiva (Cass. 2977/2016, 26986/2013, 12771/2012).
7. Del pari inammissibile per tardività è l'eccezione di compensazione, anch'essa non rilevabile d'ufficio, e peraltro fondata su fatti costitutivo di diritto (le dimissioni senza preavviso e, si assume, versamento di quota di corso a favore della lavoratrice) non tempestivamente allegati né dimostrati. ~ 4 ~
8. Incomprensibile nelle finalità appare la richiesta, pure reiterata in conclusionale, della di “promuovere accertamento in merito CP_1 all'identificazione della parte ricorrente”.
9. L'identità di parte ricorrente risulta invero perfettamente definita, quantomeno in mancanza di indicazione di potenziali omonimie, nel ricorso, dall'indicazione del cognome ( ), del cognome del conioge ( ), Per_2 Per_1 del nome ( ), dal luogo e dalla data di nascita (Romania il 10 Parte_1 novembre 1986), dal codice fiscale ( ); che peraltro C.F._1 corrispondono ai dati anagrafici comparenti nelle buste paga relative al rapporto di lavoro con una persona che evidentemente la convenuta conosce bene, visto che assume di sapere pure che vivrebbe oggi in MAa.
10. Il fatto che la ricorrente non risiederebbe a Roma come allegato in ricorso, né a Ladispoli come affermato nell'autocertificazione reddituale, ma in MAa, non ha nulla che vedere con l'identità della parte, essendo la residenza dato variabile ed irrilevante ai fini identificativi della persona. Il fatto che nel documento di identità la ricorrente risulti denominata per cognome è Per_1 irrilevante essendo indicato in ricorso che ciò discende da conseguito rapporto di coniugio, sicchè concorre nel precisare l'identità della parte;
fatto peraltro nemmeno contestato, visto che in memoria difensiva la ricorrente è denominata con entrambi i cognomi. Il fatto che nell'autocertificazione reddituale il codice fiscale sia indicato (a penna) come è chiaramente CodiceFiscale_2 frutto di errore materiale, visto che le prime tre lettere designano il cognome;
mentre il dato è coerente col nome, la data di nascita, C.F._1 ed il luogo di nascita (Romania).
11. E' peraltro il caso di ricordare che nel qui condiviso diritto vivente l'impossibilità di identificare chi agisce in giudizio, lungi dal giustificare indagini ed accertamenti al riguardo, rende nullo il ricorso;
peraltro solo se tale impossibilità è assoluta anche in base alla documentazione prodotta (Cass. 3100/84, 23816/2007, 14879/2008). Le segnalate discrasie vere e presunte non impediscono punto tale identificazione, ed assumono piuttosto la consistenza dell'eccezione per cui chi ha agìto in giudizio conferendo la procura alle liti potrebbe non essere la parte del rapporto di lavoro titolare dei diritti rivendicati, ma qualcun altro, cosa rispetto alla quale le discrasie rilevate non portano alcun elemento nemmeno indiziario né barlume di plausibilità, e che sarebbe spettato alla convenuta eccepire specificamente (tanto più che nel documento c'è una foto) e dimostrare;
risolvendosi in difetto la richiesta di verifica identitaria in una richiesta di chiarimento di dati anagrafici estranea ai fini del processo. 12. Nel merito della pretesa attorea, è documentato dalle prodotte buste paga ed incontroverso che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7/3/2019 quantomeno fino all'aprile 2020; che è il periodo al quale si riferiscono i diritti rivendicati in causa. Il rapporto è pacificamente cessato, posto che anche questa circostanza è pacifica, salvo che la convenuta assume sia proseguito fino al 1/7/2020, circostanza irrilevante, essendo nel diritto dell'attore limitare la propria pretesa anche in punto di allegazione temporale. ~ 5 ~
13. Dalle prodotte busta paga risulta che la ricorrente era a tempo parziale al 37,5% ed inquadrata al 5° livello secondo il CCNL Studi professionali, applicato al rapporto di lavoro;
che è il livello rivendicato nel conteggio, che peraltro si fonda su un minimo salariale di tempo pieno di €. 1.315,12 inferiore a quello indicato nelle buste paga prodotte, facenti prova contro il datore (€. 1.347,12). Ciò non è contestato, né risulta esserlo mai stato.
14. Ne consegue che in punto di accertamento la ricorrente ha interesse solo a sentir accertare che, contro le evidenze documentali consistenti nelle buste paga, il rapporto di lavoro per cui è causa fu a tempo pieno;
che è ciò su cui, a parte il TFR dato per non pagato, si basa la sua pretesa (l'aver ricevuto le mensilità aggiuntive secondo il tempo parziale simulato, invece che secondo il tempo pieno reale per il quale era invece regolarmente e comunque in modo soddisfaciente retribuita).
15. Il capo appare fondato.
16. Dalle buste paga prodotte risulta che il rapporto fosse considerato dal datore a tempo parziale a 15 ore settimanali. Ma a prescindere dalla considerazione che il tempo parziale richiede “ad probationem” la pattuizione per iscritto, in difetto di che si presume a tempo pieno (Cass. 2033/2000, 5518/2004, 1375/2018, 17419/2024), la ha confessato all'udienza del 24/3/2025 che la CP_1 ricorrente lavorava dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18, e quindi a tempo pieno. 17. Fondatamente pertanto la ricorrente rivendica: a) differenza sulla 14^ 2019: 438,37 – 164,39 = €. 273,98. Le contestazioni sul
“quantum” appaiono infondate perché: i) il maturato 438,37 (4/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12); ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie per le quali il CCNL prevede integrazioni datoriali al trattamento di malattia, risultanti anche dalle buste paga;
b) differenza sulla 13^ 2019: 1095,93-410,98 = €. 684,95. Le contestazioni appaiono infondate perché: i) il maturato 1095,93 (10/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12; ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie per le quali il CCNL prevede integrazioni al trattamento di malattia;
c) differenza sulla 13^ 2020 438,37-164,39 = €. 273,98. Le contestazioni appaiono infondate perché: i) il maturato 438,37 (4/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12); ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque ~ 6 ~
corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie;
d) differenze sulla 14^ 2020: 1095,93-410,98 = €. 684,95. Le contestazioni appaiono infondate perché: i) il maturato 1095,93 (10/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12); ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie per le quali il CCNL precede integrazioni al trattamento di malattia;
e) la contestazione sul calcolo del TFR è del tutto inammissibilmente generica laddove si adduce “errata base di calcolo” ed “errato computo della rivalutazione”. Si palesa poi strumentale e dilatoria laddove a fronte di un conto di €. 1.608,22 si assume e si chiede di provare per documenti di aver pagato €. 1.600,00; che tra l'altro è somma che la ricorrente non avrebbe potuto maturare lavorando a 15 ore settimanali.
18. Fondatamente invece si eccepisce la mancata prova (ed allegazione) riguardo alle voci “ferie” e “permessi”. Nel conteggio attoreo si danno per pagate tutte le retribuzioni mensili vantate in misura fissa secondo il tempo pieno (anche se un po' di meno, ma senza doglianza al riguardo), sicchè le voci devono intendersi riferite all'indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, essendo le retribuzione feriale e la retribuzione dei permessi retribuiti compresa nel mensile (malgrado il minor tempo effettivamente lavorato). In tali casi fatto costitutivo del diritto all'indennità sostitutiva è la mancata (integrale) fruizione di ferie e permessi, che come tale va provata (e prima ancora allegata), trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2967, co.1, c.c., come da ultimo ribadito da Cass. 15258/2024 (ma già in tal senso Cass. 22751/2004, 26985/2009, 8521/2015). Tali prove e allegazioni mancano del tutto. E' appena il caso di aggiungere che tale principio non può punto essere rimesso in discussione, come pare alcuni facciano, alla luce della giurisprudenza della CGUE secondo la quale spetta al datore di lavoro provare, per essere mandato esente dal pagamento dell'indennità sostitutiva, di aver con ogni diligenza sollecitato il lavoratore a fruire del maturato prima della cessazione del rapporto, perché la questione della possibilità di esenzione dall'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non ha niente a che fare con la questione della prova della mancata fruizione del maturato, e ne costituisce un “posteruius” logico- giuridico.
19. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 3.525,08, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.
20. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza prevalente della convenuta, e sono distratte per ~ 7 ~
dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 24 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 33307 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
coniugata , rappr.ta e difesa dall' Avv. Parte_1 Per_1
GI MA – ricorrente E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Carmelo Autolitano – Controparte_1 convenuta
Oggetto: retribuzioni
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il rapporto di lavoro dedotto in causa è stato a tempo pieno;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 3.525,08, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei tre quarti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 1.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 6/3/2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva qui in giudizio Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa, presso il relativo studio commercialistico, dal 7/3/2019 al 30/4/2020, svolgendo mansioni di contabile, meglio descritte in ricorso;
inquadrata al 5° livello secondo il CCNL Studi Professionali, osservando l'orario di lavoro dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18; per un salario mensile di €. 1.250,00; di non aver ricevuto il trattamento economico dovuto, come da conteggio;
chiedeva, dichiarati natura e durata del rapporto e contenuto economico dello stesso, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 4.990,70, oltre accessori e spese. non si costituiva in giudizio per l'udienza del 27 gennaio Controparte_1
2025, sicchè, apparsa la notifica regolare, ne era dichiarata la contumacia. La i costituiva in giudizio per la successiva udienza del 24/3/2025 CP_1 chiedendo pregiudizialmente di essere rimessa in termini perché sebbene essa, ~ 2 ~
peraltro obbligatoriamente siccome commercialista professionista, fosse titolare di un indirizzo Pec risultante da pubblico elenco, il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza le erano stati notificati a mezzo posta ordinaria tramite dichiarazione resa dal procuratore della ricorrente all'U.G. ex art. 137, co.7, c.p.c. che la notifica a mezzo Pec era stata impedita per impossibilità o per causa non imputabile al destinatario;
dichiarazione della quale deduceva la falsità, essendo la sua Pec nel periodo sempre stata perfettamente funzionante. Chiedeva inoltre disporsi accertamenti sull'identità della ricorrente, posto che questa non risultava residente a [...]come scritto nella procura alle liti (e dichiarato in ricorso) e viveva in realtà in MAa dal 2020, da quando aveva abbandonato il posto di lavoro dimettendosi senza preavviso. Nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché (in sintesi): in realtà la ricorrente aveva sempre lavorato a tempo parziale per tre ore giornaliere, e retribuita in misura corrispondente;
i vantati crediti per 13^ e 14^ mensilità erano stati onorati ed erano peraltro prescritti ex art. 2956 c.c.; del pari pagato era stato il TFR mediante bonifico di €. 600,00 del 13/10/20; e bonifico di €. 1.000,00 il 11/5/22; essa aveva altresì pagato €. 544,00 per altre competenze di fine rapporto, al netto dell'indennità di mancato preavviso trattenuta per essersi la ricorrente dimessa senza preavviso il 1/7/2020; ed altri €. 476,00 in contanti;
non v'era prova e nemmeno allegazione di mancata fruizione di ferie e permessi maturati;
il conteggio era comunque in buona parte erroneo;
in subordine eccepiva in compensazione l'indennità di mancato preavviso per €. 517,30; nonché controcredito di €. 320,00 per un corso di formazione sulla contabilità. Con ordinanza resa il 29/4/2025 il giudice respingeva l'istanza di rimessione in termini. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Senza fondamento, ad avviso del giudicante, la convenuta in conclusionale insiste per la rimessione in termini.
3. Come già osservato nell'ordinanza resa il 29/4/2025, l'art. 294 c.p.c. consente la rimessione in termini del dichiarato contumace non già in mera ragione del fatto che la notifica fosse nulla, ma alla condizione, da provare, che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo, come confermato dal relativo comma 2. Tale principio è stato confermato da Cass. SU n.2258/22, sebbene in rapporto alla regola analoga posta dall'art. 327, co.2, c.p.c., sulla base di argomenti estensibili al processo di primo grado, quale quello che il sacrificio imposto al principio di ragionevole durata non è giustificato dall'erronea dichiarazione di contumacia, se non in quanto la nullità della notifica abbia effettivamente impedito la costituzione tempestiva;
non avendo giustificazione giuridica la scelta del destinatario che debba comunque presumersi aver ricevuto l'atto di speculare sul vizio ritardando il processo. Nella specie tali condizioni non ricorrono “ex tabulas” essendo documentato ed incontroverso ~ 3 ~
che l'atto venne consegnato presso lo studio della convenuta a mani del marito di questa, dettosi capace e convivente, che si impegnò a consegnarlo alla destinataria. Tali evidenze fondano chiaramente una presunzione di conoscenza che la convenuta avrebbe avuto agio a superare allegando e dimostrando la mancata consegna dell'atto dal marito alla moglie.
4. Né si vede in base a che tale assetto dovrebbe ritenersi superato sulla base di un assunto di falso doloso in attestazione, tanto più che questo è indimostrato, posto che l' Avv. MA risulta aver utilizzato per la notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale giudiziario la formula di attestazione, richiesta dall' ultimo comma dell'art. 137 c.p.c., che la modalità di notifica a mezzo Pec “non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario” che è formula che, nella sua ambiguità, ha certo un significato ben più ampio ed oggettivamente diverso dall'attestare che il destinatario non ha una Pec risultante da pubblici elenchi (che peraltro sarebbe una impossibilità per causa imputabile al destinatario per un commercialista che non avesse una Pec in violazione di legge). L'Avv. MA ha chiarito in udienza di non aver trovato la Pec della convenuta, che è ad avviso del giudicante un caso non rientrante nella fattispecie esonerativa della priorità dell'uso della Pec (che implicitamente ma inequivocamente ha riguardo ad impedimenti oggettivi) e non legittima la violazione;
ed integra nullità della notifica per violazione dell'art. 160 c.p.c. perché l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario;
ma non integra, quantomeno in modo evidente, comportamento doloso, dovendosi presumere, in mancanza di prova specifica, solo un difetto di diligenza, anche presumibilmente grave, nella ricerca dell'indirizzo.
5. Eccepita dalla difesa attorea la decadenza di quella convenuta dalla prova costituenda e documentale, detta decadenza va confermata, dal che segue l'impossibilità di utilizzare e valutare in giudizio le prove di pagamento tardivamente introdotte in causa.
6. Ugualmente inammissibile per tardività ex artt. 416 c.p.c. è l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata ai sensi dell'art. 2956 c.c., trattandosi di eccezione in senso stretto che come tale andava sollevata con costituzione tempestiva. Eccezione che peraltro sarebbe stata comunque inammissibile, in quanto accompagnata da contestazioni inerenti l'esistenza e la misura dei diritti rivendicati (contestazione di maturazione di indennità sostitutiva di ferie e permessi;
contestazione del tempo pieno posto a fondamento della domanda), essendo diritto consolidato e qui condiviso che tali contestazioni sono incompatibili con la presunzione di pagamento di quanto preteso dall'attore nella quale si sostanzia la prescrizione presuntiva (Cass. 2977/2016, 26986/2013, 12771/2012).
7. Del pari inammissibile per tardività è l'eccezione di compensazione, anch'essa non rilevabile d'ufficio, e peraltro fondata su fatti costitutivo di diritto (le dimissioni senza preavviso e, si assume, versamento di quota di corso a favore della lavoratrice) non tempestivamente allegati né dimostrati. ~ 4 ~
8. Incomprensibile nelle finalità appare la richiesta, pure reiterata in conclusionale, della di “promuovere accertamento in merito CP_1 all'identificazione della parte ricorrente”.
9. L'identità di parte ricorrente risulta invero perfettamente definita, quantomeno in mancanza di indicazione di potenziali omonimie, nel ricorso, dall'indicazione del cognome ( ), del cognome del conioge ( ), Per_2 Per_1 del nome ( ), dal luogo e dalla data di nascita (Romania il 10 Parte_1 novembre 1986), dal codice fiscale ( ); che peraltro C.F._1 corrispondono ai dati anagrafici comparenti nelle buste paga relative al rapporto di lavoro con una persona che evidentemente la convenuta conosce bene, visto che assume di sapere pure che vivrebbe oggi in MAa.
10. Il fatto che la ricorrente non risiederebbe a Roma come allegato in ricorso, né a Ladispoli come affermato nell'autocertificazione reddituale, ma in MAa, non ha nulla che vedere con l'identità della parte, essendo la residenza dato variabile ed irrilevante ai fini identificativi della persona. Il fatto che nel documento di identità la ricorrente risulti denominata per cognome è Per_1 irrilevante essendo indicato in ricorso che ciò discende da conseguito rapporto di coniugio, sicchè concorre nel precisare l'identità della parte;
fatto peraltro nemmeno contestato, visto che in memoria difensiva la ricorrente è denominata con entrambi i cognomi. Il fatto che nell'autocertificazione reddituale il codice fiscale sia indicato (a penna) come è chiaramente CodiceFiscale_2 frutto di errore materiale, visto che le prime tre lettere designano il cognome;
mentre il dato è coerente col nome, la data di nascita, C.F._1 ed il luogo di nascita (Romania).
11. E' peraltro il caso di ricordare che nel qui condiviso diritto vivente l'impossibilità di identificare chi agisce in giudizio, lungi dal giustificare indagini ed accertamenti al riguardo, rende nullo il ricorso;
peraltro solo se tale impossibilità è assoluta anche in base alla documentazione prodotta (Cass. 3100/84, 23816/2007, 14879/2008). Le segnalate discrasie vere e presunte non impediscono punto tale identificazione, ed assumono piuttosto la consistenza dell'eccezione per cui chi ha agìto in giudizio conferendo la procura alle liti potrebbe non essere la parte del rapporto di lavoro titolare dei diritti rivendicati, ma qualcun altro, cosa rispetto alla quale le discrasie rilevate non portano alcun elemento nemmeno indiziario né barlume di plausibilità, e che sarebbe spettato alla convenuta eccepire specificamente (tanto più che nel documento c'è una foto) e dimostrare;
risolvendosi in difetto la richiesta di verifica identitaria in una richiesta di chiarimento di dati anagrafici estranea ai fini del processo. 12. Nel merito della pretesa attorea, è documentato dalle prodotte buste paga ed incontroverso che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7/3/2019 quantomeno fino all'aprile 2020; che è il periodo al quale si riferiscono i diritti rivendicati in causa. Il rapporto è pacificamente cessato, posto che anche questa circostanza è pacifica, salvo che la convenuta assume sia proseguito fino al 1/7/2020, circostanza irrilevante, essendo nel diritto dell'attore limitare la propria pretesa anche in punto di allegazione temporale. ~ 5 ~
13. Dalle prodotte busta paga risulta che la ricorrente era a tempo parziale al 37,5% ed inquadrata al 5° livello secondo il CCNL Studi professionali, applicato al rapporto di lavoro;
che è il livello rivendicato nel conteggio, che peraltro si fonda su un minimo salariale di tempo pieno di €. 1.315,12 inferiore a quello indicato nelle buste paga prodotte, facenti prova contro il datore (€. 1.347,12). Ciò non è contestato, né risulta esserlo mai stato.
14. Ne consegue che in punto di accertamento la ricorrente ha interesse solo a sentir accertare che, contro le evidenze documentali consistenti nelle buste paga, il rapporto di lavoro per cui è causa fu a tempo pieno;
che è ciò su cui, a parte il TFR dato per non pagato, si basa la sua pretesa (l'aver ricevuto le mensilità aggiuntive secondo il tempo parziale simulato, invece che secondo il tempo pieno reale per il quale era invece regolarmente e comunque in modo soddisfaciente retribuita).
15. Il capo appare fondato.
16. Dalle buste paga prodotte risulta che il rapporto fosse considerato dal datore a tempo parziale a 15 ore settimanali. Ma a prescindere dalla considerazione che il tempo parziale richiede “ad probationem” la pattuizione per iscritto, in difetto di che si presume a tempo pieno (Cass. 2033/2000, 5518/2004, 1375/2018, 17419/2024), la ha confessato all'udienza del 24/3/2025 che la CP_1 ricorrente lavorava dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18, e quindi a tempo pieno. 17. Fondatamente pertanto la ricorrente rivendica: a) differenza sulla 14^ 2019: 438,37 – 164,39 = €. 273,98. Le contestazioni sul
“quantum” appaiono infondate perché: i) il maturato 438,37 (4/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12); ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie per le quali il CCNL prevede integrazioni datoriali al trattamento di malattia, risultanti anche dalle buste paga;
b) differenza sulla 13^ 2019: 1095,93-410,98 = €. 684,95. Le contestazioni appaiono infondate perché: i) il maturato 1095,93 (10/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12; ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie per le quali il CCNL prevede integrazioni al trattamento di malattia;
c) differenza sulla 13^ 2020 438,37-164,39 = €. 273,98. Le contestazioni appaiono infondate perché: i) il maturato 438,37 (4/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12); ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque ~ 6 ~
corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie;
d) differenze sulla 14^ 2020: 1095,93-410,98 = €. 684,95. Le contestazioni appaiono infondate perché: i) il maturato 1095,93 (10/12^ di 1.315,12) risulta semmai errato per difetto, risultando dalle buste paga che il mensile di tempo pieno praticato era di €. 1.347,12); ii) l'eccezione di “mancata considerazione di periodi non utili per la 13^” è del tutto generica;
e non è comunque corroborata da prova riguardo all'esistenza di periodi non retribuiti, che comunque non possono essere le pretese malattie per le quali il CCNL precede integrazioni al trattamento di malattia;
e) la contestazione sul calcolo del TFR è del tutto inammissibilmente generica laddove si adduce “errata base di calcolo” ed “errato computo della rivalutazione”. Si palesa poi strumentale e dilatoria laddove a fronte di un conto di €. 1.608,22 si assume e si chiede di provare per documenti di aver pagato €. 1.600,00; che tra l'altro è somma che la ricorrente non avrebbe potuto maturare lavorando a 15 ore settimanali.
18. Fondatamente invece si eccepisce la mancata prova (ed allegazione) riguardo alle voci “ferie” e “permessi”. Nel conteggio attoreo si danno per pagate tutte le retribuzioni mensili vantate in misura fissa secondo il tempo pieno (anche se un po' di meno, ma senza doglianza al riguardo), sicchè le voci devono intendersi riferite all'indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, essendo le retribuzione feriale e la retribuzione dei permessi retribuiti compresa nel mensile (malgrado il minor tempo effettivamente lavorato). In tali casi fatto costitutivo del diritto all'indennità sostitutiva è la mancata (integrale) fruizione di ferie e permessi, che come tale va provata (e prima ancora allegata), trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2967, co.1, c.c., come da ultimo ribadito da Cass. 15258/2024 (ma già in tal senso Cass. 22751/2004, 26985/2009, 8521/2015). Tali prove e allegazioni mancano del tutto. E' appena il caso di aggiungere che tale principio non può punto essere rimesso in discussione, come pare alcuni facciano, alla luce della giurisprudenza della CGUE secondo la quale spetta al datore di lavoro provare, per essere mandato esente dal pagamento dell'indennità sostitutiva, di aver con ogni diligenza sollecitato il lavoratore a fruire del maturato prima della cessazione del rapporto, perché la questione della possibilità di esenzione dall'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non ha niente a che fare con la questione della prova della mancata fruizione del maturato, e ne costituisce un “posteruius” logico- giuridico.
19. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 3.525,08, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.
20. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza prevalente della convenuta, e sono distratte per ~ 7 ~
dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 24 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)