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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9993 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14021/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14021/2024
Oggi 3 novembre 2025 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct dando atto che la “procura speciale” depositata non è idonea a supportare la partecipazione del delegato alla mediazione trattandosi di documento privo dei requisiti richiesti dalla normativa come letta dalla giurisprudenza citata e di seguito riportata.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Emessa tra:
, C.F. E , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 in proprio che nella qualità di ex soci e successori universali ex lege della CodiceFiscale_2
partita iva n. , cancellata dall'ufficio del registro delle imprese in data CP_1 P.IVA_1 16.12.2019 rapp.ti e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto, dagli avv.ti Cristiano De Rosa (C.F. fax 0818719330 – pec: C.F._3
e NN ST (C.F. tel – fax Email_1 C.F._4 081928755 – 0815177271 pec: , con i quali el.te domiciliano presso Email_2 lo studio del primo in Castellammare di Stavia (NA), alla via Pietro Carrese, n. 3
ATTORI
E
, C.F. rapp.to e difeso giusta procura alle liti conferita Controparte_2 C.F._5 su foglio separato (cfr.doc.
1.Procura alle liti.pdf) da considerarsi allegato al presente atto con modalità telematiche dall'avv. Sergio Grandoni (C.F. con studio e domicilio eletto in C.F._6 Napoli al Corso Novara n.13
CONVENUTO
E
(P.IVA C.F. n. ,), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 ex , in persona del suo Procuratore Speciale Dott.ssa Controparte_4 Controparte_5
per atto del Notaio di Milano (rep. N. 54207 – racc. 25241), rappresentata e ifesa
[...] Persona_1 in ogni stato e grado dall'Avv. Marco Ferraro (C.F. ) del Foro di Roma – il CodiceFiscale_7 dquale dichiara il seguente indirizzo PEC ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il Suo Studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 278
ZO AM
CONCLUSIONI: Le parti sulla procedibilità su indicazione della scrivente hanno preso posizione come da note di trattazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In ordine alla procedibilità del presente giudizio, si osserva quanto segue.
pagina 2 di 5 L'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato alla L. 9 agosto 2013, n. 98 - artt. 84 e 84 bis e dal DLgs 149/2022, art. 7 prevede che chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti d'opera, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. L'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che sia al primo incontro che agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti debbano partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Sull'interpretazione di detta norma e sulla delegabilità a terzi della partecipazione alla detta procedura si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 27 marzo 2019 n. 8473, ove si legge: "... La questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.ls. n. 28 del 2010 (introdotto dall'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista' è stata introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo della creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la pagina 3 di 5 necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perché qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito ma solo con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
I principi di diritto enunciati dalla sentenza richiamata possono essere riepilogati come segue: - nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, pagina 4 di 5 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
Procura speciale sostanziale che non può ritenersi integrata dalla documentazione depositata per l'odierna udienza dall'attore: in essa la sottoscrizione è del tutto priva di autenticazione.
Peraltro, il principio de quo è stato di ribadito da Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 05/07/2019), n. 18068 che ha stabilito espressamente che la partecipazione di soggetto non munito di procura speciale fa si che lo stesso non possa considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte ed equivale a mancata partecipazione della stessa con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità e inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda.
Da ultimo, hanno aderito anche la Corte di Appello di Napoli sez. II, in data 29/09/2020, con la sentenza n.3227; la Corte Appello Napoli con la sentenza n. 3444 del 2023; nonché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18106 del 2024.
La novità della questione giurisprudenziale trattata e la assenza di un orientamento unitario in sede di primo grado , giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct
Napoli, 3 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Console
pagina 5 di 5
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14021/2024
Oggi 3 novembre 2025 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct dando atto che la “procura speciale” depositata non è idonea a supportare la partecipazione del delegato alla mediazione trattandosi di documento privo dei requisiti richiesti dalla normativa come letta dalla giurisprudenza citata e di seguito riportata.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Emessa tra:
, C.F. E , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 in proprio che nella qualità di ex soci e successori universali ex lege della CodiceFiscale_2
partita iva n. , cancellata dall'ufficio del registro delle imprese in data CP_1 P.IVA_1 16.12.2019 rapp.ti e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto, dagli avv.ti Cristiano De Rosa (C.F. fax 0818719330 – pec: C.F._3
e NN ST (C.F. tel – fax Email_1 C.F._4 081928755 – 0815177271 pec: , con i quali el.te domiciliano presso Email_2 lo studio del primo in Castellammare di Stavia (NA), alla via Pietro Carrese, n. 3
ATTORI
E
, C.F. rapp.to e difeso giusta procura alle liti conferita Controparte_2 C.F._5 su foglio separato (cfr.doc.
1.Procura alle liti.pdf) da considerarsi allegato al presente atto con modalità telematiche dall'avv. Sergio Grandoni (C.F. con studio e domicilio eletto in C.F._6 Napoli al Corso Novara n.13
CONVENUTO
E
(P.IVA C.F. n. ,), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 ex , in persona del suo Procuratore Speciale Dott.ssa Controparte_4 Controparte_5
per atto del Notaio di Milano (rep. N. 54207 – racc. 25241), rappresentata e ifesa
[...] Persona_1 in ogni stato e grado dall'Avv. Marco Ferraro (C.F. ) del Foro di Roma – il CodiceFiscale_7 dquale dichiara il seguente indirizzo PEC ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il Suo Studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 278
ZO AM
CONCLUSIONI: Le parti sulla procedibilità su indicazione della scrivente hanno preso posizione come da note di trattazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In ordine alla procedibilità del presente giudizio, si osserva quanto segue.
pagina 2 di 5 L'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato alla L. 9 agosto 2013, n. 98 - artt. 84 e 84 bis e dal DLgs 149/2022, art. 7 prevede che chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti d'opera, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. L'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che sia al primo incontro che agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti debbano partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Sull'interpretazione di detta norma e sulla delegabilità a terzi della partecipazione alla detta procedura si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 27 marzo 2019 n. 8473, ove si legge: "... La questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.ls. n. 28 del 2010 (introdotto dall'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista' è stata introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo della creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la pagina 3 di 5 necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perché qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito ma solo con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
I principi di diritto enunciati dalla sentenza richiamata possono essere riepilogati come segue: - nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, pagina 4 di 5 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
Procura speciale sostanziale che non può ritenersi integrata dalla documentazione depositata per l'odierna udienza dall'attore: in essa la sottoscrizione è del tutto priva di autenticazione.
Peraltro, il principio de quo è stato di ribadito da Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 05/07/2019), n. 18068 che ha stabilito espressamente che la partecipazione di soggetto non munito di procura speciale fa si che lo stesso non possa considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte ed equivale a mancata partecipazione della stessa con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità e inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda.
Da ultimo, hanno aderito anche la Corte di Appello di Napoli sez. II, in data 29/09/2020, con la sentenza n.3227; la Corte Appello Napoli con la sentenza n. 3444 del 2023; nonché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18106 del 2024.
La novità della questione giurisprudenziale trattata e la assenza di un orientamento unitario in sede di primo grado , giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
PQM
- Dichiara improcedibile la domanda
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct
Napoli, 3 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Console
pagina 5 di 5