Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 18/02/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11400 del 2024, proposto da TO DI, Collegio Nazionale degli CI e degli CI Laureati, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del decreto ministeriale 24 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2024 (attuativo dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) con il quale Ministero delle Imprese e del Made in Italy, acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha emanato le disposizioni necessarie a dare attuazione al “Piano Transizione 5.0” al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nella parte in cui prevede: all’art. 15, comma 6, relativo alle “Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio” che “Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche: a) gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni <<meccanica ed efficienza energetica>> e <<impiantistica elettrica ed automazione>>, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi;” escludendo pertanto dal novero dei professionisti abilitati gli CI e gli CI laureati;
- dei relativi moduli allegati alla Circolare ministeriale 16.8.2024 n. 25877 recante “Transizione 5.0 Circolare operativa”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Le parti ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale 24 luglio 2024 - con il quale Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dettato le disposizioni necessarie a dare attuazione al “Piano Transizione 5.0” al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese - nella parte in cui esclude dal novero dei professionisti abilitati al rilascio delle “ Certificazioni del risparmio energetico ” gli CI e gli CI laureati.
2. A fondamento del gravame hanno dedotto i seguenti argomenti di doglianza:
– Violazione e/o falsa applicazione dei principi, di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e di libera concorrenza. Violazione del D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102. Violazione dell’art. 2, commi 3 e 4, del DPR 16 aprile 2013 n. 75. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento. Difetto di istruttoria. Sintomi di sviamento di potere.
I ricorrenti lamentano che “ la suddetta previsione del D.M. (art. 15, comma 6), ha l’effetto di escludere dal novero dei professionisti abilitati ” la categoria professionale degli CI e degli CI laureati nonostante essi siano “ abilitati in materia di certificazione dell’efficienza energetica delle aziende agrarie ed al rilascio degli APE-Attestati di Prestazione Energetica, nonché delle prestazioni energetiche di edifici ed impianti nei limiti delle competenze professionali ”.
In particolare, evidenziano che “ all’Albo degli CI e degli CI laureati si iscrivono i soggetti in possesso [di] titoli di studio che consentono (ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 16 aprile 2013, n. 75) agli iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali di ricoprire direttamente il ruolo di “tecnico abilitato” all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle proprie competenze professionali ”.
Ne deriva, a dire dei ricorrenti, che “ le attività di certificazione del risparmio energetico previste dall’art. 15 del Decreto Ministeriale 24 luglio 2024, relativamente alle imprese precedentemente indicate, sono di competenza anche degli iscritti nell’Albo degli CI e degli CI laureati ”.
Soggiungono che “ la scelta operata dal Ministero [che ha riconosciuto la competenza nella materia in esame agli ingegneri e ai periti industriali] discrimina […] soggetti professionali ugualmente competenti in materia ”.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 30/2006, nonché dell’art. 1 della n. 131/2003 in materia di riparto delle competenze fra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, comma primo della Costituzione. Violazione art. 21 della legge n. 241/90.
Secondo i ricorrenti la disposizione impugnata sarebbe stata adottata in violazione della “ assoluta riserva di legge nazionale in materia di professioni regolamentate ” prevista dall’art. 4, comma 2, del D.vo n. 30/2006 (secondo cui “ La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato ”): “ l’esclusiva possibilità di intervento tecnico-professionale di una categoria professionale in luogo di un’altra (nella fattispecie la categoria degli Ingegneri/Periti Industriali oltre che a quella degli CI), ampliando o restringendo l’area di intervento in relazione a specifiche attività, deve essere definita da una norma legislativa nazionale in quanto oggetto di riserva di legge statale, senza possibilità per il Ministero odierno resistente di operare in tal senso ”.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva (tanto dell’ordine professionale, quanto di TO DI in proprio) e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente in quanto il Collegio non ritiene fondate, nel merito, le censure mosse dai ricorrenti avverso gli atti gravati alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
6. Ai fini della decisione occorre premettere che la disposizione regolamentare impugnata stabilisce che:
“ Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione», con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi ”.
7. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la suddetta disposizione avrebbe “ illegittimamente escluse dal novero dei professionisti abilitati altre categorie professionali, come quella degli CI e degli CI laureati, sebbene abilitati in materia di certificazione dell’efficienza energetica delle aziende agrarie ed al rilascio degli APE-Attestati di Prestazione Energetica, nonché delle prestazioni energetiche di edifici ed impianti nei limiti delle competenze professionali ”.
7.1 La censura è priva di pregio in quanto la competenza a certificare il risparmio energetico ai fini del “Piano Transizione 5.0” non può essere ricavata automaticamente dalla circostanza che gli CI e gli CI laureati, qualora siano in possesso di determinati requisiti, sono abilitati a ricoprire il ruolo di “tecnico abilitato” al rilascio della certificazione energetica di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75.
Invero, il Ministero resistente, senza essere smentito dalle parti ricorrenti, ha evidenziato le differenze che intercorrono tra la certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75 e la valutazione della riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi (ovvero della struttura produttiva) derivante dall’introduzione di progetti di innovazione a norma del “Piano Transizione 5.0”: “ I concetti di risparmio ed efficienza energetica, ancorché strettamente legati fra loro poiché entrambi si traducono, globalmente, in una riduzione dei consumi ed in una conseguente diminuzione dell’impatto ambientale generato dai combustibili fossili e dalle emissioni di CO2 in atmosfera, sono differenti.
Difatti, la certificazione energetica di cui al citato DPR 16 aprile 2013, n.75, ha ad oggetto la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di individuarne la classe energetica rappresentativa della qualità dell’immobile sotto il profilo dell’efficienza energetica. Tale valutazione avviene attraverso l’esame delle condizioni al contorno (quali, ad esempio: zona climatica, orientamento, soleggiamento, etc.) e delle caratteristiche tecniche degli elementi costituenti l’edificio stesso (quali, ad esempio: il rapporto tra la superficie disperdente e il volume riscaldato; la tipologia, la superficie e lo spessore delle chiusure verticali e orizzontali dell’edificio; le caratteristiche degli impianti termici, di raffrescamento e ventilazione installati).
Le certificazioni di cui al citato art. 38, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, attuato dall’art.15 del DM 24 luglio 2024, invece, non riguardano la verifica delle prestazioni energetiche dell’edificio, ma attengono specificamente alla valutazione della riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi – ovvero della struttura produttiva, da intendersi non già come edificio, ma come insieme dei processi produttivi dell’impresa – in relazione all’introduzione di beni (materiali ed immateriali) riconducibili al paradigma 4.0 (Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016). Tale valutazione, come specificato al capitolo 2 della Circolare 16 agosto 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy (recante "Criteri per la determinazione dei risparmi energetici"), ha ad oggetto la valutazione del risparmio energetico ottenibile attraverso l’introduzione di tecnologie digitali, non immediatamente collegabili al risparmio di energia se non attraverso un complesso processo di reingegnerizzazione dei processi, e riguarda, in particolare, l’individuazione: i) dei processi produttivi impattati dal progetto di investimento in tecnologie 4.0; ii) degli indicatori di prestazione energetica rappresentativi delle relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative del processo, opportunamente normalizzati rispetto al servizio reso; iii) dei beni alternativi disponibili sul mercato utilizzati per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale ”.
Dalla suddetta ricostruzione effettuata nella memoria depositata dalla difesa erariale - rispetto alla quale le parti ricorrenti non hanno sollevato alcuna obbiezione - discende che l’eventuale possesso della competenza al rilascio della la certificazione energetica degli edifici non può implicare - come sostenuto dai ricorrenti - ex se il riconoscimento della competenza anche nella materia di cui si discute.
7.2 Inoltre va considerato che non esiste (né i ricorrenti hanno individuato) alcuna norma che attribuisca competenze in tema di risparmio energetico alla categoria professionale degli CI e degli CI laureati in quanto tale.
In particolare:
- nulla dice a riguardo l’art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, disposizione che elenca le attività che possono essere svolte dai professionisti iscritti all’albo professionale degli CI;
- non vi è traccia della materia in parola nel curriculum scolastico dell’agrotecnico (decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato) e neppure nel programma di base per l’esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176, recante “ Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico ”).
7.3 Peraltro, i ricorrenti non hanno neppure specificamente dedotto che gli CI posseggano un livello di preparazione e di conoscenza adeguato al rilascio delle “ certificazioni del risparmio energetico ” ai sensi del decreto ministeriale impugnato, essendosi limitati ad affermare apoditticamente che “ le attività descritte [nell’avversato decreto ministeriale] postulano competenze che coincidono perfettamente con quelle degli iscritti nell’Albo degli CI e degli CI laureati, fra le cui attività tipiche vi sono peraltro quelle conseguenti alle predette conoscenze tecnico-scientifiche ”.
Né i ricorrenti hanno allegato che gli appartenenti alla categoria professionale degli CI posseggano in subiecta materia lo stesso livello di preparazione (o, quantomeno, un bagaglio di conoscenze analogo a quello) dei periti industriali e dei periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni « meccanica ed efficienza energetica » e « impiantistica elettrica ed automazione », sicché non è configurabile una disparità di trattamento tra soggetti titolari delle stesse competenze professionali, come genericamente prospettato dalle parti ricorrenti.
8. Anche il secondo motivo di ricorso non si presta a favorevole considerazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09/06/2011, n. 5151), la riserva di legge di cui all’articolo 4, comma 2, del D.vo n. 30/2006, opera con riferimento all’individuazione di nuove figure professionali e alla disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché alla istituzione di registri professionali e alla previsione delle condizioni per l’iscrizione ad essi.
Nella vicenda in esame, viceversa, non viene in rilievo l’istituzione di nuove professioni né la previsione di requisiti di accesso alle stesse, bensì l’individuazione dei soggetti ritenuti idonei al rilascio delle “certificazioni tecniche” previste dal decreto oggetto di ricorso.
Ne deriva che si è al di fuori dell’ambito di operatività della norma che i ricorrenti assumono violata, con conseguente infondatezza della censura.
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
10. La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO