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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/01/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 480/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Manca di Mores, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto n. 124;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ATP All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 27 marzo 2023, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dalla sig.ra per il riconoscimento dell'assegno di Pt_1 invalidità civile, atteso che la commissione medica presso l' aveva ritenuto che la CP_1
ricorrente fosse affetta da una percentuale di invalidità solo pari al 70%.
3. Il CTU, nell'esame obiettivo dell'elaborato peritale, osservava quanto segue:
“Destrimane. Presenta al terzo medio dell'avambraccio destro una cicatrice chirurgica su cicatrice traumatica da taglio infossata sui piani profondi. Il taglio ha interessato in profondità sia le terminazioni nervose del nervo radiale (nervo estensore breve del carpo, il nervo lungo supinatore, il nervo estensore comune delle dita e del 5° dito, il nervo estensore ulnare del carpo, il nervo adduttore e l'estensore breve e lungo del pollice, il nervo estensore proprio dell'indice) e del nervo ulnare (nervo flessore ulnare del carpo, il nervo flessore profondo delle dita, il nervo flessore breve del 5° dito, il nervo abduttore del 5° dito, i nervi interossei, il nervo lumbricale del 3 ° e 4° dito, il nervo adduttore del pollice ed il nervo flessore breve del pollice).
Ne consegue una incapacità a flettere la mano sul polso, pronare e supinare la mano fissata in un atteggiamento in flessione di tutte le dita come ad artiglio in assoluta deficienza all'uso. Anestesia completa. La percussione sul terzo prossimale dell'avambraccio, al di sopra della ferita traumatica/chirurgica evoca dolore acuto paragonabile ad una scossa elettrica che si ripercuote sino alla spalla e riverbera al collo per verosimile presenza di neuromi sui monconi dei nervi recisi”.
4. Il CTU poi esprimeva le seguenti considerazioni: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che la ricorrente sig. è affetta da: Parte_1
• Lesione inveterata del terzo distale dell'arto superiore destro.
Tale affezione appare, se non chirurgicamente trattata, assimilabile alla perdita della mano destra che in base al DM 5292 viene valutata ed assimilata all'amputazione di avambraccio nella misura del 70%, valore fisso. La valutazione espressa dalla CM
Org dell' di Sassari in data 29/4/2021 è adeguata”, concludendo pertanto che “la capacità lavorativa della ricorrente è ridotta in modo permanente a causa di infermità e difetto fisico in misura pari al 70% (settantapercento)”.
5. Alle osservazioni mosse da parte del CTP, secondo cui il CTU avrebbe tenuto conto unicamente delle problematiche relative al braccio e non delle altre patologie da cui sarebbe affetta la ricorrente, seppur non documentate, tra le quali forti ansie e attacchi di panico, oltre alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti diagnostici, l'ausiliare del giudice ha così replicato: “Punto 2: nella valutazione espressa in seguito all'esame obiettivo espletato in data 27/9/2022 nulla di quanto viene sollevato nelle note critiche dell'Avvocato è stato a me riferito, né ho riscontrato alcunché di anomalo nel comportamento della ricorrente, né la ricorrente mi ha riferito in corso di anamnesi della
2 determinazione di avere necessità di espletare una valutazione psicologica/psichiatrica.
La ricorrente certo non giubila del suo stato, ma ho trovato il suo atteggiamento propositivo anche in vista di un prossimo intervento di ricomposizione del danno.
Punto 3: la mia valutazione è improntata alla massima disponibilità nei confronti delle parti in causa e conosco bene i miei compiti tra cui quello di effettuare tutti gli accertamenti, qualora in fase di consulenza emergano circostanze meritevoli di approfondimento.
Punto 4: tornando al punto 1 mi rende oltremodo perplesso che dall'incidente subito nel
2019 nella domanda inoltrata all' per il riconoscimento della condizione invalidante CP_1
Org (13/10/2020), nella valutazione della CM dell' di Sassari (29/4/2021) non sia mai stato sollevato alcun problema psicologico: forte ansia, attacchi di panico che ha determinato verosimilmente un evidente alopecia, oltre che in forte calo ponderale e che a tutto questo si ponga la necessità di diversi accertamenti diagnostici tutti da effettuare in epoca posteriore alla mia valutazione”.
6. La sig.ra ha dunque introdotto l'odierno giudizio di opposizione, ribadendo che il Pt_1
CTU non avrebbe tenuto conto dello stato di ansia e del decadimento generale delle condizioni, oltre che delle cervicalgia e alopecia, dovuta verosimilmente a stati ansiosi gravi.
7. Parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliersi le presenti conclusioni:
“rinnovi la consulenza tecnica già espletata in fase di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente, con conseguente accertamento del grado di invalidità civile e del conseguente possesso dei requisiti per la concessione dell'indennità, di accompagnamento, già dal momento della domanda amministrativa e/o dalla data che verrà accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario”.
8. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità della domanda, siccome non sarebbe mai stata proposta domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Poi nel merito l' ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso e la conferma delle Controparte_2
conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase.
3 9. All'udienza del 26 ottobre 2023, la ricorrente ha precisato che per mero errore materiale nelle conclusioni si è chiesto il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, in luogo della corretta prestazione dell'assegno mensile di invalidità civile.
10. Ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, la controversia viene decisa all'udienza del 25 gennaio 2024 con sentenza con motivazione contestuale.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
12. Invero, i profili di censura sollevati in ricorso costituiscono mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal CTU, sulla base di puntuale e analitica argomentazione, di guisa che non è necessario disporre un approfondimento o una rinnovazione delle operazioni peritali.
13. Parte ricorrente si limita a contestare che il CTU non avrebbe valutato che al momento della visita la stessa risultava già affetta da crisi di ansia e decadimento generale delle condizioni, oltre che da cervicalgia e alopecia dovuta verosimilmente a stati ansiosi gravi.
14. Sul punto, si deve subito rilevare la genericità delle deduzioni svolte da parte della ricorrente, non deducendo alcuna circostanza specifica, oltre alla mancanza di qualsiasi supporto documentale delle ulteriori condizioni patologiche da cui sarebbe affetta la ricorrente.
15. Il CTU ha peraltro dato analiticamente conto delle circostanze oggi dedotte con l'opposizione, nonché delle ragioni per le quali queste ultime non fossero meritevoli di incidenza sulla valutazione medico-legale espressa (Punto 2: nella valutazione espressa in seguito all'esame obiettivo espletato in data 27/9/2022 nulla di quanto viene sollevato nelle note critiche dell'Avvocato è stato a me riferito, né ho riscontrato alcunché di anomalo nel comportamento della ricorrente, né la ricorrente mi ha riferito in corso di anamnesi della determinazione di avere necessità di espletare una valutazione psicologica/psichiatrica. La ricorrente certo non giubila del suo stato, ma ho trovato il suo atteggiamento propositivo anche in vista di un prossimo intervento di ricomposizione del danno.
Punto 4: tornando al punto 1 mi rende oltremodo perplesso che dall'incidente subito nel
2019 nella domanda inoltrata all' per il riconoscimento della condizione invalidante CP_1
Org (13/10/2020), nella valutazione della CM dell' di Sassari (29/4/2021) non sia mai
4 stato sollevato alcun problema psicologico: forte ansia, attacchi di panico che ha determinato verosimilmente un evidente alopecia, oltre che in forte calo ponderale e che a tutto questo si ponga la necessità di diversi accertamenti diagnostici tutti da effettuare in epoca posteriore alla mia valutazione”).
16. Rispetto a quanto analiticamente osservato e motivato dal consulente tecnico d'ufficio, le deduzioni articolate dalla ricorrente si risolvono in mere valutazioni di parte, non supportate peraltro da nuova e ulteriore documentazione rispetto a quella già esaminata dal CTU, e che non sono in grado di scalfire il percorso logico-argomentativo seguito dal consulente tecnico d'ufficio, per di più senza alcuna critica nel merito dell'iter metodologico e valutativo adottato dal consulente.
17. Difatti, nella presente fase la ricorrente produce unicamente un nuovo certificato medico del 30 novembre 2022 (doc. 2 fasc. ricorrente), che riguarda però una valutazione ortopedica relativa alla ferita all'avambraccio destro. In merito, si evidenzia che la sig.ra non contesta in alcun modo le valutazioni già espresse dal CTU con riferimento Pt_1
agli esiti di tale ferita, né allega che il relativo stato patologico si sarebbe aggravato, ovvero puntualizza le ragioni di dissenso rispetto a quanto evidenziato dall'ausiliare del giudice, limitandosi ad esprimere una critica generica.
18. Ne deriva che le conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase meritano di essere condivise dal giudicante, avendone l'ausiliare dato analitica motivazione, sulla base di valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi, e in quanto non adeguatamente censurate dalla parte ricorrente.
19. Sicché, va dichiarato che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71.
20. La causa va dunque decisa come da dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso, e per l'effetto;
- dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
5 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 25/01/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Manca di Mores, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto n. 124;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ATP All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 27 marzo 2023, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dalla sig.ra per il riconoscimento dell'assegno di Pt_1 invalidità civile, atteso che la commissione medica presso l' aveva ritenuto che la CP_1
ricorrente fosse affetta da una percentuale di invalidità solo pari al 70%.
3. Il CTU, nell'esame obiettivo dell'elaborato peritale, osservava quanto segue:
“Destrimane. Presenta al terzo medio dell'avambraccio destro una cicatrice chirurgica su cicatrice traumatica da taglio infossata sui piani profondi. Il taglio ha interessato in profondità sia le terminazioni nervose del nervo radiale (nervo estensore breve del carpo, il nervo lungo supinatore, il nervo estensore comune delle dita e del 5° dito, il nervo estensore ulnare del carpo, il nervo adduttore e l'estensore breve e lungo del pollice, il nervo estensore proprio dell'indice) e del nervo ulnare (nervo flessore ulnare del carpo, il nervo flessore profondo delle dita, il nervo flessore breve del 5° dito, il nervo abduttore del 5° dito, i nervi interossei, il nervo lumbricale del 3 ° e 4° dito, il nervo adduttore del pollice ed il nervo flessore breve del pollice).
Ne consegue una incapacità a flettere la mano sul polso, pronare e supinare la mano fissata in un atteggiamento in flessione di tutte le dita come ad artiglio in assoluta deficienza all'uso. Anestesia completa. La percussione sul terzo prossimale dell'avambraccio, al di sopra della ferita traumatica/chirurgica evoca dolore acuto paragonabile ad una scossa elettrica che si ripercuote sino alla spalla e riverbera al collo per verosimile presenza di neuromi sui monconi dei nervi recisi”.
4. Il CTU poi esprimeva le seguenti considerazioni: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che la ricorrente sig. è affetta da: Parte_1
• Lesione inveterata del terzo distale dell'arto superiore destro.
Tale affezione appare, se non chirurgicamente trattata, assimilabile alla perdita della mano destra che in base al DM 5292 viene valutata ed assimilata all'amputazione di avambraccio nella misura del 70%, valore fisso. La valutazione espressa dalla CM
Org dell' di Sassari in data 29/4/2021 è adeguata”, concludendo pertanto che “la capacità lavorativa della ricorrente è ridotta in modo permanente a causa di infermità e difetto fisico in misura pari al 70% (settantapercento)”.
5. Alle osservazioni mosse da parte del CTP, secondo cui il CTU avrebbe tenuto conto unicamente delle problematiche relative al braccio e non delle altre patologie da cui sarebbe affetta la ricorrente, seppur non documentate, tra le quali forti ansie e attacchi di panico, oltre alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti diagnostici, l'ausiliare del giudice ha così replicato: “Punto 2: nella valutazione espressa in seguito all'esame obiettivo espletato in data 27/9/2022 nulla di quanto viene sollevato nelle note critiche dell'Avvocato è stato a me riferito, né ho riscontrato alcunché di anomalo nel comportamento della ricorrente, né la ricorrente mi ha riferito in corso di anamnesi della
2 determinazione di avere necessità di espletare una valutazione psicologica/psichiatrica.
La ricorrente certo non giubila del suo stato, ma ho trovato il suo atteggiamento propositivo anche in vista di un prossimo intervento di ricomposizione del danno.
Punto 3: la mia valutazione è improntata alla massima disponibilità nei confronti delle parti in causa e conosco bene i miei compiti tra cui quello di effettuare tutti gli accertamenti, qualora in fase di consulenza emergano circostanze meritevoli di approfondimento.
Punto 4: tornando al punto 1 mi rende oltremodo perplesso che dall'incidente subito nel
2019 nella domanda inoltrata all' per il riconoscimento della condizione invalidante CP_1
Org (13/10/2020), nella valutazione della CM dell' di Sassari (29/4/2021) non sia mai stato sollevato alcun problema psicologico: forte ansia, attacchi di panico che ha determinato verosimilmente un evidente alopecia, oltre che in forte calo ponderale e che a tutto questo si ponga la necessità di diversi accertamenti diagnostici tutti da effettuare in epoca posteriore alla mia valutazione”.
6. La sig.ra ha dunque introdotto l'odierno giudizio di opposizione, ribadendo che il Pt_1
CTU non avrebbe tenuto conto dello stato di ansia e del decadimento generale delle condizioni, oltre che delle cervicalgia e alopecia, dovuta verosimilmente a stati ansiosi gravi.
7. Parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliersi le presenti conclusioni:
“rinnovi la consulenza tecnica già espletata in fase di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente, con conseguente accertamento del grado di invalidità civile e del conseguente possesso dei requisiti per la concessione dell'indennità, di accompagnamento, già dal momento della domanda amministrativa e/o dalla data che verrà accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario”.
8. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità della domanda, siccome non sarebbe mai stata proposta domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Poi nel merito l' ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso e la conferma delle Controparte_2
conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase.
3 9. All'udienza del 26 ottobre 2023, la ricorrente ha precisato che per mero errore materiale nelle conclusioni si è chiesto il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, in luogo della corretta prestazione dell'assegno mensile di invalidità civile.
10. Ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, la controversia viene decisa all'udienza del 25 gennaio 2024 con sentenza con motivazione contestuale.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
12. Invero, i profili di censura sollevati in ricorso costituiscono mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal CTU, sulla base di puntuale e analitica argomentazione, di guisa che non è necessario disporre un approfondimento o una rinnovazione delle operazioni peritali.
13. Parte ricorrente si limita a contestare che il CTU non avrebbe valutato che al momento della visita la stessa risultava già affetta da crisi di ansia e decadimento generale delle condizioni, oltre che da cervicalgia e alopecia dovuta verosimilmente a stati ansiosi gravi.
14. Sul punto, si deve subito rilevare la genericità delle deduzioni svolte da parte della ricorrente, non deducendo alcuna circostanza specifica, oltre alla mancanza di qualsiasi supporto documentale delle ulteriori condizioni patologiche da cui sarebbe affetta la ricorrente.
15. Il CTU ha peraltro dato analiticamente conto delle circostanze oggi dedotte con l'opposizione, nonché delle ragioni per le quali queste ultime non fossero meritevoli di incidenza sulla valutazione medico-legale espressa (Punto 2: nella valutazione espressa in seguito all'esame obiettivo espletato in data 27/9/2022 nulla di quanto viene sollevato nelle note critiche dell'Avvocato è stato a me riferito, né ho riscontrato alcunché di anomalo nel comportamento della ricorrente, né la ricorrente mi ha riferito in corso di anamnesi della determinazione di avere necessità di espletare una valutazione psicologica/psichiatrica. La ricorrente certo non giubila del suo stato, ma ho trovato il suo atteggiamento propositivo anche in vista di un prossimo intervento di ricomposizione del danno.
Punto 4: tornando al punto 1 mi rende oltremodo perplesso che dall'incidente subito nel
2019 nella domanda inoltrata all' per il riconoscimento della condizione invalidante CP_1
Org (13/10/2020), nella valutazione della CM dell' di Sassari (29/4/2021) non sia mai
4 stato sollevato alcun problema psicologico: forte ansia, attacchi di panico che ha determinato verosimilmente un evidente alopecia, oltre che in forte calo ponderale e che a tutto questo si ponga la necessità di diversi accertamenti diagnostici tutti da effettuare in epoca posteriore alla mia valutazione”).
16. Rispetto a quanto analiticamente osservato e motivato dal consulente tecnico d'ufficio, le deduzioni articolate dalla ricorrente si risolvono in mere valutazioni di parte, non supportate peraltro da nuova e ulteriore documentazione rispetto a quella già esaminata dal CTU, e che non sono in grado di scalfire il percorso logico-argomentativo seguito dal consulente tecnico d'ufficio, per di più senza alcuna critica nel merito dell'iter metodologico e valutativo adottato dal consulente.
17. Difatti, nella presente fase la ricorrente produce unicamente un nuovo certificato medico del 30 novembre 2022 (doc. 2 fasc. ricorrente), che riguarda però una valutazione ortopedica relativa alla ferita all'avambraccio destro. In merito, si evidenzia che la sig.ra non contesta in alcun modo le valutazioni già espresse dal CTU con riferimento Pt_1
agli esiti di tale ferita, né allega che il relativo stato patologico si sarebbe aggravato, ovvero puntualizza le ragioni di dissenso rispetto a quanto evidenziato dall'ausiliare del giudice, limitandosi ad esprimere una critica generica.
18. Ne deriva che le conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase meritano di essere condivise dal giudicante, avendone l'ausiliare dato analitica motivazione, sulla base di valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi, e in quanto non adeguatamente censurate dalla parte ricorrente.
19. Sicché, va dichiarato che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71.
20. La causa va dunque decisa come da dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso, e per l'effetto;
- dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
5 - pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 25/01/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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