Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Decreto cautelare 11 settembre 2025
Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Decreto cautelare 26 settembre 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Verifica di anomalia offerta: giustificativi tardivi e casi particolariAccesso limitatoAxel Conte · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01460/2026REG.PROV.COLL.
N. 08761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8761 del 2025, proposto da
CO ER S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia n. 97;
contro
KS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo e Herwig Neulichedl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 290/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di KS S.r.l. e di TE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. GI LO e uditi per le parti gli avvocati Pietro Adami e Giuseppe Rusconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina del 7 aprile 2025 CO ER S.p.a. (in seguito anche solo “CO ER”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di lavori “di interventi urgenti di ripristino delle condotte e dei pozzetti nel Comune di Bolzano da via Vicenza a via Cadorna”, di importo complessivo pari a € 977.352,76, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra qualità (70 punti) e prezzo (30 punti).
1.1 All’esito della procedura si è classificata prima la KS S.r.l. (in seguito anche solo “KS”) con 100 punti.
1.2 Con nota del 26 maggio 2025 il R.U.P., ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha invitato KS a fornire giustificazioni in ordine all’offerta presentata chiedendo in particolare:
- entro tre giorni, la produzione della documentazione attestante le dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica;
- entro 10 giorni, le giustificazioni relative all’offerta economica.
1.3 Alla luce delle giustificazioni fornite dall’operatore economico, il R.U.P., con parere conclusivo del 16 giugno 2025, ha ritenuto “l’offerta incongrua” rilevando “anche una non corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e quanto in effetti offerto” nonché “dichiarazioni in sede di offerta tecnica non veritiere (o di cui non è stata dimostrata la veridicità)”.
1.4 Con successivo provvedimento del 17 giugno 2025, il direttore generale di CO ER ha quindi disposto l’esclusione di KS dalla procedura di che trattasi.
2. Con ricorso notificato il 17 luglio 2025 e depositato il 30 luglio 2025 KS ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- il suddetto provvedimento di esclusione del 17 giugno 2025;
- la relazione di non conformità e contestuale provvedimento di esclusione, adottato dal R.U.P. in data 16 giugno 2025, prot. P001429494;
- la lettera d’invito/disciplinare di gara e della determina a contrarre.
Ha, altresì, domandato la condanna di CO ER al risarcimento dei danni in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore della procedura ovvero in subordine, mediante il risarcimento per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell’offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute ed alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio. Si è inoltre dichiarata disponibile ai sensi dell’art. 124 c.p.a. a subentrare nel contratto eventualmente stipulato.
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo di primo grado ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara ;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara, sotto diverso profilo, nonché violazione e falsa applicazione dei principi comunitari che disciplinano la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento della S.A. e dell’illogicità manifesta – Violazione del principio di coerenza amministrativa ;
3) Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta – dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara sotto ulteriori e diversi profili ;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al contenuto del disciplinare di gara .
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’11 settembre 205 e depositato lo stesso giorno KS ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, chiedendone l’annullamento, anche il provvedimento adottato il 22 luglio 2025, con il quale il presidente del Consiglio di amministrazione di CO ER S.p.a. ha approvato la proposta di aggiudicazione, riferita alla procedura ad evidenza pubblica CIG B66502A6C7 e ha, quindi, aggiudicato la medesima a TE S.r.l..
Ha, poi, chiesto di dichiarare l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e di disporre altresì il risarcimento dei danni in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara o, in subordine, per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell’offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute ed alle ulteriori voci di danno.
3.1 A sostegno di tali motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara ;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara, sotto diverso profilo, nonché violazione e falsa applicazione dei principi comunitari che disciplinano la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento della S.A. e dell’illogicità manifesta – Violazione del principio di coerenza amministrativa ;
3) Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta – dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara sotto ulteriori e diversi profili ;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al contenuto del disciplinare di gara ;
5) Sulla illegittimità della legge di gara, attesa la mancata individuazione, da parte della S.A., del CCNL applicabile all’appalto .
4. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.R.G.A. ha accolto il ricorso di primo grado come integrato da motivi aggiunti ritenendo fondato il loro primo motivo “per avere la stazione appaltante indebitamente esteso l’ambito oggettivo del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, richiedendo giustificazioni estranee al perimetro della verifica di anomalia”, con assorbimento dei restanti.
Per l’effetto ha quindi:
- annullato i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa da adottarsi nel rispetto dei principi indicati in parte motiva, “ai soli fini della ripetizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia”;
- dichiarato inefficace il contratto medio tempore stipulato.
5. Ora con ricorso notificato il 14 novembre 2025 e depositato lo stesso giorno CO ER ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa concessione di idonea tutela cautelare ex art. 98 c.p.a., la riforma.
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Grave erroneità in fatto e in diritto da parte del Giudice di primo grado in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo di KS (Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara). Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, erroneità per ultrapetizione. Incongruità della motivazione rispetto al dispositivo ;
2) Grave erroneità in fatto e in diritto da parte del Giudice di primo grado in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso introduttivo di primo grado. Correttezza della procedura seguita da CO ER ;
3) in via subordinata - Contraddittorietà della sentenza e violazione del principio dell'art. 34, comma 2 c.p.a. Incidenza della sentenza su poteri non ancora esercitati. Violazione del principio di separazione dei poteri .
6. In data 20 novembre 2025 KS si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello.
7. Il 28 novembre 2025 CO ER ha depositato memorie difensive.
8. Il 1° dicembre 2025 TE S.r.l. (in seguito anche solo TE) si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere l’appello previa concessione di idonea tutela cautelare.
9. In data 2 dicembre 2025 KS ha depositato memorie difensive anche riproponendo ex art. 101, comma 2, c.p.a. i seguenti motivi non esaminati e dichiarati assorbiti dal primo giudice:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara, sotto diverso profilo, nonché violazione e falsa applicazione dei principi comunitari che disciplinano la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento della S.A. e dell’illogicità manifesta – Violazione del principio di coerenza amministrativa ;
2) Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta – dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara sotto ulteriori e diversi profili ;
3) in subordine - Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al contenuto del disciplinare di gara .
10. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre 2025 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 4379 del 2025, “Preso atto che all’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre 2025 le difese di parte appellante e di KS S.r.l. hanno concordemente chiesto l’abbinamento al merito”, ha fissato l’udienza del 12 febbraio 2026 per la discussione nel merito dell’appello.
11. Nelle date del 9 gennaio 2026, 21 gennaio 2026, 27 gennaio 2026, 29 gennaio 2026 e 30 gennaio 2026 KS, CO ER e TE hanno depositato memorie difensive anche in replica.
12. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato in via assorbente il primo motivo del ricorso di primo grado osservando che:
- “la stazione appaltante ha indebitamente commistionato due fasi procedimentali distinte, fondendo, nell’ambito della verifica di anomalia, accertamenti propri del diverso subprocedimento di verifica delle autodichiarazioni, che avrebbe dovuto essere condotto autonomamente e in via preliminare”;
- “Siffatta commistione, oltre a determinare una evidente violazione del principio di separazione funzionale dei subprocedimenti, si pone, come denunciato dalla ricorrente, in contrasto con l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e con la lex specialis, che circoscrivevano l’oggetto della verifica di anomalia a specifici elementi tecnico-economici dell’offerta, escludendo indagini dirette alla verifica di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica”;
- “L’amministrazione ha, dunque, travalicato i limiti oggettivi del potere esercitabile in quella sede, trasformando la verifica di anomalia – che deve concludersi con un giudizio globale e sintetico sulla sostenibilità dell’offerta – in una verifica composita, incentrata su profili eterogenei, e conclusasi con rilievi di carattere difforme rispetto all’oggetto proprio della verifica di anomalia”.
Secondo parte appellante detta ricostruzione sarebbe infondata sia in fatto che in diritto.
Quanto all’aspetto fattuale, si deduce che la stazione appaltante si sarebbe limitata ad avviare i due procedimenti, entrambi previsti dal disciplinare (art. 3.11.3 e 5.3), con la medesima comunicazione del 26 maggio 2025. Successivamente, le due vicende, in fase istruttoria, sarebbero tuttavia state trattate separatamente. In particolare, e due istruttorie sarebbero state svolte nel medesimo tempo, ed avviate con il medesimo atto (ossia la comunicazione del 26 maggio 2025), ma avrebbero avuto un campo di indagine distinto pur essendosi concluse con un’unica relazione del R.U.P. del 16 giugno 2025.
Inoltre, secondo parte appellante, sarebbe stato opportuno (oltre che legittimo) verificare i profili di interazione tra le questioni (ossia esaminare contestualmente la comprova di quanto dichiarato, e verificare la struttura dell’offerta ed il costo). Anzi KS ne avrebbe tratto un oggettivo beneficio, perché ha potuto conoscere tutte le ragioni di esclusione, simultaneamente, ed in astratto contestarle nel merito.
2.1 Sotto altro connesso profilo parte appellante contesta la sussistenza di un interesse concreto ed attuale di KS a coltivare il motivo del ricorso di primo grado così come ritenuto fondato dal T.R.G.A..
In proposito, si osserva anzitutto che il T.R.G.A., in violazione del dispositivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe indebitamente rimodulato il motivo di ricorso proposto da KS. Ciò in quanto, in realtà, KS (che non avrebbe mai richiamato l’art. 3.11.3 del Disciplinare) avrebbe lamentato unicamente la circostanza che le siano stati chiesti i documenti a comprova sostenendo che nella verifica dell’anomalia ciò non fosse consentito (e non che fossero state formulate simultaneamente due richieste).
Si aggiunge che:
- né KS né la sentenza impugnata avrebbero chiarito in che modo la asserita commistione tra le fasi avrebbe avuto la pur minima incidenza causale sull’esclusione;
- il provvedimento di esclusione gravato in prime cure avrebbe carattere plurimotivato sicché, anche ammettendo che CO ER abbia errato a svolgere “indagini dirette alla verifica di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica” (come afferma la sentenza appellata), il provvedimento di esclusione resterebbe comunque sorretto dalla ritenuta incongruità ed inidoneità dell’offerta, rimasta incontestata.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata con specifico riguardo alla parte in cui si è affermato “la stazione appaltante ha indebitamente commistionato due fasi procedimentali distinte, fondendo, nell’ambito della verifica di anomalia, accertamenti propri del diverso subprocedimento di verifica delle autodichiarazioni, che avrebbe dovuto essere condotto autonomamente e in via preliminare”.
Secondo parte appellante detta affermazione del T.R.G.A. non si fonderebbe sulla lex specialis della procedura, la quale prevedrebbe, sia la comprova dei requisiti, sia la verifica di anomalia, senza precisare se le stesse debbano essere condotte simultaneamente o meno.
Il primo giudice non avrebbe neppure spiegato per quale ragione sarebbe meglio che le due istruttorie avvenissero in sequenza, anziché simultaneamente.
Si aggiunge, infine, che, anche in assenza di specifiche disposizioni della legge di gara, varrebbe il principio per cui l’ente può sempre rilevare un vizio escludente dell’offerta del concorrente. Sicché la regola della separazione in fasi non sarebbe affatto preponderante nelle procedure di gara, essendo di maggior rilievo i principi del risultato e della fiducia.
4. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, meritano positivo apprezzamento.
La stazione appaltante si è limitata a svolgere parallelamente i due sub-procedimenti della verifica di anomalia e di verifica delle autodichiarazioni.
In particolare, CO ER ha avviato in data 26 maggio 2025, simultaneamente, la verifica ex art. 3.11.3 e 5.3 del Disciplinare, richiedendo ad KS:
“1. Entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della presente, dovranno essere trasmesse: o Le giustificazioni relative all’offerta tecnica (certificazioni, impianti ed attrezzature, formazione) come richieste nell’Allegato 1 alla presente. Per ogni operatore specializzato impiegato nei lavori dell’appalto, dichiarato nell’Allegato Q3 in sede di offerta, deve essere allegato il «Modulo Operatore specializzato»;
2. Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, dovranno essere altresì trasmesse: o Le giustificazioni relative all’offerta economica (analisi dei prezzi offerti, soluzioni tecniche, caratteristiche dei prodotti offerti, …) ed ogni altra informazione richiesta nell’Allegato 2 alla presente. o Indicazione di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, costi della manodopera, oneri per la sicurezza, nonché clausole sociali da compilare secondo l’Allegato 3”.
KS ha risposto in data 29 maggio 2025 presentando la documentazione di comprova relativa all’offerta tecnica e in data 5 giugno 2025 presentando la documentazione giustificativa relativa all’offerta economica.
Il 5 giugno 2025, la stazione appaltante ha trasmesso all’operatore economico il riscontro relativo alla verifica della documentazione ricevuta dall’operatore economico limitatamente alla documentazione tecnica ricevuta da KS, con la richiesta di fornire integrazioni e chiarimenti entro e non oltre il 9 giugno 2025. In seguito alla verifica della documentazione ricevuta il 9 giugno 2025 dall’operatore economico, che è stata ritenuta essere ancora non esaustiva, in data 10 giugno 2025, CO ER ha inviato ad KS un secondo riscontro, con la richiesta di fornire le integrazioni entro il giorno 11 giugno 2025. Solo in seguito al mancato soddisfacente riscontro di quanto richiesto, in data 12 giugno 2025, CO ER ha disposto l’esclusione gravata in prime cure.
4.1 Al di là del dato formale per cui l’avvio e conclusione degli stessi è stata comunicata con note uniche, i sub-procedimenti in parola si sono quindi svolti autonomamente senza interferenze pregiudizievoli per l’interesse della KS (la quale, invero, non ha neppure dedotto l’eventuale vulnus sofferto in ragione di tale scelta procedurale con la conseguenza che non vanta, di riflesso, alcun interesse concreto ed attuale a contestare siffatto modus operandi ).
Del resto, il percorso procedurale prescelto da CO ER, oltre ad essere ispirato dal principio di economicità dei mezzi giuridici, non ha in alcun modo inficiato, anche nella prospettiva del risultato e della “massima tempestività” ex art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, il merito della decisione finale (che sarebbe stato il medesimo anche ove si fosse optato per mantenere rigorosamente separate le due fasi).
A ciò si aggiunga che la disciplina codicistica (art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023), così come la lex specialis di gara, non prevedevano alcun divieto di commistione tra i due momenti.
Nel dettaglio:
- l’art. 3.11.3 del Disciplinare (pag. 55) disponeva che: "La stazione appaltante richiederà al primo concorrente della graduatoria provvisoria i documenti a dimostrazione di quanto dichiarato, per la relativa verifica di congruità. I documenti dovranno essere forniti ad eco center spa entro 3 giorni dalla data di richiesta”;
- l’art. 5.3 del Disciplinare (pag. 77) stabiliva che: “Saranno richieste, pertanto, per iscritto entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, alle imprese che hanno presentato offerta anomala, oltre le necessarie spiegazioni di tutti i prezzi unitari offerti, l’ulteriore documentazione (vedi l’allegato “Criteri per la valutazione delle offerte anomale”)”.
In disparte dalla loro collocazione topografica, dette disposizioni non prescrivono di mantenere distinte le verifiche né stabiliscono un ordine per il loro compimento prevedendo che l’una sia propedeutica all’altra.
In ultimo, non può tacersi che, pur nella loro reciproca autonomia, le verifiche di anomalia e delle autodichiarazioni possono presentare profili di contatto (potendo ad esempio una falsa dichiarazione rifluire negativamente sull’attendibilità dell’offerta) che ben possono giustificare sul piano sostanziale la loro conduzione in parallelo.
5. L’accertata fondatezza del primo e del secondo motivo di appello esonera dallo scrutinio del terzo motivo di appello, invero proposito in via di mero subordine da parte appellante.
5.1 Occorre, quindi, procedere all’esame dei motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a..
6. Con il primo dei motivi riproposti da KS ex art. 101, comma 2, c.p.a., si denuncia l’illegittimità degli atti gravati in prime cure per violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara.
In particolare, si deduce che il R.U.P., all’interno del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, in data 10 giugno 202,5 ha richiesto ulteriori giustificazioni, da trasmettere entro il giorno successivo, in relazione all’offerta tecnica.
Secondo la difesa della KS con ciò il R.U.P. avrebbe ritenuto esaustive le giustificazioni già fornite in relazione l’offerta economica.
Tuttavia, nel gravato provvedimento di esclusione, lo stesso R.U.P. si è soffermato sulla verifica delle giustificazioni economiche escludendo che l’offerta presentata fosse congrua, seria, la sostenibile e realizzabile.
CO ER avrebbe, quindi tenuto un comportamento contraddittorio in quanto dapprima avrebbe valutato come esaustivi i chiarimenti forniti in relazione all’offerta economica, salvo poi, nel provvedimento espulsivo, valutarli in modo opposto ponendoli a base dell’esclusione di KS.
6.1 Il suddetto motivo è privo di giuridico pregio.
Anche alla luce di quanto osservato supra con riguardo al rapporto esistente tra i due sub-procedimenti de quibus , il comportamento tenuto nella vicenda che occupa dalla stazione appaltante non è stato contraddittorio posto che la scelta di chiedere un’integrazione documentale solo rispetto all’offerta tecnica non esprime in maniera inequivoca la volontà di ritenere quella economica priva di carenze.
E, infatti, nell’ottica della conduzione in parallelo dei due sub-procedimenti, quello disposto da CO ER è stato un ulteriore approfondimento istruttorio volto a stabilire se, oltre alle incongruenze dell’offerta economica già riscontrate, vi fossero effettivamente (come poi ritenuto) criticità anche rispetto alla componente economica.
7. Con il secondo dei motivi riproposti da KS ex art. 101, comma 2, c.p.a., si denuncia l’illegittimità degli atti gravati in prime cure per violazione, sotto plurimi profili, dei principi eurounitari che disciplinano la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta nonché dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5.3 del disciplinare di gara.
7.1 Anzitutto, con riguardo all’offerta economica si deduce che:
- nella provincia di Bolzano non esisterebbe un prezzario per le attività oggetto dell’appalto;
- quando CO ER si riferisce ad un “listino prezzi” del 2021, si riferirebbe in realtà al listino prezzi offerti dall’aggiudicataria e non ad un prezzario di riferimento, ragion per cui le affermazioni della stazione appaltante che contesta ad KS l’utilizzo di un listino non aggiornato sarebbero irragionevoli;
- l’offerta di KS avrebbe alla base il proprio listino prezzi, ricavato dai suoi fornitori internazionali fidelizzati in anni di collaborazione, che sono quindi in grado di essere altamente competitivi sul mercato;
- in ogni caso, non vi sarebbe norma alcuna, neppure nella lex specialis , che vieti ad KS di utilizzare il suo prezzario di riferimento o dei propri fornitori a base della propria analisi prezzi.
7.2 Con riguardo, poi, all’offerta tecnica, si deduce che CO ER sostiene che KS non abbia prodotto, in modo completo, la documentazione probatoria delle attestazioni e delle certificazioni, riferite alla formazione dei propri addetti, rilasciati dagli enti di formazione.
Si osserva che, con ciò, la stazione appaltante non avrebbe contestato l’esistenza in sé delle certificazioni e degli attestati di formazione del personale da impiegare nell’appalto, ma ne avrebbe illegittimamente chiesto la dimostrazione, come se il loro contenuto fosse falso, insinuandolo senza prove od evidenze, anche in considerazione del fatto che tutti i documenti presentati hanno i riferimenti telefonici degli emittenti per un pronto riscontro.
Si aggiunge che la lunga relazione del R.U.P., che ha condotto all’esclusione dell’aggiudicataria, violerebbe uno dei principi cardine del procedimento di verifica dell’anomalia, compendiato nel divieto di “caccia all’errore” e nella sinteticità e globalità dell’analisi dell’offerta.
7.3 Con riguardo, poi alle valutazioni svolte dalla stazione appaltante sulle giustificazioni economiche riportate nel provvedimento del R.U.P. del 16 giugno 2025, si deduce che, nell’introduzione di carattere generale posta in apertura, CO ER asserisce che “Le giustificazioni addotte dall’operatore economico sono state analizzate sotto gli aspetti relativi ai costi delle forniture, dei servizi esterni e verificando la conformità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche progettuali, al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto in progetto, nel rispetto dei tempi, delle tecnologie e dei parametri qualitativi indicati. In particolare, esaminando il calcolo dell’offerta ed i relativi documenti a supporto, è stato rilevato che per diverse posizioni l’analisi prezzi non è riconducibile a riferimenti aggiornati e che di conseguenza le stime previsionali delle diverse voci non si possono considerare attendibili e complessivamente credibili in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.”. Rispetto a tale asserzione KS ribadisce che non vi sarebbe alcun prezzario di riferimento, per cui non si potrebbe contestare che quello utilizzato non sia aggiornato.
KS censura anche l’ulteriore affermazione della stazione appaltante, sempre contenuta nel provvedimento del R.U.P. del 16 giugno 2025, secondo cui “Le giustificazioni addotte dall’operatore economico sono state analizzate sotto gli aspetti relativi ai costi delle forniture, dei servizi esterni e verificando la conformità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche progettuali, al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto in progetto, nel rispetto dei tempi, delle tecnologie e dei parametri qualitativi indicati”. Essa sarebbe irragionevole atteso che, come risulta dalla stessa documentazione tecnica, di gara, sulle tavole di progetto sono riportate le seguenti diciture:
- “Prima di inizio lavori è da controllare lo stato di fatto (quote, profondità, dimensioni, distanze ecc.) e perciò sono da considerare eventuali modifiche al Progetto”;
- “Prima dell’inizio dei lavori l’esecutore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante. Il programma esecutivo dettagliato deve riportare le tempistiche, le tecnologie e la strategia delle deviazioni provvisorie utilizzate”.
Ne discenderebbe che il progetto a base di gara non rappresenta lo stato di fatto, con conseguente necessità di procedere con varianti in corso d’opera che, inevitabilmente, avranno ripercussioni sui costi e sui tempi dell’appalto. Si aggiunge che, se la stessa stazione appaltante afferma a più riprese con riguardo ad ognuna delle 8 tavole tecniche che il contenuto tecnico degli atti di gara sarebbe indicativo ed approssimativo, sarebbe incoerente da parte della stessa sostenere che “l’offerta aggiudicataria sia economicamente non plausibile e priva dei requisiti minimi di affidabilità necessari a garantire la regolare esecuzione del contratto e il perseguimento dell’interesse pubblico”.
7.4 La difesa di KS censura, quindi, separatamente le considerazioni espresse dalla stazione appaltante.
Nel dettaglio, si deduce che, con riguardo alle “Posizioni B24/1_76.01.02.01A1*, B24/1_76.01.02.01A2*, B24/1_76.01.02.01B1*, B24/1_76.01.02.01B2*, B24/1_76.01.02.01C*, B24/1_76.01.02.01D*” la stazione appaltante ha rilevato che: “In sede di richiesta della documentazione a giustificazione dell’offerta, la stazione appaltante ha espressamente richiesto di indicare marca e modello del liner, chiedendo altresì di trasmettere la corrispondente offerta economica del fornitore del prodotto. L’operatore non ha fornito indicazioni chiare e univoche, ma, oltre alla documentazione relativa alla resina epossidica «Elantas Elan-tech» (scheda tecnica e fattura del 25.06.2021), sono stati trasmessi documenti relativi a diversi prodotti della ditta Insituform - Lining Ltd … Esaminando la documentazione trasmessa, è stato constatato che entrambi i certificati DIBt fanno riferimento allo stesso numero identificativ o (Z 42.3 513), ma a due prodotti diversi. In particolare, «Insituform GF -Liner» è un prodotto che prevede l ’impiego di una tecnologia di relining diversa da quella prevista nel progetto. In merito, invece, al liner «Insituform CIPP Felt - Liner and ILS», il corrispondente documento DIBt Z 42.3 513 fornito dall’operatore economico (versione in lingua inglese), diversamente da quanto previsto in progetto, specifica l’impiego di questo liner (e ne fornisce i relativi valori caratteristici), utilizzando resine p oliestere insature (UP) o vinilestere (VE) e non resine epossidiche. In conclusione, oltre a non risultare univocamente identificato il liner offerto, i prodotti presentano caratteristiche tecniche difformi da quanto previsto nel progetto. Infine l’analisi prezzi non è riconducibile a prezzi aggiornati, ma a documenti del 2021 (listino prezzi e fattura)”.
Secondo KS, quanto al liner, la documentazione prodotta in sede di verifica dimostrerebbe che il prodotto offerto ha le richieste certificazioni DIBT ( Deutches Institut für Bautechnik ). Si aggiunge che i report delle certificazioni possono includere al loro interno più di un prodotto, senza per questo inficiarne la validità. Si aggiunge che:
- le caratteristiche dei liner sarebbero molteplici, oltre a quelle individuate dalla stazione appaltante: spessore degli strati, componimento degli strati, ognuno con caratteristiche e funzionalità diverse;
- le specifiche di progetto fornite in gara non includerebbero nemmeno i calcoli per la progettazione del liner e la scelta delle sue caratteristiche, per cui sarebbe singolare che CO ER lamenti la mancanza di una scelta di tale dettaglio in sede di valutazione di congruità.
Con riguardo poi alla “Posizione B24/1_76.01.02.02E*”, si deduce che la stazione appaltante ha espressamente richiesto di indicare marca e modello del liner, chiedendo di trasmettere l'offerta economica del fornitore del prodotto (“La documentazione trasmessa, anche in questo caso, non risulta univocamente identificare il liner offerto […] l’analisi prezzi presentata dall’operatore, oltre ad utilizzare un listino prezzi del 2021 e quindi non aggiornato, risulta altresì non correttamente formulata, in quanto la lunghezza della lavorazione considerata nel calcolo è inferiore a quella prevista dal progetto (112,40 m invece di 217 m)”).
Secondo KS dette affermazioni non sarebbero corrette in quanto:
- KS avrebbe proposto una guaina rinforzata con fibra di vetro, con analoghe caratteristiche tecniche rispetto a quella da capitolato, ma con la medesima tecnica di posa ad aria degli altri diametri più piccoli per ottimizzare impatti e tempistiche di esecuzione;
- non vi sarebbero evidenze tecnico -progettuali perché tale scelta sia in contrasto con alcunché di quanto presentato nel bando di gara;
- in assenza di valori generati da un progetto con ipotesi basate sullo stato di fatto dei luoghi, il concorrente, potrebbe solo riferirsi al rispetto degli standard normativi (requisito che i materiali proposti da KS rispetterebbero);
- la migliore combinazione non potrebbe che essere definita, come prescritto dalla documentazione “a seguito della verifica in loco”;
- “r.tec W4” è la vecchia denominazione del LO PP, mentre la documentazione relativa a LO PE sarebbe da considerarsi un mero refuso;
- anche l’errata indicazione della lunghezza di condotta da risanare sarebbe dovuta ad un errore materiale, il cui impatto sulla redditività complessiva non sarebbe determinante, in quanto incide per il 2,15%, assorbito dall’utile della commessa pari al 15,09%.
Con riguardo poi alle “Posizioni B24/1_76.01.03.02.A e B24/1_76.01.03.02.B” si deduce che la stazione appaltante ha osservato che: “Al fine della giustificazione tecnica ed economica, l’operatore ha fornito due contratti di nolo a freddo della seguente attrezzatura, con i relativi corrispettivi accordati con il noleggiatore […] Nei contratti è indicato che da tali corrispettivi sono esclusi il carburante, i materiali di consumo, e la manodopera. L’operatore non ha fornito esplicita indicazione di quale sia l’impianto per i lavori previsti nell’appalto e quale sia l´ulteriore impianto per interventi urgenti e imprevisti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori. L’analisi prezzi trasmessa dall’operatore economico indica che, per il collegamento dei 29 allacci previsti in progetto siano necessarie 75,5 h. Tenuto conto del costo del nolo a freddo (giornaliero o ad innesto), del tempo di impiego del robot di fresatura, dell’estensione temporale e spaziale del cantiere e quindi delle giornate minime necessarie di impiego del robot (anche in condizioni di organizzazioni lavorative ottimali), del tempo di trasporto da e per il noleggiatore, il costo orario previsto nell´analisi prezzo trasmessa dall´operatore economico non risulta congrua”.
Secondo KS dette affermazioni sarebbero indimostrate ed apodittiche.
Ciò in quanto:
- l’utilizzo dei due impianti non sarebbe esclusivo per questo appalto, né la legge di gara lo pretende, per cui i corrispettivi non sarebbero da riferire unicamente all’appalto in oggetto;
- i costi per carburanti, materiali di consumo e manodopera sarebbero esplicitati nelle posizioni di riferimento per le attività di “Collegamento afflussi” (così la “Tabella analisi costi” presentata);
- KS ha indicato di poter utilizzare due impianti, per cui non si comprenderebbe la rilevanza di distinguere tra i due impianti, vale a dire quello per i lavori e quello per gli interventi urgenti ed imprevisti (circostanza non motivata e che per la tipologia di lavorazioni appare più strumentale che necessaria), né si comprenderebbe quale disposizione del disciplinare risulterebbe violata;
- nell’analisi prezzi sarebbe stata comunque inserita la frazione di costo di pertinenza delle lavorazioni oggetto di proposta, tenuto conto dell’impegno non esclusivo di dette attrezzature.
Con riferimento alle valutazioni della S.A. sulle giustificazioni tecniche, riportate nel provvedimento della R.U.P. del 16 giugno2025, si deduce poi che:
- la seguente affermazione “Q2 Impianti ed attrezzatura: In alcuni casi, la disponibilità degli impianti e delle attrezzature non è chiaramente dimostrata, mancando evidenze documentali che attestino l’effettiva disponibilità per i lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle tempistiche previste da cronoprogramma” ignorerebbe il contenuto dei documenti forniti da KS in sede di gara e delle giustificazioni;
- la seguente affermazione “Q2.2 Impianto per posa liner ad inversione e polimerizzazione con vapore/acqua per canalizzazione da DN 200 a DN 350 … Nessun documento (fotografie o carta di circolazione) è stato trasmesso a dimostrazione della disponibilità degli autocarri dell’impianto 01, di cui vengono forniti i documenti […] degli allestimenti denominati «IBG IMPREGNAZ MOBILE» e «IBG CONTAINER PHOENIX»” non sarebbe ragionevole atteso che si tratterebbe di attrezzature su container (quindi trasportabili su qualunque mezzo pesante) e che KS avrebbe inoltre fornito esplicita dichiarazione di disponibilità dei mezzi accompagnate da fatture e contratti di nolo;
- la seguente affermazione “Q2.3 Impianto robot per lavori di fresatura per canalizzazioni da DN 200 a DN 400. Per entrambi gli impianti è stata fornita l’offerta economica e la relativa fattura del 14.11.2024, ma manca l’evidenza dell’attuale disponibilità degli impianti per i lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle tempistiche previste da cronoprogramma” non sarebbe corretta atteso che l’oggetto dei contratti di noleggio e l’estensione temporale coprirebbero le necessità e sarebbe stata sottoscritta esplicita dichiarazione di disponibilità dei mezzi;
- la seguente affermazione “Q2.4 Impianto robot per lavori di sigillatura nelle canalizzazioni Per entrambi gli impianti non risulta indicata espressamente la lunghezza del cavo. Questo dato era specificatamente richiesto nell’Allegato 1 trasmesso con la Richiesta delle giustificazioni relative all’offerta tecnica e all’offerta economica del 26.05.2025” non sarebbe corretta atteso che, come specificato nel documento “Dettaglio Q2 Impianti ed attrezzature”, gli impianti robot per fresatura e sigillatura entrambi della medesima tipologia, presenterebbero una lunghezza di cavo di 100 m. (pagina 6, 6° punto elenco dell’allegato tecnico del contratto di Noleggio RO EC S.r.l.); in ogni caso le tratte di lavorazione individuate dalla committente sarebbero di lunghezza largamente inferiore a quest’ultima;
- la seguente affermazione “Q3 Formazione … Dall’esame complessivo della documentazione, si rileva la carenza di adeguata documentazione probatoria, tale da compromettere la credibilità delle giustificazioni in merito all’offerta tecnica.” non sarebbe corretta valendo sul punto quanto già dedotto da KS in merito alle certificazioni ed attestazioni dei corsi sostenuti con esito positivo dai propri dipendenti dedicati all’appalto;
- la seguente affermazione “Q3.3 Utilizzo di robot e apparecchiature nelle canalizzazioni, sotto l'osservazione di una telecamera, per il risanamento In sede di offerta, al fine di ottenere il punteggio tecnico massimo, nell’Allegato Q3 l’operatore economico ha dichiarato la presenza di due operatori specializzati impiegati nei lavori dell’appalto (operatore 3 e operatore 4), con esperienza almeno triennale in utilizzo di robot all’interno delle canalizzazioni e muniti di specifico attestato di formazione in utilizzo di robot all’interno delle canalizzazioni da almeno 6 mesi. A comprova dell’esistenza di tale formazione, l’operatore ha inviato l’elenco dei corsi e dei contenuti proposti da VI S.r.l. nel 2020. L’operatore non ha tuttavia trasmesso gli attestati che dimostrano che gli operatori specializzati indicati nell’allegato Q3 hanno frequentato il corso della durata di 40 ore, con i contenuti richiesti per il criterio Q3.3. Gli attestati trasmessi certificano infatti che l’operatore 3 e l’operatore 4 hanno partecipato allo stesso corso che hanno frequentato gli operatori dichiarati al fine dell’ottenimento del punteggio tecnico al criterio Q3.1” non sarebbe condivisibile atteso che, da un’attenta verifica del contenuto del corso, sarebbe chiaro che è stato presentato lo stesso corso (VI) per coprire le necessità di due requisiti (il Q3.1 ed il Q3.3) tenuto conto del fatto che le tematiche trattate dal corso ben calzavano ai requisiti del bando di gara, come risulta dagli attestati VI stessi nonché dalla dichiarazione di attestazione e specifica di programma e durata ad essi annessa.
8. Le suddette doglianze sono tutte infondate.
8.1 Anzitutto, occorre prendere atto che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellata, il prezzario di riferimento per le attività oggetto dell'appalto risultava espressamente individuato dal capitolato di gara (nella parte II, pag. 25 - all. n. 4 dalla produzione documentale in primo grado di KS dell’11 settembre 2025) nelle “Disposizioni tecnico – contrattuali 2024 (DTC 2024)”, approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1157 del 29/12/2023 n. 1157, modificata con delibera 38 del 09/02/2024.
Tale indicazione è peraltro espressamente riportata anche aliunde nei documenti tecnici di gara e più in particolare:
- nel computo metrico (alla pagina 12, all. 10 alla produzione documentale in primo grado di KS del 25 settembre 2025, ove si legge Codice delle tariffe B24/1_= codice 22 BOL24/1_ relativo al Prezzario approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.1157 del 29/12/2023 modificata con delibera 38 del 09/02/2024);
- nella Stima lavori (a pagina 38, all. 11 alla produzione documentale in primo grado di KS del 25 settembre 2025);
- nell’Elenco EZ (a pagina 27, all. 12 alla produzione documentale in primo grado di KS del 25 settembre 2025).
A nulla vale, peraltro, obiettare, come fatto dalla difesa di KS, che il suddetto documento non contemplerebbe tutte le attività oggetto dell’appalto. Ciò in quanto, al di là del fatto che parte appellata non specifica quali sarebbero le voci mancanti, tale circostanza non avrebbe comunque impedito di applicare, per il resto, il prezziario individuato dalla stazione appaltante.
Fermo quanto testé osservato in via assorbente, non può in ogni caso ritenersi attendibile un’offerta formulata dall’operatore economico con l’impiego, come accaduto nel caso di specie, di un proprio listino prezzi risalente al 2021 atteso che quest’ultimo non tiene all’evidenza in conto delle notorie dinamiche inflattive prodottesi negli ultimi quattro anni.
Va aggiunto, come indice della incongruità dei prezzi tratti dal listino 2021 rispetto a quelli realmente praticati all’attualità sul mercato, che quelli applicati da KS divergevano, nel caso di specie, in maniera significativa da quelli degli altri concorrenti.
8.2 Sotto altro profilo, non può ritenersi, come invece sostenuto dalla difesa di parte appellata, che CO ER abbia condotto in danno di KS una “caccia all’errore”.
E, infatti, come già messo in evidenza, la stazione appaltante, in un’ottica di massima garanzia e collaborazione, ha a più riprese rivolto delle richieste di spiegazioni tecniche ed integrazioni documentali sebbene, da un punto di vista normativo, la tempistica procedimentale stabilita dal legislatore preveda che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni (Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7114).
Inoltre, le verifiche condotte da CO ER non si sono appuntate su profili di natura squisitamente formale ma, piuttosto, sostanziali e strutturali che, nel loro insieme, hanno giustificato il giudizio di non congruità.
Né tantomeno l’operato della stazione appaltante ha assunto tinte discriminatorie o di maggiore severità rispetto agli altri operatori posto che anche al successivo concorrente sono state richiesti analoghi informazioni e chiarimenti.
Peraltro l’analiticità e il livello di dettaglio della motivazione non possono costituire in sé un vizio dell’azione amministrativa ovvero un indice di sviamento del potere. Anche perché quelli disposti da CO ER sono stati tutti, come meglio si dirà anche nel prosieguo, approfondimenti necessari.
8.3 Parimenti privo di pregio è il terzo profilo di doglianza.
Fermo, infatti, quanto già osservato in ordine all’esistenza (e all’indicazione da parte della lex specialis ) di un prezziario applicabile ed alla inattendibilità del prezziario del 2021 in uso a KS, preme rilevare che la verifica di congruità è stata correttamente condotta dalla stazione appaltante su quella che era la documentazione messa a disposizione dell’operatore e che l’eventuale lacunosità o approssimazione di quest’ultima, in quanto fatto imputabile allo stesso operatore economico, non può certo essere opposta da quest’ultimo per contestare tale vaglio.
8.4 Corrette appaiono peraltro le considerazioni svolte dalla stazione appaltante con riguardo alle diverse criticità che affliggono sul piano tecnico l’offerta di KS.
Nel dettaglio, quanto alle Posizioni B24/1_76.01.02.01A1*, B24/1_76.01.02.01A2*, B24/1_76.01.02.01B1*, B24/1_76.01.02.01B2*, B24/1_76.01.02.01C*, B24/1_76.01.02.01D*”, va in primo luogo osservato che il liner ( id est la guaina che viene inserita nella tubazione deteriorata e fatta espandere) è certamente una componente essenziale per l’esecuzione dei lavori di che trattasi sicché le sue caratteristiche tecniche non possono che assumere un importanza fondamentale nell’apprezzare la fattibilità tecnica dell’offerta (e la sua rispondenza ai livelli qualitativi richiesti).
Come incontestato tra le parti, la lex specialis richiede, per tale ragione, che il liner sia certificato dall'Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni il quale garantisce la qualità e la longevità dei prodotti.
Quanto, più in particolare, alle lavorazioni de quibus , la stazione appaltante (si veda la relazione del R.U.P. Ing. Demattio, all. n. 2 alla produzione documentale in primo grado di KS del 30 luglio 2025) ha rilevato che KS ha esibito tali certificazioni ma con riguardo a prodotti diversi da quelli richiesti.
In particolare, oltre alla documentazione relativa alla resina epossidica “Elantas Elan-tech” (scheda tecnica e fattura del 25 giugno 2021), sono stati trasmessi documenti relativi a diversi prodotti della ditta Insituform - Lining Ltd: -"Insituform FELT / PP21" (price list for KS, as at 1st January 2021); -"Insituform GF-Liner"(certificato DIBt di liner rinforzato con fibra di vetro, polimerizzato mediante luce UV, versione in lingua tedesca); -"Insituform CIPP Felt-Liner and ILS"(certificato DIBt di liner in feltro, versione in lingua inglese).
All’esito dell’esame di detta documentazione è, peraltro, emerso che:
- entrambi i certificati DIBt fanno riferimento allo stesso numero identificativo (Z‑42.3‑513), ma a due prodotti diversi;
- “Insituform GF-Liner” è un prodotto che prevede l’impiego di una tecnologia di relining diversa da quella prevista nel progetto;
- quanto al liner “Insituform CIPP Felt-Liner and ILS”, il corrispondente documento DIBt Z‑42.3‑513 fornito dall’operatore economico, diversamente da quanto previsto in progetto, specifica l’impiego di questo liner (e ne fornisce i relativi valori caratteristici), utilizzando resine poliestere insature (UP) o vinilestere (VE) e non resine epossidiche.
Ne discende, quindi, che il liner offerto non risulta univocamente identificato e che, dei diversi liner indicati, uno non rispetta i requisiti tecnici poiché prevede l’impiego di una tecnologia di relining diversa da quella prevista nel progetto mentre l’altro utilizza resine diverse da quelle (epossidiche) prescritte dal capitolato.
Ebbene a fronte di siffatti puntuali rilievi, la difesa di KS si è limitata a muovere contestazioni generiche osservando, senza fornire ulteriori specificazioni con riguardo ai singoli prodotti che qui vengono concretamente in rilievo, che le certificazioni in parola possono includere al loro interno più di un prodotto e che le caratteristiche dei liner sarebbero molteplici. Deduzioni, queste, che per la loro astrattezza ed inconsistenza non valgono a scalfire la solidità delle conclusioni cui è giunto il R.U.P..
8.5 Con riguardo poi alla “Posizione B24/1_76.01.02.02E*”, è sufficiente rilevare che la stazione appaltante ha espressamente richiesto di indicare marca e modello del liner, chiedendo di trasmettere l'offerta economica del fornitore.
KS ha risposto esibendo documentazione facente riferimento a tre differenti prodotti e senza sciogliere adeguatamente le ambiguità ed imprecisioni rilevate dalla stazione appaltante.
In particolare, oltre alla documentazione relativa alla resina epossidica “Elantas Elan-tech”, anche in questo caso, sono stati trasmessi documenti relativi a diversi prodotti:
- "LO W PE"(material data sheet, price list 2021 e diversi report dei test eseguiti dal laboratorio di prova SBKS GmbH & Co. KG);
- "r.tec W4" (certificato e report dei test eseguiti dal laboratorio di prova SBKS GmbH & Co. KG);
- "LO W PP" ( report dei test eseguiti dal laboratorio di prova OFI Technologie & Innovation GmbH).
Un simile riscontro non consente, analogamente a quanto già rilevato rispetto alle altre posizioni, di individuare univocamente il liner offerto.
Non può, peraltro, tacersi che stessa appellata ha in qualche misura riconosciuto di aver formulato in maniera imprecisa ed ambigua l’offerta ammettendo che “r.tec W4” è la vecchia denominazione del OW PP, “mentre la documentazione relativa a LO PE è da considerarsi un refuso, in quanto inconferente” (pag. 22 del ricorso di primo grado e pag. 5 delle memorie di replica in questo giudizio).
A ciò si aggiunga che, a giustificazione del prezzo relativo a OW PP (identificato mediante scheda tecnica del R.TEC W4), KS ha invece indicato proprio il listino del OW PE (che, come poc’anzi rilevato, ha ammesso essere inconferente).
Quest’ultimo è, peraltro, prodotto che presenta caratteristiche tecniche difformi da quanto previsto, sia in merito alla tecnologia di installazione che alle prestazioni minime previste nel progetto.
Ciò in quanto, sulla base del calcolo statico eseguito in fase di progettazione per il Tratto 6, è necessario l’impiego di una tecnologia di relining diversa da quella utilizzata per le altre tratte e che richiede l’utilizzo di un liner con modulo di elasticità circonferenziale (a lungo termine) ≥ 11.000 N/mm².
Ebbene, dai rapporti di prova inviati dalla stessa KS relativi ai test eseguiti sul prodotto “r.tec W4” (come detto la vecchia denominazione di OW PP) sono emersi risultati molto inferiori rispetto al valore minimo richiesto nella documentazione di gara.
Proprio perché trattasi di rapporti di prova inviati dalla stessa KS non sono, peraltro, ricevibili le deduzioni svolte da quest’ultima in sede di replica (pag. 6 di tale memoria) con cui si contestano genericamente i risultati di tale accertamento ed il relativo modus operandi .
8.6 Per ciò che attiene alle “Posizioni B24/1_76.01.03.02.A e B24/1_76.01.03.02.B”, rispetto alle quali la stazione appaltante contesta la congruità del costo per il noleggio delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori, le deduzioni svolte dalla difesa di KS appaiono generiche non specificando né in quale altro appalto in essere sarebbero da impiegare gli impianti né, di riflesso, neppure le frazione di costo che sarebbero di pertinenza nel caso di specie.
8.7 In larga misura generiche e aspecifiche sono anche le doglianze svolte con riferimento alle valutazioni della stazione appaltante sulle giustificazioni tecniche.
Quanto, più segnatamente, alla affermazione relativa a “Q2.2 Impianto per posa liner ad inversione e polimerizzazione con vapore/acqua per canalizzazione da DN 200 a DN 350” basti osservare che KS in sede di offerta ha dichiarato la disponibilità di due impianti ottenendo il relativo punteggio tecnico.
In sede di verifica è stata, quindi, richiesta la dimostrazione della disponibilità di entrambi gli impianti ma con riferimento all’impianto 01 non è stato dimostrato né che l’autocarro è conforme, né che è a disposizione del proponente (a differenza di quanto invece KS è riuscita a dimostrare rispetto all’impianto 02).
A nulla vale, peraltro, obiettare che si tratterebbe di attrezzature su container (quindi trasportabili su qualunque mezzo pesante) atteso che anche in tale ipotesi l’offerente è comunque tenuto a dimostrare la disponibilità e le caratteristiche dei mezzi che intende impiegare.
8.8 Quanto poi all’affermazione relativa a “Q2.3 Impianto robot per lavori di fresatura per canalizzazioni da DN 200 a DN 400” deve rilevarsi che KS ha inizialmente esibito, rispetto a tali due impianti, una serie di documenti relativi a quattro impianti diversi, due dei quali, dopo la richiesta di chiarimenti, sono stati ritirati. Ciò vale di per sé a denotare la scarsa serietà della proposta tecnica avanzata dalla società appellata. Inoltre, per i due impianti rimasti non è stato comunque offerto alcun documento (copia della carta di circolazione di circolazione di un mezzo o fotografie o altro), ulteriore rispetto alle copie dei contratti di noleggio e a delle dichiarazioni di parte, in grado di comprovarne l’effettiva disponibilità.
8.9 Quanto, ancora, all‘affermazione relativa a “Q2.4 Impianto robot per lavori di sigillatura nelle canalizzazioni” va messo in evidenza che, sebbene si trattasse di informazione espressamente richiesta nell’Allegato 1 trasmesso con la richiesta delle giustificazioni relative all’offerta tecnica e all’offerta economica del 26 maggio 2025, KS ha fornito il dato sulla lunghezza del cavo per uno solo dei due impianti.
Deve aggiungersi che trattasi di richiesta di chiarimento non pretestuosa perché, se è vero che, come sostenuto dalla difesa di parte appellata, la lunghezza delle singole condotte da pozzetto a pozzetto è effettivamente inferiore alla metratura richiesta (100 m), le tratte di lavorazione sono invece più lunghe atteso che, come dedotto da CO ER (circostanza rimasta invero incontestata da controparte), lavorando in ambito urbano su strade con funzioni di entrata e di uscita dalla città, in fase di cantiere non è previsto di allestire un’area di cantiere su ogni pozzetto.
8.10 Per quanto riguarda l’affermazione relativa a “Q3 Formazione”, dall’attestato emesso da VI S.r.l. in data 30 aprile 2025 (all. 12-bis della produzione documentale in primo grado di KS del 30 luglio 2025) emerge che:
- i collaboratori di KS hanno frequentato corsi di videoispezione di 30 ore “garantite”;
- VI ha eseguito corsi di utilizzo di robot di 40 ore.
Ne discende che sul piano strettamente documentale non risulta che i collaboratori di KS abbiano fatto corsi di utilizzo di robot e che, in ogni caso, hanno frequentato un numero di ore inferiore a quello richiesto (30 in luogo di 40).
Trattasi, peraltro, di competenze certamente essenziali per l’esecuzione dei lavori de quibus atteso che nel documento di gara “Relazione tecnica in merito all’attribuzione di punteggio premiale per i requisiti di esecuzione” viene espressamente indicata l’importanza della formazione degli operatori specializzati per i lavori di risanamento delle condotte con tecnologia C.I.P.P. Tali interventi richiedono, infatti, tecnologie e macchinari specifici e personale altamente specializzato, sia nell’esecuzione dei lavori preliminari (videoispezione e fresature), nei lavori di realizzazione del liner (inserimento, gonfiaggio e indurimento), che nei lavori conclusivi (realizzazione degli allacciamenti mediante robot specifici, collegamento del liner ai pozzetti mediante laminazione eseguita sul posto all’interno dei pozzetti) ed eventuali carenze nell’esecuzione dell’opera in loco (pulizia, verifica, rilievo, lavori preliminari, inserimento, indurimento, collegamento all’esistente, realizzazione degli allacciamenti e lavori conclusivi) potrebbero portare alla messa in opera di un prodotto non conforme.
8.11 Quanto, infine, all’affermazione relativa a “Q3.3 Utilizzo di robot e apparecchiature nelle canalizzazioni, sotto l'osservazione di una telecamera, per il risanamento” è sufficiente osservare che KS ha indicato il medesimo corso anche per il possesso requisito Q3.1 (denominato “videoispezione”) sostenendo in maniera del tutto generica la fungibilità di profili di formazione che invece nella lex specialis sono stati considerati distinti. Il corso di “videoispezione”, portato a dimostrazione del requisito sub Q3.1, è in ogni caso inidoneo rispetto al numero di ore di formazione richieste dalle norme di gara per il requisito Q3.3 (40 ore).
8.12 In disparte da quanto sin qui osservato con riguardo alla correttezza dei singoli rilievi mossi dalla stazione appaltante all’offerta di KS, preme evidenziare, in conclusione, solo per completezza, che gli stessi vanno comunque valutati congiuntamente e sinteticamente ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2022, n. 7762) e sono certamente tali da rivelare la complessiva inattendibilità ed incongruità della proposta. Del resto, come dedotto dalla difesa di CO ER, le posizioni relative alle sole voci del liner polimerizzato (B24/1_76.01.02.01A1*, B24/1_76.01.02.01A2*, B24/1_76.01.02.01B1*, B24/1_76.01.02.01B2*, B24/1_76.01.02.01C*, B24/1_76.01.02.01D*, B24/1_76.01.02.02E*) corrispondono ad un terzo del valore dei lavori e le dichiarazioni contestate relative ai criteri Q2 e Q3 assommano 29 punti totali su un massimo di 70.
9. Con il terzo dei motivi riproposti da KS ex art. 101, comma 2, c.p.a., si denuncia l’illegittimità degli atti gravati in prime cure per violazione dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 in relazione al contenuto del disciplinare di gara.
Osserva KS che:
- l’art. 110 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, al primo comma stabilisce che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”;
- la “Relazione agli articoli e agli allegati”, redatta dal Consiglio di Stato, precisa che “Al comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si specifica, poi, che la stazione appaltante sia tenuta, nel bando o nell’avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta”;
- nel disciplinare di gara dell’appalto per cui è causa, CO ER non avrebbe indicato gli elementi specifici in forza dei quali individuare l’anomalia della migliore offerte.
9.1 La suddetta doglianza è infondata.
La lex specialis ha, nel caso in esame, predeterminato, in ossequio al disposto del comma 1 dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli elementi specifici da valutare ai fini del giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
Il disciplinare prevede, infatti, all’art. 3 che “Il RUP procede a valutare la congruità delle offerte considerate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, l.p. 16/2015 e della Linea guida PAB n. 7 e s.m.i. «Formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica», approvata con deliberazione della Giunta provinciale”. Il comma 3 aggiunge “In ogni caso, indipendentemente dai risultati dell’eventuale applicazione del calcolo di cui alla sopra citata linea guida, qualora il RUP, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritenga anomalo il prezzo offerto, può attivare il subprocedimento di anomalia”.
A nulla vale, peraltro, obiettare come fatto dalla difesa di KS, che dette formule sarebbero solo semplici modalità per calcolare l’offerta anomala atteso che esse rappresentano piuttosto la resa in termini matematici di una trama di criteri e sottocriteri legati a specifici elementi di valutazione.
10. Con il quarto dei motivi riproposti da KS ex art. 101, comma 2, c.p.a., si denuncia, in via di subordine, l’illegittimità della legge di gara per violazione dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché dall’art. 27, comma 4-bis della legge provinciale n. 16/2015 attesa la mancata individuazione, da parte della stazione appaltante, del C.C.N.L. applicabile all’appalto.
In particolare si deduce che nella determina a contrarre non sarebbe dato rinvenire alcuna indicazione circa il C.C.N.L. da applicare all’appalto, così come dal disciplinare di gara.
10.1 La doglianza è infondata.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile è chiaramente indicato nella documentazione di gara. In particolare, a pagina 7 del disciplinare è espressamente riportata l’individuazione del C.C.N.L. da applicare laddove si legge che “Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 sono applicabili il CCNL «F012/F015», relativo alla categoria prevalente (OS35)”.
11. Per le ragioni esposte l’appello è fondato.
Per l’effetto, disattesi i motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a. da KS, in riforma della sentenza impugnata, va respinto in toto (non solo con riguardo alla domanda di annullamento ma anche, di riflesso, con riferimento alle domande di tutela in forma specifica e per equivalente pure con esso spiccate) il ricorso di primo grado così come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.
12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono pertanto da porre integralmente a carico di KS S.r.l..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, disattesi i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., respinge il ricorso di primo grado come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Condanna KS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di spese processuali per il doppio grado di giudizio:
- in favore di CO ER S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge (se dovuti);
- in favore di TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De EL, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
GI LO, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LO | IO De EL |
IL SEGRETARIO