Articolo 3 della Legge 10 aprile 1954, n. 85
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 aprile 1954
Art. 3.
Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, un volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1954