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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10658 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 25671 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, P.zza del Risorgimento n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. ND Colini, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Colini, giusto mandato in atti
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Patrizia Soscia in Latina, Via G.B. Vico n. 45, che la rappresenta e difende ed giusto mandato in atti
RESISTENTE
, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, P.zza della Libertà n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Giampaolo
AS e CO ND EL, giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
Come da note scritte del 28 ottobre, 7 e 11 novembre e rispettivi atti difensivi. ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nonché agli Parte_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
09720190264714192002, notificata in data 25.3.2020 ed avente ad oggetto il recupero di € 2.298,68, somma oggetto di un più ampio finanziamento concesso da CP_3
ad e garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie
[...] CP_4
Imprese attraverso la ed escusse Controparte_2
da quest'ultima in seguito all'insolvenza di Controparte_4
A sostegno dell'impugnazione l'attore ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva;
l'inesistenza del titolo esecutivo;
la nullità della cartella per omessa motivazione, per assenza della data di iscrizione a ruolo, per mancata indicazione dell'atto presupposto e per indeterminatezza della pretesa esattoriale.
e si sono costituite in giudizio CP_5 Controparte_6
impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto infondato in fatto e diritto.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va rilevato che la cartella in questione è stata emessa per consentire a
[...]
– in qualità di gestore del Fondo di Garanzia Controparte_2
per le P.M.I, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100 lett. a) della L. 662/1996 – il recupero della somma di euro € 2.298,68, che la medesima ha versato a in relazione alla garanzia diretta prestata in favore della con riferimento al CP_4
finanziamento alle piccole e medie imprese ex L. 662/1996 dalla stessa contratto con mutuo concluso in data 8.4.2015 con Controparte_3
L'opponente sig. risulta debitore nei confronti della Pt_1 Controparte_7
in forza della surroga legale ex art 1203 c.c. e dell'art 2 comma
[...]
4 del DM 20/05/2005 realizzatasi sul credito che la Banca aveva maturato nei riguardi del debitore principale e, dunque, per effetto dei principi della surroga, CP_4
anche del fideiussore, sig. , per le somme dovute a seguito della revoca dai Pt_1 finanziamenti alla società finanziata, poi dichiarata fallita.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di Garanzia per le P.M.I.,
devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello di natura pubblicistica riguardante il
[...]
e l'impresa beneficiaria, fondato invece sulla Controparte_2
garanzia prevista dalla L. n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2, comma 4 D.M. 20 giugno 2005.
È proprio la mutazione pubblicistica del credito in via di surroga a rendere legittima la riscossione esattoriale diretta, come è chiarito anche dal comma 3 dell'art. 8 bis del d.l.
3/2015, il quale precisa come per il recupero del credito in questione, si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 46 del 1999 e successive modificazioni.
La procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
A seguito dell'inadempimento della società beneficiaria, l'istituto di credito ha escusso la garanzia prestata da , la quale Controparte_2
ha provveduto al pagamento della somma e si è surrogato nei diritti allo stesso spettanti dal combinato disposto degli art. 1203, comma 2 c.c. e 2, comma 4 D.M. 20 giugno
2005.
A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), la surrogazione legale (art. 1203 c.c.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del "solvens" di volersi surrogare, nè il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa. Non essendo pervenuto alcun pagamento da parte attrice nel termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della surroga, Controparte_2
ha provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi
[...]
dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi non corrisposti.
Risulta pertanto evidente l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, stante la ritualità della procedura di riscossione in oggetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere respinta e l'attore condannato alla refusione delle spese processuali, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti,
che liquida, per ciascuno, in complessivi € 1.200,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
NC LI