CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 511/2025 Affari Civili Contenzioso
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………. Consigliere est. dott. Cinzia Calì …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………. Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 511/2025 RG Affari Cicili Contenzioso instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 66/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 8 aprile 2025 e pubblicata il 12 maggio 2025, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela del minore:
, nato a [...] il [...], C.F.: , di Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 9
[...] Parte_3 agosto 1984), con domicilio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro 151 presso lo studio del curatore speciale avv. MariaAdelaide Merendino;
Curatore speciale anche con funzioni di assistenza legale: Avv. MariaAdelaide Merendino, proposto da
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato in S. C.F._2
Teresa di VA (ME) via R. Margherita n. 66, presso lo studio dell'Avv. Felice A. Di Bartolo, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO
CURATORE SPECIALE del predetto minore, Avv. Maria Adelaide Merendino con domicilio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 151 CONVENUTO
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_3 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carmelo Bellezza ), con studio in S. SS IC (ME) via C.F._4
Mantineo,
CONVENUTA
Con la sentenza di cui in epigrafe, su ricorso a tutela dei minori depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva la decadenza della responsabilità genitoriale di sul figlio minore , incaricava il Parte_2 Parte_1
Servizio Sociale competente di regolamentare i rapporti tra il minore e la figura paterna in modo tale che non ne risultasse pregiudizio per il minore e di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo con attivazione del servizio di educativa domiciliare, disponendo altresì la presa in carico del minore da parte del servizio di NPIA per valutazione e sostegno.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello il padre dei minori, , Parte_2 deducendo manifesta illogicità della sentenza ed errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in ordine alla personalità dello stesso appellante ed al rapporto padre/figlio, e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la revoca della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché, in via subordinata, che venga disposto un percorso psicologico di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali con all'esito la reintegrazione della responsabilità genitoriale, ed in via istruttoria una C.T.U. sulla persona del stesso al fine di valutarne la Pt_2 capacità genitoriale. Nel gravame si afferma, infatti, che la sussistenza del grave pregiudizio sarebbe solo presunta e che il riferimento ad un precedente uso di sostanze stupefacenti da parte del il quale ha in più occasioni manifestato e dimostrato la volontà di liberarsi dalla Pt_2 tossicodipendenza, non può far ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria della decadenza, neanche in caso di carcerazione per aver commesso reati allo scopo di procurarsi la droga. Si deduce che lo stato di detenzione non può, di per sé, determinare una pronuncia di decadenza e che il sebbene da anni sottoposto a provvedimenti restrittivi della Pt_2 libertà personale (arresti domiciliari e successivamente detenzione), ha sempre mantenuto i rapporti con il figlio minore “nel tentativo di svolgere al meglio il proprio ruolo paterno e di non far mancare al bambino il proprio supporto morale ed affettivo (economicamente ha sempre contribuito in base alla propria capacità reddituale e grazie all'aiuto dei genitori)”. Si sostiene che, pur essendo evidente che lo stato di detenzione dell'appellante abbia permesso un numero limitato di incontri padre-figlio, vada ricercata altrove la causa di eventuali condotte violente o comunque inadeguate del minore, il quale è purtroppo affetto da diagnosticati disturbi comportamentali per i quali è in cura presso U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di recupero delle capacità genitoriali, evidenziando altresì che il pregiudizio deve essere concreto, attuale e di particolare gravità, non potendosi ritenere implicito nella mera violazione dei doveri genitoriali.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore, nel merito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge.
******************************************** Con memoria si è costituita in giudizio anche la madre del minore,
[...]
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Pt_3
************************ All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Preliminarmente devono intendersi integralmenve richiamati in questa sede tutti gli atti del giudizio di primo grado, peraltro compiutamente ricostruiti e riportati nel provvedimento impugnato. Risulta in atti che il Tribunale per i minorenni già nel 2014, in limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, aveva affidato il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento delle opportune attività di vigilanza, assistenza e sostegno nonché di recupero della genitorialità. Pertanto, il provvedimento impugnato si innesta sulle precedenti iniziative adottate dal Tribunale per i minorenni a tutela del minore, in ragione della accesa conflittualità tra i genitori e della incapacità del padre di assolvere, anche economicamente, al proprio ruolo genitoriale, che hanno fatto emergere in modo inequivoco una situazione di grande fragilità. Nel corso del giudizio di primo grado si è, inoltre, proceduto all'audizione di entrambi i genitori e del nominato curatore speciale.
Il minore, il quale ha dichiarato di vivere serenamente con la madre e la sorella, sul conto del padre ha riferito di averlo solo in passato frequentato regolarmente in quanto, a causa della intervenuta detenzione, i rapporti si sono diradati e vi sono stati saltuari colloqui in carcere, con l'accompagnamento dei nonni paterni e a seguito di viaggi molto faticosi per raggiungere il carcere (con partenza in orari quasi notturni). Il minore ha espresso comunque il desiderio di continuare ad incontrare il padre, pur precisando di aver vissuto con rabbia un diniego oppostogli riguardante un viaggio all'estero cui teneva molto. Dalle dichiarazioni rese dalla madre del minore è emerso che la relazione tra i due genitori si è interrotta quando era neonato. La donna ha precisato di essersi Pt_1 sempre occupata del figlio e di aver ricevuto dal un contributo al mantenimento Pt_2 soltanto nei primi anni, dichiarando altresì che vi è stato un primo periodo in cui il bambino ha visto regolarmente il padre, pur assistendo spesso a liti tra quest'ultimo e i nonni paterni, ed un periodo successivo in cui gli incontri si sono diradati a seguito della carcerazione del genitore.
ha dal canto suo riferito di trovarsi allo stato detenuto per reati in materia Parte_2 di sostanze stupefacenti e di aver avuto in passato plurime condanne per reati anche contro la persona, nonché di essere stato denunciato dai propri genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e di estorsione e di essere stato ricoverato in CTA, confermando anche la circostanza che nella struttura vi sono stati diversi episodi di violenza nei confronti di altri ospiti. Dalla relazione del 20 marzo 2025 del servizio sociale del comune di CA emerge che il minore vive stabilmente con la madre e la sorella maggiore e frequenta regolarmente la scuola secondaria di primo grado con insegnante di sostegno e ASACOM in quanto ha ricevuto diagnosi di “disturbo da deficit di attenzione con iperattività di grado severo. Disturbo oppositivo provocatorio con disregolazione emotiva, disturbo misto delle abilità scolastiche” ed è stato riconosciuto persona con handicap ai sensi della L. 104/92. Il minore ha, inoltre, una adeguata condizione abitativa, una stanza arredata con cura, è ben curato ed ha significativi rapporti con i parenti del ramo materno, disponibili a coadiuvare la madre nella gestione del bambino. In particolare, ha un ottimo un Pt_1 rapporto con la madre e la sorella, caratterizzato da fiducia reciproca. Quanto alle sue condizioni di salute, risulta in atti che il minore si trova attualmente in buone condizioni di salute e che la madre rispetta con scrupolo le cure necessarie;
in passato ha Pt_1 avuto diverse problematiche di salute, trattate tempestivamente, e gli è stata diagnosticata una sindrome PFAPA e la presenza di una mutazione del gene TRAPS, nonché un disturbo della pelle ed un disturbo da deficit di attenzione e iperattività per cui è stato avviato il necessario trattamento. Quanto al rapporto tra padre e figlio va osservato quanto segue. In atti è certamente emerso che il bambino è affettivamente legato al padre, mentre i nonni paterni hanno riferito di incontrare il nipote quando questi lo richiede (anche se, a loro parere, ciò accadrebbe solo quando vuole soldi), confermando che il Pt_1 nipote, pur accettando di vedere il padre, avrebbe risentito talvolta della stanchezza del viaggio e preferito, in qualche circostanza, sottrarsi agli incontri, verosimilmente perchè influenzato dalla madre. L'appellante risulta in atti soggetto affetto da “disturbo borderline di personalità, disturbo da uso di cannabis, disturbo da uso di oppiaci”; egli è stato condannato, in via definitiva, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che condannato per ulteriori gravi reati connotati da violenza, quali lesioni personali, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè per reati ai danni di familiari (estorsione ai danni della madre). La misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova con ricovero in CTA nei suoi confronti è stata sostituita ed aggravata con la misura della custodia in carcere a causa di gravi condotte violente attuate dal nei confronti di ospiti e operatori della struttura. Pt_2
Pur non essendo mai emersi comportamenti aggressivi nei confronti del minore, si ritiene che alla luce delle superiori emergenze e, in particolarem delle condotte illecite accertate, dello stile di vita irregolare, connotato da assunzione di sostanze stupefacenti e violenze, e della personalità pericolosa ed allarmante manifestata, il non sia in Pt_2 grado di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale. Egli non possiede allo stato idonee capacità di gestire le esigenze del minore, non è in grado di adempiere agli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale e tale condizione, anche alla luce della diagnosi effettuata, appare gravemente compromessa, tenuto conto anche dei recenti comportamenti aggressivi e violenti assunti. Le dichiarazioni di affetto nei confronti del minore e lo svolgimento di periodici incontri in carcere non possonto ritenersi in concreto utili a garantire il benessere psichico del minore;
significativa appare la circostanza che il abbia sollecitato la Pt_2 madre a portare il bambino presso la CTA ove era collocato pur in violazione delle regole ivi vigenti e che, al diniego degli operatori, egli abbia reagito in modo violento e minaccioso. In definitiva, la priorità è che il minore non subisca pregiudizio dalle condotte del padre che, ancorchè non dirette contro il figlio, potrebbero avere ricadute sulla già vulnerabile personalità del minore, il quale è in carico al reparto disturbi dell'apprendimento della Azienda Ospedaliere G. Martino di Messina con diagnosi di “Disturbo da deficit d'attenzione con iperattività di grado severo;
Disturbo oppositivo provocatorio con disregolazione emotiva;
disturbi misti delle abilità scolastiche.” Diversamente da quanto genericamente argomentato nell'atto di appello, il provvedimento impugnato non è fondato esclusivamente sulla condizione attuale di detenzione carceraria del quanto piuttosto su una serie di comportamenti Pt_2 dell'appellante, reiterati negli anni, che hanno palesanto una scarsa e superficiale consapevolezza del ruolo genitoriale ed una totale assenza di capacità educativa. Deve ritenersi, pertanto, condivisibile quanto affermato nella impugnata sentenza in relazione al fatto che i “gravi precedenti penali valutati unitamente ai recenti comportamenti aggressivi e violenti tenuti evidenziano in modo palese come il Pt_2 non sia in grado di adempiere agli obblighi correlati alla responsabilità genitoriale, e ciò a prescindere dalle labiali dichiarazioni di affetto nei confronti del minore.” Risulta in atti che il minore è divenuto meno irrequieto e meno aggressivo (aggressività che era stata segnalata anche in ambito scolastico) proprio da quando sono diminuiti i momenti di convivenza con il padre, sicché è verosimile che “il bambino durante il periodo di frequentazione con il padre, essendo spettatore di condotte irregolari, possa aver assunto comportamenti provocatori mentre allo stato attuale , stante la sporadicità degli incontri con il genitore si segnala come appaia molto più Pt_1 calmo”, sicché è ragionevole ritenere che non solo il non possa costituire una Pt_2 figura di riferimento valida e di esempio per il figlio minore ma anche che , Pt_1 durante il periodo di frequentazione con il padre, abbia percepito comportamenti del genitori deprecabili e possa aver assunto a sua volta comportamenti aggressivi e provocatori, emulando il genitore allorquando ha manifestato condotte eteroaggressive sia in ambiente scolastico che domestico. Osserva questo Collegio che negli ultimi dieci anni la situazione “genitoriale” del Pt_2 ha notevolmente risentito non solo della sua detenzione carceraria ma, ancor prima, del comportamento dell'appellante che ha poi condotto anche a tale detenzione, comportamento che ha creato reale e concreto pregiudizio al minore, e che ha influito sullo stato d'animo e sui comportamenti di , il quale va tutelato nel suo diritto ad Pt_1 una crescita sana e ad uno sviluppo psicologico equilibrato. La circostanza che non risultino comportamenti aggressivi del diretti nei Pt_2 confronti del bambino accertate giudizialmente, come sopra già evidenziato, non è utile per comprovare una maturità del padre tale da poter autonomamente provvedere alla cura del minroe e da rappresentare punto di riferimento per la sua crescita. L'appellante non è stato in grado di sostenere il figlio minore nel suo percorso formativo ed educativo e di garantirgli un corretto sviluppo psicologico, soprattutto considerata la condizione di particolare vulnerabilità del piccolo . L'esigenza di Pt_1 evitare il ripetersi di situazioni lesive già verificatesi con comportamenti emulati e di evitarne la protrazione degli effetti nei confronti di un minore vulnerabile deve ritenersi prevalente sulla pur evidenizata reciproca volontà di mantenere le visite in presenza con cadenza periodica. Il Tribunale non ha certamente negato il diritto del bambino alla continuità del legame affettivo con il genitore, seppure detenuto ma ha tenuto conto del fatto che il minore è soggetto vulnerabile e richiede particolare attenzione nelle relazioni con gli adulti che rappresentato il suo modello educativo. Non vi sono emergenze concrete che consentano di auspicare un eventuale recupero, in tempi brevi, delle competenze genitoriali del , le cui capacità Parte_2 educative risultano compromesse;
trattasi di soggetto incapace di provvedere al figlio minore e di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale, ed altresì concretamente e pericolosamente capace di arrevare gravi pregiudizi allo sviluppo psico-fisico del figlio. Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che le emergenze in atti depongano per la sussistenza di gravi carenze della figura genitoriale paterna e che le condizioni, in atto, non risultino significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Le relazioni in atti non permettono di prevedere un recupero delle competenze parentali, non avendo nessuno dei servizi interessati rassegnato valutazioni positive sul punto. L'appellante non ha mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali, e tale scarsa consapevolezza limita fortemente la previsione di un percorso progettuale di recupero delle competenze parentali mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Dal comportamento tenuto dal non può trarsi alcuna assunzione di responsabilità Pt_2 nell'interesse del figlio minore ma, piuttosto, trarsi un evidente e grave pregiudizio arrecato a , di fatto privato di un modello educativo sano nel percorso di crescita. Pt_1 Ricorrono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del con disposizione, allo stato, del mantenimento di tutte le Parte_2 indicazioni e divieti dati dal Tribunale. Correttamente il Tribunale ha ritenuto, stante il legame affettivo esistente reciprocamente ed il desiderio espresso dal minore, non necessario il divieto di incontri, pur incaricando il servizio sociale competente di regolamentare i rapporti tra il minore e la figura paterna in modo tale che non ne risulti pregiudizio per il minore. Va, altresì, confermata la necessità di un adeguato monitoraggio da parte del servizio sociale sul nucleo, anche al fine di garantire il diritto alla salute e allo studio del minore, mediante attivazione del servizio di educativa domiciliare, nonché la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPIA per valutazione e sostegno, tenuto conto delle fragilità del minore e della patologia da cui affetto. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 66/2025 del Parte_2
Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 8 aprile 2025 e pubblicata il 12 maggio 2025, e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………. Consigliere est. dott. Cinzia Calì …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………. Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 511/2025 RG Affari Cicili Contenzioso instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 66/2025 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 8 aprile 2025 e pubblicata il 12 maggio 2025, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela del minore:
, nato a [...] il [...], C.F.: , di Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 9
[...] Parte_3 agosto 1984), con domicilio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro 151 presso lo studio del curatore speciale avv. MariaAdelaide Merendino;
Curatore speciale anche con funzioni di assistenza legale: Avv. MariaAdelaide Merendino, proposto da
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato in S. C.F._2
Teresa di VA (ME) via R. Margherita n. 66, presso lo studio dell'Avv. Felice A. Di Bartolo, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO
CURATORE SPECIALE del predetto minore, Avv. Maria Adelaide Merendino con domicilio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 151 CONVENUTO
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_3 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carmelo Bellezza ), con studio in S. SS IC (ME) via C.F._4
Mantineo,
CONVENUTA
Con la sentenza di cui in epigrafe, su ricorso a tutela dei minori depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva la decadenza della responsabilità genitoriale di sul figlio minore , incaricava il Parte_2 Parte_1
Servizio Sociale competente di regolamentare i rapporti tra il minore e la figura paterna in modo tale che non ne risultasse pregiudizio per il minore e di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo con attivazione del servizio di educativa domiciliare, disponendo altresì la presa in carico del minore da parte del servizio di NPIA per valutazione e sostegno.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello il padre dei minori, , Parte_2 deducendo manifesta illogicità della sentenza ed errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in ordine alla personalità dello stesso appellante ed al rapporto padre/figlio, e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la revoca della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché, in via subordinata, che venga disposto un percorso psicologico di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali con all'esito la reintegrazione della responsabilità genitoriale, ed in via istruttoria una C.T.U. sulla persona del stesso al fine di valutarne la Pt_2 capacità genitoriale. Nel gravame si afferma, infatti, che la sussistenza del grave pregiudizio sarebbe solo presunta e che il riferimento ad un precedente uso di sostanze stupefacenti da parte del il quale ha in più occasioni manifestato e dimostrato la volontà di liberarsi dalla Pt_2 tossicodipendenza, non può far ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria della decadenza, neanche in caso di carcerazione per aver commesso reati allo scopo di procurarsi la droga. Si deduce che lo stato di detenzione non può, di per sé, determinare una pronuncia di decadenza e che il sebbene da anni sottoposto a provvedimenti restrittivi della Pt_2 libertà personale (arresti domiciliari e successivamente detenzione), ha sempre mantenuto i rapporti con il figlio minore “nel tentativo di svolgere al meglio il proprio ruolo paterno e di non far mancare al bambino il proprio supporto morale ed affettivo (economicamente ha sempre contribuito in base alla propria capacità reddituale e grazie all'aiuto dei genitori)”. Si sostiene che, pur essendo evidente che lo stato di detenzione dell'appellante abbia permesso un numero limitato di incontri padre-figlio, vada ricercata altrove la causa di eventuali condotte violente o comunque inadeguate del minore, il quale è purtroppo affetto da diagnosticati disturbi comportamentali per i quali è in cura presso U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di recupero delle capacità genitoriali, evidenziando altresì che il pregiudizio deve essere concreto, attuale e di particolare gravità, non potendosi ritenere implicito nella mera violazione dei doveri genitoriali.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore, nel merito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge.
******************************************** Con memoria si è costituita in giudizio anche la madre del minore,
[...]
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Pt_3
************************ All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Preliminarmente devono intendersi integralmenve richiamati in questa sede tutti gli atti del giudizio di primo grado, peraltro compiutamente ricostruiti e riportati nel provvedimento impugnato. Risulta in atti che il Tribunale per i minorenni già nel 2014, in limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, aveva affidato il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento delle opportune attività di vigilanza, assistenza e sostegno nonché di recupero della genitorialità. Pertanto, il provvedimento impugnato si innesta sulle precedenti iniziative adottate dal Tribunale per i minorenni a tutela del minore, in ragione della accesa conflittualità tra i genitori e della incapacità del padre di assolvere, anche economicamente, al proprio ruolo genitoriale, che hanno fatto emergere in modo inequivoco una situazione di grande fragilità. Nel corso del giudizio di primo grado si è, inoltre, proceduto all'audizione di entrambi i genitori e del nominato curatore speciale.
Il minore, il quale ha dichiarato di vivere serenamente con la madre e la sorella, sul conto del padre ha riferito di averlo solo in passato frequentato regolarmente in quanto, a causa della intervenuta detenzione, i rapporti si sono diradati e vi sono stati saltuari colloqui in carcere, con l'accompagnamento dei nonni paterni e a seguito di viaggi molto faticosi per raggiungere il carcere (con partenza in orari quasi notturni). Il minore ha espresso comunque il desiderio di continuare ad incontrare il padre, pur precisando di aver vissuto con rabbia un diniego oppostogli riguardante un viaggio all'estero cui teneva molto. Dalle dichiarazioni rese dalla madre del minore è emerso che la relazione tra i due genitori si è interrotta quando era neonato. La donna ha precisato di essersi Pt_1 sempre occupata del figlio e di aver ricevuto dal un contributo al mantenimento Pt_2 soltanto nei primi anni, dichiarando altresì che vi è stato un primo periodo in cui il bambino ha visto regolarmente il padre, pur assistendo spesso a liti tra quest'ultimo e i nonni paterni, ed un periodo successivo in cui gli incontri si sono diradati a seguito della carcerazione del genitore.
ha dal canto suo riferito di trovarsi allo stato detenuto per reati in materia Parte_2 di sostanze stupefacenti e di aver avuto in passato plurime condanne per reati anche contro la persona, nonché di essere stato denunciato dai propri genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e di estorsione e di essere stato ricoverato in CTA, confermando anche la circostanza che nella struttura vi sono stati diversi episodi di violenza nei confronti di altri ospiti. Dalla relazione del 20 marzo 2025 del servizio sociale del comune di CA emerge che il minore vive stabilmente con la madre e la sorella maggiore e frequenta regolarmente la scuola secondaria di primo grado con insegnante di sostegno e ASACOM in quanto ha ricevuto diagnosi di “disturbo da deficit di attenzione con iperattività di grado severo. Disturbo oppositivo provocatorio con disregolazione emotiva, disturbo misto delle abilità scolastiche” ed è stato riconosciuto persona con handicap ai sensi della L. 104/92. Il minore ha, inoltre, una adeguata condizione abitativa, una stanza arredata con cura, è ben curato ed ha significativi rapporti con i parenti del ramo materno, disponibili a coadiuvare la madre nella gestione del bambino. In particolare, ha un ottimo un Pt_1 rapporto con la madre e la sorella, caratterizzato da fiducia reciproca. Quanto alle sue condizioni di salute, risulta in atti che il minore si trova attualmente in buone condizioni di salute e che la madre rispetta con scrupolo le cure necessarie;
in passato ha Pt_1 avuto diverse problematiche di salute, trattate tempestivamente, e gli è stata diagnosticata una sindrome PFAPA e la presenza di una mutazione del gene TRAPS, nonché un disturbo della pelle ed un disturbo da deficit di attenzione e iperattività per cui è stato avviato il necessario trattamento. Quanto al rapporto tra padre e figlio va osservato quanto segue. In atti è certamente emerso che il bambino è affettivamente legato al padre, mentre i nonni paterni hanno riferito di incontrare il nipote quando questi lo richiede (anche se, a loro parere, ciò accadrebbe solo quando vuole soldi), confermando che il Pt_1 nipote, pur accettando di vedere il padre, avrebbe risentito talvolta della stanchezza del viaggio e preferito, in qualche circostanza, sottrarsi agli incontri, verosimilmente perchè influenzato dalla madre. L'appellante risulta in atti soggetto affetto da “disturbo borderline di personalità, disturbo da uso di cannabis, disturbo da uso di oppiaci”; egli è stato condannato, in via definitiva, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che condannato per ulteriori gravi reati connotati da violenza, quali lesioni personali, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè per reati ai danni di familiari (estorsione ai danni della madre). La misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova con ricovero in CTA nei suoi confronti è stata sostituita ed aggravata con la misura della custodia in carcere a causa di gravi condotte violente attuate dal nei confronti di ospiti e operatori della struttura. Pt_2
Pur non essendo mai emersi comportamenti aggressivi nei confronti del minore, si ritiene che alla luce delle superiori emergenze e, in particolarem delle condotte illecite accertate, dello stile di vita irregolare, connotato da assunzione di sostanze stupefacenti e violenze, e della personalità pericolosa ed allarmante manifestata, il non sia in Pt_2 grado di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale. Egli non possiede allo stato idonee capacità di gestire le esigenze del minore, non è in grado di adempiere agli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale e tale condizione, anche alla luce della diagnosi effettuata, appare gravemente compromessa, tenuto conto anche dei recenti comportamenti aggressivi e violenti assunti. Le dichiarazioni di affetto nei confronti del minore e lo svolgimento di periodici incontri in carcere non possonto ritenersi in concreto utili a garantire il benessere psichico del minore;
significativa appare la circostanza che il abbia sollecitato la Pt_2 madre a portare il bambino presso la CTA ove era collocato pur in violazione delle regole ivi vigenti e che, al diniego degli operatori, egli abbia reagito in modo violento e minaccioso. In definitiva, la priorità è che il minore non subisca pregiudizio dalle condotte del padre che, ancorchè non dirette contro il figlio, potrebbero avere ricadute sulla già vulnerabile personalità del minore, il quale è in carico al reparto disturbi dell'apprendimento della Azienda Ospedaliere G. Martino di Messina con diagnosi di “Disturbo da deficit d'attenzione con iperattività di grado severo;
Disturbo oppositivo provocatorio con disregolazione emotiva;
disturbi misti delle abilità scolastiche.” Diversamente da quanto genericamente argomentato nell'atto di appello, il provvedimento impugnato non è fondato esclusivamente sulla condizione attuale di detenzione carceraria del quanto piuttosto su una serie di comportamenti Pt_2 dell'appellante, reiterati negli anni, che hanno palesanto una scarsa e superficiale consapevolezza del ruolo genitoriale ed una totale assenza di capacità educativa. Deve ritenersi, pertanto, condivisibile quanto affermato nella impugnata sentenza in relazione al fatto che i “gravi precedenti penali valutati unitamente ai recenti comportamenti aggressivi e violenti tenuti evidenziano in modo palese come il Pt_2 non sia in grado di adempiere agli obblighi correlati alla responsabilità genitoriale, e ciò a prescindere dalle labiali dichiarazioni di affetto nei confronti del minore.” Risulta in atti che il minore è divenuto meno irrequieto e meno aggressivo (aggressività che era stata segnalata anche in ambito scolastico) proprio da quando sono diminuiti i momenti di convivenza con il padre, sicché è verosimile che “il bambino durante il periodo di frequentazione con il padre, essendo spettatore di condotte irregolari, possa aver assunto comportamenti provocatori mentre allo stato attuale , stante la sporadicità degli incontri con il genitore si segnala come appaia molto più Pt_1 calmo”, sicché è ragionevole ritenere che non solo il non possa costituire una Pt_2 figura di riferimento valida e di esempio per il figlio minore ma anche che , Pt_1 durante il periodo di frequentazione con il padre, abbia percepito comportamenti del genitori deprecabili e possa aver assunto a sua volta comportamenti aggressivi e provocatori, emulando il genitore allorquando ha manifestato condotte eteroaggressive sia in ambiente scolastico che domestico. Osserva questo Collegio che negli ultimi dieci anni la situazione “genitoriale” del Pt_2 ha notevolmente risentito non solo della sua detenzione carceraria ma, ancor prima, del comportamento dell'appellante che ha poi condotto anche a tale detenzione, comportamento che ha creato reale e concreto pregiudizio al minore, e che ha influito sullo stato d'animo e sui comportamenti di , il quale va tutelato nel suo diritto ad Pt_1 una crescita sana e ad uno sviluppo psicologico equilibrato. La circostanza che non risultino comportamenti aggressivi del diretti nei Pt_2 confronti del bambino accertate giudizialmente, come sopra già evidenziato, non è utile per comprovare una maturità del padre tale da poter autonomamente provvedere alla cura del minroe e da rappresentare punto di riferimento per la sua crescita. L'appellante non è stato in grado di sostenere il figlio minore nel suo percorso formativo ed educativo e di garantirgli un corretto sviluppo psicologico, soprattutto considerata la condizione di particolare vulnerabilità del piccolo . L'esigenza di Pt_1 evitare il ripetersi di situazioni lesive già verificatesi con comportamenti emulati e di evitarne la protrazione degli effetti nei confronti di un minore vulnerabile deve ritenersi prevalente sulla pur evidenizata reciproca volontà di mantenere le visite in presenza con cadenza periodica. Il Tribunale non ha certamente negato il diritto del bambino alla continuità del legame affettivo con il genitore, seppure detenuto ma ha tenuto conto del fatto che il minore è soggetto vulnerabile e richiede particolare attenzione nelle relazioni con gli adulti che rappresentato il suo modello educativo. Non vi sono emergenze concrete che consentano di auspicare un eventuale recupero, in tempi brevi, delle competenze genitoriali del , le cui capacità Parte_2 educative risultano compromesse;
trattasi di soggetto incapace di provvedere al figlio minore e di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale, ed altresì concretamente e pericolosamente capace di arrevare gravi pregiudizi allo sviluppo psico-fisico del figlio. Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che le emergenze in atti depongano per la sussistenza di gravi carenze della figura genitoriale paterna e che le condizioni, in atto, non risultino significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Le relazioni in atti non permettono di prevedere un recupero delle competenze parentali, non avendo nessuno dei servizi interessati rassegnato valutazioni positive sul punto. L'appellante non ha mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali, e tale scarsa consapevolezza limita fortemente la previsione di un percorso progettuale di recupero delle competenze parentali mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Dal comportamento tenuto dal non può trarsi alcuna assunzione di responsabilità Pt_2 nell'interesse del figlio minore ma, piuttosto, trarsi un evidente e grave pregiudizio arrecato a , di fatto privato di un modello educativo sano nel percorso di crescita. Pt_1 Ricorrono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del con disposizione, allo stato, del mantenimento di tutte le Parte_2 indicazioni e divieti dati dal Tribunale. Correttamente il Tribunale ha ritenuto, stante il legame affettivo esistente reciprocamente ed il desiderio espresso dal minore, non necessario il divieto di incontri, pur incaricando il servizio sociale competente di regolamentare i rapporti tra il minore e la figura paterna in modo tale che non ne risulti pregiudizio per il minore. Va, altresì, confermata la necessità di un adeguato monitoraggio da parte del servizio sociale sul nucleo, anche al fine di garantire il diritto alla salute e allo studio del minore, mediante attivazione del servizio di educativa domiciliare, nonché la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPIA per valutazione e sostegno, tenuto conto delle fragilità del minore e della patologia da cui affetto. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 66/2025 del Parte_2
Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 8 aprile 2025 e pubblicata il 12 maggio 2025, e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti