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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3861/2025
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'udienza del 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'avv. CAROPPO Nicola Maria Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- resistente non costituita -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2025, parte ricorrente indicata in epigrafe, quale operatore socio sanitario dipendente dell presso l'ospedale di Corato, CP_1 chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata corresponsione dell'indennità di turno, dell'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” e dell'indennità “operatività in particolari UO” nei giorni di ferie per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché dell'incentivo COVID per il periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, con la conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_2
a decorrere dalle rispettive scadenze.
All'udienza fissata del 30.06.2025, nessuno compariva.
Pertanto, in difetto della costituzione di parte resistente e non essendovi prova della notificazione del ricorso e della effettiva costituzione del contraddittorio, va emessa pronuncia in rito ostativa alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 21587 del 13/08/2008, secondo cui “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore – che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione
o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione – il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”).
Nulla per le spese per la rilevata mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede: Parte_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 30 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'udienza del 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'avv. CAROPPO Nicola Maria Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- resistente non costituita -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2025, parte ricorrente indicata in epigrafe, quale operatore socio sanitario dipendente dell presso l'ospedale di Corato, CP_1 chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata corresponsione dell'indennità di turno, dell'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” e dell'indennità “operatività in particolari UO” nei giorni di ferie per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché dell'incentivo COVID per il periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, con la conseguente condanna dell'
[...]
al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_2
a decorrere dalle rispettive scadenze.
All'udienza fissata del 30.06.2025, nessuno compariva.
Pertanto, in difetto della costituzione di parte resistente e non essendovi prova della notificazione del ricorso e della effettiva costituzione del contraddittorio, va emessa pronuncia in rito ostativa alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 21587 del 13/08/2008, secondo cui “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore – che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione
o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione – il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”).
Nulla per le spese per la rilevata mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede: Parte_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 30 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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