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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2540 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CIVALE ANTONELLA c/o il cui studio in via Dolcedorme, 30, Castrovillari, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71. Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andava riconosciuta la invocata provvidenza.
Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte CP_2 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 200/23 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata alla Dott.ssa Per_1 che, ultimate le operazioni peritali, depositava l'elaborato.
[...]
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano, previa discussione orale, decidersi la causa.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 28.05.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 24.06.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la Commissione medica il 07.02.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo è stato iscritto in data 05.06.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Persona_1 dell'esame della perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione ex L. 118/71 in quanto in capo alla sig.ra è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 84%. Pt_1
La consulenza appare motivata, condivisibile e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale. La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t. da , CP_1 Parte_1
a seguito di ATP avente n. 2004/23 RG e sulla domanda da questa avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 84%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2540 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CIVALE ANTONELLA c/o il cui studio in via Dolcedorme, 30, Castrovillari, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71. Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andava riconosciuta la invocata provvidenza.
Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte CP_2 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 200/23 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata alla Dott.ssa Per_1 che, ultimate le operazioni peritali, depositava l'elaborato.
[...]
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano, previa discussione orale, decidersi la causa.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
Difatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 28.05.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 24.06.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la Commissione medica il 07.02.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo è stato iscritto in data 05.06.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Persona_1 dell'esame della perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione ex L. 118/71 in quanto in capo alla sig.ra è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 84%. Pt_1
La consulenza appare motivata, condivisibile e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale. La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t. da , CP_1 Parte_1
a seguito di ATP avente n. 2004/23 RG e sulla domanda da questa avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 84%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo