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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4167/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha presentato in data 16 ottobre 2025 ricorso validamente notificato alla Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Caserta con cui ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010300181/2025 notificato in data 7 luglio 2025 con cui l'Ufficio ha rettificato il Mod. Redditi PF/2021, anno di imposta 2020, accertando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 c.1 lett. d) e 41-bis d.P.R. 600/1973, un reddito di impresa pari ad € 256.233,00, contro il dichiarato pari ad € 97.467,00, sulla scorta di maggiori ricavi “supposti” conseguiti dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di impresa di vendita di “abbigliamento, calzature e accessori” effettuata mediante canale online Società_2, pari ad € 158.766,12, richiedendo le connesse maggiori imposte dovute, nonché irrogando le relative sanzioni.
Con il ricorso, premesso che l'accertamento è seguito allo schema d'atto n. TF7Q10300181/2024 notificato il 21 febbraio 2025 contro cui il contribuente ha presentato, in data 18 aprile 2025, osservazioni difensive ex art. 6 bis comma 3° della legge n. 212/2000 in cui ha evidenziato il difetto di motivazione dell'atto impositivo e il mancato riconoscimento dei benefici di cui al regime premiale ex art. 9 bis D.L. 50/2017, nonché l'erronea determinazione delle somme corrisposte al fornitore estero Società_2 a torto identificate dall'Ufficio quali commissioni di segnalazione, deplorando di conseguenza l'insussistenza dei presunti maggiori ricavi contestatigli, Ricorrente_1 ha stigmatizzato la totale difformità tra la motivazione posta a base dello schema d'atto e la motivazione dell'accertamento successivo.
Ha quindi eccepito l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 7 bis della legge n. 212/2000 per difetto o carenza di motivazione connessa a violazione di norme di legge e sul procedimento. In subordine, ha deplorato violazione e falsa applicazione degli art. 39 c.1 lett. d) e 41 bis del d.P.R. 600/1973, invocando in limine litis l'applicabilità dei benefici premiali previsti dall'art. 9 bis comma 11° del D.L. 50/2017, avendo conseguito un punteggio di 10 ai fini ISA per l'anno di imposta accertato, con conseguente esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 c.1 lett. d) d.P.R. 600/1973 e 41 bis d.P.R. 600/1973. In ultimo, ha contestato la metodologia accertativa basata, a suo parere, su presunzioni semplici ed operata prescindendo totalmente dalle risultanze contabili della ditta, deplorando, a vizio dell'Ufficio, la mancata rappresentazione di inattendibilità delle sue scritture contabili, nondimeno non tenute in nessuna considerazione. Ne ha evinto ulteriore nullità dell'avviso di accertamento impugnato ex art. 7 ter della legge n. 212/2000 per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1° lett. d) d.P.R. 600/1973 connessa all'errata determinazione della percentuale media di commissioni per segnalazione corrisposte al fornitore
Società_2 e, su tutto, violazione dell'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546/1992 connessa all'erronea determinazione presuntiva, da parte dell'Ufficio, dei ricavi “supposti” conseguiti nello svolgimento dell'attività di impresa.
Richiamata la perizia di parte allegata e un precedente specifico dell'Ufficio per altra annualità, ha così concluso: “in via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'atto ex artt.
7-bis e 7-ter L. 212/2000 poiché emesso in violazione di legge e recante una pretesa tributaria palesemente infondata;
in via subordinata, ridurre congruamente la pretesa avanzata;
in via del tutto residuale, ridurre la pretesa sanzionatoria ad € 21.284,10 in applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 comma 5 d.lgs. 472/1997. Con condanna dell'Ufficio al pagamento dei diritti, spese ed onorari processuali ex art. 15 d.lgs. 546/1992, con distrazione degli stessi al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza del proprio operato.
L'istanza sospensiva è stata respinta. La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con ragione Ricorrente_1 ha evidenziato alla Corte tributaria che l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 stabilisce che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo” e che “per consentire il contradditorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, aggiungendo immediatamente dopo che “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Violando la corrispondenza tra l'attività endoprocedimentale e l'accertamento che esita da essa, informata a principi di correttezza e lealtà nel rapporto tra contribuente e Fisco, l'Agenzia ha emesso un accertamento la cui motivazione diverge grandemente (e non solo dal punto di vista quantitativo) del recupero esposto nello schema d'atto.
Mentre in quest'ultimo, primo nella sequenza procedimentale, l'Ufficio ha contestato alla ditta Società_1 di avere corrisposto al fornitore Società_2 commissioni “per segnalazione” pari ad € 194.300,00, applicando su detta somma la percentuale del 20% per esse, quantificando di conseguenza in € 971.500,00 i supposti ricavi, con l'avviso di accertamento n. TF7010300181/2025 che ne ha in parte accolto le osservazioni difensive, mutando le precedenti determinazioni su elementi incontestati, ha variato la percentuale delle commissioni per segnalazione, diminuendola in maniera apodittica ed arbitraria all'11,84% e giustificando la cosa per le
“diverse tipologie di prodotti maggiormente venduti” sul canale Società_2.
Dal punto di vista formale l'avviso di accertamento, in quanto non validamente preceduto da alcuna nuova provocazione al contraddittorio sul diverso presupposto, viola l'art. 7 bis della legge n. 212/2000 secondo cui “gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”.
Ma fallace pare anche la rideterminazione dell'incidenza percentuale delle commissioni per segnalazione sui ricavi conseguiti che secondo la difesa attorea sarebbe stata mutata al solo malcelato fine di “eludere”
l'altrimenti doverosa archiviazione del procedimento.
Né a giustificarla può valere l'indicazione sulla diversità tipologica dei prodotti venduti dalla ditta Società_1, tutti riconducibili alla categoria “abbigliamento, calzature e accessori”, come da rigo C11 Mod. ISA 2021 per l'anno 2020 e tutti assoggettati alla medesima percentuale di commissioni per segnalazione da corrispondere al fornitore.
L'Ufficio, per argomentare il contrario, ha incluso erroneamente tra i beni acquistati dal Società_1 a scopo di successiva vendita materiale strumentale all'attività (di ferramenta e elettronico) che palesemente non partecipa – neanche per la modesta sua incidenza sul totale dei costi – della natura dei primi.
Per meglio avvalorare le sue contestazioni parte ricorrente ha prodotto una consulenza di parte – atto difensivo la cui ammissibilità e apprezzabilità è indiscutibile – dalla quale risulta l'infondatezza del recupero.
Si premette che anche nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cassazione civile, sez. trib., 23 febbraio 2022, n. 6038).
Il perito officiato dal Società_1, richiesto della verifica della documentazione contabile, dell'individuazione della tipologia di merce venduta dalla ditta e, dunque, della determinazione della percentuale media della commissione di segnalazione corrisposta al fornitore Società_2 nell'anno 2020, apprezzando la compatibilità dei ricavi risultanti dal report transazioni con quelli indicati nella contabilità della ditta e nei relativi dichiarativi fiscali, nonché con gli importi accreditati dal fornitore sul conto corrente nell'anno di riferimento, è giunto alla conclusione, che le controdeduzioni dell'Ufficio non infirmano, che “la ditta Società_1 ha corrisposto al fornitore Società_2 commissioni per segnalazione pari ad € 95.705,34 corrispondenti al 15,54% dei ricavi lordi (comprensivi di IVA) conseguiti, pari ad € 614.621,00 e relativi a vendita di beni riconducibili alla categoria « abbigliamento, calzature e accessori», così come correttamente indicato al rigo C11 del Mod. ISA 2021 presentato per l'anno di imposta 2020. In considerazione dell'effettiva percentuale di commissione per segnalazione corrisposta ad Società_2, risulta pacificamente attestabile la congruità tra i ricavi risultanti dal report transazioni, quelli indicati nei dichiarativi fiscali e quelli risultanti dall'estratto conto corrente della ditta nell'anno di riferimento (questi ultimi al netto dei rimborsi, delle commissioni per segnalazione, delle commissioni logistica e della cd. «riserva account»” pervenendo a ritenere che la formula utilizzata dall'Ufficio vada corretta con l'indicazione dell'effettiva percentuale di commissioni di vendita corrisposte. La percentuale così stimata collima perfettamente con il marketplace delle commissioni per segnalazione per tipologia di articoli venduti. Portando a conseguenze il ragionamento del perito di parte si ottiene il seguente risultato: commissioni Società_2: 15,54% = ricavi realizzati da Società_2: 100 95.705,34 *100 = € 615.864,48 15,54 che al netto dell'IVA (aliquota 22%) fornisce un importo di € 504.806,95, in linea con quello dichiarato.
La Corte ritiene condivisibili le superiori conclusioni, attesa la credibilità razionale e logico-scientifica sia dell'indagine effettuata dal perito, sia dei metodi utilizzati, il tutto in mancanza di concrete ed oggettive allegazioni di prova contraria, che non sono state fornite.
Invero, come deciso anche in altra analoga fattispecie, l'avviso scaturisce da un mero ragionamento matematico di tipo presuntivo che parte ricorrente ha allegato e provato non essere corretto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori ragioni oppositive.
Le spese del giudizio meritano d'essere compensate in ragione della qualità delle questioni controverse.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4167/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300181-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha presentato in data 16 ottobre 2025 ricorso validamente notificato alla Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Caserta con cui ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010300181/2025 notificato in data 7 luglio 2025 con cui l'Ufficio ha rettificato il Mod. Redditi PF/2021, anno di imposta 2020, accertando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39 c.1 lett. d) e 41-bis d.P.R. 600/1973, un reddito di impresa pari ad € 256.233,00, contro il dichiarato pari ad € 97.467,00, sulla scorta di maggiori ricavi “supposti” conseguiti dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di impresa di vendita di “abbigliamento, calzature e accessori” effettuata mediante canale online Società_2, pari ad € 158.766,12, richiedendo le connesse maggiori imposte dovute, nonché irrogando le relative sanzioni.
Con il ricorso, premesso che l'accertamento è seguito allo schema d'atto n. TF7Q10300181/2024 notificato il 21 febbraio 2025 contro cui il contribuente ha presentato, in data 18 aprile 2025, osservazioni difensive ex art. 6 bis comma 3° della legge n. 212/2000 in cui ha evidenziato il difetto di motivazione dell'atto impositivo e il mancato riconoscimento dei benefici di cui al regime premiale ex art. 9 bis D.L. 50/2017, nonché l'erronea determinazione delle somme corrisposte al fornitore estero Società_2 a torto identificate dall'Ufficio quali commissioni di segnalazione, deplorando di conseguenza l'insussistenza dei presunti maggiori ricavi contestatigli, Ricorrente_1 ha stigmatizzato la totale difformità tra la motivazione posta a base dello schema d'atto e la motivazione dell'accertamento successivo.
Ha quindi eccepito l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 7 bis della legge n. 212/2000 per difetto o carenza di motivazione connessa a violazione di norme di legge e sul procedimento. In subordine, ha deplorato violazione e falsa applicazione degli art. 39 c.1 lett. d) e 41 bis del d.P.R. 600/1973, invocando in limine litis l'applicabilità dei benefici premiali previsti dall'art. 9 bis comma 11° del D.L. 50/2017, avendo conseguito un punteggio di 10 ai fini ISA per l'anno di imposta accertato, con conseguente esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 c.1 lett. d) d.P.R. 600/1973 e 41 bis d.P.R. 600/1973. In ultimo, ha contestato la metodologia accertativa basata, a suo parere, su presunzioni semplici ed operata prescindendo totalmente dalle risultanze contabili della ditta, deplorando, a vizio dell'Ufficio, la mancata rappresentazione di inattendibilità delle sue scritture contabili, nondimeno non tenute in nessuna considerazione. Ne ha evinto ulteriore nullità dell'avviso di accertamento impugnato ex art. 7 ter della legge n. 212/2000 per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1° lett. d) d.P.R. 600/1973 connessa all'errata determinazione della percentuale media di commissioni per segnalazione corrisposte al fornitore
Società_2 e, su tutto, violazione dell'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546/1992 connessa all'erronea determinazione presuntiva, da parte dell'Ufficio, dei ricavi “supposti” conseguiti nello svolgimento dell'attività di impresa.
Richiamata la perizia di parte allegata e un precedente specifico dell'Ufficio per altra annualità, ha così concluso: “in via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'atto ex artt.
7-bis e 7-ter L. 212/2000 poiché emesso in violazione di legge e recante una pretesa tributaria palesemente infondata;
in via subordinata, ridurre congruamente la pretesa avanzata;
in via del tutto residuale, ridurre la pretesa sanzionatoria ad € 21.284,10 in applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 comma 5 d.lgs. 472/1997. Con condanna dell'Ufficio al pagamento dei diritti, spese ed onorari processuali ex art. 15 d.lgs. 546/1992, con distrazione degli stessi al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza del proprio operato.
L'istanza sospensiva è stata respinta. La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con ragione Ricorrente_1 ha evidenziato alla Corte tributaria che l'art.
6-bis della legge n. 212/2000 stabilisce che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo” e che “per consentire il contradditorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, aggiungendo immediatamente dopo che “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Violando la corrispondenza tra l'attività endoprocedimentale e l'accertamento che esita da essa, informata a principi di correttezza e lealtà nel rapporto tra contribuente e Fisco, l'Agenzia ha emesso un accertamento la cui motivazione diverge grandemente (e non solo dal punto di vista quantitativo) del recupero esposto nello schema d'atto.
Mentre in quest'ultimo, primo nella sequenza procedimentale, l'Ufficio ha contestato alla ditta Società_1 di avere corrisposto al fornitore Società_2 commissioni “per segnalazione” pari ad € 194.300,00, applicando su detta somma la percentuale del 20% per esse, quantificando di conseguenza in € 971.500,00 i supposti ricavi, con l'avviso di accertamento n. TF7010300181/2025 che ne ha in parte accolto le osservazioni difensive, mutando le precedenti determinazioni su elementi incontestati, ha variato la percentuale delle commissioni per segnalazione, diminuendola in maniera apodittica ed arbitraria all'11,84% e giustificando la cosa per le
“diverse tipologie di prodotti maggiormente venduti” sul canale Società_2.
Dal punto di vista formale l'avviso di accertamento, in quanto non validamente preceduto da alcuna nuova provocazione al contraddittorio sul diverso presupposto, viola l'art. 7 bis della legge n. 212/2000 secondo cui “gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”.
Ma fallace pare anche la rideterminazione dell'incidenza percentuale delle commissioni per segnalazione sui ricavi conseguiti che secondo la difesa attorea sarebbe stata mutata al solo malcelato fine di “eludere”
l'altrimenti doverosa archiviazione del procedimento.
Né a giustificarla può valere l'indicazione sulla diversità tipologica dei prodotti venduti dalla ditta Società_1, tutti riconducibili alla categoria “abbigliamento, calzature e accessori”, come da rigo C11 Mod. ISA 2021 per l'anno 2020 e tutti assoggettati alla medesima percentuale di commissioni per segnalazione da corrispondere al fornitore.
L'Ufficio, per argomentare il contrario, ha incluso erroneamente tra i beni acquistati dal Società_1 a scopo di successiva vendita materiale strumentale all'attività (di ferramenta e elettronico) che palesemente non partecipa – neanche per la modesta sua incidenza sul totale dei costi – della natura dei primi.
Per meglio avvalorare le sue contestazioni parte ricorrente ha prodotto una consulenza di parte – atto difensivo la cui ammissibilità e apprezzabilità è indiscutibile – dalla quale risulta l'infondatezza del recupero.
Si premette che anche nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cassazione civile, sez. trib., 23 febbraio 2022, n. 6038).
Il perito officiato dal Società_1, richiesto della verifica della documentazione contabile, dell'individuazione della tipologia di merce venduta dalla ditta e, dunque, della determinazione della percentuale media della commissione di segnalazione corrisposta al fornitore Società_2 nell'anno 2020, apprezzando la compatibilità dei ricavi risultanti dal report transazioni con quelli indicati nella contabilità della ditta e nei relativi dichiarativi fiscali, nonché con gli importi accreditati dal fornitore sul conto corrente nell'anno di riferimento, è giunto alla conclusione, che le controdeduzioni dell'Ufficio non infirmano, che “la ditta Società_1 ha corrisposto al fornitore Società_2 commissioni per segnalazione pari ad € 95.705,34 corrispondenti al 15,54% dei ricavi lordi (comprensivi di IVA) conseguiti, pari ad € 614.621,00 e relativi a vendita di beni riconducibili alla categoria « abbigliamento, calzature e accessori», così come correttamente indicato al rigo C11 del Mod. ISA 2021 presentato per l'anno di imposta 2020. In considerazione dell'effettiva percentuale di commissione per segnalazione corrisposta ad Società_2, risulta pacificamente attestabile la congruità tra i ricavi risultanti dal report transazioni, quelli indicati nei dichiarativi fiscali e quelli risultanti dall'estratto conto corrente della ditta nell'anno di riferimento (questi ultimi al netto dei rimborsi, delle commissioni per segnalazione, delle commissioni logistica e della cd. «riserva account»” pervenendo a ritenere che la formula utilizzata dall'Ufficio vada corretta con l'indicazione dell'effettiva percentuale di commissioni di vendita corrisposte. La percentuale così stimata collima perfettamente con il marketplace delle commissioni per segnalazione per tipologia di articoli venduti. Portando a conseguenze il ragionamento del perito di parte si ottiene il seguente risultato: commissioni Società_2: 15,54% = ricavi realizzati da Società_2: 100 95.705,34 *100 = € 615.864,48 15,54 che al netto dell'IVA (aliquota 22%) fornisce un importo di € 504.806,95, in linea con quello dichiarato.
La Corte ritiene condivisibili le superiori conclusioni, attesa la credibilità razionale e logico-scientifica sia dell'indagine effettuata dal perito, sia dei metodi utilizzati, il tutto in mancanza di concrete ed oggettive allegazioni di prova contraria, che non sono state fornite.
Invero, come deciso anche in altra analoga fattispecie, l'avviso scaturisce da un mero ragionamento matematico di tipo presuntivo che parte ricorrente ha allegato e provato non essere corretto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori ragioni oppositive.
Le spese del giudizio meritano d'essere compensate in ragione della qualità delle questioni controverse.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio