Articolo 1 della Legge 16 febbraio 1987, n. 46
Articolo 2
Versione
13 marzo 1987
Art. 1. 1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare, gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, viale Spartaco, 12, sono statizzate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dette sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse al circolo didattico viciniore.
3. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate rimangono destinati al funzionamento di dette sezioni e classi.
4. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
5. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
Entrata in vigore il 13 marzo 1987
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